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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9673/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9673/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo de Lauretis Parte_1
ATTORE
contro
con il patrocinio dell'avv. Roberta Scoppa CP_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 17.09.2020, ha dedotto: (i) di aver Parte_1 sottoscritto in data 6.3.2017 con un “contratto per la redazione di una Controparte_2 perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing – contratto Gold” (doc. 1) avente ad oggetto l'analisi del contratto di “mutuo casa ipotecario” stipulato il 19.3.2017 con Banca Teatina s.p.a., al fine di verificare l'eventuale presenza di tassi usurari e/o anatocistici ed altri elementi di invalidità; (ii) di aver aderito, all'atto della firma del contratto, alla formula denominata “Gold” comprensiva di
“Copertura Tutela Legale Totale” (rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di soccombenza nell'intrapresa azione legale di restituzione del maltolto valutato e quantificato
1 Cont in perizia) in forza di polizza (n. 1904946) che gli garantisce, in qualità di cliente CP_1 che vi ha aderito e, dunque, di assicurato, la copertura delle spese legali e di assistenza tecnica in caso di soccombenza nella controversia eventualmente promossa sulla base della perizia redatta Cont Cont da (iii) che la perizia tecnica redatta dall'ing. di ha evidenziato delle Persona_1 anomalie nel contratto di mutuo;
(iv) di aver, pertanto, sulla base di tale perizia, convenuto in giudizio Banca Teatina s.p.a. dinnanzi al Tribunale di Lanciano (atto di citazione notificato il
27.11.2017) e di essere risultato, all'esito di tale giudizio, soccombente (sentenza n. 84/2019); (v) di aver inviato regolare denuncia a con pec del 4.2.2020, chiedendo l'attivazione della CP_1 polizza e il rimborso di tutte le spese legali e di assistenza tecnica sostenute ai sensi del contratto Cont formula “Gold” stipulato con senza, tuttavia, ottenere quanto richiesto;
(vi) che le spese Cont sostenute e coperte dall'assicurazione comprendono: € 2.550,00 per perizia (doc. CP_3
05.1); € 48,80 per diritti segreteria (doc. 05.2); € 545,00 per CU (doc. 05.3); € 1.268,80 per acconto avv. De Lauretis (doc. 05.4); € 951,60 per saldo avv. De Lauretis (doc. 05.5); € 200,00 per registrazione sentenza (doc. 05.6); € 9.131,06 per competenze liquidate all'avv. di controparte
(doc. 6.11), per complessivi € 14.695,26.
In conseguenza di ciò, ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
14.695,26.
costituitasi con comparsa del 29.12.2020, ha chiesto il rigetto della domanda deducendo: CP_1
1) mancanza di alea, avendo il ricorrente instaurato il giudizio nei confronti della banca sulla scorta di una perizia tecnica del tutto inadeguata a supportare le sue ragioni, onde la soccombenza era praticamente certa e prevedibile;
2) decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave di Cont che ha consegnato al cliente una perizia inattendibile e assolutamente inidonea a fondare la domanda nel giudizio contro l'istituto di credito. In via subordinata ha chiesto la riduzione dell'importo dovuto all'attore in considerazione del fatto che la polizza è stata sottoscritta solo da
, mentre il giudizio davanti al Tribunale di Lanciano è stato promosso, oltre che Parte_1 dall'odierno attore, anche dalla moglie, . Controparte_4
Ha chiesto, inoltre, l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_5 Cont Autorizzata la chiamata in causa, ha chiesto il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti da invocando l'operatività della polizza assicurativa. CP_1
Con provvedimento dell'8.4.2021 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e, in conseguenza dell'intervenuta liquidazione giudiziale della società (già Controparte_6
, il processo è stato interrotto e, quindi, riassunto per ricorso di Pace Controparte_5
nei confronti della sola Lloyd's. Pt_1
2 Quest'ultima, regolarmente costituitasi in giudizio, ha dichiarato di “rinunciare alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti della terza chiamata in causa”.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025.
*
Dall'analisi degli atti e delle produzioni allegate risultano documentati e/o incontestati: 1) la
Cont stipulazione del contratto per redazione di analisi contabile tra e (doc. 1); 2) Parte_1 la formula Gold prescelta, comprensiva della “Copertura Tutela Legale Totale” come da polizza
Cont collettiva stipulata da con (doc. 2); 3) la perizia tecnica fornita dall'esperto CP_1
Cont incaricato da che attesta la natura usuraria del tasso di interessi applicato dall'istituto di credito (doc. 6); 4) la sentenza del Tribunale di Lanciano che rigetta la domanda del ricorrente e lo condanna al pagamento delle spese di lite (doc. 6); 5) i seguenti costi sostenuti dal ricorrente: €
Cont 2.550,00 per perizia (doc. 05.1); € 48,80 per diritti segreteria (doc. 05.2); € 545,00 per CU
(doc. 05.3); € 1.268,80 per acconto avv. (doc. 05.4); € 951,60 per saldo avv. CP_7 [...]
(doc. 05.5); € 200,00 per registrazione sentenza (doc. 05.6); € 9.131,06 per competenze CP_7 liquidate all'avv. di controparte (doc. 6.11), per complessivi € 14.695,26.
Cont La convenuta nulla contestato quanto alla stipulazione della polizza collettiva con e CP_1 alla qualità di assicurato assunta da con la sottoscrizione del contratto , ha Parte_1 Pt_2 proposto eccezione di inoperatività della polizza, che si reputa infondata per ciascuno dei profili proposti:
1) il rilievo secondo cui non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza (perché il contenzioso era stato avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato) è infondato. Invero, analizzando le motivazioni della sentenza, pur di rigetto della domanda, non si può ritenere che la perizia econometrica fosse assolutamente inadeguata, al punto da escludere l'aleatorietà dell'evento soccombenza.
Infatti, il rigetto della domanda è scaturito piuttosto dall'orientamento prescelto dal giudicante intorno alle questioni giuridiche dedotte in causa (la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell'usura, l'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, etc.), in un periodo storico in cui la giurisprudenza era oscillante. La domanda, dunque, è stata respinta perché il giudice non ha condiviso la linea difensiva degli attori, non già perché la perizia prodotta non era idonea a supportarla;
2) l'affermazione circa l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa per il caso che il sinistro sia stato causato da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo o colpa grave è, di per sé, corretta ex art. 1900 c.c., ma altrettanto
3 inconferente nel caso di specie giacché è onere dell'assicuratore almeno allegare specificamente per quali profili si reputi gravemente colposo l'operato dei professionisti Cont
non potendosi la prova automaticamente desumere dal mero rigetto della richiesta di
CTU che, peraltro, costituisce ipotesi espressamente prevista in polizza e ricompresa nel rischio assicurato e non potendosi, in ogni caso, far ricadere l'eventuale colpa grave del contraente sul beneficiario che, dal canto suo, non aveva certo i mezzi e le capacità per CP valutare l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale. D'altronde, è la stessa che, Cont stipulando la polizza collettiva, ha fatto affidamento sui professionisti assumendosi anche il rischio di eventuali negligenze ed imperizie. Quanto all'asserita condotta colposa degli attori, si osserva che l'art. 18 della polizza esclude la garanzia per i soli fatti dolosi dell'assicurato, non anche, invece, per le condotte gravemente colpose. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dalla garanzia, di una eventuale – e comunque ugualmente indimostrata – condotta gravemente colposa dell'attore;
3) la richiesta di riduzione dell'importo in ragione della partecipazione al giudizio di merito nei confronti della banca anche della moglie dell'odierno ricorrente è infondata dal Cont momento che il contratto per perizia pacificamente sottoscritto solo da
[...]
, era chiaramente funzionale all'interpretazione ed analisi del contratto di mutuo Pt_1 ipotecario (sottoscritto, oltre che da lui anche dalla moglie); pertanto, la stipulazione del Cont contratto con deve necessariamente essere letta ed interpretata alla luce del contratto di mutuo e, in quest'ottica, deve ritenersi, anche in ragione del vincolo di coniugio tra le Cont parti contraenti, che l'odierno ricorrente abbia stipulato il contratto con anche per conto della moglie.
Quanto all'importo indennizzabile, essendo tutte le voci esposte dal ricorrente documentate e coperte da garanzia assicurativa, va condannata a corrispondere complessivi € 14.695,26. CP_1
Trattandosi di debito di valore, spettano gli interessi compensativi sulla somma previamente devalutata alla data del 4.2.2020 (data della denuncia sinistro a tramite pec sub doc. 4 CP_1 ricorso) e poi annualmente rivalutata fino alla liquidazione (data della presente pronuncia). Da tale ultima data decorrono gli interessi legali sino al saldo.
Quanto alla posizione di (ora ) deve prendersi Controparte_5 Controparte_8 atto che, in conseguenza della mancata citazione da parte della compagnia di assicurazione, non risulta essere parte in causa del giudizio riassunto. Nulla, pertanto, va disposto nei suoi confronti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 (importi medi per fase studio, introduttiva e decisoria e minimi per fase istruttoria considerata la definizione senza attività istruttoria, esaurita nel deposito delle sole memorie) in complessivi € 4.872, 55 di cui € 4.237,00 per compenso ed €
4 635,55 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: condanna al pagamento, in favore di , di € 14.695,26 oltre rivalutazione ed CP_1 Parte_1 interessi come in motivazione;
condanna a rifondere a le spese di lite liquidate come in motivazione, con CP_1 Parte_1 distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 4 luglio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9673/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo de Lauretis Parte_1
ATTORE
contro
con il patrocinio dell'avv. Roberta Scoppa CP_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 17.09.2020, ha dedotto: (i) di aver Parte_1 sottoscritto in data 6.3.2017 con un “contratto per la redazione di una Controparte_2 perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing – contratto Gold” (doc. 1) avente ad oggetto l'analisi del contratto di “mutuo casa ipotecario” stipulato il 19.3.2017 con Banca Teatina s.p.a., al fine di verificare l'eventuale presenza di tassi usurari e/o anatocistici ed altri elementi di invalidità; (ii) di aver aderito, all'atto della firma del contratto, alla formula denominata “Gold” comprensiva di
“Copertura Tutela Legale Totale” (rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di soccombenza nell'intrapresa azione legale di restituzione del maltolto valutato e quantificato
1 Cont in perizia) in forza di polizza (n. 1904946) che gli garantisce, in qualità di cliente CP_1 che vi ha aderito e, dunque, di assicurato, la copertura delle spese legali e di assistenza tecnica in caso di soccombenza nella controversia eventualmente promossa sulla base della perizia redatta Cont Cont da (iii) che la perizia tecnica redatta dall'ing. di ha evidenziato delle Persona_1 anomalie nel contratto di mutuo;
(iv) di aver, pertanto, sulla base di tale perizia, convenuto in giudizio Banca Teatina s.p.a. dinnanzi al Tribunale di Lanciano (atto di citazione notificato il
27.11.2017) e di essere risultato, all'esito di tale giudizio, soccombente (sentenza n. 84/2019); (v) di aver inviato regolare denuncia a con pec del 4.2.2020, chiedendo l'attivazione della CP_1 polizza e il rimborso di tutte le spese legali e di assistenza tecnica sostenute ai sensi del contratto Cont formula “Gold” stipulato con senza, tuttavia, ottenere quanto richiesto;
(vi) che le spese Cont sostenute e coperte dall'assicurazione comprendono: € 2.550,00 per perizia (doc. CP_3
05.1); € 48,80 per diritti segreteria (doc. 05.2); € 545,00 per CU (doc. 05.3); € 1.268,80 per acconto avv. De Lauretis (doc. 05.4); € 951,60 per saldo avv. De Lauretis (doc. 05.5); € 200,00 per registrazione sentenza (doc. 05.6); € 9.131,06 per competenze liquidate all'avv. di controparte
(doc. 6.11), per complessivi € 14.695,26.
In conseguenza di ciò, ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
14.695,26.
costituitasi con comparsa del 29.12.2020, ha chiesto il rigetto della domanda deducendo: CP_1
1) mancanza di alea, avendo il ricorrente instaurato il giudizio nei confronti della banca sulla scorta di una perizia tecnica del tutto inadeguata a supportare le sue ragioni, onde la soccombenza era praticamente certa e prevedibile;
2) decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave di Cont che ha consegnato al cliente una perizia inattendibile e assolutamente inidonea a fondare la domanda nel giudizio contro l'istituto di credito. In via subordinata ha chiesto la riduzione dell'importo dovuto all'attore in considerazione del fatto che la polizza è stata sottoscritta solo da
, mentre il giudizio davanti al Tribunale di Lanciano è stato promosso, oltre che Parte_1 dall'odierno attore, anche dalla moglie, . Controparte_4
Ha chiesto, inoltre, l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_5 Cont Autorizzata la chiamata in causa, ha chiesto il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti da invocando l'operatività della polizza assicurativa. CP_1
Con provvedimento dell'8.4.2021 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e, in conseguenza dell'intervenuta liquidazione giudiziale della società (già Controparte_6
, il processo è stato interrotto e, quindi, riassunto per ricorso di Pace Controparte_5
nei confronti della sola Lloyd's. Pt_1
2 Quest'ultima, regolarmente costituitasi in giudizio, ha dichiarato di “rinunciare alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti della terza chiamata in causa”.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025.
*
Dall'analisi degli atti e delle produzioni allegate risultano documentati e/o incontestati: 1) la
Cont stipulazione del contratto per redazione di analisi contabile tra e (doc. 1); 2) Parte_1 la formula Gold prescelta, comprensiva della “Copertura Tutela Legale Totale” come da polizza
Cont collettiva stipulata da con (doc. 2); 3) la perizia tecnica fornita dall'esperto CP_1
Cont incaricato da che attesta la natura usuraria del tasso di interessi applicato dall'istituto di credito (doc. 6); 4) la sentenza del Tribunale di Lanciano che rigetta la domanda del ricorrente e lo condanna al pagamento delle spese di lite (doc. 6); 5) i seguenti costi sostenuti dal ricorrente: €
Cont 2.550,00 per perizia (doc. 05.1); € 48,80 per diritti segreteria (doc. 05.2); € 545,00 per CU
(doc. 05.3); € 1.268,80 per acconto avv. (doc. 05.4); € 951,60 per saldo avv. CP_7 [...]
(doc. 05.5); € 200,00 per registrazione sentenza (doc. 05.6); € 9.131,06 per competenze CP_7 liquidate all'avv. di controparte (doc. 6.11), per complessivi € 14.695,26.
Cont La convenuta nulla contestato quanto alla stipulazione della polizza collettiva con e CP_1 alla qualità di assicurato assunta da con la sottoscrizione del contratto , ha Parte_1 Pt_2 proposto eccezione di inoperatività della polizza, che si reputa infondata per ciascuno dei profili proposti:
1) il rilievo secondo cui non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza (perché il contenzioso era stato avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato) è infondato. Invero, analizzando le motivazioni della sentenza, pur di rigetto della domanda, non si può ritenere che la perizia econometrica fosse assolutamente inadeguata, al punto da escludere l'aleatorietà dell'evento soccombenza.
Infatti, il rigetto della domanda è scaturito piuttosto dall'orientamento prescelto dal giudicante intorno alle questioni giuridiche dedotte in causa (la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell'usura, l'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, etc.), in un periodo storico in cui la giurisprudenza era oscillante. La domanda, dunque, è stata respinta perché il giudice non ha condiviso la linea difensiva degli attori, non già perché la perizia prodotta non era idonea a supportarla;
2) l'affermazione circa l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa per il caso che il sinistro sia stato causato da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo o colpa grave è, di per sé, corretta ex art. 1900 c.c., ma altrettanto
3 inconferente nel caso di specie giacché è onere dell'assicuratore almeno allegare specificamente per quali profili si reputi gravemente colposo l'operato dei professionisti Cont
non potendosi la prova automaticamente desumere dal mero rigetto della richiesta di
CTU che, peraltro, costituisce ipotesi espressamente prevista in polizza e ricompresa nel rischio assicurato e non potendosi, in ogni caso, far ricadere l'eventuale colpa grave del contraente sul beneficiario che, dal canto suo, non aveva certo i mezzi e le capacità per CP valutare l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale. D'altronde, è la stessa che, Cont stipulando la polizza collettiva, ha fatto affidamento sui professionisti assumendosi anche il rischio di eventuali negligenze ed imperizie. Quanto all'asserita condotta colposa degli attori, si osserva che l'art. 18 della polizza esclude la garanzia per i soli fatti dolosi dell'assicurato, non anche, invece, per le condotte gravemente colpose. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dalla garanzia, di una eventuale – e comunque ugualmente indimostrata – condotta gravemente colposa dell'attore;
3) la richiesta di riduzione dell'importo in ragione della partecipazione al giudizio di merito nei confronti della banca anche della moglie dell'odierno ricorrente è infondata dal Cont momento che il contratto per perizia pacificamente sottoscritto solo da
[...]
, era chiaramente funzionale all'interpretazione ed analisi del contratto di mutuo Pt_1 ipotecario (sottoscritto, oltre che da lui anche dalla moglie); pertanto, la stipulazione del Cont contratto con deve necessariamente essere letta ed interpretata alla luce del contratto di mutuo e, in quest'ottica, deve ritenersi, anche in ragione del vincolo di coniugio tra le Cont parti contraenti, che l'odierno ricorrente abbia stipulato il contratto con anche per conto della moglie.
Quanto all'importo indennizzabile, essendo tutte le voci esposte dal ricorrente documentate e coperte da garanzia assicurativa, va condannata a corrispondere complessivi € 14.695,26. CP_1
Trattandosi di debito di valore, spettano gli interessi compensativi sulla somma previamente devalutata alla data del 4.2.2020 (data della denuncia sinistro a tramite pec sub doc. 4 CP_1 ricorso) e poi annualmente rivalutata fino alla liquidazione (data della presente pronuncia). Da tale ultima data decorrono gli interessi legali sino al saldo.
Quanto alla posizione di (ora ) deve prendersi Controparte_5 Controparte_8 atto che, in conseguenza della mancata citazione da parte della compagnia di assicurazione, non risulta essere parte in causa del giudizio riassunto. Nulla, pertanto, va disposto nei suoi confronti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 (importi medi per fase studio, introduttiva e decisoria e minimi per fase istruttoria considerata la definizione senza attività istruttoria, esaurita nel deposito delle sole memorie) in complessivi € 4.872, 55 di cui € 4.237,00 per compenso ed €
4 635,55 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: condanna al pagamento, in favore di , di € 14.695,26 oltre rivalutazione ed CP_1 Parte_1 interessi come in motivazione;
condanna a rifondere a le spese di lite liquidate come in motivazione, con CP_1 Parte_1 distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 4 luglio 2025
Il Giudice
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