Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2003, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
NE 02 672 /03 REGISTRAZIO D.P.R. 26/4/1986 EPU IA DA R R LL DEL TE A A T NSI - B. U IB TA IA TR 1 IN NO DE POL ITAL NO 13 R TE A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli .mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 20007/99 Consigliere Cron. 6132 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Dotl. Vittorio Glauco E3NER Rep. DI NOBILA - Consigliere Dd. 10/06/02 Dotl. Vincenzo COLL. Giuseppo FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LI NIVES, elettivamente domiciliato in ROMA VIALI GIULIO CESARE 14, presso lc studio dell'avvocato MAR A TERESA BARBANTINI FEDELI, che lo difende SILVANA BLANCHI, giusta nitamente al 'avvocato procura a margine;
ricorrente
contro
FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERG DEL domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamentetempore, PORTOCHESI 17, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope logis;
2002 - controricorrente 2566 avverso la зentcnzâ T.. 161/98 dei la Commissione Tributaria regionale di ANCONA, depositata il 24/09/98; udita _a relazione della causa svolta nella pubblica udienza de 10/06/02 dal Consigliere Dost. Vittorio Glauco EBNFR;
udito per i l ricorrente, l'Avvocato BIANCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito i.l P.M. in pcrsona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Suefano 3CHIRO' che ha concluso per il rigetto Qel primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del secondo e terzo motivo;
assorbito il quarto. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Pesaro accertava in capo alla srl Marche Legno per l'anno 1991, un maggior reddito ai fini Irpeg ed Ilor correlato alla mancata contabilizzazione di ricavi per £.
1.024.242.000 e notificava alla stessa il relativo atto di accertamento. Successivamente,non essendo stato impugnato dalla società tale accertamento,il medesimo Ufficio in base alla presunzione che siffatto maggior reddito della società, a ristretta base azionaria ed a partecipazione familiare, fosse stato oggetto di occulta distribuzione ai soci - accertava nei confronti di BB ES, socia al 33,33% un proporzionale reddito di partecipazione ai fini Irpef. Il ricorso proposto dalla BB veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro con sentenza n. 360/1/96 sul rilievo che, con riguardo ai soci di società di capitali,ancorchè a ristretta base azionaria o familiare, non opera la presunzione - invece prevista per le società di persone di distribuzione ai soci dei redditi non contabilizzati. La sentenza veniva impugnata dall'Ufficio con appello principale e dalla BB con appello incidentale(incidentale richiedendosi con questo l'annullamento dell'avviso di accertamento anche sotto il profilo della insufficiente motivazione dell'atto di accertamento e della mancata indicazione delle aliquote applicate). La Commissione Tributaria Regionale delle Marche dopo avere rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla BB sia sotto il profilo sia della irritualità della notifica dell'atto,non 스 essendo specificato nella relata di notifica il soggetto destinatario dell'atto stesso;
che della mancanza dei motivi della impugnazione),accoglieva l'appello dell'Ufficio. I Giudici di appello ritenevano anzitutto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento per via del richiamo in esso contenuto alle ragioni che - avevano determinato la emissione di un avviso di accertamento ( divenuto definitivo per mancata impugnazione) nei confronti della partecipata Marche Legno srl. Inoltre,ritenevano che con la indicazione delle aliquote massime e minime,nonché con il riferimento - seppure per implicito e cioè,tramite il richiamo alle tabelle di legge a quelle intermedie,l'Ufficio avesse - correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione dell'accertamento imposto dall'art.42 comma secondo DPR 600/73. Nel merito,poi,la CTR riteneva corretto l'operato dell'Ufficio, rilevando che in mancanza di prova di una diversa destinazione degli utili extracontabili,legittimamente l'Ufficio in presenza di una società ( la partecipata Marche legno srl) a ristretta base azionaria ed a carattere familiare avesse presunto la distribuzione di tali utili ai soci ed avesse quindi proceduto all'accertamento del maggior reddito di partecipazione a carico della socia BB. Ricorre per cassazione la BB con quattro mezzi di gravame: il primo in rito, gli altri, attinenti al mcrito. ان Z Il Ministero delle Finanze ha depositato un atto di costituzione,chiedendo di essere sentito all'udienza di discussione e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.. La ricorrente ha depositato menoria ai sensi dell'art.378 cpc. Motivi della decisione Con un primo motivo, in rito,la ricorrente deduce violazione degli artt. 136 e ss.cpc sotto il profilo della radicale mancanza (e quindi della vera e propria inesistenza) della notificazione dell'atto di appello proposto dall'Ufficio, in quanto effettuata a mani di persona - tale IB LE - priva di alcuna relazione con il reale destinatario dell'atto. La doglianza non ha fondamento. Invero,i Giudici di appello hanno risposto in modo puntuale ed esauriente alla censura concernente la inesistenza della notificazione dell'atto di appello,osservando che, nel documento contenente anche la relata di notifica la destinataria dell'atto di appello viene individuata nella persona - di BB ES,domiciliata presso l'avv.HI,v.Mazza 54 Pesaro,e che, nel ricorso introduttivo, la delega difensiva risulta rilasciata all'avv.Silvana HI e al dott. Aldo Brusi e viene eletto domicilio presso la prima in Pesaro,via Mazza n.54.Sulla base di tali rilievi hanno ritenuto rituale la notifica a mani di IB LE,persona indicata nella relata come impiegata dello studio HI addetta al ritiro. Orbene,a fronte di siffatta articolata motivazionc ta censura di falsa applicazione degli artt. 136 e ss. cpc doveva necessariamente investire i punti singolarmente presi in considerazione dalla CTR: invece,la censura z stessa si risolve nel ribadire l'inesistenza della notificazione per la ragione prima esposta. Ciò stante, le conclusioni tratte dalla CTR sulla base delle risultanze processuali devono ritenersi esenti da errori di diritto,posto che in caso di elezione di domicilio, la notifica dell'atto deve essere effettuata ai sensi dell'art.17 D.Lgs.vo 546/1992),salvo consegna in mani proprie, nel luogo di clezione di domicilio. Sicchè,ai fini della ritualità di siffatta notifica,assume rilievo soltanto il rapporto che lega la persona che riceve l'atto al domiciliatario restando del tutto irrilevante stante tale elezione di domicilio la estraneità del - ricevente l'atto al soggetto/parte del processo in senso sostanziale. Comunque, l'atto ha raggiunto lo scopo cui era preordinato,tanto che la BB ha partecipato al giudizio di appello, costituendosi tempestivamente e proponendo altresi appello incidentale. Pertanto,deve escludersi, ai sensi dell'art.156 comma terzo cpc,qualsiasi rilevanza alla prospettata nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello. Con un secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.42 comma secondo DPR 600/73 sotto il profilo della mancata indicazione, nell'avviso di accertamento.di tutte le aliquote d'imposta,anche quelle intermedie,applicate dall'Ufficio ai fini della rideterminazione del reddito. Osserva che, a tal fine, non può assumere rilievo il richiamo a quelle - minimc e massime contenute nell'avviso di accertamento a carico della - società cui l'avviso di rettifica a carico di essa BB si limita a rinviare),essendo tale rinvio per relationem attinente ad atti ai quali la ricorrente stessa non ha partecipato e tardivamente prodotti dall'Ufficio; e, comunque, neppure essendo sufficiente il generico richiamo alle tabelle di legge ad integrare l'osservanza da parte dell'Ufficio dell'obbligo di indicare nell'avviso di accertamento anche le aliquote d'imposta intermedie applicate nella rideterminazione del reddito. Con un terzo motivo, al precedente strettamente connesso,la ricorrente deduce insufficiente motivazione in ordine a tutti i motivi di impugnazione avverso la decisione di primo grado. Il secondo ed il terzo motivo,da esaminare congiuntamente,sono fondati. Invero,questa Corte( ex plurimis,Cass. 893 e 448/2002;15919 e 4061/2001;14626/2000;7188/1994;777/1993) ha avuto modo più volte di affermare - ed il relativo orientamento,che il Collegio condivide,può ritenersi consolidato che viola il principio di precisione e chiarezza richiesto dall'art.42 comma secondo DPR 600/1973(fissato al fine di consentire al contribuente un immediato ed agevole controllo della pretesa tributaria l'accertamento) l'accertamento che indichi soltanto le aliquote minime e massime c non anche quelle intermedie e comunque quelle in concreto applicate.Sicchè,tale accertamento incorre nella sanzione di nullità comminata dal terzo comma dell'art.42 DPR citato per i casi in cui l'avviso di accertamento non contenga tutte tali indicazioni. Alla stregua di quanto precede deve ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa nella denunziata violazione di legge e nel relativo vizio motivazionale laddove ha ritenuto sufficiente al fine della legittimità - dell'atto impositivo impugnato - il richiamo alle aliquote minime e massime e attraverso il richiamo alle tabelle di legge,anche a quelle intermedie. Sussistono pertanto, le denunziate violazioni di legge. Con un quarto motivo si deduce violazione dell'art. 42 DPR 600/73 citato in tema di "redditi di capitali, e degli artt.2697,2727,2729 cod.civ. quanto all'osservanza del principio dell'onere della prova e dell'operatività delle presunzione semplici. In sostanza,ad avviso della ricorrente l'accertamento fonderebbe su un presupposto l'esistenza di redditi sociali occultic distribuiti ai soci --in - concreto non dimostrato ma solo presunto in relazione alla asserita ristretta base azionaria e familiare( circostanza, quest'ultima,comunque non vera,essendo i tre soci non legati fra loro da vincolo di parentela) della Marche Legno srl e quindi inidoneo a fondare nei suoi confronti la pretesa crariale. Osserva il Collegio che la riconosciuta fondatezza dei due motivi che precedono ha carattere all'evidenza assorbente rispetto alle questioni poste con il motivo ora enunciato, e tale -- pertanto da esimerlo dall'esame delle - stesse. L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso comportano la cassazione della sentenza impugnata,in relazione alle questioni con gli stessi dedotte. Peraltro la causa può essere decisa nel merito,ai sensi dell'art.384 comma primo cpc,non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. Ritiene la Corte che il ricorso introduttivo del contribuente sia fondato per le medesime ragioni dianzi esposte,e che pertanto debba essere annullato l'avviso di accertamento impugnato. Quanto alle spese dell'intero giudizio,si ravvisano giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
PQM
La Corte,rigetta il primo motivo;
accoglie il secondo e il terzo,dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,annulla l'avviso di acccrtamento impugnato. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente CANCELLIERE CA Jamaldo Gasany Andes CANCELLERIA DEPOSITATO 21 FEB. 2003 ESENTE DA REGISTRAZIONE Oggi IL CANCELLIERE C4 AT SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Adidde sus /N. 131 TAB, ALL. B. N. S Amalgo sang TRIBUTARIAMATERIA 7 -