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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 819/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3586/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Municipio, N. 1 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S. R. L. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1495/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 26/03/2025
Atti impositivi: - AVV.PAGAMENTO n. 19022400012364 TARI 2014
- AVV.PAGAMENTO n. 19022400012364 TARI 2024
- AVV.PAG.ORD. n. 19022300031206 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7882/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'Avviso di pagamento Ordinario n. 19022400012364, emesso dalla Resistente_1 srl per conto del Comune di Caserta, afferente il mancato pagamento della TARI con riferimento all'anno di imposta 2024. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, per non essere più residente in [...]e per essere proprietario solo per una quota dell'immobile oggetto di tassazione.
Il Comune di Caserta e la Pubbliservizi srl non si costituivano in giudizio.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo che: a) la residenza in altro luogo non provasse la mancanza dei presupposti impositivi della TARI, ossia possesso e detenzione a qualsiasi titolo dell'immobile gravato;
b) l'obbligazione solidale del pagamento della TARI, comporta che ciascun condebitore è tenuto al pagamento dell'intero importo verso l'Amminsitrazione Comunale, fatta salva la ripetizione delle somme dagli altri coobbligati.
Presenta appello il contribuente che reitera i motivi di gravame formulati in primo grado, ovvero: a) violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, difetto assoluto di legittimazione passiva stante l'intervenuto trasferimento di residenza, errore di fatto, manifesta ingiustizia;
b) violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 della
Costituzione, difetto assoluto di legittimazione passiva, errore di fatto essendo il contribuente proprietario solo per una quota di un immobile sito presso il Comune di Caserta, manifesta ingiustizia.
Si costituisce Resistente_1 srl, che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
La Corte osserva che il contribuente comproprietario dell'immobile si è limitato, anche in questo grado di giudizio, ad affermare di aver trasferito la propria residenza senza premurarsi di dimostrare che l'immobile in questione non risulti più nella propria disponibilità e senza provare alcuna circostanza da cui desumere che il possesso o la detenzione dell'immobile siano in capo ad altri soggetti, cosi da dimostrare la mancanza dei presupposti impositivi nei propri confornti e, quindi, l'eccepito difetto di legittimazione passiva. Risultando quindi del tutto implausibile che, in qualità di comproprietario, egli non sia in grado di dimostrare l'effettiva disponibilità dell'immobile stesso, la Corte ritiene che la decisione del primo giudice sia stata correttamente assunta.
Anche il secondo motivo di gravame risulta del tutto infondato in quanto, come noto, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642, art. 1, L. 147/2013). La TARI prevede quindi la responsabilità solidale tra i soggetti possessori o detentori del medesimo immobile;
ciò significa che tutti i soggetti interessati sono tenuti al versamento del tributo, e il soggetto che provvede all'adempimento solleva di conseguenza tutti gli altri da tale obbligo. Nel caso di un recupero dei crediti tributari, la conseguenza di questa responsabilità solidale si traduce nella possibilità per l'ente impositore di pretendere il pagamento del tributo interamente da uno solo dei soggetti coobbligati, indipendentemente dal soggetto intestatario dell'avviso di pagamento.
In ogni caso, il contribuente non ha dimostrato che l'immobile risulti oggettivamente inutilizzato ovvero in obiettive condizioni di non utilizzabilità, tale da risultare esente dal pagamento della tassa in esame, ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr: Cass. Sent. n. 16138/2024).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese di lite.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3586/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Municipio, N. 1 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S. R. L. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1495/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 26/03/2025
Atti impositivi: - AVV.PAGAMENTO n. 19022400012364 TARI 2014
- AVV.PAGAMENTO n. 19022400012364 TARI 2024
- AVV.PAG.ORD. n. 19022300031206 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7882/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'Avviso di pagamento Ordinario n. 19022400012364, emesso dalla Resistente_1 srl per conto del Comune di Caserta, afferente il mancato pagamento della TARI con riferimento all'anno di imposta 2024. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, per non essere più residente in [...]e per essere proprietario solo per una quota dell'immobile oggetto di tassazione.
Il Comune di Caserta e la Pubbliservizi srl non si costituivano in giudizio.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo che: a) la residenza in altro luogo non provasse la mancanza dei presupposti impositivi della TARI, ossia possesso e detenzione a qualsiasi titolo dell'immobile gravato;
b) l'obbligazione solidale del pagamento della TARI, comporta che ciascun condebitore è tenuto al pagamento dell'intero importo verso l'Amminsitrazione Comunale, fatta salva la ripetizione delle somme dagli altri coobbligati.
Presenta appello il contribuente che reitera i motivi di gravame formulati in primo grado, ovvero: a) violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, difetto assoluto di legittimazione passiva stante l'intervenuto trasferimento di residenza, errore di fatto, manifesta ingiustizia;
b) violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 della
Costituzione, difetto assoluto di legittimazione passiva, errore di fatto essendo il contribuente proprietario solo per una quota di un immobile sito presso il Comune di Caserta, manifesta ingiustizia.
Si costituisce Resistente_1 srl, che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
La Corte osserva che il contribuente comproprietario dell'immobile si è limitato, anche in questo grado di giudizio, ad affermare di aver trasferito la propria residenza senza premurarsi di dimostrare che l'immobile in questione non risulti più nella propria disponibilità e senza provare alcuna circostanza da cui desumere che il possesso o la detenzione dell'immobile siano in capo ad altri soggetti, cosi da dimostrare la mancanza dei presupposti impositivi nei propri confornti e, quindi, l'eccepito difetto di legittimazione passiva. Risultando quindi del tutto implausibile che, in qualità di comproprietario, egli non sia in grado di dimostrare l'effettiva disponibilità dell'immobile stesso, la Corte ritiene che la decisione del primo giudice sia stata correttamente assunta.
Anche il secondo motivo di gravame risulta del tutto infondato in quanto, come noto, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642, art. 1, L. 147/2013). La TARI prevede quindi la responsabilità solidale tra i soggetti possessori o detentori del medesimo immobile;
ciò significa che tutti i soggetti interessati sono tenuti al versamento del tributo, e il soggetto che provvede all'adempimento solleva di conseguenza tutti gli altri da tale obbligo. Nel caso di un recupero dei crediti tributari, la conseguenza di questa responsabilità solidale si traduce nella possibilità per l'ente impositore di pretendere il pagamento del tributo interamente da uno solo dei soggetti coobbligati, indipendentemente dal soggetto intestatario dell'avviso di pagamento.
In ogni caso, il contribuente non ha dimostrato che l'immobile risulti oggettivamente inutilizzato ovvero in obiettive condizioni di non utilizzabilità, tale da risultare esente dal pagamento della tassa in esame, ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr: Cass. Sent. n. 16138/2024).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese di lite.