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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 402/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Casini, presso lo Studio del quale in Crema, via Battisti n. 3, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE –
Oggetto: Indebito Naspi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
l' , per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- in accoglimento del presente ricorso, annullare l'impugnato provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite – ricevuto in data 19.02.24 a mezzo rk2 n. Pt_2 664998541336 emesso dall a carico del Sig. e, CP_1 Parte_1 conseguentemente, ordinare la restituzione di tutti gli importi illegittimamente trattenuti dall' anche in corso di causa. CP_1
- In ogni caso dichiarare illegittimo e privo di effetti il provvedimento con il quale l CP_1 accerta l'indebita percezione da parte del Sig. dell'indennità di Parte_1 disoccupazione dell'importo di € 18.663,00 e/o illegittima la trattenuta operata Pt_2 dall' ordinandone la restituzione. CP_1
In subordine:
Per i motivi illustrati accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del Pt_1 CP danno patrimoniale subito e subendo e corrispondente a quanto trattenuto da a seguito della comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione Indennità di disoccupazione n. 776655/2016 a quanto eventualmente Pt_2 successivamente trattenuto fino all'importo complessivo di euro 18.663,00.
Con vittoria di spese di lite”.
Si è costituito l' , Controparte_1 contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversaria domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro adito respingere le domande tutte formulate dal ricorrente nei CP confronti dell in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese ed onorari di causa rifusi.”.
All'esito della discussione, all'udienza del 28 gennaio 2025, il Tribunale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008
*** * ***
1. A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di essere stato licenziato dalla società Pandi-Zoo S.r.l. – in liquidazione dal dicembre 2016 (cfr. doc.
2, ricorrente) - in data 12 luglio 2016, con decorrenza dal 30 settembre 2016, e di avere presentato la domanda di ammissione alla Naspi, accolta per 728 giorni, con decorrenza dal 8 ottobre 2016 al 18 ottobre 2018, con comunicazione datata
24.11.2016.
Ha esposto, quindi, che nel mese di novembre 2016 la ex datrice, prossima alla cancellazione, gli aveva richiesto una prestazione di lavoro accessorio limitata a qualche giorno, remunerata con complessivi € 440,00 corrisposti a mezzo voucher;
successivamente, solo dal 1 novembre 2018, cessata la Naspi, egli aveva sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Controparte_2
per la durata di 8 mesi poi prorogati fino al 30 giugno 2020.
[...]
Su tali premesse, ha negato i presupposti per la restituzione dell'importo di €
18.663,00, rivendicato dall' in ragione dell'inizio di attività legata Controparte_3 alla gestione separata non dichiarata, per la quale non sarebbe stato comunicato il reddito annuo entro il termine di un mese dall'avvio.
2 Ha affermato, infatti, di non avere avviato alcuna attività autonoma soggetta a comunicazione nel periodo di fruizione della Naspi, essendosi limitato a prestare lavoro accessorio nel 2016, per soli € 440,00 complessivi;
secondo quanto riportato dal messaggio n. 494/2016, dal messaggio n. 1414/2024, dalla circolare CP_1 CP_1
n. 174/2017 e dalla normativa di riferimento, pertanto, non sarebbe stata CP_1 necessaria alcuna comunicazione dei redditi, per essere il compenso contenuto nei limiti di legge, oltre che, comunque, erogato con i voucher emessi dallo stesso CP_1
In ogni caso, il legittimo affidamento nelle informazioni diffuse dall'Ente
Previdenziale renderebbe almeno irripetibile l'eventuale indebito e giustificherebbe la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti.
*** * ***
2. Venendo all'esame della domanda, si osserva che, con la comunicazione di accertamento dell'indebita percezione di somme, l'
[...]
ha chiesto al ricorrente la restituzione Controparte_1 dell'importo di € 18.663,00, erogato a titolo di indennità Naspi nel periodo dal
15.11.2016 al 18.10.2018, sul presupposto della sua non spettanza “a seguito di inizio di attività legata alla gestione separata per la quale non è stato dichiarato, entro un mese dall'avvio, il reddito annuo ad essa relativo” (doc. 7, ricorrente).
In particolare, come emerge dalla lettura della delibera n. 241948 del 22/05/2024 di rigetto del ricorso amministrativo, “non si contesta al sig. l'inizio di attività Pt_1 autonoma o di impresa individuale”, bensì l'omessa comunicazione del reddito percepito a titolo di lavoro accessorio, in quanto “secondo la normativa ed in particolare in base Pt_2 alla Legge 92/2012 art. 2 comma 17, comma 40 e comma 41, ripresa dalla circolare 142/2012 al punto 2.8 C e 2.9, il sig. ai fini della cumulabilità del reddito legato alla gestione Pt_1 separata con la disoccupazione, avrebbe dovuto, entro un mese dall'inizio dell'attività (15/11/16), dichiarare il reddito presunto che prevedeva di trarre dall'attività stessa, anche se pari a zero;
come si evince dall'estratto contributivo del sig. l'attività iniziata nel 2016, è da riferirsi al lavoro Pt_1 accessorio per il quale la circolare 142 del 2015 al punto 9.1 dispone che “...Il beneficiario dell'indennità è tenuto a comunicare all' entro un mese rispettivamente dall'inizio Pt_2 CP_1 dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di il compenso derivante dalla predetta attività” (doc. 9, ricorrente). Pt_2
3 Al fine di valutare la fondatezza della pretesa dell'Ente Previdenziale, pertanto, occorre preliminarmente richiamare le citate previsioni dell'art. 2 della Legge n.
92/2012, a mente delle quali “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività” (co. 17); vi è, poi, la precisazione che, in difetto di tale comunicazione, opera la decadenza dall'indennità dal momento in cui si realizza l'evento che la determina (co. 40-41).
Inoltre, il par.
9.2 della Circolare n. 142/2012 aveva effettivamente CP_1 confermato la decadenza dal beneficio in caso di “b. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
c. inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all'art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012”
(cfr. fascicolo , senza indicazione di limiti di reddito. CP_1
Successivamente, anche il D. Lgs. n. 22/2015, nel regolare la Naspi, aveva previsto, all'art. 10, che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Pt_2 intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito CP_1 annuo che prevede di trarne. … Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
Su tale solco, quindi, con il par.
1.20.b della Circolare n. 94/2015, l' aveva CP_1 ribadito che “in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di e l'attività era preesistente, Pt_2 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività” (fascicolo . CP_1
Dunque, è senz'altro vero che - sul piano normativo e in base alle prime linee guida emesse dall'Ente, dallo stesso richiamate in via esclusiva a sostegno della pretesa restitutoria - era stato inizialmente previsto un obbligo generalizzato di comunicazione di inizio dell'attività di lavoro autonomo o in forma parasubordinata
4 entro un mese dall'inizio della stessa, al fine di garantire il controllo effettivo dell'Istituto sulla spettanza dell'indennità.
Nelle more, tuttavia, erano intervenute ulteriori indicazioni operative, alla luce delle quali doveva chiaramente leggersi anche la decisione di accoglimento della richiesta di
Naspi del 24.11.2016, con cui l' in epoca coincidente con la fine dell'attività di CP_1 lavoro accessorio, aveva ribadito l'obbligo di “comunicazione di uno degli eventi sotto indicati che hanno effetto sul pagamento dell'indennità, con conseguente eventuale recupero di quanto percepito indebitamente: Inizio di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata (il modello è da restituire entro un mese dall'inizio dell'attività)” (doc. 3, ricorrente).
Il riferimento, in particolare, va al messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, che CP_1 costituiva il parametro interpretativo vigente all'epoca della prestazione di lavoro accessorio, oltre che della presentazione della domanda di accesso alla Naspi, e che - pur non essendo vincolante per il giudicante, in quanto estraneo alle fonti del diritto - era indubbiamente in grado di orientare la condotta del percettore.
Con tale messaggio, infatti, l' - al dichiarato fine “di superare Controparte_3 incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall'utenza” - aveva fornito i seguenti chiarimenti sul tema della “Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione : Pt_2
“Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di disoccupazione e le prestazioni integrative del salario sono interamente Pt_2 cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
A detta ipotesi [quindi, al caso del superamento del limite di € 3.000,00 annui, ndr] si riferisce la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare n. 142 del 2015 secondo la quale “Il CP_1 beneficiario dell'indennità è tenuto a comunicare al Pt_2 CP_1
5 entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di il compenso Pt_2 derivante dalla predetta attività.”
Ne consegue che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità non è tenuto a comunicare al in via preventiva il Pt_2 CP_1 compenso derivante dalla predetta attività.
Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità (doc. 11, ricorrente). Pt_2
Ebbene, la lettura della circolare in commento conferma, a tutti gli effetti, che l'indicazione fornita dall al momento in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere CP_1 effettuata, era nel senso di limitare l'obbligo in oggetto alle attività in grado di produrre compensi superiori ai € 3.000,00 annui.
Trattasi, del resto, di impostazione ribadita, ancorché in merito al lavoro occasionale che generi compensi inferiori a € 5.000,00, anche dalla Circolare n. CP_1
174/2017 (doc. 13, ricorrente) e, poi, dal Messaggio n. 1414/2024, laddove si CP_1 precisa che “il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all' circa il reddito annuo presunto” (doc. 12, ricorrente). CP_1
Dunque, erano le stesse indicazioni operative fornite dall'Ente Previdenziale - destinate a tradurre in termini pratici la previsione generale di carattere normativo – a fare ritenere, all'epoca, che non vi fosse alcun obbligo di comunicazione per il ricorrente, a fronte della prestazione di un'attività di lavoro accessorio che, oltre a essersi esaurita in pochi giorni, aveva prodotto redditi per € 440,00, nettamente inferiori al limite di € 3.000,00 annui, di talché appare manifestamente illogica e incoerente la pretesa restitutoria oggi avanzata dall' . Controparte_3
Ciò impone, ad avviso del Giudicante, l'accoglimento della domanda.
Infatti, se è vero che la ripetizione dell'indennità Naspi, in ragione della sua natura di prestazione previdenziale non pensionistica, è attratta nel regime codicistico dell'art. 2033 c.c. (Cfr. di recente Cass. lav., n. 11659/2024), è anche vero che nel caso di specie, a ben guardare, non si pone neppure il tema di tutelare, a valle, il
6 legittimo affidamento dell'accipiens, quanto, piuttosto, di escludere a monte la sussistenza del fatto generatore dell'indebito.
La pretesa restitutoria, infatti, non si fonda sull'oggettivo superamento del limite reddituale previsto per il lavoro accessorio né sull'inizio di un'attività incompatibile con l'erogazione della bensì sulla decadenza connessa all'omessa comunicazione dei Pt_2 redditi presunti derivanti da una prestazione ampiamente e pacificamente sotto soglia, entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività.
Sennonché, perché possa sussistere un'omissione, a sua volta sanzionabile con la decadenza e il recupero integrale dell'indennità erogata, è preliminarmente necessaria la definizione, in maniera chiara e conoscibile, del correlato obbligo di comunicazione:
a fronte della posizione contraria assunta testualmente dall' con il messaggio n. CP_1
494/2016, invece, aveva legittimamente ritenuto – in conformità Parte_1 alle indicazioni interpretative fornite dallo stesso - di non essere Controparte_3 gravato dal relativo onere, avendo pacificamente svolto lavoro accessorio per soli €
440,00, regolarmente denunciato e retribuito a mezzo voucher (cfr. doc. 4 ricorrente ed estratto conto parasubordinati prodotto dall' , ed essendosi, per il prosieguo, CP_1 astenuto da qualunque altra attività lavorativa fino alla cessazione della Naspi.
Apparendo, quindi, oggettivamente escluso, in forza del messaggio n. 494/2016,
l'obbligo di comunicazione all'Ente Previdenziale di prestazioni di lavoro accessorio remunerate con compensi inferiori a € 3.000,00, nessuna omissione poteva essere rimproverata al ricorrente - né può esserlo ora per allora, in forza di un mutato orientamento interpretativo - con la conseguenza che la pretesa restitutoria avanzata dall' deve essere Controparte_1 dichiarata illegittima.
Né si può trascurare, ad abundantiam, che le esigenze di controllo a fini antielusivi addotte dall'Ente e ricollegate all'obbligo di comunicazione – comunque testualmente escluso dal richiamato messaggio n. 494/2016 – neppure concretamente si CP_1 ponevano nel caso di specie, posto che l'attività accessoria, limitata a pochi giorni, era stata prestata nei confronti di una società che nello stesso mese di dicembre 2016, quindi in concomitanza con il primo rateo della prestazione, era stata posta in liquidazione in vista dello scioglimento.
7 Per tutto quanto esposto, in definitiva, deve essere esclusa la ripetibilità delle somme rivendicate dall' e dichiarata l'illegittimità del Controparte_3 provvedimento di comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite n.
664998541336; per l'effetto, deve essere anche ordinata la restituzione degli importi eventualmente trattenuti nelle more a tal titolo.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l' deve essere Controparte_1 condannato a rifondere al ricorrente le spese del grado, liquidate direttamente in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché delle fasi e dell'attività processuale concretamente svolta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Considerata la complessità della controversia, riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite n. 664998541336, nulla dovendo il ricorrente per le causali ivi addotte;
per l'effetto, condanna l' Controparte_1
a restituire a gli importi trattenuti a tale titolo;
[...] Parte_1 condanna l' a Controparte_1 rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, oltre € 43,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Casini, presso lo Studio del quale in Crema, via Battisti n. 3, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE –
Oggetto: Indebito Naspi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
l' , per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- in accoglimento del presente ricorso, annullare l'impugnato provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite – ricevuto in data 19.02.24 a mezzo rk2 n. Pt_2 664998541336 emesso dall a carico del Sig. e, CP_1 Parte_1 conseguentemente, ordinare la restituzione di tutti gli importi illegittimamente trattenuti dall' anche in corso di causa. CP_1
- In ogni caso dichiarare illegittimo e privo di effetti il provvedimento con il quale l CP_1 accerta l'indebita percezione da parte del Sig. dell'indennità di Parte_1 disoccupazione dell'importo di € 18.663,00 e/o illegittima la trattenuta operata Pt_2 dall' ordinandone la restituzione. CP_1
In subordine:
Per i motivi illustrati accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del Pt_1 CP danno patrimoniale subito e subendo e corrispondente a quanto trattenuto da a seguito della comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione Indennità di disoccupazione n. 776655/2016 a quanto eventualmente Pt_2 successivamente trattenuto fino all'importo complessivo di euro 18.663,00.
Con vittoria di spese di lite”.
Si è costituito l' , Controparte_1 contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversaria domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro adito respingere le domande tutte formulate dal ricorrente nei CP confronti dell in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese ed onorari di causa rifusi.”.
All'esito della discussione, all'udienza del 28 gennaio 2025, il Tribunale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008
*** * ***
1. A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di essere stato licenziato dalla società Pandi-Zoo S.r.l. – in liquidazione dal dicembre 2016 (cfr. doc.
2, ricorrente) - in data 12 luglio 2016, con decorrenza dal 30 settembre 2016, e di avere presentato la domanda di ammissione alla Naspi, accolta per 728 giorni, con decorrenza dal 8 ottobre 2016 al 18 ottobre 2018, con comunicazione datata
24.11.2016.
Ha esposto, quindi, che nel mese di novembre 2016 la ex datrice, prossima alla cancellazione, gli aveva richiesto una prestazione di lavoro accessorio limitata a qualche giorno, remunerata con complessivi € 440,00 corrisposti a mezzo voucher;
successivamente, solo dal 1 novembre 2018, cessata la Naspi, egli aveva sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Controparte_2
per la durata di 8 mesi poi prorogati fino al 30 giugno 2020.
[...]
Su tali premesse, ha negato i presupposti per la restituzione dell'importo di €
18.663,00, rivendicato dall' in ragione dell'inizio di attività legata Controparte_3 alla gestione separata non dichiarata, per la quale non sarebbe stato comunicato il reddito annuo entro il termine di un mese dall'avvio.
2 Ha affermato, infatti, di non avere avviato alcuna attività autonoma soggetta a comunicazione nel periodo di fruizione della Naspi, essendosi limitato a prestare lavoro accessorio nel 2016, per soli € 440,00 complessivi;
secondo quanto riportato dal messaggio n. 494/2016, dal messaggio n. 1414/2024, dalla circolare CP_1 CP_1
n. 174/2017 e dalla normativa di riferimento, pertanto, non sarebbe stata CP_1 necessaria alcuna comunicazione dei redditi, per essere il compenso contenuto nei limiti di legge, oltre che, comunque, erogato con i voucher emessi dallo stesso CP_1
In ogni caso, il legittimo affidamento nelle informazioni diffuse dall'Ente
Previdenziale renderebbe almeno irripetibile l'eventuale indebito e giustificherebbe la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti.
*** * ***
2. Venendo all'esame della domanda, si osserva che, con la comunicazione di accertamento dell'indebita percezione di somme, l'
[...]
ha chiesto al ricorrente la restituzione Controparte_1 dell'importo di € 18.663,00, erogato a titolo di indennità Naspi nel periodo dal
15.11.2016 al 18.10.2018, sul presupposto della sua non spettanza “a seguito di inizio di attività legata alla gestione separata per la quale non è stato dichiarato, entro un mese dall'avvio, il reddito annuo ad essa relativo” (doc. 7, ricorrente).
In particolare, come emerge dalla lettura della delibera n. 241948 del 22/05/2024 di rigetto del ricorso amministrativo, “non si contesta al sig. l'inizio di attività Pt_1 autonoma o di impresa individuale”, bensì l'omessa comunicazione del reddito percepito a titolo di lavoro accessorio, in quanto “secondo la normativa ed in particolare in base Pt_2 alla Legge 92/2012 art. 2 comma 17, comma 40 e comma 41, ripresa dalla circolare 142/2012 al punto 2.8 C e 2.9, il sig. ai fini della cumulabilità del reddito legato alla gestione Pt_1 separata con la disoccupazione, avrebbe dovuto, entro un mese dall'inizio dell'attività (15/11/16), dichiarare il reddito presunto che prevedeva di trarre dall'attività stessa, anche se pari a zero;
come si evince dall'estratto contributivo del sig. l'attività iniziata nel 2016, è da riferirsi al lavoro Pt_1 accessorio per il quale la circolare 142 del 2015 al punto 9.1 dispone che “...Il beneficiario dell'indennità è tenuto a comunicare all' entro un mese rispettivamente dall'inizio Pt_2 CP_1 dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di il compenso derivante dalla predetta attività” (doc. 9, ricorrente). Pt_2
3 Al fine di valutare la fondatezza della pretesa dell'Ente Previdenziale, pertanto, occorre preliminarmente richiamare le citate previsioni dell'art. 2 della Legge n.
92/2012, a mente delle quali “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività” (co. 17); vi è, poi, la precisazione che, in difetto di tale comunicazione, opera la decadenza dall'indennità dal momento in cui si realizza l'evento che la determina (co. 40-41).
Inoltre, il par.
9.2 della Circolare n. 142/2012 aveva effettivamente CP_1 confermato la decadenza dal beneficio in caso di “b. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
c. inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all'art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012”
(cfr. fascicolo , senza indicazione di limiti di reddito. CP_1
Successivamente, anche il D. Lgs. n. 22/2015, nel regolare la Naspi, aveva previsto, all'art. 10, che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Pt_2 intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito CP_1 annuo che prevede di trarne. … Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
Su tale solco, quindi, con il par.
1.20.b della Circolare n. 94/2015, l' aveva CP_1 ribadito che “in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di e l'attività era preesistente, Pt_2 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività” (fascicolo . CP_1
Dunque, è senz'altro vero che - sul piano normativo e in base alle prime linee guida emesse dall'Ente, dallo stesso richiamate in via esclusiva a sostegno della pretesa restitutoria - era stato inizialmente previsto un obbligo generalizzato di comunicazione di inizio dell'attività di lavoro autonomo o in forma parasubordinata
4 entro un mese dall'inizio della stessa, al fine di garantire il controllo effettivo dell'Istituto sulla spettanza dell'indennità.
Nelle more, tuttavia, erano intervenute ulteriori indicazioni operative, alla luce delle quali doveva chiaramente leggersi anche la decisione di accoglimento della richiesta di
Naspi del 24.11.2016, con cui l' in epoca coincidente con la fine dell'attività di CP_1 lavoro accessorio, aveva ribadito l'obbligo di “comunicazione di uno degli eventi sotto indicati che hanno effetto sul pagamento dell'indennità, con conseguente eventuale recupero di quanto percepito indebitamente: Inizio di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata (il modello è da restituire entro un mese dall'inizio dell'attività)” (doc. 3, ricorrente).
Il riferimento, in particolare, va al messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, che CP_1 costituiva il parametro interpretativo vigente all'epoca della prestazione di lavoro accessorio, oltre che della presentazione della domanda di accesso alla Naspi, e che - pur non essendo vincolante per il giudicante, in quanto estraneo alle fonti del diritto - era indubbiamente in grado di orientare la condotta del percettore.
Con tale messaggio, infatti, l' - al dichiarato fine “di superare Controparte_3 incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall'utenza” - aveva fornito i seguenti chiarimenti sul tema della “Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione : Pt_2
“Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di disoccupazione e le prestazioni integrative del salario sono interamente Pt_2 cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
A detta ipotesi [quindi, al caso del superamento del limite di € 3.000,00 annui, ndr] si riferisce la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare n. 142 del 2015 secondo la quale “Il CP_1 beneficiario dell'indennità è tenuto a comunicare al Pt_2 CP_1
5 entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di il compenso Pt_2 derivante dalla predetta attività.”
Ne consegue che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità non è tenuto a comunicare al in via preventiva il Pt_2 CP_1 compenso derivante dalla predetta attività.
Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità (doc. 11, ricorrente). Pt_2
Ebbene, la lettura della circolare in commento conferma, a tutti gli effetti, che l'indicazione fornita dall al momento in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere CP_1 effettuata, era nel senso di limitare l'obbligo in oggetto alle attività in grado di produrre compensi superiori ai € 3.000,00 annui.
Trattasi, del resto, di impostazione ribadita, ancorché in merito al lavoro occasionale che generi compensi inferiori a € 5.000,00, anche dalla Circolare n. CP_1
174/2017 (doc. 13, ricorrente) e, poi, dal Messaggio n. 1414/2024, laddove si CP_1 precisa che “il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all' circa il reddito annuo presunto” (doc. 12, ricorrente). CP_1
Dunque, erano le stesse indicazioni operative fornite dall'Ente Previdenziale - destinate a tradurre in termini pratici la previsione generale di carattere normativo – a fare ritenere, all'epoca, che non vi fosse alcun obbligo di comunicazione per il ricorrente, a fronte della prestazione di un'attività di lavoro accessorio che, oltre a essersi esaurita in pochi giorni, aveva prodotto redditi per € 440,00, nettamente inferiori al limite di € 3.000,00 annui, di talché appare manifestamente illogica e incoerente la pretesa restitutoria oggi avanzata dall' . Controparte_3
Ciò impone, ad avviso del Giudicante, l'accoglimento della domanda.
Infatti, se è vero che la ripetizione dell'indennità Naspi, in ragione della sua natura di prestazione previdenziale non pensionistica, è attratta nel regime codicistico dell'art. 2033 c.c. (Cfr. di recente Cass. lav., n. 11659/2024), è anche vero che nel caso di specie, a ben guardare, non si pone neppure il tema di tutelare, a valle, il
6 legittimo affidamento dell'accipiens, quanto, piuttosto, di escludere a monte la sussistenza del fatto generatore dell'indebito.
La pretesa restitutoria, infatti, non si fonda sull'oggettivo superamento del limite reddituale previsto per il lavoro accessorio né sull'inizio di un'attività incompatibile con l'erogazione della bensì sulla decadenza connessa all'omessa comunicazione dei Pt_2 redditi presunti derivanti da una prestazione ampiamente e pacificamente sotto soglia, entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività.
Sennonché, perché possa sussistere un'omissione, a sua volta sanzionabile con la decadenza e il recupero integrale dell'indennità erogata, è preliminarmente necessaria la definizione, in maniera chiara e conoscibile, del correlato obbligo di comunicazione:
a fronte della posizione contraria assunta testualmente dall' con il messaggio n. CP_1
494/2016, invece, aveva legittimamente ritenuto – in conformità Parte_1 alle indicazioni interpretative fornite dallo stesso - di non essere Controparte_3 gravato dal relativo onere, avendo pacificamente svolto lavoro accessorio per soli €
440,00, regolarmente denunciato e retribuito a mezzo voucher (cfr. doc. 4 ricorrente ed estratto conto parasubordinati prodotto dall' , ed essendosi, per il prosieguo, CP_1 astenuto da qualunque altra attività lavorativa fino alla cessazione della Naspi.
Apparendo, quindi, oggettivamente escluso, in forza del messaggio n. 494/2016,
l'obbligo di comunicazione all'Ente Previdenziale di prestazioni di lavoro accessorio remunerate con compensi inferiori a € 3.000,00, nessuna omissione poteva essere rimproverata al ricorrente - né può esserlo ora per allora, in forza di un mutato orientamento interpretativo - con la conseguenza che la pretesa restitutoria avanzata dall' deve essere Controparte_1 dichiarata illegittima.
Né si può trascurare, ad abundantiam, che le esigenze di controllo a fini antielusivi addotte dall'Ente e ricollegate all'obbligo di comunicazione – comunque testualmente escluso dal richiamato messaggio n. 494/2016 – neppure concretamente si CP_1 ponevano nel caso di specie, posto che l'attività accessoria, limitata a pochi giorni, era stata prestata nei confronti di una società che nello stesso mese di dicembre 2016, quindi in concomitanza con il primo rateo della prestazione, era stata posta in liquidazione in vista dello scioglimento.
7 Per tutto quanto esposto, in definitiva, deve essere esclusa la ripetibilità delle somme rivendicate dall' e dichiarata l'illegittimità del Controparte_3 provvedimento di comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite n.
664998541336; per l'effetto, deve essere anche ordinata la restituzione degli importi eventualmente trattenuti nelle more a tal titolo.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l' deve essere Controparte_1 condannato a rifondere al ricorrente le spese del grado, liquidate direttamente in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché delle fasi e dell'attività processuale concretamente svolta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Considerata la complessità della controversia, riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite n. 664998541336, nulla dovendo il ricorrente per le causali ivi addotte;
per l'effetto, condanna l' Controparte_1
a restituire a gli importi trattenuti a tale titolo;
[...] Parte_1 condanna l' a Controparte_1 rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, oltre € 43,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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