Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 819
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva per trasferimento residenza

    La Corte ha ritenuto che il contribuente, in qualità di comproprietario, non abbia fornito prova sufficiente che l'immobile non sia più nella sua disponibilità o che il possesso/detenzione sia in capo ad altri soggetti, confermando la decisione di primo grado.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva per comproprietà

    La Corte ha ribadito il principio della responsabilità solidale tra i possessori o detentori dell'immobile ai sensi dell'art. 1, comma 642, L. 147/2013, che consente all'ente impositore di richiedere l'intero tributo a uno qualsiasi dei coobbligati, indipendentemente dall'intestatario dell'avviso. Inoltre, il contribuente non ha dimostrato l'inutilizzabilità oggettiva dell'immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 819
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 819
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo