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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 25.11.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 96/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Catania, via Antonino Caruso n. 52, presso lo studio degli avv.ti Cesare Salmè e Carla
MA TT, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del responsabile pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Troina, via Umberto n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Artimagnella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, in proprio e quale mandatario della elettivamente Controparte_3
domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.1.2023, la ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022
9018955413/000 notificata il 12.12.2022 e afferente, tra l'altro, ai seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito N. 59320120002808061000, asseritamente notificato il 13.08.2012, per un totale di € 6.178,25, per contributi relativi agli anni 2010-2012; 2. Avviso di addebito N. 59320130004196774000, asseritamente notificato il 08.01.2014, per un totale di € 1.222,10, per contributi relativi agli anni 2012-2013;
3. Avviso di addebito N. 59320130005277392000, asseritamente notificato il 13.01.2014, per un totale di € 6.088,63, per contributi relativi agli anni 2012-2013;
4. Avviso di addebito N. 59320130005848538000, asseritamente notificato il 11.02.2014, per un totale di € 4.604,76, per contributi relativi agli anni 2011-2014;
5. Avviso di addebito N. 59320130006294534000, asseritamente notificato in data 04.02.2014 per un totale di € 15.138,02, per contributi relativi agli anni 2012-2014;
6. Avviso di addebito N. 59320140008222950000, asseritamente notificato il 14.02.2015 per un totale di € 51.821,31, per contributi relativi all'anno 2013;
7. Avviso di addebito N. 59320140009733489000, asseritamente notificato il 19.02.2015 per un totale di € 7.940,57, per contributi relativi all' anno 2013;
8. Avviso di addebito N. 59320150000017303000, asseritamente notificato il 21.02.2015 per un totale di € 59.388,04, per contributi relativi all'anno 2014;
9. Avviso di addebito N. 59320150000251621000, asseritamente notificato il 30.04.2015 per un totale di € 12.899,65, per contributi relativi all'anno 2014;
10. Avviso di addebito N. 59320150000444691000, asseritamente notificato il 03.07.2015 per un totale di € 2.904,31, per contributi relativi all'anno 2015;
11. Avviso di addebito N. 59320150000444792000, asseritamente notificato il 03.07.2015 per un totale di € 1.803,70, per contributi relativi agli anni 2012 2013;
12. Avviso di addebito N. 59320150004737049000, asseritamente notificato il 21.10.2015 per un totale di € 7.125,20, per contributi relativi all'anno 2015;
13. Avviso di addebito N. 59320150005571423000, asseritamente notificato il 24.12.2015 per un totale di € 7.114,79, per contributi relativi agli anni 2014-2015;
14. Avviso di addebito N. 59320160008309646000, asseritamente notificato il 22.12.2016 per un totale di € 3.859,49, per contributi relativi all'anno 2016;
15. Avviso di addebito N. 59320170000307278000, asseritamente notificato il 01.02.2017 per un totale di € 2.621,19, per contributi relativi all'anno 2016;
16. Avviso di addebito N. 59320170000585369000, asseritamente notificato il 16.02.2017 per un totale di € 3012,10, per contributi relativi agli anni 2016-2017;
17. Avviso di addebito N. 59320170000891764000, asseritamente notificato il 29.03.2017 per un totale di € 8.505,39, per contributi relativi all'anno 2016; 18. Avviso di addebito N. 59320170001201290000, asseritamente notificato il 28.04.2017 per un totale di € 3.666,25, per contributi relativi all'anno 2017;
19. Avviso di addebito N. 59320170001730380000, asseritamente notificato il 25.07.2017 per un totale di € 3.782,14, per contributi relativi all'anno 2017;
20. Avviso di addebito N. 59320170002594876000, asseritamente notificato il 21.09.2017 per un totale di € 12.709,44, per contributi relativi all'anno 2017;
21. Avviso di addebito N. 59320170007141061000, asseritamente notificato il 02.12.2017 per un totale di € 4.272,32, per contributi relativi all'anno 2017;
22. Avviso di addebito N. 59320180000322225000, asseritamente notificato il 27.02.2018 per un totale di € 9.195,72, per contributi relativi all'anno 2017;
23. Avviso di addebito N. 59320180000476681000, asseritamente notificato il 30.03.2018 per un totale di € 7.061,91, per contributi relativi agli anni 2017-2018;
24. Avviso di addebito N. 59320180001187630000, asseritamente notificato il 12.05.2018 per un totale di € 2.864,11, per contributi relativi all'anno 2018;
25. Avviso di addebito N. 59320180001603605000, asseritamente notificato il 16.06.2018 per un totale di € 2452,72, per contributi relativi all'anno 2018;
26. Avviso di addebito N. 59320180005034691000, asseritamente notificato il 13.07.2018 per un totale di € 2.900,08, per contributi relativi all'anno 2018;
27. Avviso di addebito N. 59320180005409931000, asseritamente notificato il 26.07.2018 per un totale di € 4.357,97, per contributi relativi all'anno 2018;
28. Avviso di addebito N. 59320180005866136000, asseritamente notificato il 28.08.2018 per un totale di € 35.601,81, per contributi relativi agli anni 2016-2017;
29. Avviso di addebito N. 59320180005985925000, asseritamente notificato il 14.09.2018 per un totale di € 2.427,97, per contributi relativi all'anno 2018;
30. Avviso di addebito N. 59320180006088023000, asseritamente notificato il 15.09.2018 per un totale di € 1.101,73;
31. Avviso di addebito N. 59320180006496112000, asseritamente notificato il 11.10.2018 per un totale di € 3.424,70, per contributi relativi all'anno 2018;
32. Avviso di addebito N. 59320180006496213000, asseritamente notificato il 11.10.2018 per un totale di € 932,88, per contributi relativi all'anno anno 2018;
33. Avviso di addebito N. 59320180006709103000, asseritamente notificato il 30.10.2018 per un totale di € 3.332,03, per contributi relativi all'anno anno2018; 34. Avviso di addebito N. 59320180008471550000, asseritamente notificato il 20.12.2018 per un totale di € 3.383,52, per contributi relativi all'anno 2018;
35. Avviso di addebito N. 59320180008608424000, asseritamente notificato il 20.12.2018 per un totale di € 3.391,51, per contributi relativi all'anno 2018;
36. Avviso di addebito N. 59320180008608525000, asseritamente notificato il 20.12.2018 per un totale di € 1064,77, per contributi relativi all'anno 2018;
37. Avviso di addebito N. 59320190000207873000, asseritamente notificato il 30.01.2019 per un totale di € 4.127,57, per contributi relativi all'anno 2018;
38. Avviso di addebito N. 59320190000763045000, asseritamente notificato il 27.02.2019 per un totale di € 3.889,88, per contributi relativi all'anno anno 2018;
39. Avviso di addebito N. 59320190001499967000, asseritamente notificato il 12.04.2019 per un totale di € 9.752,14, per contributi relativi all'anno 2018;
40. Avviso di addebito N. 59320190002119027000, asseritamente notificato il 29.05.2019 per un totale di € 7.684,17, per contributi relativi all'anno 2018;
41. Avviso di addebito N. 59320190005794850000, asseritamente notificato il 30.07.2019 per un totale di 2.595,22, per contributi relativi all'anno 2018;
42. Avviso di addebito N. 59320190005836292000, asseritamente notificato il 30.07.2019 per un totale di € 7.732,98, per contributi relativi all'anno 2019;
43. Avviso di addebito N. 59320190007484824000, asseritamente notificato il 29.10.2019 per un totale di € 10.872,71, per contributi relativi all'anno 2019;
44. Avviso di addebito N. 59320190009983486000, asseritamente notificato il 14.12.2019 per un totale di € 3.792,04, per contributi relativi all'anno 2019;
45. Avviso di addebito N. 59320200000153268000, asseritamente notificato il 29.01.2020 per un totale di € 7.541,35, per contributi relativi all'anno 2019;
46. Avviso di addebito N. 59320200000462802000, asseritamente notificato il 29.01.2020 per un totale di € 3.691,48, per contributi relativi all'anno 2019.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto, per gli avvisi di addebito sopra elencati, dal numero 1 al numero 14, il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi
9 e 10, della L. n. 335/95, rilevando, inoltre, per tutti i suddetti avvisi di addebito la mancata notifica e, pertanto, la nullità dell'intimazione per vizio di notifica degli atti presupposti, nonché la decadenza ex art. 25 del D.l.gs. 46/1999. L'opponente ha quindi chiesto: “-Dichiarare la sospensione dell'esecuzione forzata e pertanto dell'intimazione di pagamento N. 29320229018955413/000 e dei relativi avvisi di addebito impugnati;
2. Annullare l'intimazione di pagamento suindicata e gli avvisi di addebito oggi sottoposti
a gravame, perché recanti contributi previdenziali estinti per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione e/o in subordine per vizio di notifica e, per l'effetto, ordinare lo sgravio dei relativi importi
a ruolo, ovvero la nullità dell'intimazione per vizio di notifica degli atti presupposti;
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi, ex D.M. 55/2014, a carico delle controparti.”
Con memoria depositata il 14.3.2023, si è tempestivamente costituita in giudizio
[...]
, eccependo: a) l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva, stante la Controparte_1
mancata impugnazione nei termini di legge degli avvisi di addebito notificati a parte ricorrente;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva;
c) la non maturata prescrizione del credito azionato.
ha chiesto: “
1. preliminarmente, revocare la concessa sospensione Controparte_1
della procedura esecutiva, per mancanza dei presupposti;
2. sempre in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità del presente ricorso perché tardivo, per come ampiamente spiegato in parte motiva;
3. in via ulteriormente preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi CP_4
di cui in narrativa;
4. dichiarare la legittimità e la regolarità dell'intimazione di pagamento opposta, la quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad oggetto anche altri atti non contestati in questa sede;
5. dichiarare che il credito azionato non si è prescritto e che, pertanto, le relative somme sono tutt'oggi dovute dalla;
6. dichiarare la legittimità e la regolarità Pt_2
dell'attività posta in essere dall per il recupero coattivo del credito de quo e Controparte_5
conseguentemente dichiarare con qualsiasi formula che essa è esente da qualunque responsabilità
e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese;
7. comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite. Salvis iuribus”. CP_ Con memoria depositata il 10.5.2025 si è tempestivamente costituito l' eccependo: a) il difetto di legittimazione passiva della cartolarizzazione dei crediti b) il proprio Controparte_6 CP_7
difetto di legittimazione passiva;
c) la tardività dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999; d) il mancato decorso del termine di prescrizione, in considerazione, anche, del periodo di sospensione dei termini di prescrizione in relazione all'emergenza ID -19. CP_ L' ha, quindi, concluso chiedendo: “Per quel che riguarda la posizione processuale della
[...]
- accertare e dichiarare l'estraneità della Controparte_8 [...]
al presente giudizio, disponendone l'estromissione Controparte_8 col favore delle spese. Per quel che riguarda la posizione dell' Controparte_2
: In via preliminare e/o pregiudiziale - dichiarare il difetto di legittimazione passiva
[...]
CP_ dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: - dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art.
24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46/1999 e confermare l'intimazione di pagamento impugnata integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in Controparte_9
forza dell'avviso opposto. Ordinare a l'esibizione in giudizio delle Controparte_9
notifiche degli altri atti esecutivi ed intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.”
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
L'udienza del 25.11.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
1. Sulla qualificazione della domanda.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito, per gli avvisi di addebito dal numero 1 al numero 14, il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi
9 e 10, della L. n. 335/95, nonché la nullità dell'intimazione per vizio di notifica degli atti presupposti.
Ebbene, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo la ricorrente contestato – seppur genericamente – che gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass. 2.9.2020, n. 18256).
Ciò posto in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve tuttavia procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente alla prescrizione successiva. CP_
2.Sulla legittimazione passiva della dell' e dell' . CP_8 CP_4
In ragione dei motivi di opposizione avanzati dal ricorrente, si rileva la carenza di legittimazione passiva di , ciò rilevando al fine di dirimere i rapporti con l'ente impositore. Va, infatti, rilevato, CP_4
sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione - quale adiectus solutionis causa - l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. S.U.
8.3.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass.
S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... " (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie, come anzidetto, le doglianze mosse dalla parte ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … … Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il CP_ titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007
n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie,
Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
Va, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso che la presente CP_8
CP_ controversia concerne crediti contributivi dell' non rientranti nell'ambito di applicazione del combinato disposto dell'articolo 13 comma 1 della l. n. 448/1998 e dell'art. 3 comma 2 del d.l. n.
203/2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2005 disciplinanti la c.d. “cartolarizzazione CP_ dei crediti” del cedente nei confronti della cessionaria CP_8
CP_
Alla luce di quanto sopra è dunque l' l'unico corretto contraddittore.
3. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito e, in particolare, per gli avvisi di addebito dal numero 1 al numero 14 il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/95.
In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n.
12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis
l'omessa notifica degli avvisi di addebito, le parti convenute hanno versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
In proposito deve evidenziarsi che nonostante debba ritenersi la carenza di legittimazione passiva di , la documentazione prodotta dalla stessa va ritenuta definitivamente acquisita agli atti, ai CP_4
sensi dell'art. 421 c.p.c. in quanto essenziale ai fini della decisione. CP_ In dettaglio, dalla documentazione prodotta dall' si evince che tutti gli avvisi di addebito opposti sono stati notificati alla società opponente e segnatamente:
1) l'avviso di addebito N. 59320120002808061000 è stato notificato con racc. A/R il 13.08.2012;
2) l'avviso di addebito N. 59320130004196774000 è stato notificato con racc. A/R l'8.1.2014;
3) l'avviso di addebito N. 59320130005277392000 è stato notificato con racc. A/R il 13.01.2014;
4) l'avviso di addebito N. 59320130005848538000 è stato notificato con racc. A/R l'11.02.2014;
5) l'avviso di addebito N. 59320130006294534000 è stato notificato con racc. A/R il 4.02.2014;
6) l'avviso di addebito N. 59320140008222950000 è stato notificato con PEC in data 14.2.2015;
7) l'avviso di addebito N. 59320140009733489000 è stato notificato con PEC in data 19.2.2015;
8) l'avviso di addebito N. 59320150000017303000 è stato notificato con PEC in data 21.2.2015;
9) l'avviso di addebito N. 59320150000251621000, è stato notificato con PEC in data 30.4.2015;
10) l'avviso di addebito N. 59320150000444691000, è stato notificato con PEC in data 3.7.2015;
11) l'avviso di addebito N. 59320150000444792000, è stato notificato con PEC in data 3.7.2015;
12) l'avviso di addebito N. 59320150004737049000, è stato notificato con PEC in data 21.10.2015;
13) l'avviso di addebito N. 59320150005571423000, è stato notificato con PEC in data 24.12.2015;
14) l'avviso di addebito N.59320160008309646000, è stato notificato con PEC in data 22.12.2016;
15) l'avviso di addebito N. 59320170000307278000, è stato notificato con PEC in data 1.2.2017;
16) l'avviso di addebito N. 59320170000585369000, è stato notificato con PEC in data 16.2.2017;
17) l'avviso di addebito N. 59320170000891764000, è stato notificato con PEC in data 29.3.2017;
18) l'avviso di addebito N. 59320170001201290000, è stato notificato con PEC in data 28.4.2017;
19) l'avviso di addebito N. 59320170001730380000, è stato notificato con PEC in data 25.7.2017;
20) l'avviso di addebito N. 59320170002594876000, è stato notificato con PEC in data 21.9.2017;
21) l'avviso di addebito N. 59320170007141061000, è stato notificato con PEC in data 2.12.2017;
22) l'avviso di addebito N. 59320180000322225000, è stato notificato con PEC in data 27.2.2018;
23) l'avviso di addebito N. 59320180000476681000, è stato notificato con PEC in data 30.3.2018;
24) l'avviso di addebito N. 59320180001187630000, è stato notificato con PEC in data 12.5.2018; 25) l'avviso di addebito N. 59320180001603605000, è stato notificato con PEC in data 16.6.2018;
26) l'avviso di addebito N. 59320180005034691000, è stato notificato con PEC in data 13.7.2018;
27) l'avviso di addebito N. 59320180005409931000, è stato notificato con PEC in data 26.7.2018;
28) l'avviso di addebito N. 59320180005866136000, è stato notificato con PEC in data 28.8.2018;
29) l'avviso di addebito N. 59320180005985925000, è stato notificato con PEC in data 14.9.2018;
30) l'avviso di addebito N. 59320180006088023000, è stato notificato con PEC in data 15.9.2018;
31) l'avviso di addebito N. 59320180006496112000, è stato notificato con PEC in data 11.10.2018;
32) l'avviso di addebito N. 59320180006496213000, è stato notificato con PEC in data 11.10.2018;
33) l'avviso di addebito N. 59320180006709103000, è stato notificato con PEC in data 30.10.2018;
34) l'avviso di addebito N. 59320180008471550000, è stato notificato con PEC in data 20.12.2018;
35) l'avviso di addebito N. 59320180008471550000, è stato notificato con PEC in data 20.12.2018;
36) l'avviso di addebito N. 59320180008608525000, è stato notificato con PEC in data 20.12.2018;
37) l'avviso di addebito N. 59320190000207873000, è stato notificato con PEC in data 30.1.2019;
38) l'avviso di addebito N. 59320190000763045000, è stato notificato con PEC in data 27.2.2019;
39) l'avviso di addebito N. 59320190001499967000, è stato notificato con PEC in data 12.4.2019;
40) l'avviso di addebito N. 59320190002119027000, è stato notificato con PEC in data 29.5.2019;
41) l'avviso di addebito N. 59320190005794850000, è stato notificato con PEC in data 29.5.2019;
42) l'avviso di addebito N. 59320190005836292000, è stato notificato con PEC in data 30.7.2019;
43) l'avviso di addebito N. 59320190007484824000, è stato notificato con PEC in data 29.10.2019;
44) l'avviso di addebito N. 59320190009983486000, è stato notificato con PEC in data 14.12.2019;
45) l'avviso di addebito N. 59320200000153268000, è stato notificato con PEC in data 29.1.2020;
46) l'avviso di addebito N. 59320200000462802000, è stato notificato con PEC in data 29.1.2020.
La predetta documentazione attinente alle notifiche degli avvisi di addebito è stata contestata da parte ricorrente, la quale con note del 22.5.2023 ha dedotto innanzitutto che “il legale rappresentante della ricorrente disconosce ex art. 214 c.p.c., riservandosi di proporre querela di falso, le sottoscrizioni che appaiono nelle relate di notifica degli avvisi di addebito impugnati, contraddistinti ai nn. 1) 2) 3) 4) 5) del ricorso introduttivo di giudizio, in quanto non olografe, così come prodotte da controparte, nel contenuto e nella sottoscrizione che nega di avere mai apposto.”
Al riguardo giova rilevare che “l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico
e, conseguentemente, ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorché detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale” (Cass. n. 30318/2019). Invero, l'avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n.
890 del 1982, esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr. ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass
8500/2005; Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
Applicando i suddetti principi al caso di specie ne discende che gli avvisi di addebito n.
59320120002808061000, n. 59320130004196774000, n. 59320130005277392000,
n.59320130005848538000 e n. 59320130006294534000, risultano essere stati validamente notificati all'opponente, non avendo quest'ultima contestato mediante querela di falso la sottoscrizione apposta sui relativi avvisi di ricevimento.
La documentazione attinente alla notifica degli avvisi di addebito è stata ulteriormente contestata dalla parte ricorrente in seno alle note del 22.5.2024.
Con le predette note, infatti, parte ricorrente, “Per quanto riguarda le ulteriori relazioni di notifica CP_ dei residui quarantuno avvisi di addebito di cui al ricorso introduttivo, nonché, delle ulteriori intimazioni prodotte da effettuate a mezzo pec”, ha eccepito “la nullità e/o inesistenza non CP_4
CP_ avendo i file allegati valore legale”, aggiungendo, altresì, che “L' … per quanto riguarda gli avvisi di addebito contraddistinti ai nn. 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) e 13) non ha fornito neanche la prova della loro notificazione avendo prodotto delle relazioni di notifica PEC, o meglio dei file vuoti della dimensione di 1 kb in formato non conforme agli standard EML, contenenti esclusivamente gli estremi della PEC trasmittente e della PEC ricevente, dai quali non può desumersi nemmeno presuntivamente l'esistenza della notificazione”.
L'eccezione è infondata, dovendosi al riguardo richiamare l'orientamento espresso da quest'Ufficio, in conformità con le recenti pronunce della Corte d'Appello. Invero: “con riguardo alla produzione in forma sintetica della ricevuta di avvenuta consegna per l'avviso di addebito, la locale Corte di
Appello nel soffermarsi ad attenzionare la ricevuta completa costituita dal file “postacert.eml” e quella “daticert.xml”, ha evidenziato che quest'ultima contiene i dati di certificazione relativi all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio e che “In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1.» Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (vd. Cass. Cass. Sez. 5, n. 30948/2019) – e ciò rileva con specifico riferimento alla RAC dell'VA … - che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove … ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato .pdf, mediante la copia per immagini di un avviso di addebito composto in origine su carta”. Quanto alle ricevute sintetiche della notifica dell'VA …, le stesse danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le ragioni dette, che il messaggio proveniente dal … e avente ad oggetto “Avvisi Di Addebito – Aziende con lavoratori dipendenti”, è pervenuto il giorno … alle ore … nella casella di posta elettronica del destinatario (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica,
Cass. n. 26773/2016, 30532/2018). … Il ricorrente non ha dedotto che al messaggio erano allegati atti diversi o non era allegato alcunché. Per il principio di vicinanza della prova, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'VA … o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del
d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015
e 16528/2018)” (Corte di Appello di Catania Sez. Lav. sent. 21.03.2024; sent. 17.04.2024 n. 339; sent.
25.07.2024 n.798)” (Trib. Catania – Sez. L. sentenza n. 5818/2024 depositata il 30/12/2024 – est. dott.ssa R. Nicosia;
v. anche sentenza n. 2676/2024 depositata il 15/5/2024).
Ancora, la Corte d'Appello di Catania – Sez. Lavoro ha ribadito: “[…] il file .xml di avvenuta consegna contiene tutte le informazioni relative all'invio del messaggio di trasmissione dell'avviso de quo, ovvero: mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti). Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta:
l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82/2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1.» Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da' certezza ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente da … e avente a oggetto “Avvisi Di
Addebito – Agricoli con Lavoratori Dipendenti”, è pervenuto il giorno 11 ottobre 2016 alle ore
12:49:09 nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n. 30532/2018). Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'VA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass. 10630/2015 e n. 16528/2018)” (Corte d'Appello di
Catania – Sez. Lav. n. 1268/2024 depositata il 7/1/2025).
Da quanto sopra discende, pertanto, che gli avvisi di addebito n. 59320140008222950000, n.
59320140009733489000, n. 59320150000017303000, n. 59320150000251621000, n.
59320150000444691000, n. 59320150000444792000, n. 59320150004737049000, n.
59320150005571423000, sono stati validamente notificati all'opponente.
Parte ricorrente, inoltre, con le note del 22.5.2024 ha eccepito la nullità e l'inesistenza delle notifiche “incluse quelle dei residui avvisi di addebito e delle intimazione di pagamento che CP_4
avvenivano anch'essa a mezzo PEC…anche sotto altro profilo, ossia in quanto provenienti da indirizzi
PEC non inseriti, all'epoca dei fatti, nei pubblici registri e quindi improduttive di effetti giuridici quali quello dell'interruzione dei termini di prescrizione…”
L'eccezione è infondata “avuto riguardo al dato che l'articolo 26 del DPR 602/1973, nel disciplinare tale forma di notificazione, non stabilisce alcunché in ordine al domicilio digitale del concessionario della riscossione, preoccupandosi solo, a garanzia del contribuente, di dettare disposizioni in ordine ai registri da cui trarre l'indirizzo di posta elettronica del destinatario” (cfr. sent. Tribunale Catania
n. 3335/2021 est. dott.ssa Patrizia Mirenda).
L'infondatezza dell'eccezione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che, nel rimarcare la non necessità dell'inclusione dell'indirizzo pec del mittente in un pubblico elenco, ha statuito “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI- Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684/2023).
Pertanto, tutti gli avvisi di addebito e le intimazioni di pagamento sono stati validamente notificati CP_ rispettivamente dall' e dall' , non avendo peraltro l'opponente evidenziato di aver subito CP_4
un pregiudizio al suo diritto di difesa a causa della ricezione della notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri.
Ciò posto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito sottesi l'intimazione di pagamento impugnata, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa non è più contestabile, e l'opposizione avverso tali atti deve ritenersi inammissibile. Stante l'effettiva notifica degli atti sottostanti all'impugnata intimazione di pagamento, deve, dunque, vagliarsi l'eccezione di prescrizione successiva;
a tal fine è necessario verificare se vi siano stati atti interruttivi del termine di prescrizione tra le suddette date di notifica dei singoli avvisi di addebito e quella di notifica dell'intimazione opposta.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti dall' emerge che: CP_4
1) in data 7.7.2016 è stata regolarmente notificata a mezzo posta l'intimazione di pagamento n.
29320169012755251000 relativamente all'avviso di addebito n. 59320120002808061000, notificato in data 13.8.2012;
2) in data 15.1.2019 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.
29320189027001807000 relativamente ai seguenti titoli esecutivi: avviso di addebito n.
59320130004196774000 notificato in data 8.1.2014, avviso di addebito n. 59320130005277392000 notificato in data 13.1.2014, avviso di addebito n. 59320130005848538000 notificato in data
11.2.2014, avviso di addebito n. 59320130006294534000 notificato in data 4.2.2014, avviso di addebito n. 59320150000251621000 notificato in data 30.4.2015, avviso di addebito n.
59320150000444691000 notificato il 3.7.2015, avviso di addebito n. 593201500004444792000 notificato in data 3.7.2015, avviso di addebito n. 59320150004737049000 notificato in data
21.10.2015 e avviso di addebito n. 59320140009733489000 notificato in data 19.2.2015;
3) in data 22.1.2020 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.
29320199003891888000 relativamente ai seguenti titoli esecutivi: avviso di addebito n.
59320140008222950000 notificato il 14.2.2015 e avviso di addebito n. 59320150000017303000 notificato in data 21.2.2015;
4) in data 16.2.2022 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.
29320229002655644000 relativamente ai seguenti titoli esecutivi: avviso di addebito n.
59320120002808061000 notificato il 13.8.2012, avviso di addebito n. 59320150005571423000 notificato in data 24.12.2015, avviso di addebito n. 59320160008309646000 notificato in data
22.12.2016, avviso di addebito n. 59320170000307278000 notificato in data 1.2.2017, avviso di addebito n. 59320170000585369000 notificato in data 16.02.2017, avviso di addebito n.
59320170000891764000 notificato il 29.03.2017, avviso di addebito n. 59320170001201290000 notificato in data 28.4.2017, avviso di addebito n. 59320170001730380000 notificato in data
25.7.2017, avviso di addebito n. 59320170002594876000 notificato in data 21.9.2017 e avviso di addebito n. 59320170007141061000 notificato in data 02.12.2017; 5) in data 12.12.2022 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.
29320229018955413000 relativamente a tutti gli avvisi di addebito oggetto di opposizione.
Dalla suddetta documentazione, con riferimento all'avviso di addebito n. 59320120002808061000 notificato in data 13.8.2012, risulta che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 c. 9
L. n. 335/1995 è stato utilmente interrotto una prima volta con l'intimazione di pagamento n.
29320169012755251000 notificata in data 7.7.2016 (cfr. all. 6 memoria ) e successivamente CP_4
con l'intimazione di pagamento n. 29320229002655644000 notificata in data 16.02.2022 (cfr. all. 12 memoria ) e con l'intimazione oggetto dell'odierno giudizio notificata in data 12.12.2022 (cfr. CP_4
all. 14 memoria ) e ciò in considerazione della sospensione dei termini della prescrizione pari a CP_4
complessivi 311 giorni (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al
30.6.2021), prevista in ragione della situazione emergenziale da ID-19, dall'art. 37 co. 2 D.L.
18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020. (v. Corte d'Appello Catania 31.1.2025 n. 43; Trib. Catania,
Sez. Lav. sentenze 6.12.2025 n. 4360; 10.11.2025 n. 4022; 17.11.2025 n. 4129; 20.11.2025 n. 4190).
Lo stesso può dirsi con riguardo all' avviso di addebito n. 59320130005848538000 notificato in data
11.2.2014, all' avviso di addebito n. 59320130006294534000 notificato in data 4.2.2014, all'avviso di addebito n. 59320150000251621000 notificato in data 30.4.2015, all' avviso di addebito n.
59320150000444691000 notificato il 3.7.2015, all'avviso di addebito n. 593201500004444792000 notificato in data 3.7.2015, all'avviso di addebito n. 59320150004737049000 notificato il 21.10.2015
e all'avviso di addebito n. 59320140009733489000 notificato il 19.2.2015, per i quali il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto una prima volta con l'intimazione di pagamento n.
29320189027001807000 notificata in data 15.1.2019 ( cfr. all. 8 memoria ) e successivamente CP_4
con l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio notificata il 12.12.2022, considerata la sospensione dei termini della prescrizione in ragione della situazione emergenziale da ID-19; nonché con riguardo all'avviso di addebito n. 59320140008222950000 notificato in data 14.2.2015
e all'avviso di addebito n. 59320150000017303000 notificato in data 21.2.2025 per i quali il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto una prima volta con l'intimazione di pagamento n.
29320199003891888000 notificata in data 22.1.2020 (cfr. all. 10 memoria ) ) e successivamente CP_4
con l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio notificata in data 12.12.2022; e, altresì, con riguardo all' avviso di addebito n. 59320160008309646000 notificato in data 22.12.2016, all' avviso di addebito n. 59320170000307278000 notificato in data 1.2.2017, all'avviso di addebito n.
59320170000585369000 notificato il 16.2.2017, all' avviso di addebito n. 59320170000891764000 notificato in data 29.3.2017, all'avviso di addebito n. 59320170001201290000 notificato il 28.4.2017, all'avviso di addebito n. 59320170001730380000 notificato in data 25.7.2017, all' avviso di addebito n. all'59320170002594876000 notificato in data 21.9.2017 e all'avviso di addebito n.
59320170007141061000 notificato in data 2.12.2017, per i quali il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto una prima volta con l'intimazione di pagamento n.
29320229002655644000 notificata in data 16.2.2022 (cfr. all.12 memoria ) e successivamente CP_4
con l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio notificata in data 12.12.2022, sempre considerando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
Infine, con riguardo all'avviso di addebito n. 59320180000322225000 notificato in data 27.02.2018, all'avviso di addebito n. 59320180000476681000 notificato in data 59320180000476681000, all'avviso di addebito n. 59320180001187630000 notificato in data 12.05.2018, all'avviso di addebito n. 59320180001603605000 notificato in data 16.06.2018, all'avviso di addebito n.
59320180005034691000 notificato il 13.07.2018, all'avviso di addebito n. 59320180005409931000 notificato in data 26.07.2018, all'avviso di addebito n. 59320180005866136000 notificato il
28.08.2018, all'avviso di addebito n. 59320180005985925000 notificato in data 14.09.2018, all'avviso di addebito n. 59320180006088023000 notificato il 15.09.2018, all'avviso di addebito n.
59320180006496112000 notificato il 11.10.2018 , all'avviso di addebito n. 59320180006496213000 notificato il 11.10.2018, all' avviso di addebito n. 59320180006709103000 notificato in data
20.12.2018 , all'avviso di addebito n. 59320180008608424000 notificato in data 20.12.2018, all'avviso di addebito n. 59320180008608525000 notificato il 20.12.2018, all'avviso di addebito n.
59320190000207873000 notificato il 30.01.2019, all'avviso di addebito n. 59320190000763045000 notificato il 27.02.2019, all'avviso di addebito n. 59320190001499967000 notificato in data
12.04.2019, all'avviso di addebito n. 59320190002119027000 notificato il 29.05.2019, all'avviso di addebito n. 59320190005794850000 notificato in data 30.07.2019, all'avviso di addebito n.
59320190005836292000 notificato il 30.07.2019, all'avviso di addebito n. 59320190007484824000 notificato il 29.10.2019, all'avviso di addebito n. 59320190009983486000 notificato il 14.12.2019, all'avviso di addebito n. 59320200000153268000 notificato il 29.01.2020 e all'avviso di addebito n.
59320200000462802000 notificato il 29.1.2020, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (12.12.2022) non risultava ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Diversamente risultano prescritti i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n.
59320130004196774000 notificato l'8.1.2014 e dall'avviso di addebito n. 59320130005277392000 notificato il 13.1.2014 essendo decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320189027001807000 (15.1.2019) cui erano sottesi, il termine di prescrizione quinquennale. Parimenti è prescritto il credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
59320150005571423000 notificato il 24.12.2015 stante il decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229002655644000 (16.2.2022) alla quale era sotteso del termine di prescrizione quinquennale, pur considerando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese di lite sono compensate tra e in ragione del fatto che la Parte_1 Controparte_8
costituzione di quest'ultima non è avvenuta con atto distinto rispetto a quello di costituzione CP_ CP_ dell' mentre le spese tra la ricorrente e l' e come liquidate in dispositivo, in ragione CP_4
dell'esito della lite, sono compensate per 1/3 ed i restanti 2/3 sono posti a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_8
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti con riferimento all'avviso di addebito n. 59320130004196774000, all'avviso di addebito n. 59320130005277392000 ed all'avviso di addebito n. 59320150005571423000 per le ragioni di cui in motivazione;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese tra e Parte_1 Controparte_8
condanna, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere 2/3 delle spese di Parte_1
CP_ lite all' e ad , che si liquidano, nell'intero, in € 6.873,00 per Controparte_10
ciascuno dei due resistenti, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
compensa le spese per il restante 1/3 del predetto importo.
Catania, 19.12.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 25.11.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 96/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Catania, via Antonino Caruso n. 52, presso lo studio degli avv.ti Cesare Salmè e Carla
MA TT, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del responsabile pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Troina, via Umberto n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Artimagnella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, in proprio e quale mandatario della elettivamente Controparte_3
domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.1.2023, la ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022
9018955413/000 notificata il 12.12.2022 e afferente, tra l'altro, ai seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito N. 59320120002808061000, asseritamente notificato il 13.08.2012, per un totale di € 6.178,25, per contributi relativi agli anni 2010-2012; 2. Avviso di addebito N. 59320130004196774000, asseritamente notificato il 08.01.2014, per un totale di € 1.222,10, per contributi relativi agli anni 2012-2013;
3. Avviso di addebito N. 59320130005277392000, asseritamente notificato il 13.01.2014, per un totale di € 6.088,63, per contributi relativi agli anni 2012-2013;
4. Avviso di addebito N. 59320130005848538000, asseritamente notificato il 11.02.2014, per un totale di € 4.604,76, per contributi relativi agli anni 2011-2014;
5. Avviso di addebito N. 59320130006294534000, asseritamente notificato in data 04.02.2014 per un totale di € 15.138,02, per contributi relativi agli anni 2012-2014;
6. Avviso di addebito N. 59320140008222950000, asseritamente notificato il 14.02.2015 per un totale di € 51.821,31, per contributi relativi all'anno 2013;
7. Avviso di addebito N. 59320140009733489000, asseritamente notificato il 19.02.2015 per un totale di € 7.940,57, per contributi relativi all' anno 2013;
8. Avviso di addebito N. 59320150000017303000, asseritamente notificato il 21.02.2015 per un totale di € 59.388,04, per contributi relativi all'anno 2014;
9. Avviso di addebito N. 59320150000251621000, asseritamente notificato il 30.04.2015 per un totale di € 12.899,65, per contributi relativi all'anno 2014;
10. Avviso di addebito N. 59320150000444691000, asseritamente notificato il 03.07.2015 per un totale di € 2.904,31, per contributi relativi all'anno 2015;
11. Avviso di addebito N. 59320150000444792000, asseritamente notificato il 03.07.2015 per un totale di € 1.803,70, per contributi relativi agli anni 2012 2013;
12. Avviso di addebito N. 59320150004737049000, asseritamente notificato il 21.10.2015 per un totale di € 7.125,20, per contributi relativi all'anno 2015;
13. Avviso di addebito N. 59320150005571423000, asseritamente notificato il 24.12.2015 per un totale di € 7.114,79, per contributi relativi agli anni 2014-2015;
14. Avviso di addebito N. 59320160008309646000, asseritamente notificato il 22.12.2016 per un totale di € 3.859,49, per contributi relativi all'anno 2016;
15. Avviso di addebito N. 59320170000307278000, asseritamente notificato il 01.02.2017 per un totale di € 2.621,19, per contributi relativi all'anno 2016;
16. Avviso di addebito N. 59320170000585369000, asseritamente notificato il 16.02.2017 per un totale di € 3012,10, per contributi relativi agli anni 2016-2017;
17. Avviso di addebito N. 59320170000891764000, asseritamente notificato il 29.03.2017 per un totale di € 8.505,39, per contributi relativi all'anno 2016; 18. Avviso di addebito N. 59320170001201290000, asseritamente notificato il 28.04.2017 per un totale di € 3.666,25, per contributi relativi all'anno 2017;
19. Avviso di addebito N. 59320170001730380000, asseritamente notificato il 25.07.2017 per un totale di € 3.782,14, per contributi relativi all'anno 2017;
20. Avviso di addebito N. 59320170002594876000, asseritamente notificato il 21.09.2017 per un totale di € 12.709,44, per contributi relativi all'anno 2017;
21. Avviso di addebito N. 59320170007141061000, asseritamente notificato il 02.12.2017 per un totale di € 4.272,32, per contributi relativi all'anno 2017;
22. Avviso di addebito N. 59320180000322225000, asseritamente notificato il 27.02.2018 per un totale di € 9.195,72, per contributi relativi all'anno 2017;
23. Avviso di addebito N. 59320180000476681000, asseritamente notificato il 30.03.2018 per un totale di € 7.061,91, per contributi relativi agli anni 2017-2018;
24. Avviso di addebito N. 59320180001187630000, asseritamente notificato il 12.05.2018 per un totale di € 2.864,11, per contributi relativi all'anno 2018;
25. Avviso di addebito N. 59320180001603605000, asseritamente notificato il 16.06.2018 per un totale di € 2452,72, per contributi relativi all'anno 2018;
26. Avviso di addebito N. 59320180005034691000, asseritamente notificato il 13.07.2018 per un totale di € 2.900,08, per contributi relativi all'anno 2018;
27. Avviso di addebito N. 59320180005409931000, asseritamente notificato il 26.07.2018 per un totale di € 4.357,97, per contributi relativi all'anno 2018;
28. Avviso di addebito N. 59320180005866136000, asseritamente notificato il 28.08.2018 per un totale di € 35.601,81, per contributi relativi agli anni 2016-2017;
29. Avviso di addebito N. 59320180005985925000, asseritamente notificato il 14.09.2018 per un totale di € 2.427,97, per contributi relativi all'anno 2018;
30. Avviso di addebito N. 59320180006088023000, asseritamente notificato il 15.09.2018 per un totale di € 1.101,73;
31. Avviso di addebito N. 59320180006496112000, asseritamente notificato il 11.10.2018 per un totale di € 3.424,70, per contributi relativi all'anno 2018;
32. Avviso di addebito N. 59320180006496213000, asseritamente notificato il 11.10.2018 per un totale di € 932,88, per contributi relativi all'anno anno 2018;
33. Avviso di addebito N. 59320180006709103000, asseritamente notificato il 30.10.2018 per un totale di € 3.332,03, per contributi relativi all'anno anno2018; 34. Avviso di addebito N. 59320180008471550000, asseritamente notificato il 20.12.2018 per un totale di € 3.383,52, per contributi relativi all'anno 2018;
35. Avviso di addebito N. 59320180008608424000, asseritamente notificato il 20.12.2018 per un totale di € 3.391,51, per contributi relativi all'anno 2018;
36. Avviso di addebito N. 59320180008608525000, asseritamente notificato il 20.12.2018 per un totale di € 1064,77, per contributi relativi all'anno 2018;
37. Avviso di addebito N. 59320190000207873000, asseritamente notificato il 30.01.2019 per un totale di € 4.127,57, per contributi relativi all'anno 2018;
38. Avviso di addebito N. 59320190000763045000, asseritamente notificato il 27.02.2019 per un totale di € 3.889,88, per contributi relativi all'anno anno 2018;
39. Avviso di addebito N. 59320190001499967000, asseritamente notificato il 12.04.2019 per un totale di € 9.752,14, per contributi relativi all'anno 2018;
40. Avviso di addebito N. 59320190002119027000, asseritamente notificato il 29.05.2019 per un totale di € 7.684,17, per contributi relativi all'anno 2018;
41. Avviso di addebito N. 59320190005794850000, asseritamente notificato il 30.07.2019 per un totale di 2.595,22, per contributi relativi all'anno 2018;
42. Avviso di addebito N. 59320190005836292000, asseritamente notificato il 30.07.2019 per un totale di € 7.732,98, per contributi relativi all'anno 2019;
43. Avviso di addebito N. 59320190007484824000, asseritamente notificato il 29.10.2019 per un totale di € 10.872,71, per contributi relativi all'anno 2019;
44. Avviso di addebito N. 59320190009983486000, asseritamente notificato il 14.12.2019 per un totale di € 3.792,04, per contributi relativi all'anno 2019;
45. Avviso di addebito N. 59320200000153268000, asseritamente notificato il 29.01.2020 per un totale di € 7.541,35, per contributi relativi all'anno 2019;
46. Avviso di addebito N. 59320200000462802000, asseritamente notificato il 29.01.2020 per un totale di € 3.691,48, per contributi relativi all'anno 2019.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto, per gli avvisi di addebito sopra elencati, dal numero 1 al numero 14, il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi
9 e 10, della L. n. 335/95, rilevando, inoltre, per tutti i suddetti avvisi di addebito la mancata notifica e, pertanto, la nullità dell'intimazione per vizio di notifica degli atti presupposti, nonché la decadenza ex art. 25 del D.l.gs. 46/1999. L'opponente ha quindi chiesto: “-Dichiarare la sospensione dell'esecuzione forzata e pertanto dell'intimazione di pagamento N. 29320229018955413/000 e dei relativi avvisi di addebito impugnati;
2. Annullare l'intimazione di pagamento suindicata e gli avvisi di addebito oggi sottoposti
a gravame, perché recanti contributi previdenziali estinti per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione e/o in subordine per vizio di notifica e, per l'effetto, ordinare lo sgravio dei relativi importi
a ruolo, ovvero la nullità dell'intimazione per vizio di notifica degli atti presupposti;
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi, ex D.M. 55/2014, a carico delle controparti.”
Con memoria depositata il 14.3.2023, si è tempestivamente costituita in giudizio
[...]
, eccependo: a) l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva, stante la Controparte_1
mancata impugnazione nei termini di legge degli avvisi di addebito notificati a parte ricorrente;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva;
c) la non maturata prescrizione del credito azionato.
ha chiesto: “
1. preliminarmente, revocare la concessa sospensione Controparte_1
della procedura esecutiva, per mancanza dei presupposti;
2. sempre in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità del presente ricorso perché tardivo, per come ampiamente spiegato in parte motiva;
3. in via ulteriormente preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi CP_4
di cui in narrativa;
4. dichiarare la legittimità e la regolarità dell'intimazione di pagamento opposta, la quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad oggetto anche altri atti non contestati in questa sede;
5. dichiarare che il credito azionato non si è prescritto e che, pertanto, le relative somme sono tutt'oggi dovute dalla;
6. dichiarare la legittimità e la regolarità Pt_2
dell'attività posta in essere dall per il recupero coattivo del credito de quo e Controparte_5
conseguentemente dichiarare con qualsiasi formula che essa è esente da qualunque responsabilità
e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese;
7. comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite. Salvis iuribus”. CP_ Con memoria depositata il 10.5.2025 si è tempestivamente costituito l' eccependo: a) il difetto di legittimazione passiva della cartolarizzazione dei crediti b) il proprio Controparte_6 CP_7
difetto di legittimazione passiva;
c) la tardività dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999; d) il mancato decorso del termine di prescrizione, in considerazione, anche, del periodo di sospensione dei termini di prescrizione in relazione all'emergenza ID -19. CP_ L' ha, quindi, concluso chiedendo: “Per quel che riguarda la posizione processuale della
[...]
- accertare e dichiarare l'estraneità della Controparte_8 [...]
al presente giudizio, disponendone l'estromissione Controparte_8 col favore delle spese. Per quel che riguarda la posizione dell' Controparte_2
: In via preliminare e/o pregiudiziale - dichiarare il difetto di legittimazione passiva
[...]
CP_ dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: - dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art.
24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46/1999 e confermare l'intimazione di pagamento impugnata integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in Controparte_9
forza dell'avviso opposto. Ordinare a l'esibizione in giudizio delle Controparte_9
notifiche degli altri atti esecutivi ed intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.”
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
L'udienza del 25.11.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
1. Sulla qualificazione della domanda.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito, per gli avvisi di addebito dal numero 1 al numero 14, il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi
9 e 10, della L. n. 335/95, nonché la nullità dell'intimazione per vizio di notifica degli atti presupposti.
Ebbene, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo la ricorrente contestato – seppur genericamente – che gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass. 2.9.2020, n. 18256).
Ciò posto in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve tuttavia procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente alla prescrizione successiva. CP_
2.Sulla legittimazione passiva della dell' e dell' . CP_8 CP_4
In ragione dei motivi di opposizione avanzati dal ricorrente, si rileva la carenza di legittimazione passiva di , ciò rilevando al fine di dirimere i rapporti con l'ente impositore. Va, infatti, rilevato, CP_4
sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione - quale adiectus solutionis causa - l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. S.U.
8.3.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass.
S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... " (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie, come anzidetto, le doglianze mosse dalla parte ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … … Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il CP_ titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007
n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie,
Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
Va, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso che la presente CP_8
CP_ controversia concerne crediti contributivi dell' non rientranti nell'ambito di applicazione del combinato disposto dell'articolo 13 comma 1 della l. n. 448/1998 e dell'art. 3 comma 2 del d.l. n.
203/2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2005 disciplinanti la c.d. “cartolarizzazione CP_ dei crediti” del cedente nei confronti della cessionaria CP_8
CP_
Alla luce di quanto sopra è dunque l' l'unico corretto contraddittore.
3. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito e, in particolare, per gli avvisi di addebito dal numero 1 al numero 14 il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/95.
In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n.
12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis
l'omessa notifica degli avvisi di addebito, le parti convenute hanno versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
In proposito deve evidenziarsi che nonostante debba ritenersi la carenza di legittimazione passiva di , la documentazione prodotta dalla stessa va ritenuta definitivamente acquisita agli atti, ai CP_4
sensi dell'art. 421 c.p.c. in quanto essenziale ai fini della decisione. CP_ In dettaglio, dalla documentazione prodotta dall' si evince che tutti gli avvisi di addebito opposti sono stati notificati alla società opponente e segnatamente:
1) l'avviso di addebito N. 59320120002808061000 è stato notificato con racc. A/R il 13.08.2012;
2) l'avviso di addebito N. 59320130004196774000 è stato notificato con racc. A/R l'8.1.2014;
3) l'avviso di addebito N. 59320130005277392000 è stato notificato con racc. A/R il 13.01.2014;
4) l'avviso di addebito N. 59320130005848538000 è stato notificato con racc. A/R l'11.02.2014;
5) l'avviso di addebito N. 59320130006294534000 è stato notificato con racc. A/R il 4.02.2014;
6) l'avviso di addebito N. 59320140008222950000 è stato notificato con PEC in data 14.2.2015;
7) l'avviso di addebito N. 59320140009733489000 è stato notificato con PEC in data 19.2.2015;
8) l'avviso di addebito N. 59320150000017303000 è stato notificato con PEC in data 21.2.2015;
9) l'avviso di addebito N. 59320150000251621000, è stato notificato con PEC in data 30.4.2015;
10) l'avviso di addebito N. 59320150000444691000, è stato notificato con PEC in data 3.7.2015;
11) l'avviso di addebito N. 59320150000444792000, è stato notificato con PEC in data 3.7.2015;
12) l'avviso di addebito N. 59320150004737049000, è stato notificato con PEC in data 21.10.2015;
13) l'avviso di addebito N. 59320150005571423000, è stato notificato con PEC in data 24.12.2015;
14) l'avviso di addebito N.59320160008309646000, è stato notificato con PEC in data 22.12.2016;
15) l'avviso di addebito N. 59320170000307278000, è stato notificato con PEC in data 1.2.2017;
16) l'avviso di addebito N. 59320170000585369000, è stato notificato con PEC in data 16.2.2017;
17) l'avviso di addebito N. 59320170000891764000, è stato notificato con PEC in data 29.3.2017;
18) l'avviso di addebito N. 59320170001201290000, è stato notificato con PEC in data 28.4.2017;
19) l'avviso di addebito N. 59320170001730380000, è stato notificato con PEC in data 25.7.2017;
20) l'avviso di addebito N. 59320170002594876000, è stato notificato con PEC in data 21.9.2017;
21) l'avviso di addebito N. 59320170007141061000, è stato notificato con PEC in data 2.12.2017;
22) l'avviso di addebito N. 59320180000322225000, è stato notificato con PEC in data 27.2.2018;
23) l'avviso di addebito N. 59320180000476681000, è stato notificato con PEC in data 30.3.2018;
24) l'avviso di addebito N. 59320180001187630000, è stato notificato con PEC in data 12.5.2018; 25) l'avviso di addebito N. 59320180001603605000, è stato notificato con PEC in data 16.6.2018;
26) l'avviso di addebito N. 59320180005034691000, è stato notificato con PEC in data 13.7.2018;
27) l'avviso di addebito N. 59320180005409931000, è stato notificato con PEC in data 26.7.2018;
28) l'avviso di addebito N. 59320180005866136000, è stato notificato con PEC in data 28.8.2018;
29) l'avviso di addebito N. 59320180005985925000, è stato notificato con PEC in data 14.9.2018;
30) l'avviso di addebito N. 59320180006088023000, è stato notificato con PEC in data 15.9.2018;
31) l'avviso di addebito N. 59320180006496112000, è stato notificato con PEC in data 11.10.2018;
32) l'avviso di addebito N. 59320180006496213000, è stato notificato con PEC in data 11.10.2018;
33) l'avviso di addebito N. 59320180006709103000, è stato notificato con PEC in data 30.10.2018;
34) l'avviso di addebito N. 59320180008471550000, è stato notificato con PEC in data 20.12.2018;
35) l'avviso di addebito N. 59320180008471550000, è stato notificato con PEC in data 20.12.2018;
36) l'avviso di addebito N. 59320180008608525000, è stato notificato con PEC in data 20.12.2018;
37) l'avviso di addebito N. 59320190000207873000, è stato notificato con PEC in data 30.1.2019;
38) l'avviso di addebito N. 59320190000763045000, è stato notificato con PEC in data 27.2.2019;
39) l'avviso di addebito N. 59320190001499967000, è stato notificato con PEC in data 12.4.2019;
40) l'avviso di addebito N. 59320190002119027000, è stato notificato con PEC in data 29.5.2019;
41) l'avviso di addebito N. 59320190005794850000, è stato notificato con PEC in data 29.5.2019;
42) l'avviso di addebito N. 59320190005836292000, è stato notificato con PEC in data 30.7.2019;
43) l'avviso di addebito N. 59320190007484824000, è stato notificato con PEC in data 29.10.2019;
44) l'avviso di addebito N. 59320190009983486000, è stato notificato con PEC in data 14.12.2019;
45) l'avviso di addebito N. 59320200000153268000, è stato notificato con PEC in data 29.1.2020;
46) l'avviso di addebito N. 59320200000462802000, è stato notificato con PEC in data 29.1.2020.
La predetta documentazione attinente alle notifiche degli avvisi di addebito è stata contestata da parte ricorrente, la quale con note del 22.5.2023 ha dedotto innanzitutto che “il legale rappresentante della ricorrente disconosce ex art. 214 c.p.c., riservandosi di proporre querela di falso, le sottoscrizioni che appaiono nelle relate di notifica degli avvisi di addebito impugnati, contraddistinti ai nn. 1) 2) 3) 4) 5) del ricorso introduttivo di giudizio, in quanto non olografe, così come prodotte da controparte, nel contenuto e nella sottoscrizione che nega di avere mai apposto.”
Al riguardo giova rilevare che “l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico
e, conseguentemente, ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorché detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale” (Cass. n. 30318/2019). Invero, l'avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n.
890 del 1982, esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr. ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass
8500/2005; Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
Applicando i suddetti principi al caso di specie ne discende che gli avvisi di addebito n.
59320120002808061000, n. 59320130004196774000, n. 59320130005277392000,
n.59320130005848538000 e n. 59320130006294534000, risultano essere stati validamente notificati all'opponente, non avendo quest'ultima contestato mediante querela di falso la sottoscrizione apposta sui relativi avvisi di ricevimento.
La documentazione attinente alla notifica degli avvisi di addebito è stata ulteriormente contestata dalla parte ricorrente in seno alle note del 22.5.2024.
Con le predette note, infatti, parte ricorrente, “Per quanto riguarda le ulteriori relazioni di notifica CP_ dei residui quarantuno avvisi di addebito di cui al ricorso introduttivo, nonché, delle ulteriori intimazioni prodotte da effettuate a mezzo pec”, ha eccepito “la nullità e/o inesistenza non CP_4
CP_ avendo i file allegati valore legale”, aggiungendo, altresì, che “L' … per quanto riguarda gli avvisi di addebito contraddistinti ai nn. 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) e 13) non ha fornito neanche la prova della loro notificazione avendo prodotto delle relazioni di notifica PEC, o meglio dei file vuoti della dimensione di 1 kb in formato non conforme agli standard EML, contenenti esclusivamente gli estremi della PEC trasmittente e della PEC ricevente, dai quali non può desumersi nemmeno presuntivamente l'esistenza della notificazione”.
L'eccezione è infondata, dovendosi al riguardo richiamare l'orientamento espresso da quest'Ufficio, in conformità con le recenti pronunce della Corte d'Appello. Invero: “con riguardo alla produzione in forma sintetica della ricevuta di avvenuta consegna per l'avviso di addebito, la locale Corte di
Appello nel soffermarsi ad attenzionare la ricevuta completa costituita dal file “postacert.eml” e quella “daticert.xml”, ha evidenziato che quest'ultima contiene i dati di certificazione relativi all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio e che “In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1.» Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (vd. Cass. Cass. Sez. 5, n. 30948/2019) – e ciò rileva con specifico riferimento alla RAC dell'VA … - che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove … ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato .pdf, mediante la copia per immagini di un avviso di addebito composto in origine su carta”. Quanto alle ricevute sintetiche della notifica dell'VA …, le stesse danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le ragioni dette, che il messaggio proveniente dal … e avente ad oggetto “Avvisi Di Addebito – Aziende con lavoratori dipendenti”, è pervenuto il giorno … alle ore … nella casella di posta elettronica del destinatario (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica,
Cass. n. 26773/2016, 30532/2018). … Il ricorrente non ha dedotto che al messaggio erano allegati atti diversi o non era allegato alcunché. Per il principio di vicinanza della prova, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'VA … o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del
d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015
e 16528/2018)” (Corte di Appello di Catania Sez. Lav. sent. 21.03.2024; sent. 17.04.2024 n. 339; sent.
25.07.2024 n.798)” (Trib. Catania – Sez. L. sentenza n. 5818/2024 depositata il 30/12/2024 – est. dott.ssa R. Nicosia;
v. anche sentenza n. 2676/2024 depositata il 15/5/2024).
Ancora, la Corte d'Appello di Catania – Sez. Lavoro ha ribadito: “[…] il file .xml di avvenuta consegna contiene tutte le informazioni relative all'invio del messaggio di trasmissione dell'avviso de quo, ovvero: mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti). Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta:
l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82/2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1.» Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da' certezza ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente da … e avente a oggetto “Avvisi Di
Addebito – Agricoli con Lavoratori Dipendenti”, è pervenuto il giorno 11 ottobre 2016 alle ore
12:49:09 nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n. 30532/2018). Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'VA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass. 10630/2015 e n. 16528/2018)” (Corte d'Appello di
Catania – Sez. Lav. n. 1268/2024 depositata il 7/1/2025).
Da quanto sopra discende, pertanto, che gli avvisi di addebito n. 59320140008222950000, n.
59320140009733489000, n. 59320150000017303000, n. 59320150000251621000, n.
59320150000444691000, n. 59320150000444792000, n. 59320150004737049000, n.
59320150005571423000, sono stati validamente notificati all'opponente.
Parte ricorrente, inoltre, con le note del 22.5.2024 ha eccepito la nullità e l'inesistenza delle notifiche “incluse quelle dei residui avvisi di addebito e delle intimazione di pagamento che CP_4
avvenivano anch'essa a mezzo PEC…anche sotto altro profilo, ossia in quanto provenienti da indirizzi
PEC non inseriti, all'epoca dei fatti, nei pubblici registri e quindi improduttive di effetti giuridici quali quello dell'interruzione dei termini di prescrizione…”
L'eccezione è infondata “avuto riguardo al dato che l'articolo 26 del DPR 602/1973, nel disciplinare tale forma di notificazione, non stabilisce alcunché in ordine al domicilio digitale del concessionario della riscossione, preoccupandosi solo, a garanzia del contribuente, di dettare disposizioni in ordine ai registri da cui trarre l'indirizzo di posta elettronica del destinatario” (cfr. sent. Tribunale Catania
n. 3335/2021 est. dott.ssa Patrizia Mirenda).
L'infondatezza dell'eccezione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che, nel rimarcare la non necessità dell'inclusione dell'indirizzo pec del mittente in un pubblico elenco, ha statuito “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI- Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684/2023).
Pertanto, tutti gli avvisi di addebito e le intimazioni di pagamento sono stati validamente notificati CP_ rispettivamente dall' e dall' , non avendo peraltro l'opponente evidenziato di aver subito CP_4
un pregiudizio al suo diritto di difesa a causa della ricezione della notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri.
Ciò posto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito sottesi l'intimazione di pagamento impugnata, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa non è più contestabile, e l'opposizione avverso tali atti deve ritenersi inammissibile. Stante l'effettiva notifica degli atti sottostanti all'impugnata intimazione di pagamento, deve, dunque, vagliarsi l'eccezione di prescrizione successiva;
a tal fine è necessario verificare se vi siano stati atti interruttivi del termine di prescrizione tra le suddette date di notifica dei singoli avvisi di addebito e quella di notifica dell'intimazione opposta.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti dall' emerge che: CP_4
1) in data 7.7.2016 è stata regolarmente notificata a mezzo posta l'intimazione di pagamento n.
29320169012755251000 relativamente all'avviso di addebito n. 59320120002808061000, notificato in data 13.8.2012;
2) in data 15.1.2019 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.
29320189027001807000 relativamente ai seguenti titoli esecutivi: avviso di addebito n.
59320130004196774000 notificato in data 8.1.2014, avviso di addebito n. 59320130005277392000 notificato in data 13.1.2014, avviso di addebito n. 59320130005848538000 notificato in data
11.2.2014, avviso di addebito n. 59320130006294534000 notificato in data 4.2.2014, avviso di addebito n. 59320150000251621000 notificato in data 30.4.2015, avviso di addebito n.
59320150000444691000 notificato il 3.7.2015, avviso di addebito n. 593201500004444792000 notificato in data 3.7.2015, avviso di addebito n. 59320150004737049000 notificato in data
21.10.2015 e avviso di addebito n. 59320140009733489000 notificato in data 19.2.2015;
3) in data 22.1.2020 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.
29320199003891888000 relativamente ai seguenti titoli esecutivi: avviso di addebito n.
59320140008222950000 notificato il 14.2.2015 e avviso di addebito n. 59320150000017303000 notificato in data 21.2.2015;
4) in data 16.2.2022 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.
29320229002655644000 relativamente ai seguenti titoli esecutivi: avviso di addebito n.
59320120002808061000 notificato il 13.8.2012, avviso di addebito n. 59320150005571423000 notificato in data 24.12.2015, avviso di addebito n. 59320160008309646000 notificato in data
22.12.2016, avviso di addebito n. 59320170000307278000 notificato in data 1.2.2017, avviso di addebito n. 59320170000585369000 notificato in data 16.02.2017, avviso di addebito n.
59320170000891764000 notificato il 29.03.2017, avviso di addebito n. 59320170001201290000 notificato in data 28.4.2017, avviso di addebito n. 59320170001730380000 notificato in data
25.7.2017, avviso di addebito n. 59320170002594876000 notificato in data 21.9.2017 e avviso di addebito n. 59320170007141061000 notificato in data 02.12.2017; 5) in data 12.12.2022 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.
29320229018955413000 relativamente a tutti gli avvisi di addebito oggetto di opposizione.
Dalla suddetta documentazione, con riferimento all'avviso di addebito n. 59320120002808061000 notificato in data 13.8.2012, risulta che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 c. 9
L. n. 335/1995 è stato utilmente interrotto una prima volta con l'intimazione di pagamento n.
29320169012755251000 notificata in data 7.7.2016 (cfr. all. 6 memoria ) e successivamente CP_4
con l'intimazione di pagamento n. 29320229002655644000 notificata in data 16.02.2022 (cfr. all. 12 memoria ) e con l'intimazione oggetto dell'odierno giudizio notificata in data 12.12.2022 (cfr. CP_4
all. 14 memoria ) e ciò in considerazione della sospensione dei termini della prescrizione pari a CP_4
complessivi 311 giorni (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al
30.6.2021), prevista in ragione della situazione emergenziale da ID-19, dall'art. 37 co. 2 D.L.
18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020. (v. Corte d'Appello Catania 31.1.2025 n. 43; Trib. Catania,
Sez. Lav. sentenze 6.12.2025 n. 4360; 10.11.2025 n. 4022; 17.11.2025 n. 4129; 20.11.2025 n. 4190).
Lo stesso può dirsi con riguardo all' avviso di addebito n. 59320130005848538000 notificato in data
11.2.2014, all' avviso di addebito n. 59320130006294534000 notificato in data 4.2.2014, all'avviso di addebito n. 59320150000251621000 notificato in data 30.4.2015, all' avviso di addebito n.
59320150000444691000 notificato il 3.7.2015, all'avviso di addebito n. 593201500004444792000 notificato in data 3.7.2015, all'avviso di addebito n. 59320150004737049000 notificato il 21.10.2015
e all'avviso di addebito n. 59320140009733489000 notificato il 19.2.2015, per i quali il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto una prima volta con l'intimazione di pagamento n.
29320189027001807000 notificata in data 15.1.2019 ( cfr. all. 8 memoria ) e successivamente CP_4
con l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio notificata il 12.12.2022, considerata la sospensione dei termini della prescrizione in ragione della situazione emergenziale da ID-19; nonché con riguardo all'avviso di addebito n. 59320140008222950000 notificato in data 14.2.2015
e all'avviso di addebito n. 59320150000017303000 notificato in data 21.2.2025 per i quali il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto una prima volta con l'intimazione di pagamento n.
29320199003891888000 notificata in data 22.1.2020 (cfr. all. 10 memoria ) ) e successivamente CP_4
con l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio notificata in data 12.12.2022; e, altresì, con riguardo all' avviso di addebito n. 59320160008309646000 notificato in data 22.12.2016, all' avviso di addebito n. 59320170000307278000 notificato in data 1.2.2017, all'avviso di addebito n.
59320170000585369000 notificato il 16.2.2017, all' avviso di addebito n. 59320170000891764000 notificato in data 29.3.2017, all'avviso di addebito n. 59320170001201290000 notificato il 28.4.2017, all'avviso di addebito n. 59320170001730380000 notificato in data 25.7.2017, all' avviso di addebito n. all'59320170002594876000 notificato in data 21.9.2017 e all'avviso di addebito n.
59320170007141061000 notificato in data 2.12.2017, per i quali il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto una prima volta con l'intimazione di pagamento n.
29320229002655644000 notificata in data 16.2.2022 (cfr. all.12 memoria ) e successivamente CP_4
con l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio notificata in data 12.12.2022, sempre considerando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
Infine, con riguardo all'avviso di addebito n. 59320180000322225000 notificato in data 27.02.2018, all'avviso di addebito n. 59320180000476681000 notificato in data 59320180000476681000, all'avviso di addebito n. 59320180001187630000 notificato in data 12.05.2018, all'avviso di addebito n. 59320180001603605000 notificato in data 16.06.2018, all'avviso di addebito n.
59320180005034691000 notificato il 13.07.2018, all'avviso di addebito n. 59320180005409931000 notificato in data 26.07.2018, all'avviso di addebito n. 59320180005866136000 notificato il
28.08.2018, all'avviso di addebito n. 59320180005985925000 notificato in data 14.09.2018, all'avviso di addebito n. 59320180006088023000 notificato il 15.09.2018, all'avviso di addebito n.
59320180006496112000 notificato il 11.10.2018 , all'avviso di addebito n. 59320180006496213000 notificato il 11.10.2018, all' avviso di addebito n. 59320180006709103000 notificato in data
20.12.2018 , all'avviso di addebito n. 59320180008608424000 notificato in data 20.12.2018, all'avviso di addebito n. 59320180008608525000 notificato il 20.12.2018, all'avviso di addebito n.
59320190000207873000 notificato il 30.01.2019, all'avviso di addebito n. 59320190000763045000 notificato il 27.02.2019, all'avviso di addebito n. 59320190001499967000 notificato in data
12.04.2019, all'avviso di addebito n. 59320190002119027000 notificato il 29.05.2019, all'avviso di addebito n. 59320190005794850000 notificato in data 30.07.2019, all'avviso di addebito n.
59320190005836292000 notificato il 30.07.2019, all'avviso di addebito n. 59320190007484824000 notificato il 29.10.2019, all'avviso di addebito n. 59320190009983486000 notificato il 14.12.2019, all'avviso di addebito n. 59320200000153268000 notificato il 29.01.2020 e all'avviso di addebito n.
59320200000462802000 notificato il 29.1.2020, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (12.12.2022) non risultava ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Diversamente risultano prescritti i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n.
59320130004196774000 notificato l'8.1.2014 e dall'avviso di addebito n. 59320130005277392000 notificato il 13.1.2014 essendo decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320189027001807000 (15.1.2019) cui erano sottesi, il termine di prescrizione quinquennale. Parimenti è prescritto il credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
59320150005571423000 notificato il 24.12.2015 stante il decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229002655644000 (16.2.2022) alla quale era sotteso del termine di prescrizione quinquennale, pur considerando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese di lite sono compensate tra e in ragione del fatto che la Parte_1 Controparte_8
costituzione di quest'ultima non è avvenuta con atto distinto rispetto a quello di costituzione CP_ CP_ dell' mentre le spese tra la ricorrente e l' e come liquidate in dispositivo, in ragione CP_4
dell'esito della lite, sono compensate per 1/3 ed i restanti 2/3 sono posti a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_8
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti con riferimento all'avviso di addebito n. 59320130004196774000, all'avviso di addebito n. 59320130005277392000 ed all'avviso di addebito n. 59320150005571423000 per le ragioni di cui in motivazione;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese tra e Parte_1 Controparte_8
condanna, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere 2/3 delle spese di Parte_1
CP_ lite all' e ad , che si liquidano, nell'intero, in € 6.873,00 per Controparte_10
ciascuno dei due resistenti, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
compensa le spese per il restante 1/3 del predetto importo.
Catania, 19.12.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi