Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2025, proposto da:
Tpo -Tempio Pausania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista De Luca, Francesco Follieri e Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tempio Pausania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Demuro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosanna Patta, in Cagliari, via Sonnino n. 84;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare:
- del provvedimento del 26 febbraio 2025, prot. n. 5968, notificato in pari data, mediante il quale il Comune di Tempio Pausania ha ordinato alla TPO - Tempio Pausania S.r.l. di cessare immediatamente i lavori di cui alla pratica S.U.A.P.E.E. n. 02671350417-26052023-1630.626714 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza nominale pari a 7051,6 MWp, in località Giuanne SU;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, avverso cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tempio Pausania.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Antonio LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Determinazione 29 dicembre 2023, n. 1646, il SUAPE del Comune di Tempio Pausania ha autorizzato la Società TPO - Tempio Pausania S.r.l., odierna ricorrente, alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza nominale di 5,448 MWp in Loc. GI SU , dopo avere accertato che la stessa rientrava in area idonea ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021.
Con decreto del 21 giugno 2024, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato in data 2 luglio 2024, è stato assegnato alle regioni il termine di 180 giorni per adottare proprie leggi con cui identificare le aree idonee a ospitare impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili.
Con legge 3 luglio 2024, n. 5, la Regione Sardegna ha disposto una “moratoria” generalizzata di 18 mesi relativamente a tutti gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, in attesa della definizione di una normativa regionale organica sulla materia.
Con ricorso diretto il Governo ha impugnato tale legge regionale innanzi alla Corte Costituzionale.
Con legge 5 dicembre 2024, n. 20, la Regione Sardegna, abrogata la precedente legge n. 5/2024, ha introdotto, questa volta a regime, un divieto assoluto di realizzare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in ampie parti del territorio sardo, con efficacia retroattiva anche sui procedimenti già avviati e non ancora conclusi.
Con ricorso diretto il Governo ha impugnato anche questa seconda legge regionale innanzi alla Corte Costituzionale.
In data 23 gennaio 2025 l’interessata ha presentato al SUAPE la comunicazione di inizio dei lavori.
Tuttavia con nota del 30 gennaio 2025, il Comune di Tempio le ha comunicato di ritenere l’intervento contrastante con le disposizioni della sopra citata l.r. n. 20/2024, per le seguenti ragioni: - “Violazione dei disposti della Legge Regionale 5 dicembre 2024, n. 20 allegato A, comma ee: Questo comma indica che le zone urbanistiche omogenee E, definite dal decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U, sono considerate aree non idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici di tutte le taglie. L’impianto, citato in oggetto, ricade nel P.U.C. in zona agricola E2 e quindi in area non idonea; perciò, non risulta possibile la sua installazione e di conseguenza avviarne i lavori. - Violazione dei disposti della Legge Regionale 5 dicembre 2024, n. 20 Articolo 1, comma 5: Questo comma stabilisce che è vietata la realizzazione di impianti nelle aree non idonee, così come individuate negli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto si applica anche agli impianti in corso di autorizzazione al momento dell’entrata in vigore della legge e non possono essere autorizzate istanze in contrasto con la legge. I provvedimenti autorizzatori relativi a impianti in aree non idonee sono privi di efficacia, salvo quelli che hanno già comportato modifiche irreversibili dei luoghi. In ragione di quanto disposto dalla norma non risulta possibile avviare i lavori dell’impianto citato in oggetto in quanto il provvedimento autorizzatorio è privo di efficacia ex lege, in considerazione del fatto che non solo ricade in area non idonea, ma la stessa non è stata interessata da modifica irreversibile del luogo. - Violazione dei disposti della Legge Regionale 5 dicembre 2024, n. 20 allegato A, comma y, punto 10 (Distanza dai centri urbani): Gli impianti FER (fonti di energia rinnovabile) devono essere realizzati a una distanza non inferiore a 1000 metri dal perimetro dei centri abitati e delle frazioni, includendo le zone omogenee A, B, C e le zone G e F ad esse contermini, le zone F anche se non confinanti con gli abitati, e le sottozone E4. L’impianto oggetto di inizio lavori si trova a distanza inferiore a 1000 metri dal perimetro del centro abitato della Frazione di Nuchis. - Violazione dei disposti della Legge Regionale 5 dicembre 2024, n. 20 allegato A, comma 10 (Distanza dai siti di interesse archeologico): L’impianto fotovoltaico citato risulta classificato nella Legge Regionale 5 dicembre 2024, n. 20 come impianto di media taglia risulta adiacente a un sito di interesse archeologico, denominato Lu Nuracu Budas, come individuato nel P.U.C. con la scheda 05. Le aree circostanti che distano meno di 3 chilometri dai siti di interesse archeologico sono considerate non idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici” (doc. 1)” .
Pur a fronte delle osservazioni dell’interessata, con il provvedimento in epigrafe descritto il Comune di Tempio, ritenendo la normativa regionale pienamente efficace anche se sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, “preso atto che risulta opportuno adottare provvedimento interdittivo di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ai sensi dell’art. 19, comma 3, Legge n. 241/90 e s.m.i. relativa alla pratica S.U.A.P.E.E. N.02988950909-23012025-0941.843446, limitatamente alla comunicazione di inizio lavori della pratica S.U.A.P.E.E.E. n. 04640620409-07092023-1049.661290, per le motivazioni precedentemente esposte” , ha ordinato all’interessata di interrompere i lavori per la realizzazione dell’Impianto e di rimettere in pristino la situazione antecedente.
Con sentenza 11 marzo 2025, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. n. 5/2024 per indebita invasione della competenza statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24 aprile 2025, TPO - Tempio Pausania S.r.l. ha chiesto l’annullamento di tali esiti procedimentali, deducendo l’illegittimità unionale e costituzionale della nuova disciplina in base alla quale la Regione Sardegna ha reso tout court inidoneo tutto il proprio territorio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Tempio, opponendosi all’accoglimento del ricorso
Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
In data 15 dicembre 2025 la ricorrente ha chiesto il rinvio della pubblica udienza del 17 dicembre 2025, fissata per l’esame della controversia, in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 il Collegio, “preso atto preso atto che soltanto nella giornata di ieri 16/12/2025 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 184, pubblicata oggi in in G. U. n.51, 17/12/2025, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, comunica ai difensori che ritiene opportuno fissare a breve termine un'apposita udienza pubblica straordinaria tematica alla quale rinviare la discussione del ricorso in oggetto per valutare compiutamente gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla definizione del presente giudizio. Il Collegio pertanto, con l'accordo delle parti, rinvia quindi la discussione della causa alla udienza pubblica straordinaria tematica del 29 gennaio 2026” .
Con sentenza 17 dicembre 2025, n. 184, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, sotto diversi aspetti, della l.r. n. 20/2024.
Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, essendo fondate le censure di illegittimità costituzionale dedotte dalla ricorrente nei confronti della l.r. n. 20/2024, unica base normativa dei provvedimenti impugnati.
Con la sopra citata sentenza n. 184/2025, la suddetta l.r. n. 20/2024 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per motivi che assumono specifico rilievo nel caso ora in esame.
Prima di tutto, in termini generali, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna.
In particolare la Consulta -ribadendo quanto già, peraltro, stabilito con la precedente sentenza n. 134/2025, di annullamento della l.r. n. 5/2024- ha affermato “che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico” e questo per scongiurare il rischio che “gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)” .
Inoltre ha censurato l’art. 1 della l.r. n. 20/2024 nella parte in cui stabiliva che “i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia” , avendo la Consulta ritenuto tale disposizione in contrasto: - con “i principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla più volte richiamata direttiva 2023/2413/UE e, pertanto, …con l’art. 117, primo comma, Cost., e con gli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale” ; - con “ gli artt. 3 e 41 Cost., per violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di libertà di iniziativa economica… poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2025)…La previsione della modifica irreversibile dello stato dei luoghi quale unico limite alla retroattività integra anche la violazione del principio di ragionevolezza nonché della libertà di iniziativa economica privata (artt. 3 e 41 Cost.), tanto più che gli operatori, una volta completate positivamente le procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, hanno, di norma, sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi. La disposizione impugnata, impedendo la realizzazione di impianti già autorizzati, non è neppure coerente con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/ UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, così come attuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, i quali si impongono quali limiti alle competenze di cui agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 28 del 2025)” : così, testualmente, la citata sentenza n. 184/2025.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio, considerata l’obiettiva complessità e novità della res controversa .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Antonio LA, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio LA | TI AR |
IL SEGRETARIO