Sentenza 11 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. (In applicazione del predetto principio la S.C. in motivazione ha specificato che il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale).
Commentari • 2
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Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
Leggi di più… - 2. Ingiustamente arrestato a fini estradizionali: indennizzabile anche il tentativo di suicidio (Cass. 50165/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2019
La determinazione dell'indennizzo in un procedimento riparatorio dell'ingiusta detenzione a fini estradizionali non può basarsi sul criterio aritmetico adottato per la ingiusta detenzione "ordinaria", non potendosi automaticamente trasporsi alla restrizione a fini estradizionali un criterio aritmetico ricavato da disposizioni riferite a presupposti applicativi affatto diversi e infungibili. E' dovere del giudice della riparazione misurarsi con le specificità della vicenda sottostante e tenere globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà: la volontarietà di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2017, n. 20904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20904 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2017 |
Testo completo
20904-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE R C A Composta da Sent. n. sez. Piero Savani - Presidente - CC 11/01/2017- Vito Di Nicola Relatore - Angelo Matteo Socci R.G.N. 37884/2016 AN LI LL Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di De OS AN nonché da De OS AN, nato a [...] il [...] entrambi i ricorsi avverso l'ordinanza del 07-07-2016 della corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l'accoglimento di entrambi i ricorsi con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con separati ricorsi, il Ministero dell'economia e delle finanze nonché AN De OS impugnano l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Campobasso, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione proposta dall'interessato, compensando integralmente le spese del giudizio tra le parti e condannando l'avvocatura dello Stato alla rifusione delle spese affrontate da AN De OS per il procedimento davanti alla corte di cassazione nel corso del giudizio rescindente.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, i ricorrenti sollevano i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Il Ministero dell'economia e delle finanze denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 314 a 315 del codice di procedura penale va nonché degli articoli 91 e 92 del codice di civile (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale), sul rilievo che erroneamente la corte di appello ha ritenuto l'avvocatura dello Stato parte processuale e dunque destinataria delle statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali, violando peraltro anche il principio la soccombenza posto che, in ogni caso, il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'esito complessivo e globale del giudizio, non era risultato soccombente rispetto alle domande formulate dall'interessato e tendenti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riparazione.
2.2. AN De OS affida il ricorso a tre motivi con i quali deduce la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che il giudice del rinvio ha, in sostanza, addebitato al ricorrente una condotta dolosa o gravemente colposa che avrebbe condizionato l'adozione della misura cautelare emessa nei suoi confronti, quando invece gli stessi operanti in servizio presso il comando Compagnia Carabinieri di Termoli erano stati rinviati a giudizio per i delitti di cui agli articoli 606 e 368 del codice penale, proprio per 2 aver eseguito la misura precautelare, procedimento nel quale il ricorrente ha poi assunto la veste di persona offesa (primo motivo); lamenta altresì il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che l'ordinanza impugnata, immotivatamente e contraddittoriamente, non abbia preso in esame correttamente tutte le componenti del danno subito dal ricorrente, ritenendole non sorrette da idonea prova (secondo motivo); denuncia infine la violazione di legge e il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che la corte di appello abbia erroneamente addebitato le spese del giudizio di cassazione all'Avvocatura dello Stato, che non è parte in giudizio, dovendosi da parte processuale identificarsi nel Ministero dell'Economia e Finanze (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO va 1. I ricorsi sono entrambi fondati nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 2. È fondato il primo motivo del ricorso proposto da AN De OS, che assorbe il secondo.
2.1. Il ricorrente lamenta di aver sofferto due giorni di custodia cautelare a seguito dell'arresto in flagranza eseguito per il delitto di cui all'art. 331 del codice penale, arresto convalidato dal giudice per le indagini preliminari sebbene con la modificazione del titolo di reato in quello di cui all'articolo 340 del codice penale, per avere il De OS, nella sua qualità di direttore dell'Ufficio Unep di Termoli, cagionato una interruzione del servizio pubblico di notificazione, essendosi ripetutamente rifiutato di ricevere per le notifiche 316 ingiunzioni fiscali relative a tributi locali da parte del Comune di Termoli;
in particolare il De OS addusse carenza di risorse umane e materiali e ritenne che alle predette notifiche dovesse provvedere lo stesso Comune a mezzo dei propri messi comunali. Da tale accusa l'imputato è stato successivamente assolto con formula piena. 3 In sede di giudizio di rinvio, disposto dalla Corte di cassazione per ragioni non attinenti al merito della domanda (che era stata inizialmente rigettata sul presupposto, ritenuto irrilevante ai fini del rivendicato diritto alla riparazione, che l'interessato non avesse impugnato il provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza per conseguire una pronuncia giudiziale che accertasse l'insussistenza delle condizioni per procedere alla restrizione della libertà personale), la corte di appello di Campobasso, con il provvedimento qui impugnato, ha rigettato la domanda, formulata ai sensi dell'art. 314, comma 1, del codice di procedura penale, sul rilievo che la condotta addebitata al De OS, al momento dell'arresto in flagranza operato dai Carabinieri, presentasse i caratteri della colpa grave, così da essere causalmente efficiente nella genesi della detenzione, poi rivelatasi ingiusta. Siffatto profilo di responsabilità è stato rinvenuto nella circostanza che il De va OS oppose il rifiuto adducendo carenza di personale e nel contempo la possibilità che fosse lo stesso Comune a provvedere all'espletamento delle notifiche a mezzo dei messi in servizio presso il medesimo ente;
tutto ciò nonostante il Presidente del Tribunale lo avesse ammonito sull'inesistenza del legittimo impedimento, così come motivato dal ricorrente, che, in tal modo, mantenne fermo il rifiuto di procedere alle notifiche di atti regolarmente presentati allo sportello, anche in presenza di uno specifico provvedimento presidenziale. Apparendo pertanto del tutto immotivato tale rifiuto, Carabinieri procedettero all'arresto nella perdurante flagranza della condotta. L'arresto venne convalidato, sia pure con un titolo di reato diverso, ma in dibattimento emerse come gli Uffici finanziari alla luce dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1982, n. 890 dovessero procedere alla notifica degli atti direttamente a mezzo del servizio postale e solo in caso di impossibilità a mezzo degli uffici giudiziari o dei messi comunali. Il giudice della riparazione ha tuttavia ritenuto che il rifiuto, opposto dal direttore, fosse fondato sulla carenza di personale del proprio ufficio (assieme alla indicazione della possibile notifica a mezzo dei messi comunali) e non in forza della disciplina di cui all'articolo 14 della legge sulle notificazioni degli atti giudiziari e che quindi il rifiuto stesso fosse del tutto ingiustificato per essersi il 4 pubblico ufficiale rifiutato adducendo supposte carenze di personale, per di più in presenza di un provvedimento del presidente del Tribunale, e non sulla base delle disposizioni sopra richiamate, risultando così integrato, a giudizio della Corte di Appello di Campobasso, la condotta dolosa o gravemente colposa ostativa per ciò del riconoscimento di qualsiasi indennizzo. La Corte ha pertanto rigettato la richiesta di indennizzo, compensando le spese della procedura, ma condannando l'Avvocatura delle Stato a rifondere le spese legali affrontate per il giudizio avanti la Corte di Cassazione.
2.2. Come correttamente osservato dal procuratore Generale nella sua requisitoria, il criterio di valutazione utilizzato dal giudice della riparazione per escludere la fondatezza della domanda, appare del tutto contraddittorio e illogicamente motivato, essendo fondato sulla circostanza che il De OS avesse dato causa all'arresto in flagranza opponendo l'impossibilità del proprio ufficio di eseguire un rilevante numero di notifiche per la carenza di personale e per l'impossibilità materiale di farvi fronte, anziché opponendo l'unica giustificazione sostenibile, cioè quella derivante dal disposto della legge in materia di va notificazioni. Più in dettaglio, secondo la corte territoriale, sarebbe emersa, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, la circostanza che il De OS aveva rifiutato di ricevere n. 316 ingiunzioni fiscali adducendo carenza di personale e la possibilità per il comune di provvedere alle notifiche a mezzo del messo comunale;
e tanto anche in presenza del provvedimento del Presidente del Tribunale con il quale si comunicava al De OS che la situazione di carenza di organico e di sovraccarico del lavoro addotte non rappresentavano un legittimo impedimento alla ricezione di atti regolarmente presentati allo sportello, con la conseguenza che, al momento dell'arresto, erano sussistenti tutti i presupposti legali per l'adozione dell'atto restrittivo, tant'è che il provvedimento di convalida non fu neppure impugnato. Solo in sede dibattimentale emerse il riferimento alla disciplina di cui all'articolo 14 della legge 20 novembre 1982 n. 890, che impone all'ufficio finanziario la notificazione al contribuente a mezzo della posta, direttamente dagli uffici finanziari, e solo in caso di impossibilità, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali о dei messi speciali autorizzati 5 dall'Amministrazione finanziaria, tant'è che solo sulla base di tale assunto il Tribunale di Termoli assolse l'imputato perché il fatto non sussiste. Pertanto il fatto che il De OS avesse, al momento, giustificato il proprio rifiuto alla ricezione delle 316 ingiunzioni fiscali adducendo carenza di personale e la possibilità di provvedere alle notifiche a mezzo del messo comunale, non era stata ritenuta causa di esenzione della responsabilità penale, motivo per cui legittimamente la polizia giudiziaria, ad avviso la corte territoriale, eseguì l'arresto. Secondo il convincimento espresso dal giudice della riparazione, la condotta tenuta dal De OS, che avrebbe invece dovuto giustificare proprio rifiuto sulla base dell'articolo 14 della legge n. 890 del 1982, ebbe quindi una sicura efficienza causale nel determinare i Carabinieri all'arresto, attesa la situazione di fatto che si era presentata agli operanti al momento dell'esecuzione della misura precautelare, ragione per la quale la condotta dell'istante, appena descritta, è stata ritenuta come integrante una condotta dolosa o gravemente colposa, ostativa al riconoscimento di qualunque indennizzo. va Nel pervenire a tale conclusione il giudice della riparazione ha dunque ritenuto che il dolo o la colpa grave sarebbero consistiti nel non aver fornito, nel momento in cui la polizia giudiziaria ha eseguito l'arresto in flagranza, una giustificazione giuridicamente corretta del proprio operato, limitandosi a frapporre giustificazioni del tutto irrilevanti di carattere materiale e operativo. In tal modo, il giudice della riparazione, oltre ad aver omesso di considerare che dall'illegittimità genetica della restrizione della libertà personale è scaturito un successivo procedimento penale avente ad oggetto proprio l'attività di polizia giudiziaria ritenuta illegittima, ha del tutto omesso di valutare come la mancata giustificazione giuridica del De OS non avrebbe mai potuto innescare l'atto precautelare limitativo della libertà personale perché, in presenza di una norma di legge che rendeva, almeno prima facie, legittimo il rifiuto ("La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari ..."), il reato ipotizzato doveva ritenersi non configurabile sin dal primo momento, sicché la detenzione va qualificata come illegittima ex tunc, non dovendosi certo attendere un dibattimento ed una 6 sentenza di assoluzione per inquadrare la legge di riferimento in materia di notifiche di atti impositivi. Come allora fondatamente lamenta il ricorrente, una tale considerazione rende del tutto sfornita di adeguata motivazione la valutazione operata dal giudice della riparazione sulla stimata sussistenza di una condotta dolosa o colposa ostativa della riparazione perché avrebbe comportato un apporto causale all'arresto stesso, evidentemente operato al di fuori di ogni presupposto di fatto e di diritto, posto che l'articolo 14, comma 1, della legge n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 20, della legge 8 maggio 1998, n.146, stabilisce che La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, n va nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta>>. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
3. E' fondato anche il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze e il terzo motivo del ricorso De OS, che possono essere congiuntamente valutati perché tra loro connessi. E' evidente il vizio che affligge l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice della riparazione, in sede di giudizio di rinvio, ha addebitato le spese del giudizio di Cassazione all'avvocatura dello Stato, posto che questa non è parte in giudizio, ma difensore ope legis della amministrazione finanziaria, cui esclusivamente va attribuita la qualità di parte processuale nei giudizi di riparazione per l'ingiusta detenzione. 7 Ciò, con evidenza, assorbe l'altra ed ulteriore questione circa l'individuazione dei criteri di determinazione della soccombenza e della eventuale compensazione delle spese medesime in forza della normativa civilistica applicabile. Tuttavia è il caso di chiarire che, in tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di annullamento della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve sempre essere unitario e globale e ciò anche nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, cosicché l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale è tenuto a provvedere sulle spese (Cass. Civ., Sez. 3, n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619214; Cass. Civ., Sez. 2, n. 2634 del 07/02/2007, Rv. 594750). L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame anche sul punto della liquidazione delle spese all'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento di entrambi i ricorsi, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello di Campobasso, altra composizione, per ulteriore esame. Così deciso il 11/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani Vito Di Nicola Into Cilicre DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 - 3 MAG 2017 IL JERE Luana Mariani