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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 30 ottobre 2025 , ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 319/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. NAPOLILLO EMANUELE e con questi elett.te domiciliato in Avellino (AV), alla via Due Principati n. 161 giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. SORECE ORAZIO e con questi elett.te domiciliato, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione alla esecuzione fondata sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-AV/2023/0088 del 15.06.2023, emessa dall' CP_2
e di cui all'atto di precetto, notificato in data 23.01.2024
[...] dal resistente, che si è costituito.
2) L'eccezione preliminare è fondata.
1 Il Tribunale ritiene che la diffida accertativa sia stata emessa al di fuori dei limiti di Legge.
Nella diffida vengono valorizzati gli esiti degli accertamenti Con effettuati dall' di Avellino, il quale è giunto alla conclusione che il abbia svolto lavoro eccedete quello pattuito e CP_1 retribuito, con conseguente formazione del credito
Ai sensi dell'art. 12 DLgs 124/2004, Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
Il Tribunale ritiene che il potere della Amministrazione di emanare la diffida accertativa sia limitato al solo caso in cui il diritto del lavoratore sorga dalla diretta applicazione dei contratti, come espressamente previsto nella norma. Resta preclusa la possibilità di operare al di fuori delle previsioni contrattuali, e quindi, come appare nel caso di specie, porre a base della diffida la valutazione di dati fattuali, arrivando a ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto.
La diffida, quindi, non può costituire titolo ai fini della esecuzione.
Va rilevato che il personale amministrativo ha anche rilevato crediti per ferie residue, permessi, TFR, 13° e 14° mensilità, ma sempre sulla base degli esiti dell'accertamento nel suo complesso, e quindi della affermazione di lavoro eccedente, per cui nemmeno in tale parte l'atto appare idoneo.
3) La domanda va, pertanto, accolta accertando e dichiarando che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata Parte_2
Par nei confronti di in forza dell'atto di precetto e Parte_1 della diffida accertativa in atti ed in parte motiva indicata, in quanto il titolo esecutivo risulta emesso al di fuori delle previsioni legislative.
2 Resta impregiudicata ogni questione riguardo al merito della vicenda.
4) Spese compensate in considerazione della estraneità del ricorrente alle modalità operative della Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 319/2024 vertente tra
[...] nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata Parte_2 nei confronti di in forza dell'atto di precetto e Parte_1 della diffida accertativa in atti ed in parte motiva indicata;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 30 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 30 ottobre 2025 , ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 319/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. NAPOLILLO EMANUELE e con questi elett.te domiciliato in Avellino (AV), alla via Due Principati n. 161 giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. SORECE ORAZIO e con questi elett.te domiciliato, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione alla esecuzione fondata sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-AV/2023/0088 del 15.06.2023, emessa dall' CP_2
e di cui all'atto di precetto, notificato in data 23.01.2024
[...] dal resistente, che si è costituito.
2) L'eccezione preliminare è fondata.
1 Il Tribunale ritiene che la diffida accertativa sia stata emessa al di fuori dei limiti di Legge.
Nella diffida vengono valorizzati gli esiti degli accertamenti Con effettuati dall' di Avellino, il quale è giunto alla conclusione che il abbia svolto lavoro eccedete quello pattuito e CP_1 retribuito, con conseguente formazione del credito
Ai sensi dell'art. 12 DLgs 124/2004, Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
Il Tribunale ritiene che il potere della Amministrazione di emanare la diffida accertativa sia limitato al solo caso in cui il diritto del lavoratore sorga dalla diretta applicazione dei contratti, come espressamente previsto nella norma. Resta preclusa la possibilità di operare al di fuori delle previsioni contrattuali, e quindi, come appare nel caso di specie, porre a base della diffida la valutazione di dati fattuali, arrivando a ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto.
La diffida, quindi, non può costituire titolo ai fini della esecuzione.
Va rilevato che il personale amministrativo ha anche rilevato crediti per ferie residue, permessi, TFR, 13° e 14° mensilità, ma sempre sulla base degli esiti dell'accertamento nel suo complesso, e quindi della affermazione di lavoro eccedente, per cui nemmeno in tale parte l'atto appare idoneo.
3) La domanda va, pertanto, accolta accertando e dichiarando che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata Parte_2
Par nei confronti di in forza dell'atto di precetto e Parte_1 della diffida accertativa in atti ed in parte motiva indicata, in quanto il titolo esecutivo risulta emesso al di fuori delle previsioni legislative.
2 Resta impregiudicata ogni questione riguardo al merito della vicenda.
4) Spese compensate in considerazione della estraneità del ricorrente alle modalità operative della Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 319/2024 vertente tra
[...] nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata Parte_2 nei confronti di in forza dell'atto di precetto e Parte_1 della diffida accertativa in atti ed in parte motiva indicata;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 30 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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