Articolo 74 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 73Articolo 75
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4 gennaio 1966
Art. 74. null ato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 38 e al comma secondo dell'articolo 71.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966