Articolo 3 della Legge 8 giugno 1966, n. 425
Articolo 2
Versione
9 luglio 1966
Art. 3.
Non si puo' provvedere al collocamento in soprannumero se nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici non sia lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra.
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

Entrata in vigore il 9 luglio 1966