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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 5203 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2019 promossa da,
Parte_1
con avv. Niccolò Niccoli Vallesi giusto mandato in atti
- Attrice - contro
Controparte_1
con avv. Silvia Traverso giusto mandato in atti
- Convenuto-
Controparte_2
con avv. Giancarlo Paglietti giusto mandato in atti
- Terzo chiamato in causa-
CP_3
con avv. Salvatore Rossi giusto mandato in atti
- Terzo chiamato in causa-
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 cc
Conclusioni: per come rassegnate all'udienza del 4 aprile 2024 da intendersi integralmente richiamate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio il per essere risarcita dei Parte_2 Controparte_1
danni subiti dal veicolo Mercedes S350 tg. EZ841MW di sua proprietà la mattina del 10 settembre
2017 nel mentre si accingeva ad attraversare il sottopassaggio di Via San Piero a Quaracchi e causati dell'elevata quantità di acqua ivi presente che, introducendosi all'interno del motore del detto veicolo, provocava gravi danni per come descritti e quantificati nel preventivo dell'Officina
Mercedes Effe PI Auto, versato in atti.
La ha allegato, inoltre, di aver subito un ulteriore danno per il mancato Parte_2
guadagno dovuto all'impossibilità di usufruire della predetta vettura per i servizi di noleggio con conducente esercitati dalla stessa nonché per aver sostenuto i costi della rimozione dal sottopassaggio del veicolo.
La ha imputato la responsabilità dell'evento al ai sensi Parte_2 Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. in quanto ente proprietario della strada, quindi custode, e/o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. sul presupposto che la presenza dell'elevata quantità di acqua presente nel sottopassaggio rivestiva la forma dell'insidia improvvisa, non prevedibile né evitabile, per gli utenti della strada attesi l'orario notturno, il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione e l'assenza di segnaletica atta ad indicare la possibilità di accumuli di acqua.
La ha asserito che nell'immediatezza del fatto sopraggiungevano il Sig. Parte_2
ed il conducente del Carroattrezzi della Ditta Soccorso Pegaso i quali Parte_3
appuravano il mancato funzionamento della vettura de qua nonché la presenza dell'elevata quantità di acqua presente nel sottopassaggio ed il malfunzionamento dell'impianto di illuminazione.
La , pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice Parte_2
Unico del Tribunale di Firenze, dichiarare il in persona del Sindaco pro-tempore CP_1
responsabile ex art.205l c.c. e/o ex art.2043 dei danni subiti dalla Società per le Parte_2
causali di cui in premessa e per l'effetto Condannarlo al risarcimento dei danni dalla stessa subiti ed indicati in € 13.769,19 o quella somma diversa maggiore o minore come ritenute di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al saldo. Vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Il nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare: l'improcedibilità Controparte_1
della domanda giudiziale instaurata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132/2014; il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, non avendo la stessa depositato alcun titolo o documento che attestasse la proprietà dell'autoveicolo in parola;
il difetto di capacità processuale di parte attrice, con conseguente nullità dell'atto di citazione, in quanto la procura alle liti apposta al margine della citazione risultava priva dell'indicazione o individuazione (ad esempio attraverso il codice fiscale) del soggetto sottoscrittore della stessa;
il proprio difetto di legittimazione passiva, con istanza di chiamata in causa del terzo conducente del mezzo incidentato, sig. ; il CP_4
proprio difetto di legittimazione passiva in assenza di un obbligo di manutenzione della strada e dell'apposizione della segnaletica in quanto gravante sul di di cui ha CP_1 Controparte_2
richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Il nel merito ha comunque dedotto l'assenza di prova circa il nesso causale Controparte_1
sussistente tra l'asserito allagamento ed il danno lamentato dalla società attrice, la sussistenza del caso fortuito dovuto alla straordinarietà dell'evento piovoso la notte dell'asserito sinistro, la genericità e l'assoluta infondatezza delle voci di danno richieste, in quanto non supportate da idonea prova.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito il eccependo: la propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva;
l'improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
la carenza di legittimazione attiva della Società Parte_2
Nel merito il ha chiesto il rigetto delle domande svolte da parte
[...] Controparte_2
del nei propri confronti ed in ogni caso il rigetto della domanda attrice poiché Controparte_1
infondata in fatto e diritto nonché, in ipotesi denegata di accoglimento della domanda attrice, che l'eventuale risarcimento dei danni venisse ridotto in base al grado di colpa ex art. 1227 c.c. del danneggiato nella causazione dell'evento.
Autorizzata la chiamata in causa del sig. e, successivamente, la rinotifica dell'atto di CP_3
citazione, costui si è costituito in giudizio confermando la dinamica dei fatti così come indicata in atto di citazione dalla e chiedendo nel merito il rigetto delle domande svolte nei Parte_2
suoi confronti sia del che da quello in quanto infondate e Controparte_1 Controparte_2
non provate.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con ammissione della prova testimoniale e di ctu tecnica sul mezzo;
viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
Tanto premesso, la causa può essere decisa sulla base del compendio probatorio, costituito dalle prove documentali, dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalla Ctu nonché in applicazione del principio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida, fondato sul principio di economia processuale e giustificato da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/08, Cass. Sez. Un. n. 24882/08, Cass. n.
21266/07, Cass. n. 11356/06; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 28/10/10; App.
Firenze 7/10/2003; Trib. Lucca 8/2/2001), secondo cui è possibile rigettare la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente, ancorché logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente tutte le altre questioni: infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, ha funzione non di ricostruire compiutamente la vicenda dedotta in giudizio in ogni suo aspetto giuridico, ma solo di accertare se sussistano i presupposti per accordare all'attore la tutela domandata, cosicché la decisione ben può fondarsi su una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo.
La ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere da parte del Parte_2 [...]
, il risarcimento dei danni che le sono derivati dal sinistro occorso in data 10 settembre CP_1
2017.
La , infatti, ha assunto prioritariamente una responsabilità del Parte_2 CP_1
nella causazione dell'evento in qualità di proprietaria e custode del sottopasso per non aver
[...]
manutenuto il sistema di illuminazione ivi presente e per non aver apposto cartelli di pericolo ad indicare l'allagamento e/o la possibilità di allagamento dello stesso.
La fattispecie dedotta in giudizio, quindi, va inquadrata alla luce della disciplina della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, che, ai sensi dell'art. 2051 cc, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Secondo la giurisprudenza consolidata, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., è onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia cioè dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 17.01.2020 n. 858, Cass. civ. sez. III 28.02.2019 n.5808, Cass. civ. sez.VI 7.01.2016 n.56, Cass. civ. sez.VI 28.09.2015 n.19121,
Cass. civ. sez.VI 11.03.2011 n. 5910, Cass. civ. sez. III 23.01.2009 n.1680, Cass. civ. sez. III
9.10.2008 n.24881) mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172).
Pertanto, la prova del nesso causale tra il danno e la res costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui poi sarà onerato il custode.
Occorre allora verificare se la abbia fornito idonea prova del nesso di Parte_2 causalità tra l'evento (allagamento del sottopassaggio) ed i danni asseritamente riportati dall'autovettura di sua proprietà. La responsabilità
A parere dello scrivente Giudice il detto onere probatorio non è stato adeguatamente assolto in assenza di un riscontro positivo della prospettazione attorea per come emerso dall'esame della documentazione in atti, delle deposizioni dei testi escussi e della Ctu tecnica: prove, tutte, inidonee a provare il fatto storico nonché il nesso eziologico tra l'insidia addotta e l'evento dannoso.
In primo luogo si evidenzia la totale insufficienza della produzione fotografica depositata da parte attrice volta a dimostrare l'allagamento del sottopassaggio in parola nei termini descritti in citazione
(vedi doc. 1 attoreo):
La fotografia, priva di data certa, evidenzia sì la presenza di acqua nel sottopassaggio ma tale da arrivare a malapena a lambire i cerchioni posteriori dell'auto e, quindi, non idonea a confermare il raggiungimento di un livello tale da riuscire ad entrare nel motore della vettura posto nel cofano anteriore.
Il raffronto della fotografia de qua con altra prodotta dalla difesa attorea (doc. 2) evidenzia una lievissima pendenza della parte centrale della strada che giustifica un accumulo maggiore di acqua ma certo non tale da raggiungere il cofano anteriore della vettura. In secondo luogo manca un qualsiasi intervento della Pubblica autorità nonostante sia stato affermato che l'auto, fermatasi nel sottopasso intorno alla cinque del mattino, sia ivi rimasta circa un'ora e mezza (vedi testimonianza ). Parte_3
In terzo luogo manca la prova che l'auto sia stata rimossa con il carro attrezzi dal sottopassaggio in parola, del tutto inadeguata la fattura prodotta in atti quale doc. 6 attoreo la quale è stata emessa in data diversa rispetto all'evento e indica quale tratta di percorrenza il deposito Pegaso (e non Via San
Piero a Quaracchi) sino all' in Prato alla via del Lazzaretto 168. Controparte_5 Tale divergenza documentale rispetto alle allegazioni attoree non è stata diversamente chiarita.
Il teste , dipendente della Pegaso, non ha confermato la sua presenza sul luogo del Testimone_1
sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione assumendo di non ricordare di aver recuperato l'autovettura de qua ed ha disconosciuto la firma apposta sulla dichiarazione depositata dalla quale doc. 4: “adr (viene rammostrato al teste il doc. 4 parte attrice) Parte_2
Non ricordo la dichiarazione e non mi sembra che sia stata da me siglata in quanto il frego non corrisponde a quelli da me in genere apposti.”.
Tale dichiarazione, pertanto, non può essere valorizzata perché non conferma le circostanze di tempo e di luogo del recupero dell'auto né perché questo 'eventualmente' si fosse reso necessario.
Le dichiarazione del teste , dipendente della e giunto sul posto Parte_3 Pt_2 successivamente all'avaria dell'auto, poi sono scarne, generiche e contraddittorie, non fornendo elementi utili in ordine all'eziologia dell'evento.
Il teste, difatti, sentito all'udienza del 22 settembre 2022 ha asserito: “cap. B Confermo. Preciso
l'acqua era all'altezza quasi del cofano, quasi a maniglia dell'auto. …Adr Non so se è stata chiamata la Polizia municipale. Sino a quando i sono stato io non è arrivata Polizia Municipale.
…Adr Non mi ricordo quando (ndr. quanto) sono stato lì. Sono andato per vedere se riuscivo a mettere in moto l'auto ma non ci sono state ragioni. Sarò stato l'circa un'oretta e mezza ma non ricordo con precisione. Sono andato via quando mi sono reso conto che non riuscivo a mettere in moto l'auto.”.
Risentito all'udienza dell'8 gennaio 2024 ha affermato “Adr. Quando arrivai lasciai l'auto fuori dal tunnel e camminai sul passaggio pedonale lato guidatore. Ho aspettato che l'acqua si abbassasse prima di entrare in auto.
ADR Non ricordo quanto tempo è passato da quando sono arrivato sul posto a quando sono entrato in auto. Mi sembra una mezz'ora. Sono rimasto lì circa un'ora e mezzo
Adr Quando sono entrato in auto l'acqua era scesa ed era arrivata sotto la bacchetta argentata che si vede nella foto. Praticamente l'acqua era a poco sotto metà della ruota d'avanti.
Adr Ricordo che io avevo le scarpe ed i pantaloni bagnati stante il livello dell'acqua e presumo che questa sia entrata nell'auto.
Adr Ho provato ad accendere l'auto ma questa non si è accesa.
Adr La bacchetta argentata delinea il bordo della portiera.”.
Tali deposizioni risultano ancor meno chiare se raffrontate con quanto descritto dal nella Parte_4
dichiarazione dal medesimo sottoscritta (doc. 3 attoreo): Nel dettaglio, quindi, il non ha potuto fornire alcuna descrizione sulla dinamica del Parte_4
sinistro essendo intervenuto in un momento successivo alla sua verificazione;
si è limitato a confermare che il veicolo condotto dal sig. al momento del suo arrivo era fermo con CP_3
l'acqua che arrivava al cofano (mentre nella dichiarazione affermava 'quasi a coprire la ruota'), che l'acqua nella mezz'ora successiva è scesa di livello, che non è riuscito a mettere in moto l'auto, che è rimasto in loco circa un'ora e trenta.
Elementi questi che rendono impossibile al giudice ricostruire esattamente, e con il supporto di una prova efficace, la dinamica dell'evento descritta nella domanda.
Non sono stati indicati dalla difesa attorea ulteriori testimoni.
Ebbene, appare improbabile che nell'arco temporale non esiguo da quando l'auto si è fermata nel sottopasso (intorno alle cinque del mattino) a quando è arrivato il e, successivamente, a Parte_4 quando quest'ultimo è andato via (intorno alle 6.30/7.00), non siano passate altre autovetture e/o se passate non abbiano avuto problematiche di sorta nonostante l'asserita (e non dimostrata) presenza di acqua alta, assenza di luce ed auto attorea in panne. Improbabile altresì, che in tali circostanze né il sig. né il sig. non abbiano avvertito la necessità di allertare alcuna autorità per CP_3 Parte_4
mettere in sicurezza la zona e/o far regolare la marcia dei potenziali veicoli che sarebbero sopraggiunti e/o che sopraggiungevano da ambo i lati;
ciò soprattutto in considerazione delle necessarie operazioni che il carroattrezzi avrebbe dovuto compiere per recuperare la vettura de qua che occupava l'intera sua carreggiata di percorrenza (vedi foto sopra).
In ogni caso, la dinamica del sinistro non trova conferma 'indiretta' neanche nella Ctu tecnica esperita in corso di causa. Il perito ha osservato “In merito alle avarie riportate dall'auto si rileva che in atti non vi è Per_1
alcun accenno a danni interessanti le parti elettroniche, le sellerie e tappezzerie. Tali parti, dal momento che l'auto non è a tenuta stagna e che è rimasta immersa per circa 90 minuti, sicuramente avrebbero dovuto essere raggiunte dall'acqua, anche se questa fosse arrivata a soli 68 cm circa da terra (altezza della parte superiore della ruota, citata come riferimento nella testimonianza scritta del Sig. )… Nel preventivo si segnala il grave danneggiamento del Parte_3
motore indicando numerose importanti componenti da sostituire: 6 bielle, 6 pistoni, albero a camme aspirazione lato sx, catena distribuzione, contralbero bilanciamento, bronzine varie, bulloni bielle, bulloni testata, olio motore ecc. E' da notare che tra i ricambi elencati manca la cartuccia del filtro aria, parte che avrebbe dovuto essere la prima a venire a contatto con l'acqua e, quindi, a rimanere danneggiata. …Concludendo, ritengo di poter affermare che quale sia stato il livello dell'acqua raggiunto nelle prime ore del 10 settembre 2017 nel sottopasso di Via San Piero a
Quaracchi (circostanza di cui non si ha nessuna notizia certa), e lo stato di illuminazione dei luoghi
(nella foto doc. 1 la luce semaforica è accesa), i danni richiesti nel preventivo presentato da parte attrice non sono coerenti con la dinamica dei fatti così come descritta in atti, e con le testimonianze.”.
Le conclusioni del ctu sono condivisibili e vengono utilizzate dallo scrivente Giudice a supporto della propria decisione.
In conclusione, può assumersi che la parte onerata non ha fornito idonea prova né della potenziale lesività del sottopassaggio né del nesso di causa tra il fermo del veicolo e l'allagamento del sottopassaggio imputabile alla convenuta, in quanto: 1) non vi è prova della contestualità tra la dinamica narrata e la documentazione allegata da parte attrice; 2) in ogni caso il compendio fotografico allegato ritrae i luoghi in condizioni di buone visibilità e in presenza di acqua piovana a coprire la ruota posteriore solo ad inizio del cerchione;
3) non vi è alcun rilievo fotografico del veicolo danneggiato e/o dei pezzi danneggiati e sostituiti;
4) manca un verbale della pubblica autorità (Vigili del Fuoco, Polizia Municipale); 5) non vi sono testimoni estranei ai fatti che possano descrivere i luoghi al momento del sinistro e il mancato funzionamento dell'auto; 6) manca una prova certa che l'auto sia stata prelevata dal carroattrezzi nel sottopassaggio in parola;
7) il preventivo di riparazione del veicolo prodotto in giudizio non può avere rilevanza probatoria in quanto non dimostra l'esborso della somma per la riparazione e neppure dimostra che i danni al veicolo siano riconducibili alla presenza di acqua nel sottopassaggio in parola.
Per quanto sopra esposto, l'attrice non ha dato prova di quanto affermato, e cioè che l'auto si sia fermata nel sottopasso a causa della presenza dell'acqua, né del nesso di causalità tra l'allagamento ed i danni per come richiesti. Alle stesse conclusioni, a fortiori, si giungerebbe anche a voler ritenere sussumibile la fattispecie in esame nella responsabilità civile da fatto illecito ex art. 2043 c.c. in quanto non è stata fornita la prova del nesso di causalità tra la situazione rappresentata in citazione ed il danno lamentato.
Ogni altra questione assorbita sia con riferimento alla responsabilità del che con Controparte_1
riferimento alle domande di manleva formulate in atti.
Le spese di lite
L'evidenziata carenza probatoria in presenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito oggetto della domanda nonché il conseguenziale non necessario accertamento delle eventuali responsabilità suggeriscono la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa mentre quelle di ctu rimangono definitivamente a carico dell'attrice nel cui esclusivo interesse è stata espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. rigetta la domanda attorea per difetto di prova;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
3. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese dell'esperita c.t.u. per come già liquidate.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 5203 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2019 promossa da,
Parte_1
con avv. Niccolò Niccoli Vallesi giusto mandato in atti
- Attrice - contro
Controparte_1
con avv. Silvia Traverso giusto mandato in atti
- Convenuto-
Controparte_2
con avv. Giancarlo Paglietti giusto mandato in atti
- Terzo chiamato in causa-
CP_3
con avv. Salvatore Rossi giusto mandato in atti
- Terzo chiamato in causa-
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 cc
Conclusioni: per come rassegnate all'udienza del 4 aprile 2024 da intendersi integralmente richiamate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio il per essere risarcita dei Parte_2 Controparte_1
danni subiti dal veicolo Mercedes S350 tg. EZ841MW di sua proprietà la mattina del 10 settembre
2017 nel mentre si accingeva ad attraversare il sottopassaggio di Via San Piero a Quaracchi e causati dell'elevata quantità di acqua ivi presente che, introducendosi all'interno del motore del detto veicolo, provocava gravi danni per come descritti e quantificati nel preventivo dell'Officina
Mercedes Effe PI Auto, versato in atti.
La ha allegato, inoltre, di aver subito un ulteriore danno per il mancato Parte_2
guadagno dovuto all'impossibilità di usufruire della predetta vettura per i servizi di noleggio con conducente esercitati dalla stessa nonché per aver sostenuto i costi della rimozione dal sottopassaggio del veicolo.
La ha imputato la responsabilità dell'evento al ai sensi Parte_2 Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. in quanto ente proprietario della strada, quindi custode, e/o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. sul presupposto che la presenza dell'elevata quantità di acqua presente nel sottopassaggio rivestiva la forma dell'insidia improvvisa, non prevedibile né evitabile, per gli utenti della strada attesi l'orario notturno, il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione e l'assenza di segnaletica atta ad indicare la possibilità di accumuli di acqua.
La ha asserito che nell'immediatezza del fatto sopraggiungevano il Sig. Parte_2
ed il conducente del Carroattrezzi della Ditta Soccorso Pegaso i quali Parte_3
appuravano il mancato funzionamento della vettura de qua nonché la presenza dell'elevata quantità di acqua presente nel sottopassaggio ed il malfunzionamento dell'impianto di illuminazione.
La , pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice Parte_2
Unico del Tribunale di Firenze, dichiarare il in persona del Sindaco pro-tempore CP_1
responsabile ex art.205l c.c. e/o ex art.2043 dei danni subiti dalla Società per le Parte_2
causali di cui in premessa e per l'effetto Condannarlo al risarcimento dei danni dalla stessa subiti ed indicati in € 13.769,19 o quella somma diversa maggiore o minore come ritenute di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al saldo. Vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Il nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare: l'improcedibilità Controparte_1
della domanda giudiziale instaurata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132/2014; il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, non avendo la stessa depositato alcun titolo o documento che attestasse la proprietà dell'autoveicolo in parola;
il difetto di capacità processuale di parte attrice, con conseguente nullità dell'atto di citazione, in quanto la procura alle liti apposta al margine della citazione risultava priva dell'indicazione o individuazione (ad esempio attraverso il codice fiscale) del soggetto sottoscrittore della stessa;
il proprio difetto di legittimazione passiva, con istanza di chiamata in causa del terzo conducente del mezzo incidentato, sig. ; il CP_4
proprio difetto di legittimazione passiva in assenza di un obbligo di manutenzione della strada e dell'apposizione della segnaletica in quanto gravante sul di di cui ha CP_1 Controparte_2
richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Il nel merito ha comunque dedotto l'assenza di prova circa il nesso causale Controparte_1
sussistente tra l'asserito allagamento ed il danno lamentato dalla società attrice, la sussistenza del caso fortuito dovuto alla straordinarietà dell'evento piovoso la notte dell'asserito sinistro, la genericità e l'assoluta infondatezza delle voci di danno richieste, in quanto non supportate da idonea prova.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito il eccependo: la propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva;
l'improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
la carenza di legittimazione attiva della Società Parte_2
Nel merito il ha chiesto il rigetto delle domande svolte da parte
[...] Controparte_2
del nei propri confronti ed in ogni caso il rigetto della domanda attrice poiché Controparte_1
infondata in fatto e diritto nonché, in ipotesi denegata di accoglimento della domanda attrice, che l'eventuale risarcimento dei danni venisse ridotto in base al grado di colpa ex art. 1227 c.c. del danneggiato nella causazione dell'evento.
Autorizzata la chiamata in causa del sig. e, successivamente, la rinotifica dell'atto di CP_3
citazione, costui si è costituito in giudizio confermando la dinamica dei fatti così come indicata in atto di citazione dalla e chiedendo nel merito il rigetto delle domande svolte nei Parte_2
suoi confronti sia del che da quello in quanto infondate e Controparte_1 Controparte_2
non provate.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con ammissione della prova testimoniale e di ctu tecnica sul mezzo;
viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
Tanto premesso, la causa può essere decisa sulla base del compendio probatorio, costituito dalle prove documentali, dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalla Ctu nonché in applicazione del principio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida, fondato sul principio di economia processuale e giustificato da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/08, Cass. Sez. Un. n. 24882/08, Cass. n.
21266/07, Cass. n. 11356/06; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 28/10/10; App.
Firenze 7/10/2003; Trib. Lucca 8/2/2001), secondo cui è possibile rigettare la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente, ancorché logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente tutte le altre questioni: infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, ha funzione non di ricostruire compiutamente la vicenda dedotta in giudizio in ogni suo aspetto giuridico, ma solo di accertare se sussistano i presupposti per accordare all'attore la tutela domandata, cosicché la decisione ben può fondarsi su una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo.
La ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere da parte del Parte_2 [...]
, il risarcimento dei danni che le sono derivati dal sinistro occorso in data 10 settembre CP_1
2017.
La , infatti, ha assunto prioritariamente una responsabilità del Parte_2 CP_1
nella causazione dell'evento in qualità di proprietaria e custode del sottopasso per non aver
[...]
manutenuto il sistema di illuminazione ivi presente e per non aver apposto cartelli di pericolo ad indicare l'allagamento e/o la possibilità di allagamento dello stesso.
La fattispecie dedotta in giudizio, quindi, va inquadrata alla luce della disciplina della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, che, ai sensi dell'art. 2051 cc, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Secondo la giurisprudenza consolidata, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., è onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia cioè dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 17.01.2020 n. 858, Cass. civ. sez. III 28.02.2019 n.5808, Cass. civ. sez.VI 7.01.2016 n.56, Cass. civ. sez.VI 28.09.2015 n.19121,
Cass. civ. sez.VI 11.03.2011 n. 5910, Cass. civ. sez. III 23.01.2009 n.1680, Cass. civ. sez. III
9.10.2008 n.24881) mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172).
Pertanto, la prova del nesso causale tra il danno e la res costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui poi sarà onerato il custode.
Occorre allora verificare se la abbia fornito idonea prova del nesso di Parte_2 causalità tra l'evento (allagamento del sottopassaggio) ed i danni asseritamente riportati dall'autovettura di sua proprietà. La responsabilità
A parere dello scrivente Giudice il detto onere probatorio non è stato adeguatamente assolto in assenza di un riscontro positivo della prospettazione attorea per come emerso dall'esame della documentazione in atti, delle deposizioni dei testi escussi e della Ctu tecnica: prove, tutte, inidonee a provare il fatto storico nonché il nesso eziologico tra l'insidia addotta e l'evento dannoso.
In primo luogo si evidenzia la totale insufficienza della produzione fotografica depositata da parte attrice volta a dimostrare l'allagamento del sottopassaggio in parola nei termini descritti in citazione
(vedi doc. 1 attoreo):
La fotografia, priva di data certa, evidenzia sì la presenza di acqua nel sottopassaggio ma tale da arrivare a malapena a lambire i cerchioni posteriori dell'auto e, quindi, non idonea a confermare il raggiungimento di un livello tale da riuscire ad entrare nel motore della vettura posto nel cofano anteriore.
Il raffronto della fotografia de qua con altra prodotta dalla difesa attorea (doc. 2) evidenzia una lievissima pendenza della parte centrale della strada che giustifica un accumulo maggiore di acqua ma certo non tale da raggiungere il cofano anteriore della vettura. In secondo luogo manca un qualsiasi intervento della Pubblica autorità nonostante sia stato affermato che l'auto, fermatasi nel sottopasso intorno alla cinque del mattino, sia ivi rimasta circa un'ora e mezza (vedi testimonianza ). Parte_3
In terzo luogo manca la prova che l'auto sia stata rimossa con il carro attrezzi dal sottopassaggio in parola, del tutto inadeguata la fattura prodotta in atti quale doc. 6 attoreo la quale è stata emessa in data diversa rispetto all'evento e indica quale tratta di percorrenza il deposito Pegaso (e non Via San
Piero a Quaracchi) sino all' in Prato alla via del Lazzaretto 168. Controparte_5 Tale divergenza documentale rispetto alle allegazioni attoree non è stata diversamente chiarita.
Il teste , dipendente della Pegaso, non ha confermato la sua presenza sul luogo del Testimone_1
sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione assumendo di non ricordare di aver recuperato l'autovettura de qua ed ha disconosciuto la firma apposta sulla dichiarazione depositata dalla quale doc. 4: “adr (viene rammostrato al teste il doc. 4 parte attrice) Parte_2
Non ricordo la dichiarazione e non mi sembra che sia stata da me siglata in quanto il frego non corrisponde a quelli da me in genere apposti.”.
Tale dichiarazione, pertanto, non può essere valorizzata perché non conferma le circostanze di tempo e di luogo del recupero dell'auto né perché questo 'eventualmente' si fosse reso necessario.
Le dichiarazione del teste , dipendente della e giunto sul posto Parte_3 Pt_2 successivamente all'avaria dell'auto, poi sono scarne, generiche e contraddittorie, non fornendo elementi utili in ordine all'eziologia dell'evento.
Il teste, difatti, sentito all'udienza del 22 settembre 2022 ha asserito: “cap. B Confermo. Preciso
l'acqua era all'altezza quasi del cofano, quasi a maniglia dell'auto. …Adr Non so se è stata chiamata la Polizia municipale. Sino a quando i sono stato io non è arrivata Polizia Municipale.
…Adr Non mi ricordo quando (ndr. quanto) sono stato lì. Sono andato per vedere se riuscivo a mettere in moto l'auto ma non ci sono state ragioni. Sarò stato l'circa un'oretta e mezza ma non ricordo con precisione. Sono andato via quando mi sono reso conto che non riuscivo a mettere in moto l'auto.”.
Risentito all'udienza dell'8 gennaio 2024 ha affermato “Adr. Quando arrivai lasciai l'auto fuori dal tunnel e camminai sul passaggio pedonale lato guidatore. Ho aspettato che l'acqua si abbassasse prima di entrare in auto.
ADR Non ricordo quanto tempo è passato da quando sono arrivato sul posto a quando sono entrato in auto. Mi sembra una mezz'ora. Sono rimasto lì circa un'ora e mezzo
Adr Quando sono entrato in auto l'acqua era scesa ed era arrivata sotto la bacchetta argentata che si vede nella foto. Praticamente l'acqua era a poco sotto metà della ruota d'avanti.
Adr Ricordo che io avevo le scarpe ed i pantaloni bagnati stante il livello dell'acqua e presumo che questa sia entrata nell'auto.
Adr Ho provato ad accendere l'auto ma questa non si è accesa.
Adr La bacchetta argentata delinea il bordo della portiera.”.
Tali deposizioni risultano ancor meno chiare se raffrontate con quanto descritto dal nella Parte_4
dichiarazione dal medesimo sottoscritta (doc. 3 attoreo): Nel dettaglio, quindi, il non ha potuto fornire alcuna descrizione sulla dinamica del Parte_4
sinistro essendo intervenuto in un momento successivo alla sua verificazione;
si è limitato a confermare che il veicolo condotto dal sig. al momento del suo arrivo era fermo con CP_3
l'acqua che arrivava al cofano (mentre nella dichiarazione affermava 'quasi a coprire la ruota'), che l'acqua nella mezz'ora successiva è scesa di livello, che non è riuscito a mettere in moto l'auto, che è rimasto in loco circa un'ora e trenta.
Elementi questi che rendono impossibile al giudice ricostruire esattamente, e con il supporto di una prova efficace, la dinamica dell'evento descritta nella domanda.
Non sono stati indicati dalla difesa attorea ulteriori testimoni.
Ebbene, appare improbabile che nell'arco temporale non esiguo da quando l'auto si è fermata nel sottopasso (intorno alle cinque del mattino) a quando è arrivato il e, successivamente, a Parte_4 quando quest'ultimo è andato via (intorno alle 6.30/7.00), non siano passate altre autovetture e/o se passate non abbiano avuto problematiche di sorta nonostante l'asserita (e non dimostrata) presenza di acqua alta, assenza di luce ed auto attorea in panne. Improbabile altresì, che in tali circostanze né il sig. né il sig. non abbiano avvertito la necessità di allertare alcuna autorità per CP_3 Parte_4
mettere in sicurezza la zona e/o far regolare la marcia dei potenziali veicoli che sarebbero sopraggiunti e/o che sopraggiungevano da ambo i lati;
ciò soprattutto in considerazione delle necessarie operazioni che il carroattrezzi avrebbe dovuto compiere per recuperare la vettura de qua che occupava l'intera sua carreggiata di percorrenza (vedi foto sopra).
In ogni caso, la dinamica del sinistro non trova conferma 'indiretta' neanche nella Ctu tecnica esperita in corso di causa. Il perito ha osservato “In merito alle avarie riportate dall'auto si rileva che in atti non vi è Per_1
alcun accenno a danni interessanti le parti elettroniche, le sellerie e tappezzerie. Tali parti, dal momento che l'auto non è a tenuta stagna e che è rimasta immersa per circa 90 minuti, sicuramente avrebbero dovuto essere raggiunte dall'acqua, anche se questa fosse arrivata a soli 68 cm circa da terra (altezza della parte superiore della ruota, citata come riferimento nella testimonianza scritta del Sig. )… Nel preventivo si segnala il grave danneggiamento del Parte_3
motore indicando numerose importanti componenti da sostituire: 6 bielle, 6 pistoni, albero a camme aspirazione lato sx, catena distribuzione, contralbero bilanciamento, bronzine varie, bulloni bielle, bulloni testata, olio motore ecc. E' da notare che tra i ricambi elencati manca la cartuccia del filtro aria, parte che avrebbe dovuto essere la prima a venire a contatto con l'acqua e, quindi, a rimanere danneggiata. …Concludendo, ritengo di poter affermare che quale sia stato il livello dell'acqua raggiunto nelle prime ore del 10 settembre 2017 nel sottopasso di Via San Piero a
Quaracchi (circostanza di cui non si ha nessuna notizia certa), e lo stato di illuminazione dei luoghi
(nella foto doc. 1 la luce semaforica è accesa), i danni richiesti nel preventivo presentato da parte attrice non sono coerenti con la dinamica dei fatti così come descritta in atti, e con le testimonianze.”.
Le conclusioni del ctu sono condivisibili e vengono utilizzate dallo scrivente Giudice a supporto della propria decisione.
In conclusione, può assumersi che la parte onerata non ha fornito idonea prova né della potenziale lesività del sottopassaggio né del nesso di causa tra il fermo del veicolo e l'allagamento del sottopassaggio imputabile alla convenuta, in quanto: 1) non vi è prova della contestualità tra la dinamica narrata e la documentazione allegata da parte attrice; 2) in ogni caso il compendio fotografico allegato ritrae i luoghi in condizioni di buone visibilità e in presenza di acqua piovana a coprire la ruota posteriore solo ad inizio del cerchione;
3) non vi è alcun rilievo fotografico del veicolo danneggiato e/o dei pezzi danneggiati e sostituiti;
4) manca un verbale della pubblica autorità (Vigili del Fuoco, Polizia Municipale); 5) non vi sono testimoni estranei ai fatti che possano descrivere i luoghi al momento del sinistro e il mancato funzionamento dell'auto; 6) manca una prova certa che l'auto sia stata prelevata dal carroattrezzi nel sottopassaggio in parola;
7) il preventivo di riparazione del veicolo prodotto in giudizio non può avere rilevanza probatoria in quanto non dimostra l'esborso della somma per la riparazione e neppure dimostra che i danni al veicolo siano riconducibili alla presenza di acqua nel sottopassaggio in parola.
Per quanto sopra esposto, l'attrice non ha dato prova di quanto affermato, e cioè che l'auto si sia fermata nel sottopasso a causa della presenza dell'acqua, né del nesso di causalità tra l'allagamento ed i danni per come richiesti. Alle stesse conclusioni, a fortiori, si giungerebbe anche a voler ritenere sussumibile la fattispecie in esame nella responsabilità civile da fatto illecito ex art. 2043 c.c. in quanto non è stata fornita la prova del nesso di causalità tra la situazione rappresentata in citazione ed il danno lamentato.
Ogni altra questione assorbita sia con riferimento alla responsabilità del che con Controparte_1
riferimento alle domande di manleva formulate in atti.
Le spese di lite
L'evidenziata carenza probatoria in presenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito oggetto della domanda nonché il conseguenziale non necessario accertamento delle eventuali responsabilità suggeriscono la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa mentre quelle di ctu rimangono definitivamente a carico dell'attrice nel cui esclusivo interesse è stata espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. rigetta la domanda attorea per difetto di prova;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
3. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese dell'esperita c.t.u. per come già liquidate.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone