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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8928\2022 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.06.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Micaletto, con domicilio eletto presso Parte_1
il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Faggella Pellegrino, con domicilio Controparte_1 eletto presso lo studio dell'Avv. Fabio Carrozzo, come da procura alle liti in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.2145/22, emesso dal Tribunale di Lecce, e conveniva in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertarsi e dichiararsi il disconoscimento delle firme di
contenute nel contratto di concessione di credito n.PLCO1621825 stipulato da Plisvalore S.p.A. in data Parte_1
28.10.2008, di cui é cessionaria la società finanziaria convenuta, allegato nel fascicolo monitorio;
per l'effetto, dichiarare la nullità del resdetto contratto;
dichiararsi la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
rigettarsi la domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo: Con condanna alle spese e competenze di giudizio”. L'opponente disconosceva specificatamente tutte le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, sostenendo di non aver mai richiesto e ricevuto un finanziamento e di non aver avuto alcun rapporto di conto corrente con CP_2
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in vi preliminare, Controparte_1 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su
prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 cpc;
concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegato disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; nel merito, in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata
e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di , dell'importo di Euro 7.747,63, oltre interessi di mora da Controparte_3 calcolarsi al tasso legale sulla sola quota capitale residua, dal dovuto fino al saldo effettivo, ovvero quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/14”.
Sosteneva la strumentalità e pretestuosità del disconoscimento, evidenziando che l'opponente non aveva negato di aver ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione del credito di cui al contratto e non aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulla relativa cartolina di ricevimento.
Riteneva incompatibile il disconoscimento operato con l'avvenuto pagamento di 24 rate a mezzo bollettino postale.
Espletata la CTU grafologica e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Non é superfluo ribadire, in tema di riparto dell'onere della prova nelle azioni contrattuali di adempimento, il principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, é tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto e ad allegare l'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi idonei a paralizzare òa domanda di controparte.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo l'opponente formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, mentre di converso, l'opposto, pur essendo formalmente convenuto, è sostanzialmente attore e tale mutamento delle parti processuali trova spiegazione nel fatto che la fase di opposizione è la prosecuzione della fase monitoria, dove quest'ultima è stata azionata proprio dal creditore per ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo.
E' proprio il creditore opposto, dunque, a dover provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del proprio credito, preteso con l'ingiunzione di pagamento. Nel caso in esame l'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, escludendo di aver mai richiesto il finanziamento e, finanche, di aver sottoscritto la relativa documentazione contrattuale.
Tali circostanze sono emerse inconfutabilmente dalle risultanze dell'elaborato peritale a firma della dottoressa
, che ha escluso la riconducibilità delle sottoscrizioni a , per cui ne consegue che Persona_1 Parte_1 non risulta sottoscritto alcun valido e vincolante contratto di finanziamento, che richiede la necessità della prova scritta ad substantiam, ai sensi della normativa in materia bancaria e di prestiti finanziari.
E' irrilevante, infine, la circostanza che risultino corrisposte 24 rate, atteso che il contratto prodotto reca anche la sottoscrizione del coobbligato, per cui non é neppure possibile individuare chi abbia effettivamente provveduto all'asserito pagamento dei bollettini postali.
L'opposizione, pertanto, andrà accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2145/22 emesso dal Tribunale di
Lecce;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in complessivi Euro 1.956,08, di cui Euro 156,08 per spese, oltre accessori come per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza in data 11.06.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ed in analogia con l'art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 11.06.2025
Il G.O.P.
dott.ssa Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8928\2022 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.06.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Micaletto, con domicilio eletto presso Parte_1
il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Faggella Pellegrino, con domicilio Controparte_1 eletto presso lo studio dell'Avv. Fabio Carrozzo, come da procura alle liti in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.2145/22, emesso dal Tribunale di Lecce, e conveniva in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertarsi e dichiararsi il disconoscimento delle firme di
contenute nel contratto di concessione di credito n.PLCO1621825 stipulato da Plisvalore S.p.A. in data Parte_1
28.10.2008, di cui é cessionaria la società finanziaria convenuta, allegato nel fascicolo monitorio;
per l'effetto, dichiarare la nullità del resdetto contratto;
dichiararsi la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
rigettarsi la domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo: Con condanna alle spese e competenze di giudizio”. L'opponente disconosceva specificatamente tutte le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, sostenendo di non aver mai richiesto e ricevuto un finanziamento e di non aver avuto alcun rapporto di conto corrente con CP_2
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in vi preliminare, Controparte_1 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su
prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 cpc;
concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegato disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; nel merito, in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata
e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di , dell'importo di Euro 7.747,63, oltre interessi di mora da Controparte_3 calcolarsi al tasso legale sulla sola quota capitale residua, dal dovuto fino al saldo effettivo, ovvero quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/14”.
Sosteneva la strumentalità e pretestuosità del disconoscimento, evidenziando che l'opponente non aveva negato di aver ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione del credito di cui al contratto e non aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulla relativa cartolina di ricevimento.
Riteneva incompatibile il disconoscimento operato con l'avvenuto pagamento di 24 rate a mezzo bollettino postale.
Espletata la CTU grafologica e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Non é superfluo ribadire, in tema di riparto dell'onere della prova nelle azioni contrattuali di adempimento, il principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, é tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto e ad allegare l'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi idonei a paralizzare òa domanda di controparte.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo l'opponente formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, mentre di converso, l'opposto, pur essendo formalmente convenuto, è sostanzialmente attore e tale mutamento delle parti processuali trova spiegazione nel fatto che la fase di opposizione è la prosecuzione della fase monitoria, dove quest'ultima è stata azionata proprio dal creditore per ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo.
E' proprio il creditore opposto, dunque, a dover provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del proprio credito, preteso con l'ingiunzione di pagamento. Nel caso in esame l'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, escludendo di aver mai richiesto il finanziamento e, finanche, di aver sottoscritto la relativa documentazione contrattuale.
Tali circostanze sono emerse inconfutabilmente dalle risultanze dell'elaborato peritale a firma della dottoressa
, che ha escluso la riconducibilità delle sottoscrizioni a , per cui ne consegue che Persona_1 Parte_1 non risulta sottoscritto alcun valido e vincolante contratto di finanziamento, che richiede la necessità della prova scritta ad substantiam, ai sensi della normativa in materia bancaria e di prestiti finanziari.
E' irrilevante, infine, la circostanza che risultino corrisposte 24 rate, atteso che il contratto prodotto reca anche la sottoscrizione del coobbligato, per cui non é neppure possibile individuare chi abbia effettivamente provveduto all'asserito pagamento dei bollettini postali.
L'opposizione, pertanto, andrà accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2145/22 emesso dal Tribunale di
Lecce;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in complessivi Euro 1.956,08, di cui Euro 156,08 per spese, oltre accessori come per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza in data 11.06.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ed in analogia con l'art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 11.06.2025
Il G.O.P.
dott.ssa Carmela Convertini