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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2024, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
1
Ruolo Generale n. 4287/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Eugenio Forgillo Presidente
dr. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dr. Giuliano Tartaglione Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4287/2021 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza collegiale del 7.11.2023, con concessione dei termini fino al 9.1.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al
29.1.2024 per il deposito delle memorie di replica,
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1
frazione Sant'Andrea del Pizzone alla via Croce n. 70, C.F.
, elettivamente domiciliata in Falciano del Massico C.F._1
(CE) alla Vellaria n. 20 presso lo studio dell'avvocato Carlo Zannini (C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di appello;
2
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
RA (CE) alla via Sant'Aniello n. 14, C.F. , C.F._3
quale titolare dell'omonima ditta individuale (P.I. ), P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Sparanise (Ce) alla via I Trav. A. Grandi n 2
presso lo studio dell'avvocato Erasmo De Biasio Gliottone (C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata C.F._4
su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
E
nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2
residente a[...], C.F. , elettivamente C.F._5
domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via dei Vetrai n. 32 presso lo studio degli avvocati Giulio Maiorino (C.F. e C.F._6
Speranza Cantiello (C.F. ), che lo rappresentano e C.F._7
difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 6.10.2011 Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione
Distaccata di Carinola, e onde Controparte_1 Controparte_2
sentirli condannare, per quanto di ragione, al risarcimento dei danni in 3
proprio favore. L'attrice deduceva di aver stipulato in data 18.5.2010 un contratto di appalto con titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del proprio fabbricato ubicato in RA (Ce), Frazione Sant' Andrea del Pizzone,
alla Via Corce n. 70, lavori che si sarebbero dovuti concludere entro il
31.3.2011 sotto la direzione di . Controparte_2
Parte attrice, oltre a contestare la mancata conclusione dei lavori appaltati entro il termine previsto, ne affermava l'esecuzione non a regola d'arte e la difformità rispetto a quanto contrattualmente previsto;
pertanto,
previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, chiedeva il risarcimento danni: a) per la mancata conclusione dei lavori entro il termine previsto;
b) per il mancato godimento del cespite;
c) per le somme occorrenti all'eliminazione dei vizi delle opere.
Con comparsa depositata in data 21.12.2011 si costituiva in giudizio
il quale impugnava tutto quanto dedotto ed asserito Controparte_2
da parte attrice e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi professionali maturati a seguito della direzione dei lavori.
Con comparsa depositata il 23.12.2011 si costituiva
[...]
il quale contestava l'avverso dedotto ed asserito e spiegava CP_1
domanda riconvenzionale nei confronti di parte attrice per il pagamento del saldo dei compensi per i lavori effettuati, ivi compresi i compensi per attività inizialmente non contemplate nel progetto.
Nell'ambito del predetto giudizio di cognizione, Parte_1
proponeva innanzi al medesimo Tribunale accertamento tecnico preventivo volto ad accertare lo stato delle opere effettuate in esecuzione del contratto 4
di appalto nonché la sussistenza dei vizi o delle opere effettuate non a regola d'arte.
Il Tribunale fissava, nel procedimento per ATP, la comparizione delle parti per il 17.1.2012 (data fissata come prima udienza nell'atto di citazione); i resistenti si costituivano contestando i presupposti per l'ammissione dell'ATP.
Ammessa ed espletata CTU, ammesse le prove orali richieste dalle parti, veniva espletato l'interrogatorio formale delle parti nonché la prova per testi. Fallita la conciliazione della lite, con sentenza n. 725/2021
pubblicata in data 17.3.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che nelle more aveva accorpato la Sezione Distaccata di Carinola, così statuiva:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 7.962,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna
[...]
al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2
somma di € 8.859,97, oltre IVA e cassa previdenziale, nonché oltre interessi
legali dalla domanda al soddisfo;
d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Erasmo De
Biasio Gliottone dichiaratosene anticipatario;
e) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al Controparte_2 5
15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Giulio Maiorino dichiaratosene anticipatario;
f) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
A fondamento della decisione il Tribunale, dopo aver affermato l'applicabilità della disciplina del contratto di appalto, evidenziava che la mancata conclusione dei lavori fosse da imputare all'ordine di sospensione dei lavori impartito dal direttore dei lavori con comunicazione del gennaio
2011; per effetto di tale comunicazione la ditta appaltatrice non avrebbe potuto proseguire le lavorazioni fino a nuova nomina del direttore dei lavori da parte del committente.
Per tale ragione le domande di parte attrice volte ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto nonché il risarcimento danni per la ritardata conclusione delle opere erano ritenute infondate.
Al pari infondata era dichiarata la domanda di risarcimento danni per i vizi riscontrati nell'elaborato peritale, trattandosi di vizi tali da non rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Basandosi sull'espletata consulenza tecnica il giudice accoglieva,
invece, le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute, seppur ridimensionate nel loro ammontare.
§ 2. Avverso la citata pronuncia proponeva appello Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato a controparti a mezzo p.e.c. in data 16.10.2021. Argomentando motivi a sostegno del gravame, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) dichiarare risolto il contratto di appalto per colpa di
[...]
CP_1 6
b) Condannare, conseguentemente, al pagamento Controparte_1
della penale contrattualmente stabilita di euro 100,00 per ogni giorno di
ritardo nella consegna dell'opera fino alla data di deposito dell'ATP del
17.1.2013 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia dalla Corte;
c) Accogliersi la subordinata domanda di riduzione del prezzo dell'appalto
e/o delle somme corrisposte pari all'importo occorrente per la eliminazione
dei vizi accertati con la CTU, ed eventualmente da accertare a seguito della
chiesta rinnovazione della stessa, con conseguenziale condanna
dell'appaltatore e del direttore lavori, in solido tra loro, alla corresponsione
ad delle somme a risultare;
Parte_1
d) Disporsi per i motivi esposti il rinnovo della CTU finalizzato
all'accertamento dei maggiori vizi e conseguentemente dei maggiori costi
per la loro eliminazione;
e) Con l'accoglimento dell'appello, dichiarare compensate tra
[...]
e le spese del giudizio di prime cure Parte_1 Controparte_2
tenuto conto della sua responsabilità per i vizi;
f) Con l'accoglimento dell'appello condannarsi gli avvocati Speranza
Cantiello, Giulio Maiorino e Erasmo Di Biasio Gliottone alla restituzione a
favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado, oltre
accessori, come documentalmente corrisposte in euro 2.095,00 ciascuno
quanto a agli avvocati Speranza Cantiello, Giulio Maiorino ed euro
5.106,92
quanto all'avv. Erasmo Di Biasio Gliottone.
- Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparse depositate rispettivamente il 14.1.2022 ed il 20.1.2022 7
si costituivano e contestando Controparte_1 Controparte_2
l'avverso gravame ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado in formato cartaceo, all'udienza de 7.11.2023, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127ter c.p.c. (trattazione scritta), sulle rinnovate conclusioni delle parti, la Corte riservava la causa a sentenza, con concessione dei termini sino al 9.1.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e sino al 29.1.2024 per il deposito delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
§ 3. L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché
contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella
di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris
instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata) - è parzialmente fondato e va, pertanto,
accolto per quanto di ragione. 8
§ 4. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto nonostante la mancata conclusione delle opere entro i termini pattuiti, quale diretta conseguenza della sospensione dei lavori.
La censura è infondata.
ha fornito la prova inconfutabile della Controparte_1
sospensione dei lavori comunicatagli dal direttore dei lavori nel gennaio
2011.
La predetta circostanza è determinante dal momento che all'art. 1
del contratto di appalto veniva stabilito espressamente che la ditta appaltatrice si sarebbe dovuta attenere agli elaborati grafici forniti dal D.L. e che avrebbe dovuto eseguire le opere disposte da . Controparte_2
All'art. 10 del predetto contratto è riportato, altresì, che per
l'esecuzione dei lavori l'Impresa Esecutrice dovrà prendere preventivi accordi con la
D.L. e dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni che la stessa vorrà impartire, prima
e durante le fasi lavorative, inerenti la Sicurezza sui luoghi di lavoro in virtù della
vigente normativa in materia.
Appare evidente, dunque, come nel caso di specie la presenza del
D.L. fosse requisito imprescindibile per la prosecuzione dei lavori commissionati da parte appellante.
Del resto, con racc.ta a/r trasmessa a parte appellante in data
10.6.2011 l'impresa esecutrice invitava quest'ultima a nominare un nuovo direttore dei lavori, senza che seguisse alcun riscontro.
Con riguardo a quanto dedotto da parte appellante in merito all'incertezza sulla tempistica della sospensione dei lavori, non assume 9
alcun rilievo la mancata indicazione del giorno del mese nella comunicazione di sospensione, datata gennaio 2011; anche volendo prendere in considerazione il giorno 31 del mese di gennaio 2011, la sospensione è comunque antecedente a marzo 2011, ossia alla scadenza del termine di giorni 270 previsto all'art. 6 del contratto di appalto per l'ultimazione dei lavori iniziati nel giugno 2010.
Per tale ragione alcuna responsabilità è imputabile alla ditta appaltatrice per la mancata conclusione dei lavori appaltati entro i termini prestabiliti.
§ 5. Con il secondo motivo impugna la sentenza Parte_1
nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la risoluzione del
contratto per colpa dell'appaltatore sulla scorta della sola Controparte_1
presunta sospensione dei lavori senza tener conto dei danni denunziati vizi
dell'opera (pag. 6 dell'appello). In particolare, deduce l'inapplicabilità, nella fattispecie, dell'articolo 1668 c.c. atteso che l'opera non era stata completata,
per cui andava applicata la disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e 1455
c.c.. Pertanto, chiede la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., attesa la presenza di vizi (eliminabili, secondo il ctu, con un esborso di € 13.035,34, pari ad un terzo dell'intero valore dell'appalto).
Il motivo non ha pregio.
E' vero che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. ord. n. 4511/2019) nell'ipotesi in cui l'opera appaltata non sia portata a termine la disciplina applicabile è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, ma tale principio è affermato nell'ipotesi in cui la mancata esecuzione dell'opera commissionata sia imputabile 10
all'inadempimento dell'appaltatore: nell'ipotesi in cui l'appaltatore non abbia
portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente
all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti
è senz'altro quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli
artt. 1453 e 1455 cod. civ., laddove la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e
1668 cod. civ., trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata
portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Nella specie, la mancata esecuzione dell'opera commissionata non è
dipesa dall'appaltatore, bensì dal comportamento della committente, come sopra riportato in sede di esame del primo motivo.
Il terzo motivo di appello è infondato, anche alla luce di quanto statuito con riguardo al primo motivo.
Come già statuito, alcuna responsabilità può essere imputata a con riguardo alla mancata conclusione dei lavori entro i Controparte_1
termini concordati, per cui alcuna penale gli può essere comminata.
Infine, la circostanza che il costo per l'eliminazione dei vizi ammonti ad un terzo del valore dell'intero contratto non rileva ai fini della valutazione della gravità degli stessi ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.,
essendo detta valutazione fondata sulla natura dei vizi (e sulla loro idoneità
a rendere l'opera inadatta alla sua destinazione) e non sull'ammontare del
quantum necessario ad eliminarli.
§ 6. Con il terzo motivo chiede la conseguenziale Parte_1
condanna dell'appaltatore al pagamento della penale contrattualmente stabilita di
euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera (pag. 8).
Il motivo è infondato, presupponendo, all'evidenza, l'accoglimento 11
del primo, ovvero la statuizione di responsabilità dell'appaltatore nel ritardo nell'ultimazione dei lavori.
§ 7. Con il quarto motivo avanza la subordinata Parte_1
domanda di riduzione del prezzo dell'appalto e delle somme corrisposte a tale titolo
pari all'importo occorrente per la eliminazione dei vizi accertati con la ctu e da
accertare per i motivi che seguiranno (rinnovazione della ctu) con conseguenziale
condanna dell'appaltatore e del direttore dei lavori, in solido tra loro, alla
corresponsione delle somme ad (pag. 9 dell'appello). Parte_1
In particolare, chiede, per la prima volta, la riduzione del prezzo pagato per i lavori appaltati nella misura stabilita nella ctu (€ 13.035,34) o in quella diversa ritenuta dalla Corte. Osserva che la causa petendi di tale domanda è la stessa di quella di risoluzione per inadempimento proposta in primo grado, mentre il petitum è più limitato, motivo per il quale la domanda di riduzione del prezzo sarebbe proponibile in ogni grado di giudizio e, pertanto, nella specie ammissibile anche se proposta solo con l'appello.
Il motivo è fondato.
La domanda subordinata di riduzione del prezzo è, in primo luogo,
ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello, non essendo
'nuova' e non incorrendo, pertanto, nel divieto dei nova sancito dall'articolo
345 c.p.c..
Secondo la Suprema Corte (Cass. sent. n. 14948/2007), infatti, In tema
di appalto, il committente che, per difetti dell'opera, abbia esperito azione di
risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, può successivamente,
sia in primo grado che in appello, modificare la domanda in quella 12
di riduzione del prezzo. Infatti, non soltanto non è estensibile all'appalto il
principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2, cod. civ.,
dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione
del contratto e riduzione del prezzo;
ma nel caso di inadempimento dell'appaltatore,
il divieto posto dall'art. 1453, comma 2, cod. civ. impedisce al committente che
abbia proposto domanda di risoluzione di mutare tale domanda in quella di
adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo (domanda, questa,
che non integra una domanda nuova rispetto a quella originaria di risoluzione
perché fondata sulla stessa "causa petendi" e caratterizzata da un "petitum" più
limitato).
Pertanto, non solo è ammesso il cumulo tra le due domande (di risoluzione per inadempimento e di riduzione del prezzo) sin dall'inizio nel medesimo giudizio (Cass. ord. n. 12803/2019), ma è anche ammissibile la proposizione della seconda in appello per la prima volta.
Alla luce delle risultanze della ctu svolta in primo grado, la domanda di riduzione va accolta nell'importo pari ad € 13.035.34, oltre Iva e
Cassa, ovvero alla somma stimata dal ctu come necessaria per l'eliminazione dei vizi riscontrati.
La domanda va accolta non solo nei confronti dell'appaltatore ma anche nei confronti del direttore dei lavori Controparte_1
. Controparte_2
La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette, invero,
esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza, nella specie non 13
sussistenti) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento,
obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente,
l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo.
In parziale riforma della sentenza appellata, in definitiva, gli appellati vanno condannati, in solido, al pagamento di € 13.035.34, oltre Iva
e Cassa, in favore di . Parte_1
§ 8. Con il quinto motivo parte appellante chiede il rinnovo delle operazioni peritali finalizzato all'accertamento dei maggiori vizi e
conseguentemente dei maggiori costi per la loro eliminazione. Lamenta l'omessa
motivazione della sentenza impugnata circa le contestazioni all'ATP (pag. 10 del gravame). Impugna, quindi, la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado fa proprie le risultanze dell'elaborato peritale, senza tener conto degli errori in cui sarebbe incorso il ctu;
chiede, pertanto, il conferimento di incarico ad un nuovo consulente tecnico affinché individui le opere non esenti da vizi che, a dire di parte appellante, sarebbero maggiori rispetto a quelle individuate dall'ausiliario.
Il motivo è infondato.
In tema di risarcimento del danno, è facoltà del giudice assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione percipiente quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone: è quindi consentito al giudice fare ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario se, come nella specie, la parte, entro i termini di 14
decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
Per le su esposte ragioni questo Collegio ritiene l'elaborato peritale in atti esauriente ed adeguatamente descrittivo e dettagliato, per cui si ritiene superfluo procedere ad un nuovo conferimento incarico, anche alla luce del tempo oramai trascorso dagli eventi di causa (circa 14 anni).
§ 9. Le spese di lite
L'accoglimento parziale dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio.
L'accoglimento, sebbene parziale, delle domande proposte dalla
IL e la reciproca soccombenza tra le parti giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di ambedue i gradi di lite, comprese quelle di ATP.
Va, infine, disposta la restituzione degli importi corrisposti dalla agli avvocati antistatari delle parti appellate in esecuzione della Pt_1
sentenza di primo grado, oltre interessi dal giorno del versamento al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
725/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
17.3.2021, ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, accoglie la domanda di riduzione del 15
prezzo e condanna e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, al pagamento in favore di CP_2
della somma di € 13.035,34, oltre Iva e cassa;
Parte_1
2) Conferma nel resto la sentenza appellata;
3) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di ATP;
4) Condanna gli avvocati Speranza Cantiello, Giulio Maiorino ed
Erasmo De Biasio Gliottone alla restituzione in favore di
[...]
delle somme ricevute a titolo di spese di lite del Parte_1
giudizio di primo grado, oltre interessi dal dì del versamento al soddisfo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Dott. Giuliano Tartaglione IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Forgillo
Ruolo Generale n. 4287/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Eugenio Forgillo Presidente
dr. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dr. Giuliano Tartaglione Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4287/2021 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza collegiale del 7.11.2023, con concessione dei termini fino al 9.1.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al
29.1.2024 per il deposito delle memorie di replica,
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1
frazione Sant'Andrea del Pizzone alla via Croce n. 70, C.F.
, elettivamente domiciliata in Falciano del Massico C.F._1
(CE) alla Vellaria n. 20 presso lo studio dell'avvocato Carlo Zannini (C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di appello;
2
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
RA (CE) alla via Sant'Aniello n. 14, C.F. , C.F._3
quale titolare dell'omonima ditta individuale (P.I. ), P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Sparanise (Ce) alla via I Trav. A. Grandi n 2
presso lo studio dell'avvocato Erasmo De Biasio Gliottone (C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata C.F._4
su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
E
nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2
residente a[...], C.F. , elettivamente C.F._5
domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via dei Vetrai n. 32 presso lo studio degli avvocati Giulio Maiorino (C.F. e C.F._6
Speranza Cantiello (C.F. ), che lo rappresentano e C.F._7
difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 6.10.2011 Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione
Distaccata di Carinola, e onde Controparte_1 Controparte_2
sentirli condannare, per quanto di ragione, al risarcimento dei danni in 3
proprio favore. L'attrice deduceva di aver stipulato in data 18.5.2010 un contratto di appalto con titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del proprio fabbricato ubicato in RA (Ce), Frazione Sant' Andrea del Pizzone,
alla Via Corce n. 70, lavori che si sarebbero dovuti concludere entro il
31.3.2011 sotto la direzione di . Controparte_2
Parte attrice, oltre a contestare la mancata conclusione dei lavori appaltati entro il termine previsto, ne affermava l'esecuzione non a regola d'arte e la difformità rispetto a quanto contrattualmente previsto;
pertanto,
previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, chiedeva il risarcimento danni: a) per la mancata conclusione dei lavori entro il termine previsto;
b) per il mancato godimento del cespite;
c) per le somme occorrenti all'eliminazione dei vizi delle opere.
Con comparsa depositata in data 21.12.2011 si costituiva in giudizio
il quale impugnava tutto quanto dedotto ed asserito Controparte_2
da parte attrice e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi professionali maturati a seguito della direzione dei lavori.
Con comparsa depositata il 23.12.2011 si costituiva
[...]
il quale contestava l'avverso dedotto ed asserito e spiegava CP_1
domanda riconvenzionale nei confronti di parte attrice per il pagamento del saldo dei compensi per i lavori effettuati, ivi compresi i compensi per attività inizialmente non contemplate nel progetto.
Nell'ambito del predetto giudizio di cognizione, Parte_1
proponeva innanzi al medesimo Tribunale accertamento tecnico preventivo volto ad accertare lo stato delle opere effettuate in esecuzione del contratto 4
di appalto nonché la sussistenza dei vizi o delle opere effettuate non a regola d'arte.
Il Tribunale fissava, nel procedimento per ATP, la comparizione delle parti per il 17.1.2012 (data fissata come prima udienza nell'atto di citazione); i resistenti si costituivano contestando i presupposti per l'ammissione dell'ATP.
Ammessa ed espletata CTU, ammesse le prove orali richieste dalle parti, veniva espletato l'interrogatorio formale delle parti nonché la prova per testi. Fallita la conciliazione della lite, con sentenza n. 725/2021
pubblicata in data 17.3.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che nelle more aveva accorpato la Sezione Distaccata di Carinola, così statuiva:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 7.962,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna
[...]
al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2
somma di € 8.859,97, oltre IVA e cassa previdenziale, nonché oltre interessi
legali dalla domanda al soddisfo;
d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Erasmo De
Biasio Gliottone dichiaratosene anticipatario;
e) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al Controparte_2 5
15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Giulio Maiorino dichiaratosene anticipatario;
f) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
A fondamento della decisione il Tribunale, dopo aver affermato l'applicabilità della disciplina del contratto di appalto, evidenziava che la mancata conclusione dei lavori fosse da imputare all'ordine di sospensione dei lavori impartito dal direttore dei lavori con comunicazione del gennaio
2011; per effetto di tale comunicazione la ditta appaltatrice non avrebbe potuto proseguire le lavorazioni fino a nuova nomina del direttore dei lavori da parte del committente.
Per tale ragione le domande di parte attrice volte ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto nonché il risarcimento danni per la ritardata conclusione delle opere erano ritenute infondate.
Al pari infondata era dichiarata la domanda di risarcimento danni per i vizi riscontrati nell'elaborato peritale, trattandosi di vizi tali da non rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Basandosi sull'espletata consulenza tecnica il giudice accoglieva,
invece, le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute, seppur ridimensionate nel loro ammontare.
§ 2. Avverso la citata pronuncia proponeva appello Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato a controparti a mezzo p.e.c. in data 16.10.2021. Argomentando motivi a sostegno del gravame, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) dichiarare risolto il contratto di appalto per colpa di
[...]
CP_1 6
b) Condannare, conseguentemente, al pagamento Controparte_1
della penale contrattualmente stabilita di euro 100,00 per ogni giorno di
ritardo nella consegna dell'opera fino alla data di deposito dell'ATP del
17.1.2013 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia dalla Corte;
c) Accogliersi la subordinata domanda di riduzione del prezzo dell'appalto
e/o delle somme corrisposte pari all'importo occorrente per la eliminazione
dei vizi accertati con la CTU, ed eventualmente da accertare a seguito della
chiesta rinnovazione della stessa, con conseguenziale condanna
dell'appaltatore e del direttore lavori, in solido tra loro, alla corresponsione
ad delle somme a risultare;
Parte_1
d) Disporsi per i motivi esposti il rinnovo della CTU finalizzato
all'accertamento dei maggiori vizi e conseguentemente dei maggiori costi
per la loro eliminazione;
e) Con l'accoglimento dell'appello, dichiarare compensate tra
[...]
e le spese del giudizio di prime cure Parte_1 Controparte_2
tenuto conto della sua responsabilità per i vizi;
f) Con l'accoglimento dell'appello condannarsi gli avvocati Speranza
Cantiello, Giulio Maiorino e Erasmo Di Biasio Gliottone alla restituzione a
favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado, oltre
accessori, come documentalmente corrisposte in euro 2.095,00 ciascuno
quanto a agli avvocati Speranza Cantiello, Giulio Maiorino ed euro
5.106,92
quanto all'avv. Erasmo Di Biasio Gliottone.
- Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparse depositate rispettivamente il 14.1.2022 ed il 20.1.2022 7
si costituivano e contestando Controparte_1 Controparte_2
l'avverso gravame ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado in formato cartaceo, all'udienza de 7.11.2023, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127ter c.p.c. (trattazione scritta), sulle rinnovate conclusioni delle parti, la Corte riservava la causa a sentenza, con concessione dei termini sino al 9.1.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e sino al 29.1.2024 per il deposito delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
§ 3. L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché
contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella
di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris
instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata) - è parzialmente fondato e va, pertanto,
accolto per quanto di ragione. 8
§ 4. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto nonostante la mancata conclusione delle opere entro i termini pattuiti, quale diretta conseguenza della sospensione dei lavori.
La censura è infondata.
ha fornito la prova inconfutabile della Controparte_1
sospensione dei lavori comunicatagli dal direttore dei lavori nel gennaio
2011.
La predetta circostanza è determinante dal momento che all'art. 1
del contratto di appalto veniva stabilito espressamente che la ditta appaltatrice si sarebbe dovuta attenere agli elaborati grafici forniti dal D.L. e che avrebbe dovuto eseguire le opere disposte da . Controparte_2
All'art. 10 del predetto contratto è riportato, altresì, che per
l'esecuzione dei lavori l'Impresa Esecutrice dovrà prendere preventivi accordi con la
D.L. e dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni che la stessa vorrà impartire, prima
e durante le fasi lavorative, inerenti la Sicurezza sui luoghi di lavoro in virtù della
vigente normativa in materia.
Appare evidente, dunque, come nel caso di specie la presenza del
D.L. fosse requisito imprescindibile per la prosecuzione dei lavori commissionati da parte appellante.
Del resto, con racc.ta a/r trasmessa a parte appellante in data
10.6.2011 l'impresa esecutrice invitava quest'ultima a nominare un nuovo direttore dei lavori, senza che seguisse alcun riscontro.
Con riguardo a quanto dedotto da parte appellante in merito all'incertezza sulla tempistica della sospensione dei lavori, non assume 9
alcun rilievo la mancata indicazione del giorno del mese nella comunicazione di sospensione, datata gennaio 2011; anche volendo prendere in considerazione il giorno 31 del mese di gennaio 2011, la sospensione è comunque antecedente a marzo 2011, ossia alla scadenza del termine di giorni 270 previsto all'art. 6 del contratto di appalto per l'ultimazione dei lavori iniziati nel giugno 2010.
Per tale ragione alcuna responsabilità è imputabile alla ditta appaltatrice per la mancata conclusione dei lavori appaltati entro i termini prestabiliti.
§ 5. Con il secondo motivo impugna la sentenza Parte_1
nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la risoluzione del
contratto per colpa dell'appaltatore sulla scorta della sola Controparte_1
presunta sospensione dei lavori senza tener conto dei danni denunziati vizi
dell'opera (pag. 6 dell'appello). In particolare, deduce l'inapplicabilità, nella fattispecie, dell'articolo 1668 c.c. atteso che l'opera non era stata completata,
per cui andava applicata la disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e 1455
c.c.. Pertanto, chiede la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., attesa la presenza di vizi (eliminabili, secondo il ctu, con un esborso di € 13.035,34, pari ad un terzo dell'intero valore dell'appalto).
Il motivo non ha pregio.
E' vero che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. ord. n. 4511/2019) nell'ipotesi in cui l'opera appaltata non sia portata a termine la disciplina applicabile è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, ma tale principio è affermato nell'ipotesi in cui la mancata esecuzione dell'opera commissionata sia imputabile 10
all'inadempimento dell'appaltatore: nell'ipotesi in cui l'appaltatore non abbia
portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente
all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti
è senz'altro quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli
artt. 1453 e 1455 cod. civ., laddove la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e
1668 cod. civ., trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata
portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Nella specie, la mancata esecuzione dell'opera commissionata non è
dipesa dall'appaltatore, bensì dal comportamento della committente, come sopra riportato in sede di esame del primo motivo.
Il terzo motivo di appello è infondato, anche alla luce di quanto statuito con riguardo al primo motivo.
Come già statuito, alcuna responsabilità può essere imputata a con riguardo alla mancata conclusione dei lavori entro i Controparte_1
termini concordati, per cui alcuna penale gli può essere comminata.
Infine, la circostanza che il costo per l'eliminazione dei vizi ammonti ad un terzo del valore dell'intero contratto non rileva ai fini della valutazione della gravità degli stessi ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.,
essendo detta valutazione fondata sulla natura dei vizi (e sulla loro idoneità
a rendere l'opera inadatta alla sua destinazione) e non sull'ammontare del
quantum necessario ad eliminarli.
§ 6. Con il terzo motivo chiede la conseguenziale Parte_1
condanna dell'appaltatore al pagamento della penale contrattualmente stabilita di
euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera (pag. 8).
Il motivo è infondato, presupponendo, all'evidenza, l'accoglimento 11
del primo, ovvero la statuizione di responsabilità dell'appaltatore nel ritardo nell'ultimazione dei lavori.
§ 7. Con il quarto motivo avanza la subordinata Parte_1
domanda di riduzione del prezzo dell'appalto e delle somme corrisposte a tale titolo
pari all'importo occorrente per la eliminazione dei vizi accertati con la ctu e da
accertare per i motivi che seguiranno (rinnovazione della ctu) con conseguenziale
condanna dell'appaltatore e del direttore dei lavori, in solido tra loro, alla
corresponsione delle somme ad (pag. 9 dell'appello). Parte_1
In particolare, chiede, per la prima volta, la riduzione del prezzo pagato per i lavori appaltati nella misura stabilita nella ctu (€ 13.035,34) o in quella diversa ritenuta dalla Corte. Osserva che la causa petendi di tale domanda è la stessa di quella di risoluzione per inadempimento proposta in primo grado, mentre il petitum è più limitato, motivo per il quale la domanda di riduzione del prezzo sarebbe proponibile in ogni grado di giudizio e, pertanto, nella specie ammissibile anche se proposta solo con l'appello.
Il motivo è fondato.
La domanda subordinata di riduzione del prezzo è, in primo luogo,
ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello, non essendo
'nuova' e non incorrendo, pertanto, nel divieto dei nova sancito dall'articolo
345 c.p.c..
Secondo la Suprema Corte (Cass. sent. n. 14948/2007), infatti, In tema
di appalto, il committente che, per difetti dell'opera, abbia esperito azione di
risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, può successivamente,
sia in primo grado che in appello, modificare la domanda in quella 12
di riduzione del prezzo. Infatti, non soltanto non è estensibile all'appalto il
principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2, cod. civ.,
dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione
del contratto e riduzione del prezzo;
ma nel caso di inadempimento dell'appaltatore,
il divieto posto dall'art. 1453, comma 2, cod. civ. impedisce al committente che
abbia proposto domanda di risoluzione di mutare tale domanda in quella di
adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo (domanda, questa,
che non integra una domanda nuova rispetto a quella originaria di risoluzione
perché fondata sulla stessa "causa petendi" e caratterizzata da un "petitum" più
limitato).
Pertanto, non solo è ammesso il cumulo tra le due domande (di risoluzione per inadempimento e di riduzione del prezzo) sin dall'inizio nel medesimo giudizio (Cass. ord. n. 12803/2019), ma è anche ammissibile la proposizione della seconda in appello per la prima volta.
Alla luce delle risultanze della ctu svolta in primo grado, la domanda di riduzione va accolta nell'importo pari ad € 13.035.34, oltre Iva e
Cassa, ovvero alla somma stimata dal ctu come necessaria per l'eliminazione dei vizi riscontrati.
La domanda va accolta non solo nei confronti dell'appaltatore ma anche nei confronti del direttore dei lavori Controparte_1
. Controparte_2
La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette, invero,
esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza, nella specie non 13
sussistenti) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento,
obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente,
l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo.
In parziale riforma della sentenza appellata, in definitiva, gli appellati vanno condannati, in solido, al pagamento di € 13.035.34, oltre Iva
e Cassa, in favore di . Parte_1
§ 8. Con il quinto motivo parte appellante chiede il rinnovo delle operazioni peritali finalizzato all'accertamento dei maggiori vizi e
conseguentemente dei maggiori costi per la loro eliminazione. Lamenta l'omessa
motivazione della sentenza impugnata circa le contestazioni all'ATP (pag. 10 del gravame). Impugna, quindi, la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado fa proprie le risultanze dell'elaborato peritale, senza tener conto degli errori in cui sarebbe incorso il ctu;
chiede, pertanto, il conferimento di incarico ad un nuovo consulente tecnico affinché individui le opere non esenti da vizi che, a dire di parte appellante, sarebbero maggiori rispetto a quelle individuate dall'ausiliario.
Il motivo è infondato.
In tema di risarcimento del danno, è facoltà del giudice assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione percipiente quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone: è quindi consentito al giudice fare ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario se, come nella specie, la parte, entro i termini di 14
decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
Per le su esposte ragioni questo Collegio ritiene l'elaborato peritale in atti esauriente ed adeguatamente descrittivo e dettagliato, per cui si ritiene superfluo procedere ad un nuovo conferimento incarico, anche alla luce del tempo oramai trascorso dagli eventi di causa (circa 14 anni).
§ 9. Le spese di lite
L'accoglimento parziale dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio.
L'accoglimento, sebbene parziale, delle domande proposte dalla
IL e la reciproca soccombenza tra le parti giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di ambedue i gradi di lite, comprese quelle di ATP.
Va, infine, disposta la restituzione degli importi corrisposti dalla agli avvocati antistatari delle parti appellate in esecuzione della Pt_1
sentenza di primo grado, oltre interessi dal giorno del versamento al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
725/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
17.3.2021, ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, accoglie la domanda di riduzione del 15
prezzo e condanna e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, al pagamento in favore di CP_2
della somma di € 13.035,34, oltre Iva e cassa;
Parte_1
2) Conferma nel resto la sentenza appellata;
3) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di ATP;
4) Condanna gli avvocati Speranza Cantiello, Giulio Maiorino ed
Erasmo De Biasio Gliottone alla restituzione in favore di
[...]
delle somme ricevute a titolo di spese di lite del Parte_1
giudizio di primo grado, oltre interessi dal dì del versamento al soddisfo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Dott. Giuliano Tartaglione IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Forgillo