Art. 2.
I prodotti di cui al precedente articolo, esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea, sono ammessi alla restituzione di imposizioni interne di fabbricazione e di consumo, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente o indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione e' corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.
I prodotti di cui al precedente articolo, esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea, sono ammessi alla restituzione di imposizioni interne di fabbricazione e di consumo, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente o indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione e' corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.