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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/10/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 794/2025 R.G. tra
), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Paola Rosignoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza San
Giovanni n. 4, Siena
RICORRENTE
nei confronti di
) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE QUESTIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.4.2025 la ricorrente ha chiesto “accertare e dichiarare che ha accettato Parte_2 tacitamente ex art. 476 e comunque ex art. 485 c.c. l'eredità relitta della moglie deceduta il 13.11.2009 (C.F. Persona_1
1 ) e di seguito accertare e dichiarare che C.F._2 CP_1 ha accettato tacitamente e comunque ex art. 485 cc
[...]
l'eredità del padre (nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, deceduto in data 12.2.2023, ordinando al C.F._3
Conservatore dei RR.II. di Siena la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di competenze, spese e onorare del presente giudizio”.
A fondamento della domanda ha dedotto: - di essere creditore di di € 20.614,18 oltre interessi in forza di decreto CP_1 ingiuntivo divenuto esecutivo;
- che il debitore non adempiva al precetto intimato;
- che veniva avviata una procedura esecutiva (n.
64/2018 RGEI) in cui veniva venduto un lotto in piena proprietà del debitore esecutato;
- che il ricavato, tuttavia, non era capiente residuando un credito a favore della ricorrente;
- che, nella stessa procedura erano sottoposti a pignoramento ulteriori beni rispetto ai quali veniva disposta la sospensione dell'esecuzione stante la mancanza di continuità delle trascrizioni, poi ripristinata con l'ordinanza del Tribunale di Siena del 1.7.2019; - che la procedura esecutiva riprendeva ma il Professionista Delegato rilevava la morte del comproprietario (padre dell'esecutato) con conseguente necessità di estendere il pignoramento alla residua quota (¾) caduta in successione a favore di;
- che, perciò, veniva CP_1 notificato atto di pignoramento nei suoi confronti dei seguenti beni in proprietà per ¾:
1) Immobile sito in Comune di Siena, Catasto Fabbricati, Foglio
110, Particella
174, sub. 7, A2 Abitazione di Tipo civile, Consistenza -;
2) Immobile sito in Comune di Siena, Catasto Fabbricati, Foglio
110, Part. 174, sub. 13, C6 Stalle, scuderie, rimesse autorimesse,
Consistenza -;
3) Immobile sito in Comune di Siena, Catasto Terreni, Foglio
110, Part. 182, sub., T Terreno, consistenza -.
2 - che il pignoramento veniva iscritto a ruolo e il Giudice rilevava l'assenza di continuità della trascrizione in capo a per CP_1 detti ¾ risultando trascritta soltanto la denuncia di successione ma non accettazione di eredità.
Con la presente domanda il ricorrente ha, pertanto, chiesto il relativo accertamento al fine di ottenere un titolo utile alla trascrizione per ristabilire la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2650 c.c..
Ritualmente convenuto in giudizio, il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'accettazione tacita di eredità, come noto, si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Essa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. 10796/09, Cass. 22317/14).
Nella presente fattispecie la ricorrente ha depositato la voltura catastale degli immobili oggetto di domanda stessi su richiesta e a favore dell'odierno convenuto attestante l'intestazione a quest'ultimo per successione mortis causa (doc. 9).
Ancora, si precisa che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei
3 mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11018 del 05/05/2008).
Nella fattispecie in esame al momento del decesso del padre
, il figlio si trovava nel possesso dei beni, come Parte_2 risultante dalla relazione del Professionista Delegato (all. 6) e dal certificato di residenza (all. 11), né risulta che sia stato compiuto alcun inventario nei termini di legge, onde è CP_1 diventato ex art. 485 c.c. erede puro e semplice del padre Pt_2
[...]
Quest'ultimo era a sua volta erede per ¼ della moglie Per_1
ed aveva accettato in modo tacito l'eredità in quanto al
[...] momento del decesso della coniuge si trovava nel possesso del bene e provvide ad effettuare la voltura catastale come risultante dalla documentazione in atti (all. 10, 12).
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento stante la natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta che ha accettato tacitamente l'eredità Parte_2 relitta della moglie deceduta il 13.11.2009 (C.F. Persona_1
) e accerta che ha accettato C.F._2 CP_1
4 tacitamente l'eredità del padre (nato a [...] il Parte_2
18.09.1946, c.f. , deceduto in data 12.2.2023; C.F._3
- ordina al Conservatore dei RR.II. di Siena la trascrizione della sentenza quando sarà passata in giudicato con esonero da responsabilità;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi,
€ 518,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 30/10/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 794/2025 R.G. tra
), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Paola Rosignoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza San
Giovanni n. 4, Siena
RICORRENTE
nei confronti di
) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE QUESTIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.4.2025 la ricorrente ha chiesto “accertare e dichiarare che ha accettato Parte_2 tacitamente ex art. 476 e comunque ex art. 485 c.c. l'eredità relitta della moglie deceduta il 13.11.2009 (C.F. Persona_1
1 ) e di seguito accertare e dichiarare che C.F._2 CP_1 ha accettato tacitamente e comunque ex art. 485 cc
[...]
l'eredità del padre (nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, deceduto in data 12.2.2023, ordinando al C.F._3
Conservatore dei RR.II. di Siena la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di competenze, spese e onorare del presente giudizio”.
A fondamento della domanda ha dedotto: - di essere creditore di di € 20.614,18 oltre interessi in forza di decreto CP_1 ingiuntivo divenuto esecutivo;
- che il debitore non adempiva al precetto intimato;
- che veniva avviata una procedura esecutiva (n.
64/2018 RGEI) in cui veniva venduto un lotto in piena proprietà del debitore esecutato;
- che il ricavato, tuttavia, non era capiente residuando un credito a favore della ricorrente;
- che, nella stessa procedura erano sottoposti a pignoramento ulteriori beni rispetto ai quali veniva disposta la sospensione dell'esecuzione stante la mancanza di continuità delle trascrizioni, poi ripristinata con l'ordinanza del Tribunale di Siena del 1.7.2019; - che la procedura esecutiva riprendeva ma il Professionista Delegato rilevava la morte del comproprietario (padre dell'esecutato) con conseguente necessità di estendere il pignoramento alla residua quota (¾) caduta in successione a favore di;
- che, perciò, veniva CP_1 notificato atto di pignoramento nei suoi confronti dei seguenti beni in proprietà per ¾:
1) Immobile sito in Comune di Siena, Catasto Fabbricati, Foglio
110, Particella
174, sub. 7, A2 Abitazione di Tipo civile, Consistenza -;
2) Immobile sito in Comune di Siena, Catasto Fabbricati, Foglio
110, Part. 174, sub. 13, C6 Stalle, scuderie, rimesse autorimesse,
Consistenza -;
3) Immobile sito in Comune di Siena, Catasto Terreni, Foglio
110, Part. 182, sub., T Terreno, consistenza -.
2 - che il pignoramento veniva iscritto a ruolo e il Giudice rilevava l'assenza di continuità della trascrizione in capo a per CP_1 detti ¾ risultando trascritta soltanto la denuncia di successione ma non accettazione di eredità.
Con la presente domanda il ricorrente ha, pertanto, chiesto il relativo accertamento al fine di ottenere un titolo utile alla trascrizione per ristabilire la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2650 c.c..
Ritualmente convenuto in giudizio, il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'accettazione tacita di eredità, come noto, si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Essa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. 10796/09, Cass. 22317/14).
Nella presente fattispecie la ricorrente ha depositato la voltura catastale degli immobili oggetto di domanda stessi su richiesta e a favore dell'odierno convenuto attestante l'intestazione a quest'ultimo per successione mortis causa (doc. 9).
Ancora, si precisa che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei
3 mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11018 del 05/05/2008).
Nella fattispecie in esame al momento del decesso del padre
, il figlio si trovava nel possesso dei beni, come Parte_2 risultante dalla relazione del Professionista Delegato (all. 6) e dal certificato di residenza (all. 11), né risulta che sia stato compiuto alcun inventario nei termini di legge, onde è CP_1 diventato ex art. 485 c.c. erede puro e semplice del padre Pt_2
[...]
Quest'ultimo era a sua volta erede per ¼ della moglie Per_1
ed aveva accettato in modo tacito l'eredità in quanto al
[...] momento del decesso della coniuge si trovava nel possesso del bene e provvide ad effettuare la voltura catastale come risultante dalla documentazione in atti (all. 10, 12).
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento stante la natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta che ha accettato tacitamente l'eredità Parte_2 relitta della moglie deceduta il 13.11.2009 (C.F. Persona_1
) e accerta che ha accettato C.F._2 CP_1
4 tacitamente l'eredità del padre (nato a [...] il Parte_2
18.09.1946, c.f. , deceduto in data 12.2.2023; C.F._3
- ordina al Conservatore dei RR.II. di Siena la trascrizione della sentenza quando sarà passata in giudicato con esonero da responsabilità;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi,
€ 518,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 30/10/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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