Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2017, n. 20904
CASS
Sentenza 11 gennaio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. (In applicazione del predetto principio la S.C. in motivazione ha specificato che il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale).

Commentari2

  • 1Rifiugiato politico ha diritto a indennizzo maggiore per arresto illegittimo ai fini estradizionali? (Cass. 847/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 gennaio 2022

    Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …

     Leggi di più…

  • 2Ingiustamente arrestato a fini estradizionali: indennizzabile anche il tentativo di suicidio (Cass. 50165/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2019

    La determinazione dell'indennizzo in un procedimento riparatorio dell'ingiusta detenzione a fini estradizionali non può basarsi sul criterio aritmetico adottato per la ingiusta detenzione "ordinaria", non potendosi automaticamente trasporsi alla restrizione a fini estradizionali un criterio aritmetico ricavato da disposizioni riferite a presupposti applicativi affatto diversi e infungibili. E' dovere del giudice della riparazione misurarsi con le specificità della vicenda sottostante e tenere globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà: la volontarietà di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2017, n. 20904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20904
Data del deposito : 11 gennaio 2017

Testo completo