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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14278/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. BOTTICINI ANNAMARIA e l'avv. BOTTICINI Parte_1 C.F._1
EDOARDO
e
(c.f.: ), con l'avv. BOTTICINI ANNAMARIA e l'avv. BOTTICINI CP_1 C.F._2
EDOARDO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1- i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2- i figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
3- i genitori prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, la salute e l'educazione dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
al contempo, i genitori si impegnano reciprocamente affinché i figli possano mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi e possano conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, sport, diporto, tempo libero, etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
1 5- i genitori stabiliscono sin da ora che vi potranno essere libere frequentazioni dei figli con entrambi i genitori ed ogni genitore potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desideri, previo congruo avviso all'altro, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli stessi;
6- in ogni caso, i coniugi concordano sin da ora le seguenti modalità di frequentazione:
• collocazione paritaria dei figli presso la casa di ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza di una settimana con la madre ed una settimana con il padre;
• in tutte le circostanze saranno rispettati gli impegni dei minori (sport, etc.);
• i figli trascorreranno le prossime vacanze di Natale con il padre per 7 giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre, mentre dal 31 dicembre sino al 6 gennaio trascorreranno le vacanze con la madre e così ad anni alterni;
• i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprensivi del sabato e del giorno di Pasqua, oppure del giorno di Pasquetta e del martedì successivo, e così ad anni alterni;
• i figli trascorreranno 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, in via esclusiva con il padre ed in via esclusiva con la madre, in un periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• ogni altro ponte o festività verrà suddiviso tra i genitori sempre con il criterio dell'alternanza e il previo accordo in tempo utile;
7- i figli manterranno la loro residenza anagrafica presso la casa coniugale in Rovato Via San Vincenzo n. 13, unitamente al padre;
8- in ragione della collocazione paritaria dei figli non è prevista la corresponsione di assegni di mantenimento da un genitore all'altro;
9- le spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, ricreative o di diporto che si renderanno necessarie, preventivamente concordate, saranno sostenute al 50% tra i genitori e dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento con relativi giustificativi;
10- l'assegno unico per i figli, se di spettanza, verrà percepito dalla signora , che lo utilizzerà per il Parte_1 pagamento delle spese straordinarie, salvi eventuali conguagli da parte del signor regolamentati come CP_1 da punto precedente;
11- la casa coniugale sita a Rovato (BS) Via San Vincenzo n. 13, in comproprietà tra il padre del signor CP_1 ed i suoi zii (in virtù di successione dei loro genitori), rimane assegnata al signor
[...] CP_1 congiuntamente a mobili, arredi e pertinenze ad oggi ivi presenti;
12- la signora reperirà altra abitazione idonea ad ospitare anche i figli nella settimana in cui questi Parte_1 saranno presso di lei;
13- i coniugi dichiarano di non avere beni in comune né conti correnti cointestati;
14- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessuna forma di mantenimento sussisterà
a carico di ciascuno nei confronti dell'altro, rinunciandovi gli stessi espressamente;
15- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, anche per i figli minori;
2 16- i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione;
17- i coniugi si dispensano reciprocamente dalla produzione documentale di cui all'art. 473-bis.51, c. 2 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/09/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
ROVATO (atto n. 43, Parte II, Serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14278/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. BOTTICINI ANNAMARIA e l'avv. BOTTICINI Parte_1 C.F._1
EDOARDO
e
(c.f.: ), con l'avv. BOTTICINI ANNAMARIA e l'avv. BOTTICINI CP_1 C.F._2
EDOARDO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1- i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2- i figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
3- i genitori prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, la salute e l'educazione dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
al contempo, i genitori si impegnano reciprocamente affinché i figli possano mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi e possano conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, sport, diporto, tempo libero, etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
1 5- i genitori stabiliscono sin da ora che vi potranno essere libere frequentazioni dei figli con entrambi i genitori ed ogni genitore potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desideri, previo congruo avviso all'altro, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli stessi;
6- in ogni caso, i coniugi concordano sin da ora le seguenti modalità di frequentazione:
• collocazione paritaria dei figli presso la casa di ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza di una settimana con la madre ed una settimana con il padre;
• in tutte le circostanze saranno rispettati gli impegni dei minori (sport, etc.);
• i figli trascorreranno le prossime vacanze di Natale con il padre per 7 giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre, mentre dal 31 dicembre sino al 6 gennaio trascorreranno le vacanze con la madre e così ad anni alterni;
• i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprensivi del sabato e del giorno di Pasqua, oppure del giorno di Pasquetta e del martedì successivo, e così ad anni alterni;
• i figli trascorreranno 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, in via esclusiva con il padre ed in via esclusiva con la madre, in un periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• ogni altro ponte o festività verrà suddiviso tra i genitori sempre con il criterio dell'alternanza e il previo accordo in tempo utile;
7- i figli manterranno la loro residenza anagrafica presso la casa coniugale in Rovato Via San Vincenzo n. 13, unitamente al padre;
8- in ragione della collocazione paritaria dei figli non è prevista la corresponsione di assegni di mantenimento da un genitore all'altro;
9- le spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, ricreative o di diporto che si renderanno necessarie, preventivamente concordate, saranno sostenute al 50% tra i genitori e dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento con relativi giustificativi;
10- l'assegno unico per i figli, se di spettanza, verrà percepito dalla signora , che lo utilizzerà per il Parte_1 pagamento delle spese straordinarie, salvi eventuali conguagli da parte del signor regolamentati come CP_1 da punto precedente;
11- la casa coniugale sita a Rovato (BS) Via San Vincenzo n. 13, in comproprietà tra il padre del signor CP_1 ed i suoi zii (in virtù di successione dei loro genitori), rimane assegnata al signor
[...] CP_1 congiuntamente a mobili, arredi e pertinenze ad oggi ivi presenti;
12- la signora reperirà altra abitazione idonea ad ospitare anche i figli nella settimana in cui questi Parte_1 saranno presso di lei;
13- i coniugi dichiarano di non avere beni in comune né conti correnti cointestati;
14- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessuna forma di mantenimento sussisterà
a carico di ciascuno nei confronti dell'altro, rinunciandovi gli stessi espressamente;
15- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, anche per i figli minori;
2 16- i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione;
17- i coniugi si dispensano reciprocamente dalla produzione documentale di cui all'art. 473-bis.51, c. 2 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/09/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
ROVATO (atto n. 43, Parte II, Serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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