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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1685/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1685/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
12/09/1977, assistita e difesa dall'avv. DI CENSO VINCENZO GIUSEPPE
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI CENSO VINCENZO GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/09/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 21/02/2007 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza dell'11/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si Per_ riportavano al ricorso introduttivo, precisando che “la figlia , incinta di tre mesi, andrà a vivere a Verbania presso la madre e il diritto di visita paterno sarà esercitato in reciproca libertà tra padre e figlia, o con la ragazza che scenderà giù dal padre ovvero con il padre che andrà a Verbania a trovare la figlia.”.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
277/2024 pubbl. il 13/02/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 5 lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 21/02/2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2007 atto numero 16 parte I, serie -, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza dell'11/12/2025:
1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
La Sig.ra ha la residenza nella città di Omegna alla Via Parte_1
Laghetto n. 70 e lavora come OSS presso la RSA Villa Presbitero in Vogogna alla
Via Nazionale Dresio n. 166;
2 – i ricorrenti vivono separati, ognuno nella propria abitazione e nella propria residenza.
La figlia maggiorenne , incinta di tre mesi, andrà a vivere a Verbania Persona_2 presso la madre e il diritto di visita paterno sarà esercitato in reciproca libertà tra padre e figlia, o con la ragazza che scenderà giù dal padre, ovvero con il padre che andrà a Verbania a trovare la figlia.
3 – Piano genitoriale
I ricorrenti vogliono adottare l'affido condiviso. Quello primario sarà in favore del padre che rimarrà a vivere con il figlio Persona_3
Vista la lontananza tra i coniugi, si adotterà il piano genitoriale di riferimento adottato, nei casi de quo, per i coniugi che risiedono lontani.
La madre potrà vedere e tenere anche la notte il figlio circa tre Persona_3 giorni al mese, organizzandosi ed espletando più turni per accumulare giorni di riposo che utilizzerà per venire a Pescara. Ovvero, durante i giorni di festa o in occasione di ponti festivi, finanzierà il viaggio del figlio per ospitarlo presso la propria abitazione in Omegna.
accetta questo tipo di organizzazione nell'ottica delle Controparte_1 frequentazioni anche perché è sostanzialmente libero da impegni di Persona_4 carattere lavorativo.
pagina 3 di 5 Nel periodo Natalizio: Il minore passerà le vacanze con la madre o a Pescara ovvero ad Omegna, o in tutti e due i posti in relazione ai giorni di riposo/ferie che la stessa potrà avere. Quindi il minore starà dal 24 dicembre fino al 6 gennaio con la madre e cioè per tutte le vacanze scolastiche. Vista la posizione economica piuttosto debole del Sig. , durante il periodo natalizio, la madre che è regolarmente Controparte_1 stipendiata, provvederà a tutte le spese per il viaggio del minore.
Stesso discorso per il periodo pasquale.
Nel periodo feriale la madre potrà trascorrere almeno 10 giorni di vacanza con i figli, sempre compatibilmente al fatto che gli stessi, in quel periodo, non svolgano attività lavorativa stagionali e che non siano impegnati nelle attività scolastiche.
Aspetto patrimoniale: Il gode del reddito di cittadinanza o degli Controparte_1 ammortizzatori sociali che entreranno in vigore. Non lavora se non saltuariamente.
Una malattia gli ha inibito l'attività lavorativa da sempre svolta. La Parte_1
, come detto, svolge l'attività di OSS presso una RSA nei pressi della località
[...] ove vive, attualmente con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di circa
1.200,00 /1.300,00 euro al mese.
La predetta ha preso in affitto una abitazione in loco, adeguata ad ospitare i entrambi i figli.
si impegna a corrispondere al figlio la somma mensile di euro Parte_1
100,00 da versarsi sulla carta Postepay.
Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi. Le stesse spese saranno, possibilmente, concordate dai genitori. Si eseguirà il Protocollo del Tribunale di
Pescara sull'argomento.
Gli assegni familiari oggi assegno Unico è percepito per intero da . Controparte_1
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1685/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
12/09/1977, assistita e difesa dall'avv. DI CENSO VINCENZO GIUSEPPE
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI CENSO VINCENZO GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/09/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 21/02/2007 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza dell'11/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si Per_ riportavano al ricorso introduttivo, precisando che “la figlia , incinta di tre mesi, andrà a vivere a Verbania presso la madre e il diritto di visita paterno sarà esercitato in reciproca libertà tra padre e figlia, o con la ragazza che scenderà giù dal padre ovvero con il padre che andrà a Verbania a trovare la figlia.”.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
277/2024 pubbl. il 13/02/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 5 lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 21/02/2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2007 atto numero 16 parte I, serie -, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza dell'11/12/2025:
1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
La Sig.ra ha la residenza nella città di Omegna alla Via Parte_1
Laghetto n. 70 e lavora come OSS presso la RSA Villa Presbitero in Vogogna alla
Via Nazionale Dresio n. 166;
2 – i ricorrenti vivono separati, ognuno nella propria abitazione e nella propria residenza.
La figlia maggiorenne , incinta di tre mesi, andrà a vivere a Verbania Persona_2 presso la madre e il diritto di visita paterno sarà esercitato in reciproca libertà tra padre e figlia, o con la ragazza che scenderà giù dal padre, ovvero con il padre che andrà a Verbania a trovare la figlia.
3 – Piano genitoriale
I ricorrenti vogliono adottare l'affido condiviso. Quello primario sarà in favore del padre che rimarrà a vivere con il figlio Persona_3
Vista la lontananza tra i coniugi, si adotterà il piano genitoriale di riferimento adottato, nei casi de quo, per i coniugi che risiedono lontani.
La madre potrà vedere e tenere anche la notte il figlio circa tre Persona_3 giorni al mese, organizzandosi ed espletando più turni per accumulare giorni di riposo che utilizzerà per venire a Pescara. Ovvero, durante i giorni di festa o in occasione di ponti festivi, finanzierà il viaggio del figlio per ospitarlo presso la propria abitazione in Omegna.
accetta questo tipo di organizzazione nell'ottica delle Controparte_1 frequentazioni anche perché è sostanzialmente libero da impegni di Persona_4 carattere lavorativo.
pagina 3 di 5 Nel periodo Natalizio: Il minore passerà le vacanze con la madre o a Pescara ovvero ad Omegna, o in tutti e due i posti in relazione ai giorni di riposo/ferie che la stessa potrà avere. Quindi il minore starà dal 24 dicembre fino al 6 gennaio con la madre e cioè per tutte le vacanze scolastiche. Vista la posizione economica piuttosto debole del Sig. , durante il periodo natalizio, la madre che è regolarmente Controparte_1 stipendiata, provvederà a tutte le spese per il viaggio del minore.
Stesso discorso per il periodo pasquale.
Nel periodo feriale la madre potrà trascorrere almeno 10 giorni di vacanza con i figli, sempre compatibilmente al fatto che gli stessi, in quel periodo, non svolgano attività lavorativa stagionali e che non siano impegnati nelle attività scolastiche.
Aspetto patrimoniale: Il gode del reddito di cittadinanza o degli Controparte_1 ammortizzatori sociali che entreranno in vigore. Non lavora se non saltuariamente.
Una malattia gli ha inibito l'attività lavorativa da sempre svolta. La Parte_1
, come detto, svolge l'attività di OSS presso una RSA nei pressi della località
[...] ove vive, attualmente con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di circa
1.200,00 /1.300,00 euro al mese.
La predetta ha preso in affitto una abitazione in loco, adeguata ad ospitare i entrambi i figli.
si impegna a corrispondere al figlio la somma mensile di euro Parte_1
100,00 da versarsi sulla carta Postepay.
Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi. Le stesse spese saranno, possibilmente, concordate dai genitori. Si eseguirà il Protocollo del Tribunale di
Pescara sull'argomento.
Gli assegni familiari oggi assegno Unico è percepito per intero da . Controparte_1
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5