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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 14/01/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
LB EN, Relatore
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14620/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Filippo Turati 3 00049 Velletri RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pecagenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190006122743501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115044511501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115044612501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, impugnava tre cartelle e precisamente:
la cartella di pagamento n. 097 2019 0006 1227 43501 relativa al controllo su modello unico/redditi 2015, periodo di imposta 2014, controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis dpr n° 600 del 1973;
la cartella di pagamento n° 097 2021 01150446 12501 relativa al controllo modello unico/redditi 2017 periodo d'imposta 2016 controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr n° 600/1973;
la cartella di pagamento n° 097 2021 01150445 11501 relativa al controllo modello unico/2018 periodo d'imposta 2017 controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr n°600/1973,
tutte cartelle notificategli in data 20.06.2025, la prima per l'importo di €. 11.646,43, la seconda per l'importo di €. 5.667,85, la terza per l'importo di €. 4270,58, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente eccepiva la decadenza per decorso del termine triennale anche in presenza del termine prorogato per la legislazione emergenziale covid;
eccepiva altresì la debenza nei limiti della propria quota ereditaria (essendovi altra coerede nella persona della sorella) e la non debenza delle sanzioni da parte degli eredi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III chiedendo di rigettare il ricorso ed eccependo la tempestiva notifica delle cartelle e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
Con memoria aggiuntiva il ricorrente replicava alla costituzione del resistente contestando i rilievi.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le tre cartelle sono relative al controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n° 600/1973 sui modelli unici anno 2014, 2016 e 2017 delle dichiarazioni dei redditi presentate da Nominativo_1, deceduta il 2.12.2017, nei relativi periodi di imposta.
L'Agenzia ha proceduto alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già sin dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi
Quanto alla cartella n. 09720190006122743501, la stessa deriva da controllo automatizzato ex art. 36 bis
DPR 600/73 della Dichiarazione n. 20100130669 per l'anno di imposta 2014, presentata in data
30.09.2015. Secondo l'Agenzia, la cartella è stata oggetto di rateazione e la parte risulta decaduta dal piano di rateazione per omesso versamento della rata n. 3; pertanto, ai fini del calcolo della decorrenza del termine di decadenza ai fini della riscossione, si applica l'art. 25 comma 1 lett. c bis.
e il concessionario della riscossione è tenuto, a pena di decadenza, a notificare al debitore la cartella entro il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, con riferimento a questa prima cartella, l'Agenzia non fornisce prova dell'esistenza dell'istanza di rateazione da parte del contribuente, limitandosi a depositare una stampa ad uso interno con un prospetto di rateazione, ma non l'istanza di parte, che è l'unica idonea a provare l'interruzione della decadenza
Con riguardo alle cartelle 09720210115044511501 e 09720210115044612501, il termine ordinario di notifica utile al fine di interrompere la decadenza è già decorso, come evidenziato dal ricorrente, stante l'applicabilità della norma di cui all'art. 157 comma 3 lett c) d.l. 34/2020.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto
Si ritiene opportuno compensare le spese di lite attese le questioni interpretative sottese al computo dei termini
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
LB EN, Relatore
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14620/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Filippo Turati 3 00049 Velletri RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pecagenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190006122743501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115044511501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115044612501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, impugnava tre cartelle e precisamente:
la cartella di pagamento n. 097 2019 0006 1227 43501 relativa al controllo su modello unico/redditi 2015, periodo di imposta 2014, controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis dpr n° 600 del 1973;
la cartella di pagamento n° 097 2021 01150446 12501 relativa al controllo modello unico/redditi 2017 periodo d'imposta 2016 controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr n° 600/1973;
la cartella di pagamento n° 097 2021 01150445 11501 relativa al controllo modello unico/2018 periodo d'imposta 2017 controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr n°600/1973,
tutte cartelle notificategli in data 20.06.2025, la prima per l'importo di €. 11.646,43, la seconda per l'importo di €. 5.667,85, la terza per l'importo di €. 4270,58, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente eccepiva la decadenza per decorso del termine triennale anche in presenza del termine prorogato per la legislazione emergenziale covid;
eccepiva altresì la debenza nei limiti della propria quota ereditaria (essendovi altra coerede nella persona della sorella) e la non debenza delle sanzioni da parte degli eredi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III chiedendo di rigettare il ricorso ed eccependo la tempestiva notifica delle cartelle e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
Con memoria aggiuntiva il ricorrente replicava alla costituzione del resistente contestando i rilievi.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le tre cartelle sono relative al controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n° 600/1973 sui modelli unici anno 2014, 2016 e 2017 delle dichiarazioni dei redditi presentate da Nominativo_1, deceduta il 2.12.2017, nei relativi periodi di imposta.
L'Agenzia ha proceduto alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già sin dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi
Quanto alla cartella n. 09720190006122743501, la stessa deriva da controllo automatizzato ex art. 36 bis
DPR 600/73 della Dichiarazione n. 20100130669 per l'anno di imposta 2014, presentata in data
30.09.2015. Secondo l'Agenzia, la cartella è stata oggetto di rateazione e la parte risulta decaduta dal piano di rateazione per omesso versamento della rata n. 3; pertanto, ai fini del calcolo della decorrenza del termine di decadenza ai fini della riscossione, si applica l'art. 25 comma 1 lett. c bis.
e il concessionario della riscossione è tenuto, a pena di decadenza, a notificare al debitore la cartella entro il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, con riferimento a questa prima cartella, l'Agenzia non fornisce prova dell'esistenza dell'istanza di rateazione da parte del contribuente, limitandosi a depositare una stampa ad uso interno con un prospetto di rateazione, ma non l'istanza di parte, che è l'unica idonea a provare l'interruzione della decadenza
Con riguardo alle cartelle 09720210115044511501 e 09720210115044612501, il termine ordinario di notifica utile al fine di interrompere la decadenza è già decorso, come evidenziato dal ricorrente, stante l'applicabilità della norma di cui all'art. 157 comma 3 lett c) d.l. 34/2020.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto
Si ritiene opportuno compensare le spese di lite attese le questioni interpretative sottese al computo dei termini
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese.