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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4289/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4289/2020 promossa da:
(già (c.f. ), in persona dei procuratori Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 speciali, il patrocinio degli avv.ti MARISA OLGA MERONI e PAOLO MARRA;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SOLARINO;
CONVENUTA
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Per parte attrice (note di trattazione dell'1.4.2025): Cont
- In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: a. € 631.147,31 quale capitale Controparte_3 residuo come da elenco dei crediti aggiornato che si produce quale doc. 14 in sostituzione dell'originario doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'intero importo azionato di € 804.256,53, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 1.751,90 a titolo di interessi di mora residui maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 che viene sostituito dal doc. 15 che si produce nella presente sede;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui pagina 1 di 5 all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito Interessi originariamente pari a € 732.846,66, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 63.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in CP_ ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte del l' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il CP_3 Cont
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di . In
[...] Cont via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del CP_3 delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in
[...] linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_3 Cont rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di . In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_3 Cont pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a Controparte_3 qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
- In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Controparte_2 per le motivazioni di cui sopra e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte attrice. - Nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate per i motivi tutti come sopra esposti;
Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2020, (già Controparte_1 [...]
conveniva in giudizio il deducendo di essersi resa Controparte_2 Controparte_3 cessionaria di una pluralità di crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da CP_5 [...] ed risultanti dalle fatture allegate al doc. 03. Segnatamente, esponeva CP_6 Controparte_7 di essere divenuta titolare del credito domandato in virtù di contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata, deducendo altresì che tali cessioni comprendevano anche i relativi interessi maturati e maturandi. Chiedeva, pertanto, la condanna del al pagamento in Controparte_3 suo favore di - € 804.256,53 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; - gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; - € 732.846,66 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; - gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284,
pagina 2 di 5 comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- € 63.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte del l'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.
In subordine, la società attrice chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento in suo favore di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle predette fatture, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta del 27.5.2021, il CP_3
il quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società
[...] CP_1
siccome prive di efficacia, nei suoi confronti, le cessioni di credito azionate, in quanto non
[...] notificate nelle forme di legge né da lui accettate. Eccepiva, inoltre, la mancata produzione in giudizio dei contratti di cessione del credito e delle fatture poste a loro fondamento, nonché l'infondatezza della domanda di parte attrice a titolo di interessi e a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La causa veniva istruita con CTU contabile espletata dalla dott.ssa volta ad Persona_1 accertare, previa ricognizione della documentazione negoziale e contabile in atti, la corretta determinazione del credito per capitale, interessi di mora ex D. Lvo n. 231/2002 e interessi ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori ultrasemestrali alla data della domanda. Falliti i tentativi di bonario componimento della lite, all'udienza del 2.4.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Prima di esaminare l'esistenza e la consistenza dei crediti fatti valere da parte attrice, devono essere disattese le eccezioni sollevate da parte convenuta sul perfezionamento e sull'opponibilità delle cessioni. ha prodotto in giudizio n. 4 contratti di cessione del credito, redatti nella forma della Controparte_1 Cont scrittura privata autenticata, intercorsi tra ed e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 l'attrice stessa. Ha altresì fornito prova di aver debitamente notificato tali cessioni al CP_3
sicché alcun profilo di illegittimità si rinviene nella forma di comunicazione delle medesime.
[...] Anche se, infatti, la legge utilizza il termine “notifica” della cessione, è sufficiente che il cedente o il cessionario portino in qualsiasi modo a conoscenza del debitore ceduto la notizia dell'avvenuta cessione, anche attraverso un atto a forma libera, una lettera raccomandata, un atto di citazione da parte del cessionario, un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 1684/2012; Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, non deve ritenersi necessaria l'adesione del alle predette cessioni, giacché la disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti nei CP_3 confronti dell'Amministrazione statale (artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, art. 9 della legge 2248/1965), in quanto derogatoria rispetto alla disciplina codicistica e come tale insuscettibile di applicazione analogica e/o estensiva, non si applica indiscriminatamente a tutte le cessioni ma riguarda solo i crediti vantati verso le amministrazioni dello Stato (in questo senso, tra le tante, Cass. 20 gennaio 2021 n. 996; Cass. 15 ottobre 2020 n. 22315; Cass. 13 dicembre 2019 n. 32788; Cass. 21 dicembre 2017 n. 30658; Cass. 12 febbraio 2015 n. 2760; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, 13 febbraio 2023 n. 1565; Trib. Verbania, 24 gennaio 2023 n. 21; Trib. Palermo, sez. 3, 21 novembre 2023 n. 5222; Trib. Como, sez. 2, 12 settembre 2023 n. 972, Trib. Benevento, sez. 2, 8 novembre 2022).
Peraltro, deve ritenersi che i crediti ceduti riguardano rapporti contrattuali ormai conclusi (forniture ormai effettuate), in difetto di prova contraria che doveva fornire parte convenuta.
pagina 3 di 5 La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono “in corso”, solo previa adesione dell'amministrazione (art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama gli artt. 9 all. E e 351 e 355 all. F legge n. 2248 del 1865), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'amministrazione, di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora “in corso” all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione (Cass. 9789/1994; 8222/96).
Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, “ratione temporis”, alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod. civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in
“corso” e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Cass. 13261/2000; 268/2006).
Nel caso di specie trova, piuttosto, applicazione l'art. 106, c. 13 d. lgs. n. 50 del 2016, oramai sostituito dal d.lgs. n. 50 del 2023, da cui consegue che le cessioni dei crediti notificate e non opposte entro il termine di quarantacinque giorni del debitore ceduto ( , devono ritenersi pienamente Controparte_3 efficaci nei suoi confronti.
Procedendo all'esame del merito, il nominato CTU contabile ha calcolato il quantum del credito, a titolo di sorte capitale ed interessi, di nei confronti del sulla base Controparte_1 Controparte_3 della documentazione prodotta nel presente giudizio (in particolare, fatture e note di debito). Il consulente tecnico ha accertato che, alla data del 22.9.2022, vantava un credito Controparte_1 residuo nei confronti dell'ente convenuto pari ad € 773.003,00 a titolo di sorte capitale, e ad € 691.718,73 a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
Successivamente, a mezzo delle note di trattazione dell'1.4.2025, ha ridotto la sua Controparte_1 pretesa a titolo di sorte capitale ad € 631.147,31. Il deve, pertanto, essere Controparte_3 condannato al pagamento di tale importo in favore di parte attrice.
Sulla somma sono dovuti gli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002 (“…decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”), che devono calcolarsi, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento delle singole fatture e sino alla data della decisione, oltre a quelli successivi maturati e maturandi sino al pagamento. Sono altresì dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. pagina 4 di 5 civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.
A mezzo delle note di trattazione dell'1.4.2025, ha altresì ridotto la sua pretesa a Controparte_1 titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale ad € 1.751,90. Il deve, pertanto, essere condannato al pagamento di tale Controparte_3 importo in favore di parte attrice, maggiorato degli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Va, ancora, ritenuta legittima la richiesta operata da relativa al pagamento Controparte_1 dell'ulteriore somma a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per il ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta e delle fatture di cui alle note di debito. Infatti, tale disposizione prevede che “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Dunque, in base alla suddetta norma, spetta al creditore a titolo di risarcimento un importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura tardivamente saldata. In assenza di specifica contestazione in ordine alla quantificazione operata da parte attrice, tale somma deve essere calcolata in € 63.280,00.
L'accoglimento, seppur in misura parziale, della domanda principale rende superfluo l'esame della subordinata domanda attorea di arricchimento senza giusta causa.
Il deve, pertanto, essere condannato a corrispondere a le somme Controparte_3 Controparte_8 di: - € 631.147,31 a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 ed anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal 23.12.2020 al pagamento;
-
€ 1.751,90 a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal 23.12.2020 al pagamento;
- € 63.280,00 a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di carico di parte convenuta nei limiti degli importi effettivamente riconosciuti (scaglione € 520.001,00 - € 1.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna il al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_3 Controparte_1 631.147,31 a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 e agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dal 23.12.2020 al saldo;
al pagamento della somma di € 1.751,90 a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal 23.12.2020 al saldo;
al pagamento dell'ulteriore somma dovuta a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per come quantificata in parte motiva;
condanna il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in Controparte_3 complessivi € 30.000,00 (comprensiva di esborsi), oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 21/07/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4289/2020 promossa da:
(già (c.f. ), in persona dei procuratori Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 speciali, il patrocinio degli avv.ti MARISA OLGA MERONI e PAOLO MARRA;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SOLARINO;
CONVENUTA
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Per parte attrice (note di trattazione dell'1.4.2025): Cont
- In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: a. € 631.147,31 quale capitale Controparte_3 residuo come da elenco dei crediti aggiornato che si produce quale doc. 14 in sostituzione dell'originario doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'intero importo azionato di € 804.256,53, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 1.751,90 a titolo di interessi di mora residui maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 che viene sostituito dal doc. 15 che si produce nella presente sede;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui pagina 1 di 5 all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito Interessi originariamente pari a € 732.846,66, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 63.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in CP_ ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte del l' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il CP_3 Cont
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di . In
[...] Cont via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del CP_3 delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in
[...] linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_3 Cont rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di . In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_3 Cont pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a Controparte_3 qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
- In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Controparte_2 per le motivazioni di cui sopra e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte attrice. - Nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate per i motivi tutti come sopra esposti;
Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2020, (già Controparte_1 [...]
conveniva in giudizio il deducendo di essersi resa Controparte_2 Controparte_3 cessionaria di una pluralità di crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da CP_5 [...] ed risultanti dalle fatture allegate al doc. 03. Segnatamente, esponeva CP_6 Controparte_7 di essere divenuta titolare del credito domandato in virtù di contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata, deducendo altresì che tali cessioni comprendevano anche i relativi interessi maturati e maturandi. Chiedeva, pertanto, la condanna del al pagamento in Controparte_3 suo favore di - € 804.256,53 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; - gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; - € 732.846,66 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; - gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284,
pagina 2 di 5 comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- € 63.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte del l'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.
In subordine, la società attrice chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento in suo favore di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle predette fatture, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta del 27.5.2021, il CP_3
il quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società
[...] CP_1
siccome prive di efficacia, nei suoi confronti, le cessioni di credito azionate, in quanto non
[...] notificate nelle forme di legge né da lui accettate. Eccepiva, inoltre, la mancata produzione in giudizio dei contratti di cessione del credito e delle fatture poste a loro fondamento, nonché l'infondatezza della domanda di parte attrice a titolo di interessi e a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La causa veniva istruita con CTU contabile espletata dalla dott.ssa volta ad Persona_1 accertare, previa ricognizione della documentazione negoziale e contabile in atti, la corretta determinazione del credito per capitale, interessi di mora ex D. Lvo n. 231/2002 e interessi ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori ultrasemestrali alla data della domanda. Falliti i tentativi di bonario componimento della lite, all'udienza del 2.4.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Prima di esaminare l'esistenza e la consistenza dei crediti fatti valere da parte attrice, devono essere disattese le eccezioni sollevate da parte convenuta sul perfezionamento e sull'opponibilità delle cessioni. ha prodotto in giudizio n. 4 contratti di cessione del credito, redatti nella forma della Controparte_1 Cont scrittura privata autenticata, intercorsi tra ed e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 l'attrice stessa. Ha altresì fornito prova di aver debitamente notificato tali cessioni al CP_3
sicché alcun profilo di illegittimità si rinviene nella forma di comunicazione delle medesime.
[...] Anche se, infatti, la legge utilizza il termine “notifica” della cessione, è sufficiente che il cedente o il cessionario portino in qualsiasi modo a conoscenza del debitore ceduto la notizia dell'avvenuta cessione, anche attraverso un atto a forma libera, una lettera raccomandata, un atto di citazione da parte del cessionario, un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 1684/2012; Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, non deve ritenersi necessaria l'adesione del alle predette cessioni, giacché la disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti nei CP_3 confronti dell'Amministrazione statale (artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, art. 9 della legge 2248/1965), in quanto derogatoria rispetto alla disciplina codicistica e come tale insuscettibile di applicazione analogica e/o estensiva, non si applica indiscriminatamente a tutte le cessioni ma riguarda solo i crediti vantati verso le amministrazioni dello Stato (in questo senso, tra le tante, Cass. 20 gennaio 2021 n. 996; Cass. 15 ottobre 2020 n. 22315; Cass. 13 dicembre 2019 n. 32788; Cass. 21 dicembre 2017 n. 30658; Cass. 12 febbraio 2015 n. 2760; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, 13 febbraio 2023 n. 1565; Trib. Verbania, 24 gennaio 2023 n. 21; Trib. Palermo, sez. 3, 21 novembre 2023 n. 5222; Trib. Como, sez. 2, 12 settembre 2023 n. 972, Trib. Benevento, sez. 2, 8 novembre 2022).
Peraltro, deve ritenersi che i crediti ceduti riguardano rapporti contrattuali ormai conclusi (forniture ormai effettuate), in difetto di prova contraria che doveva fornire parte convenuta.
pagina 3 di 5 La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono “in corso”, solo previa adesione dell'amministrazione (art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama gli artt. 9 all. E e 351 e 355 all. F legge n. 2248 del 1865), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'amministrazione, di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora “in corso” all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione (Cass. 9789/1994; 8222/96).
Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, “ratione temporis”, alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod. civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in
“corso” e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Cass. 13261/2000; 268/2006).
Nel caso di specie trova, piuttosto, applicazione l'art. 106, c. 13 d. lgs. n. 50 del 2016, oramai sostituito dal d.lgs. n. 50 del 2023, da cui consegue che le cessioni dei crediti notificate e non opposte entro il termine di quarantacinque giorni del debitore ceduto ( , devono ritenersi pienamente Controparte_3 efficaci nei suoi confronti.
Procedendo all'esame del merito, il nominato CTU contabile ha calcolato il quantum del credito, a titolo di sorte capitale ed interessi, di nei confronti del sulla base Controparte_1 Controparte_3 della documentazione prodotta nel presente giudizio (in particolare, fatture e note di debito). Il consulente tecnico ha accertato che, alla data del 22.9.2022, vantava un credito Controparte_1 residuo nei confronti dell'ente convenuto pari ad € 773.003,00 a titolo di sorte capitale, e ad € 691.718,73 a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
Successivamente, a mezzo delle note di trattazione dell'1.4.2025, ha ridotto la sua Controparte_1 pretesa a titolo di sorte capitale ad € 631.147,31. Il deve, pertanto, essere Controparte_3 condannato al pagamento di tale importo in favore di parte attrice.
Sulla somma sono dovuti gli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002 (“…decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”), che devono calcolarsi, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento delle singole fatture e sino alla data della decisione, oltre a quelli successivi maturati e maturandi sino al pagamento. Sono altresì dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. pagina 4 di 5 civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.
A mezzo delle note di trattazione dell'1.4.2025, ha altresì ridotto la sua pretesa a Controparte_1 titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale ad € 1.751,90. Il deve, pertanto, essere condannato al pagamento di tale Controparte_3 importo in favore di parte attrice, maggiorato degli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Va, ancora, ritenuta legittima la richiesta operata da relativa al pagamento Controparte_1 dell'ulteriore somma a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per il ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta e delle fatture di cui alle note di debito. Infatti, tale disposizione prevede che “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Dunque, in base alla suddetta norma, spetta al creditore a titolo di risarcimento un importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura tardivamente saldata. In assenza di specifica contestazione in ordine alla quantificazione operata da parte attrice, tale somma deve essere calcolata in € 63.280,00.
L'accoglimento, seppur in misura parziale, della domanda principale rende superfluo l'esame della subordinata domanda attorea di arricchimento senza giusta causa.
Il deve, pertanto, essere condannato a corrispondere a le somme Controparte_3 Controparte_8 di: - € 631.147,31 a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 ed anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal 23.12.2020 al pagamento;
-
€ 1.751,90 a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal 23.12.2020 al pagamento;
- € 63.280,00 a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di carico di parte convenuta nei limiti degli importi effettivamente riconosciuti (scaglione € 520.001,00 - € 1.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna il al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_3 Controparte_1 631.147,31 a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 e agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dal 23.12.2020 al saldo;
al pagamento della somma di € 1.751,90 a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal 23.12.2020 al saldo;
al pagamento dell'ulteriore somma dovuta a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per come quantificata in parte motiva;
condanna il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in Controparte_3 complessivi € 30.000,00 (comprensiva di esborsi), oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 21/07/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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