Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3301 del 2025, proposto da
FR ZZ, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Fusari, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Cosseria n. 2;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 272/2024 depositata in data 03/04/2024 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. AR OS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato in data 3 settembre 2025, la signora FR ZZ agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 272/2024 del 3 aprile 2024 (R.G. n. 1429/2023) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito della concreta attribuzione.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Con memoria depositata il 17 marzo 2026, parte ricorrente riferisce che, nelle more del giudizio, la sentenza in epigrafe è stata eseguita mediante il “caricamento” sul portafoglio della sua carta del docente della somma di € 2.500,00 e chiede che sia conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.
Alla udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come espressamente dichiarato dalla parte ricorrente, la domanda proposta in questo giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerando che il tardivo adempimento conferma la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, le spese del giudizio di ottemperanza, equitativamente liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Marco Fusari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Laura Patelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR OS |
IL SEGRETARIO