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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4379 EL Ruolo Generale ELla Volontaria Giurisdizione ELl'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare EL giorno 03.02.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Portici (Na) alla via Flotard De C.F._2
Lauzieres, 7/9, presso lo studio ELl'avv. Francesco Scognamiglio, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14.11.2024, gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebratosi in PO, il giorno 19.06.1999; ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di PO con decreto nr. 13682/2011 EL 05.01.2012 – in atti
– , e che tra le parti non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria ELlo scioglimento EL matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice ELegato dal Collegio in data 13.02.2025, ai sensi ELl'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice ELegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
1 Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) ELla L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (24.11.2011) nell'ambito EL giudizio di separazione consensuale omologata dal
Tribunale di PO con decreto nr. 13682/2011 EL 05.01.2012, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica ELle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 EL 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 EL 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 EL
2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 EL 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 EL 2012 Rv. 622892 - 01, N.
12644 EL 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 EL 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 EL 2015 Rv. 633996 –
01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base ELla decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 ELla succitata legge.
Tenuto conto ELla congiunta richiesta ELle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato in PO il 19.06.1999 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
29.11.1975, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di PO (Na) (atto n. 51, parte II, serie A, anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento ELlo Stato Civile) in conformità ELl'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito ELla camera di consiglio EL 13.02.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4379 EL Ruolo Generale ELla Volontaria Giurisdizione ELl'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare EL giorno 03.02.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Portici (Na) alla via Flotard De C.F._2
Lauzieres, 7/9, presso lo studio ELl'avv. Francesco Scognamiglio, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14.11.2024, gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebratosi in PO, il giorno 19.06.1999; ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di PO con decreto nr. 13682/2011 EL 05.01.2012 – in atti
– , e che tra le parti non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria ELlo scioglimento EL matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice ELegato dal Collegio in data 13.02.2025, ai sensi ELl'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice ELegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
1 Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) ELla L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (24.11.2011) nell'ambito EL giudizio di separazione consensuale omologata dal
Tribunale di PO con decreto nr. 13682/2011 EL 05.01.2012, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica ELle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 EL 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 EL 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 EL
2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 EL 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 EL 2012 Rv. 622892 - 01, N.
12644 EL 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 EL 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 EL 2015 Rv. 633996 –
01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base ELla decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 ELla succitata legge.
Tenuto conto ELla congiunta richiesta ELle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato in PO il 19.06.1999 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
29.11.1975, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di PO (Na) (atto n. 51, parte II, serie A, anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento ELlo Stato Civile) in conformità ELl'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito ELla camera di consiglio EL 13.02.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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