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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 603/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: CH AI Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice RI LI Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Albert Einstein, n. 34, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Diego Polimanti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Marconi, n. Controparte_1
82, presso lo studio dell'Avv. Virginia Felici, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 27.06.1988, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 813, Parte II, Serie A03, Anno 1988), sono genitori di (nato in data [...]) e (nata in [...] Per_1 Per_2
19.07.1989).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. 2
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 02.04.2008, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 30.04.2008. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
All'udienza del 24.06.2025, entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Contributo di parte resistente alle spese di lite di parte ricorrente per l'importo complessivo di Euro 500,00;
- Compensazione delle ulteriori spese di lite.
Le condizioni congiuntamente indicate dalle parti, anche in punto di regolazione delle spese di lite, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , presso il Comune di Roma, in data Parte_1 Controparte_1
27.06.1988;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 813, Parte II, Serie A03, Anno 1988);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle congiuntamente indicate dalle parti;
4) Dispone la regolazione delle spese di lite in conformità a quanto congiuntamente indicato dalle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI LI CH AI
N. R.G. 603/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: CH AI Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice RI LI Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Albert Einstein, n. 34, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Diego Polimanti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Marconi, n. Controparte_1
82, presso lo studio dell'Avv. Virginia Felici, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 27.06.1988, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 813, Parte II, Serie A03, Anno 1988), sono genitori di (nato in data [...]) e (nata in [...] Per_1 Per_2
19.07.1989).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. 2
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 02.04.2008, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 30.04.2008. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
All'udienza del 24.06.2025, entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Contributo di parte resistente alle spese di lite di parte ricorrente per l'importo complessivo di Euro 500,00;
- Compensazione delle ulteriori spese di lite.
Le condizioni congiuntamente indicate dalle parti, anche in punto di regolazione delle spese di lite, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , presso il Comune di Roma, in data Parte_1 Controparte_1
27.06.1988;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 813, Parte II, Serie A03, Anno 1988);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle congiuntamente indicate dalle parti;
4) Dispone la regolazione delle spese di lite in conformità a quanto congiuntamente indicato dalle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI LI CH AI