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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
NA SE, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 408/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 426/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne la richiesta di ripetizione del 60% delle ritenute d'acconto subite negli anni d'imposta
2016 e 2017 dalla sig. ra Ricorrente_1 che, alla data del sisma che colpì la Regione Abruzzo nei mesi di agosto e ottobre del 2016, era residente nel Comune di Montorio al Vomano, territorio facente parte del
“cratere sismico” ai sensi dell'Allegato 2 al D.L. n. 189/2016. La sig. ra Ricorrente_1, lavoratrice dipendente della ASL di Teramo e successivamente pensionata, sceglieva di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del D.L. n. 189/2016, agevolazione che consisteva in una posticipazione del periodo di versamento delle imposte dovute.
Successivamente, con il D.L. n. 123 del 24.10.2019, il Legislatore disponeva, (art. 8, comma 2), che “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”. Sulla base della norma sopravvenuta, la sig. ra Ricorrente_1, presentava istanza di rimborso delle ritenute fiscali concernenti il periodo d'imposta 2016 e 2017, chiedendo la restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto al 40% di detti adempimenti.
Decorso il termine previsto per la maturazione del “silenzio rifiuto”, la sig. ra Ricorrente_1 presentava ricorso chiedendo la ripetizione di tale importo.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, controdeduceva la legittimità del proprio operato nel negare il diritto al rimborso richiesto ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso a causa dell'incompletezza dell'istanza di ripetizione delle imposte versate in eccesso al 40% previsto dalla normativa di riferimento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo, con sentenza n. 426/2024 dell' 11.11.2024, rigettava il ricorso, compensando le spese di giudizio.
Il Giudice adito, infatti, giudicava inammissibile il ricorso atteso che l'istanza di rimborso risultava solo parzialmente compilata ed era pertanto da ritenere generica, incompleta e, dunque, inidonea a formare il rifiuto tacito dell'Amministrazione Finanziaria.
La parte contribuente ha proposto appello avverso la prefata pronuncia.
Con il primo motivo di gravame sostiene che la menzionata istanza sia corretta in quanto risulta chiaramente specificato che essa sia stata effettuata ai sensi del Decreto Sisma n. 156/2019 e che sia stato richiesto il rimborso delle ritenute subite, concernenti gli anni d'imposta 2016 e 2017, pagate in eccedenza rispetto alla misura agevolata. Risultano altresì correttamente allegati i CUD relativi ai due citati anni d'imposta, portanti le ritenute subite. Ritiene pertanto che la propria domanda sia identica a tante altre che hanno avuto esito positivo.
Per tale ragione la difesa del contribuente deduce la chiara completezza informativa della domanda restitutoria.
L'Agenzia insiste nel sostenere, per contro, che tale istanza sia incompleta, in quanto le ritenute subite e gli importi da rimborsare non sono stati indicati nel documento.
Riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo rimasti assorbiti, con il secondo motivo l'appellante deduce la legittimità del diritto di rimborso anche nel caso in cui il contribuente abbia provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni fiscali e non solo ove abbia deciso di avvalersi della sospensione di favore prevista dal
Legislatore per le cd. “aree sisma” e di aver diritto alla ripetizione delle imposte versate nel 2017 ma anche delle imposte versate nel 2016, principio in relazione al quale ritiene che la Corte dovrebbe valutare l'opportunità di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale.
L'Agenzia controdeduce la non spettanza del rimborso del 60%, atteso che un'eventuale estensione di tale agevolazione alle imposte non sospese appare fondata su un'interpretazione non corretta della norma oltre che priva di copertura finanziaria.
L'Ufficio controdeduce altresì che le addizionali regionali e comunali non rientrino nella previsione di sospensione prevista dal Legislatore e dunque neanche possano essere oggetto dell'abbattimento previsto dalla norma;
che nessuna sospensione – e conseguente abbattimento – era comunque concedibile per le ritenute subite nel corso dell'anno d'imposta 2016.
Successivamente, in data 15.01.2026, la contribuente ha depositato un atto di rinuncia al proprio appello, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992, accettato dall'Ufficio, con istanza di compensazione delle spese tra le parti accordata dall'Agenzia.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Posto che la contribuente ha depositato un atto di rinuncia al proprio appello, sottoscritto anche dall'Agenzia per accettazione, la Corte non può che pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorso ex art. 44, comma 4 D. Lgs. n. 546/1992. Le spese vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Dichiara la cessazione della materia del contendere, accogliendo l'istanza prodotta dal rappresentante della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio, come da accordo conciliativo intervenuto. L'Aquila, 28 gennaio 2026 Il Giudice
Relatore Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
NA SE, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 408/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 426/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne la richiesta di ripetizione del 60% delle ritenute d'acconto subite negli anni d'imposta
2016 e 2017 dalla sig. ra Ricorrente_1 che, alla data del sisma che colpì la Regione Abruzzo nei mesi di agosto e ottobre del 2016, era residente nel Comune di Montorio al Vomano, territorio facente parte del
“cratere sismico” ai sensi dell'Allegato 2 al D.L. n. 189/2016. La sig. ra Ricorrente_1, lavoratrice dipendente della ASL di Teramo e successivamente pensionata, sceglieva di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del D.L. n. 189/2016, agevolazione che consisteva in una posticipazione del periodo di versamento delle imposte dovute.
Successivamente, con il D.L. n. 123 del 24.10.2019, il Legislatore disponeva, (art. 8, comma 2), che “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”. Sulla base della norma sopravvenuta, la sig. ra Ricorrente_1, presentava istanza di rimborso delle ritenute fiscali concernenti il periodo d'imposta 2016 e 2017, chiedendo la restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto al 40% di detti adempimenti.
Decorso il termine previsto per la maturazione del “silenzio rifiuto”, la sig. ra Ricorrente_1 presentava ricorso chiedendo la ripetizione di tale importo.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, controdeduceva la legittimità del proprio operato nel negare il diritto al rimborso richiesto ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso a causa dell'incompletezza dell'istanza di ripetizione delle imposte versate in eccesso al 40% previsto dalla normativa di riferimento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo, con sentenza n. 426/2024 dell' 11.11.2024, rigettava il ricorso, compensando le spese di giudizio.
Il Giudice adito, infatti, giudicava inammissibile il ricorso atteso che l'istanza di rimborso risultava solo parzialmente compilata ed era pertanto da ritenere generica, incompleta e, dunque, inidonea a formare il rifiuto tacito dell'Amministrazione Finanziaria.
La parte contribuente ha proposto appello avverso la prefata pronuncia.
Con il primo motivo di gravame sostiene che la menzionata istanza sia corretta in quanto risulta chiaramente specificato che essa sia stata effettuata ai sensi del Decreto Sisma n. 156/2019 e che sia stato richiesto il rimborso delle ritenute subite, concernenti gli anni d'imposta 2016 e 2017, pagate in eccedenza rispetto alla misura agevolata. Risultano altresì correttamente allegati i CUD relativi ai due citati anni d'imposta, portanti le ritenute subite. Ritiene pertanto che la propria domanda sia identica a tante altre che hanno avuto esito positivo.
Per tale ragione la difesa del contribuente deduce la chiara completezza informativa della domanda restitutoria.
L'Agenzia insiste nel sostenere, per contro, che tale istanza sia incompleta, in quanto le ritenute subite e gli importi da rimborsare non sono stati indicati nel documento.
Riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo rimasti assorbiti, con il secondo motivo l'appellante deduce la legittimità del diritto di rimborso anche nel caso in cui il contribuente abbia provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni fiscali e non solo ove abbia deciso di avvalersi della sospensione di favore prevista dal
Legislatore per le cd. “aree sisma” e di aver diritto alla ripetizione delle imposte versate nel 2017 ma anche delle imposte versate nel 2016, principio in relazione al quale ritiene che la Corte dovrebbe valutare l'opportunità di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale.
L'Agenzia controdeduce la non spettanza del rimborso del 60%, atteso che un'eventuale estensione di tale agevolazione alle imposte non sospese appare fondata su un'interpretazione non corretta della norma oltre che priva di copertura finanziaria.
L'Ufficio controdeduce altresì che le addizionali regionali e comunali non rientrino nella previsione di sospensione prevista dal Legislatore e dunque neanche possano essere oggetto dell'abbattimento previsto dalla norma;
che nessuna sospensione – e conseguente abbattimento – era comunque concedibile per le ritenute subite nel corso dell'anno d'imposta 2016.
Successivamente, in data 15.01.2026, la contribuente ha depositato un atto di rinuncia al proprio appello, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992, accettato dall'Ufficio, con istanza di compensazione delle spese tra le parti accordata dall'Agenzia.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Posto che la contribuente ha depositato un atto di rinuncia al proprio appello, sottoscritto anche dall'Agenzia per accettazione, la Corte non può che pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorso ex art. 44, comma 4 D. Lgs. n. 546/1992. Le spese vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Dichiara la cessazione della materia del contendere, accogliendo l'istanza prodotta dal rappresentante della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio, come da accordo conciliativo intervenuto. L'Aquila, 28 gennaio 2026 Il Giudice
Relatore Il Presidente