Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2025, n. 10328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10328 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 28551/2019 Numero sezionale 1002/2025
Numero di raccolta generale 10328/2025
Data pubblicazione 18/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
EN RI
Presidente
MA CI
Consigliere
IN IC
Relatore
UC VA
Consigliere
ST VA
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: DISTANZE Ud.27/03/2025 PU
sul ricorso iscritto al n. 28551/2019 R.G. proposto da:
FR AN e FR NA, quali eredi beneficiati di FERRARI TI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BENACO N 15, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Clemente, che li rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avvocato Bruno Cavallone,
-ricorrenti-
CBS COSTRUZIONI S.R.L.,
contro
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA
n.2027/2018 depositata il 26.7.2018.
Firmato Da: IN IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 181f07a41163acf1 - Firmato Da: EN RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 55366481701cc88
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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.3.2025 dal Consigliere IN IC.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 2004, RI AL, proprietaria di un immobile sito in Parma, conveniva innanzi al Tribunale di Parma la C.B.S. Costruzioni s.r.l., lamentando che sul fondo della società, confinante con la sua proprietà, era in corso di edificazione un fabbricato in violazione della normativa in materia di distanze tra costruzioni e dal confine. Pertanto, l'attrice domandava la condanna della convenuta alla parziale demolizione del manufatto ed al risarcimento dei danni patiti. Si costituiva la C.B.S. Costruzioni s.r.l., contestando le avverse pretese. Parallelamente al giudizio civile instauratosi, si svolgeva davanti al giudice amministrativo, in relazione alla medesima vicenda edilizia, tra l'attrice ed il Comune di Parma ed in contraddittorio con la C.B.S. Costruzioni s.r.l. in qualità di controinteressata, un contenzioso conclusosi con la sentenza n. 7731/2010, con cui il Consiglio di Stato accertava plurime violazioni a carico della società e dell'Amministrazione comunale. Con sentenza non definitiva n. 109/2012, il Tribunale di Parma dichiarava che il manufatto della società C.B.S. violava le distanze legali tra costruzioni anche in relazione all'altezza dei fabbricati, nonché i limiti di altezza degli edifici e la C.B.S. formulava riserva d'impugnazione. Con sentenza definitiva n. 923/2013, previo espletamento di CTU, il Tribunale adito condannava la convenuta alla demolizione di quanto costruito in violazione delle distanze, e rigettava le richieste risarcitorie. La RI proponeva gravame avverso la sentenza definitiva, reiterando la domanda di risarcimento rigettata dal Giudice di prime cure. Resisteva all'impugnazione la C.B.S. Costruzioni s.r.l.,
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proponendo a sua volta appello incidentale tardivo avverso entrambe le sentenze del Tribunale di Parma. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 2027/2018 del 26.6/26.7.2018, rigettava entrambe le impugnazioni. Il Giudice di secondo grado riteneva ammissibile il gravame incidentale avverso la sentenza parziale, ancorché tardivo, in virtù dei principi di concentrazione delle impugnazioni, ed in quanto l'appello principale aveva rimesso in discussione l'assetto di interessi derivante dalle sentenze alle quali la C.B.S. aveva prestato acquiescenza. Quanto al dedotto pregiudizio per l'amenità e salubrità del fondo della RI, asseritamente derivante dalla proiezione dell'ombra del confinante edificio della società C.B.S. sulla proprietà dell'appellante principale, il Giudice di secondo grado aderiva alla motivazione del Tribunale, ritenendo corrette e adeguatamente articolate le argomentazioni del CTU sul punto. Infine, la Corte d'Appello non rilevava alcun nesso di causalità tra la patologia individuata dal medico di fiducia della RI e le vicende relative all'edificazione sul fondo confinante, e dichiarava assorbita la doglianza relativa alla mancata liquidazione equitativa dei danni, attesa l'insussistenza degli stessi. Avverso tale sentenza FR VA e FR DA, in qualità di successori mortis causa di RI AL, hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di otto motivi. La C.B.S. Costruzioni s.r.l. è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1º, n. 4) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 334 e 340 c.p.c.. La Corte territoriale si sarebbe erroneamente pronunciata sul merito dell'appello incidentale della C.B.S. Costruzioni s.r.l. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Parma, omettendo di
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rilevarne l'inammissibilità in quanto proposto tardivamente, atteso che il gravame principale afferiva alla sola sentenza definitiva beicaone 18/04/2025 costituzione in giudizio della società appellata era avvenuta quando il termine breve per impugnare, decorrente dalla data in cui entrambe le sentenze erano state notificate alla società, era già spirato. 2) Col secondo motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1º, n. 4) c.p.c. e condizionato all'eventuale impugnazione della pronuncia di seconde cure da parte della C.B.S. Costruzioni s.r.l., i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 342 c.p.c.. Secondo i germani FR, la Corte distrettuale avrebbe dovuto altresì dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale avverso la sentenza definitiva n. 923/2013 del Tribunale di Parma, in quanto non recante la deduzione specifica dei motivi di gravame, in violazione dell'art. 342 c.p.c.. 3) Con la terza censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, nn. 3) e/o 4) c.p.c., si lamenta la violazione dell'art. 2909 cod. civ.. La Corte territoriale avrebbe violato il giudicato amministrativo esterno formatosi sulla sentenza n.7731/2010, resa anche inter partes, con cui il Consiglio di Stato avrebbe accertato la violazione da parte della C.B.S. Costruzioni s.r.l. e del Comune di Parma del Regolamento Urbanistico Edilizio e della disciplina statale in materia di distanze, nonché l'illegittima autorizzazione della predetta società alla realizzazione di un piano ulteriore, qualificato come sottotetto per sottrarlo al computo delle altezze e dei limiti di fabbricabilità. 4) Col quarto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1º, n. 4) c.p.c., i ricorrenti censurano la pronuncia di seconde cure per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c.. La Corte d'Appello avrebbe altresì violato il giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva n. 109/2012 del Tribunale di Parma, che si era uniformata alla sentenza n. 7731/2010 del Consiglio di Stato. Il
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Numero registro generale 28551/2019 Numero sezionale 1002/2025 tenuto generale 10328/2025 che il Data pubblicazione 18/04/2025
Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente Tribunale, recependo acriticamente il giudicato amministrativo, avesse omesso di valutare la fondatezza della domanda attorea in ordine alla dedotta violazione delle distanze, e nel compiere poi la rivalutazione del materiale istruttorio avrebbe violato il giudicato formatosi. 5) Con la quinta doglianza, ai sensi dell'art. 360, comma 1º, n. 3) c.p.c., si lamenta la violazione degli artt. 871, 872, 873 e 2043 cod. civ. e degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale, violando il giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva del Tribunale di Parma e sulla sentenza del Consiglio di Stato, si sarebbe pronunciata su una situazione diversa da quella già definitivamente accertata, omettendo di valutare tutti gli abusi edilizi commessi dalla C.B.S. Costruzioni s.r.l. e accertati dalle predette pronunce. 6) Col sesto motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 871, 872, 873, 2043 cod. civ. e degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968, anche indipendentemente dalla violazione del giudicato esterno e del giudicato interno. I ricorrenti rilevano che, anche a voler ritenere che la Corte territoriale non abbia violato il giudicato, interno ed esterno, essa avrebbe violato la disciplina codicistica e ministeriale in materia di distanze, in difformità dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno subito a causa degli abusi dal vicino confinante dovrebbe ritenersi connaturato alla violazione (cosiddetto danno in re ipsa) e, pertanto, non necessiterebbe di essere provato. 7) Con la settima censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1º, n. 3) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di liquidazione equitativa dei danni patrimoniali ed esistenziali patiti dalla RI, da considerarsi in re ipsa e non
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bisognosi di prova quanto all'an. In particolare, Gudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare il danno patrimoniale non solo in relazione al deprezzamento dell'immobile della RI, subito a causa della riduzione della visuale, dell'esposizione solare o dell'amenità, ma anche con riguardo all'incremento economico ricavato dal danneggiante in conseguenza dell'abuso edilizio. Per quel che concerne, invece, i lamentati danni esistenziali ed alla salute, la motivazione della Corte di Appello sul punto sarebbe totalmente carente. 8) Con l'ottavo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1º, n. 5) c.p.c., i ricorrenti denunciano l'omesso esame di fatti decisivi, già oggetto di discussione tra le parti. Il Giudice di secondo grado avrebbe omesso di esaminare le condizioni di salute della RI, ed il rapporto di causalità tra le stesse e la deteriorata vivibilità della sua abitazione, nonché il pregiudizio subito a causa delle violazioni addebitabili alla società C.B.S., recependo acriticamente le conclusioni della CTU, che, a sua volta, ne aveva omesso la valutazione. Il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che fanno leva sul giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7731/2010, e sul giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva del Tribunale di Parma n. 109/2012, che si era ritenuta vincolata dal precedente giudicato del giudice amministrativo, possono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione. Ed invero, nessuna utilità potrebbero trarre gli eredi di RI AL, FR VA e FR DA, dal riconoscimento dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla C.B.S. Costruzioni SRL contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Parma n. 109/2012, o comunque dal riconoscimento del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7731/2010, o
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Numero registro generale 28551/2019 Numero sezionale 1002/2025 della sentenza non definitiva suindicata, che a quella si era Numero di raccolta generale 10328/2025 Data pubblicazione 18/04/2025
conformata.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 7731/2010 aveva annullato su ricorso di RI AL contro il Comune di Parma, ed in contraddittorio con la C.B.S., i titoli edilizi a quest'ultima concessi, ed aveva accertato che il fabbricato di quest'ultima aveva violato la distanza legale di dieci metri tra pareti finestrate ex art. 9 del D.M. n. 1444/1968, calcolata dal muro della RI sul confine, qualificato come muro di contenimento del terrapieno, e quindi come costruzione, e la maggiore distanza pari all'altezza del fabbricato della C.B.S. imposta dalla stessa norma se superiore ai predetti dieci metri, nonché l'altezza massima consentita, ed aveva altresì accertato che le mansarde di tale fabbricato, illegittimamente qualificate come sottotetto, non potevano non essere considerate nella volumetria massima consentita dalla normativa locale, senza pronunciare alcuna condanna della C.B.S. al risarcimento dei danni conseguenti a quelle violazioni. La sentenza non definitiva del Tribunale di Parma n. 109/2012, ha a sua volta accertato quelle violazioni, ritenendo vincolante il giudicato amministrativo, e con separata ordinanza la causa é stata rimessa in istruttoria sia per la determinazione delle modalità della riduzione in pristino, sia per l'accertamento degli eventuali danni derivati dalle riconosciute violazioni di norme in materia di distanze tra le costruzioni e dell'altezza del fabbricato della C.B.S.. La sentenza non definitiva citata, per la quale la C.B.S. ha formulato riserva d'impugnazione, é stata poi seguita, previo espletamento di CTU, dalla sentenza definitiva n. 923/2013 del Tribunale di Parma, che ha ordinato alla C.B.S. la demolizione del fabbricato secondo le modalità precisate nella CTU dell'arch. Pietro Pedrelli, ma ha respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla RI, che per ottenerne l'accoglimento ha proposto appello principale, mentre la C.B.S. ha proposto appello
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incidentale tardivo (essendo decorsi oltre trenta giorni dalla ricevuta notifica delle sentenze non definitiva e definitiva del Tribunale di Parma), riproponendo la già disattesa eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma chiedendo oltre al rigetto dell'appello principale, anche la riforma delle due sentenze citate del Tribunale di Parma, che avevano accertato le violazioni delle distanze e dell'altezza ed ordinato la demolizione del suo fabbricato. Orbene, la Corte d'Appello di Bologna nella sentenza impugnata, pur ritenendo non vincolante il giudicato del giudice amministrativo e procedendo ad un'autonoma valutazione degli elementi di prova acquisiti, é pervenuta alle stesse identiche conclusioni delle sentenze di primo grado, che quanto all'accertamento della violazione delle distanze, dell'altezza e della volumetria del fabbricato della C.B.S., si erano ritenute vincolate dal giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7731/2010, ed ha rigettato nel merito, sia l'appello principale della RI inerente alla sola domanda di risarcimento danni, sia l'appello incidentale tardivo della C.B.S., confermando quindi le violazioni delle distanze tra costruzioni, dell'altezza del fabbricato della C.B.S. e della volumetria massima di esso che già erano state accertate dal Consiglio di Stato. Se pertanto la Corte d'Appello di Bologna avesse ritenuto passata in giudicato la sentenza non definitiva del Tribunale di Parma n.109/2012, che pacificamente, al pari della sentenza del Consiglio di Stato n.7731/2010, dalla quale il giudice di primo grado si era ritenuto vincolato, non conteneva alcun accertamento sull'esistenza e sull'ammontare dei danni asseritamente subiti dalla RI per effetto delle violazioni delle distanze, dell'altezza e della volumetria del fabbricato della C.B.S., che erano state accertate, nulla sarebbe cambiato in ordine al deliberato rigetto della domanda di risarcimento danni della RI, la sola dalla stessa riproposta con
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Numero registro generale 28551/2019 Numero sezionale 1002/2025 l'appello principale, dato che la CTU espletata in primo grado Nurhero di racconta generale 10328/2025 dall'arch. Pietro Pedrelli, ed utilizzata dall'impugnata sentenza perone 18/04/2025 rigettare la domanda di risarcimento danni della RI, aveva riguardato la riduzione di luminosità, di aria, comodità e tranquillità, e la minore insolazione con conseguente perdita di amenità, che erano state lamentate dalla RI in relazione alle violazioni di distanze, altezza e volumetria che già erano state accertate dal giudice amministrativo. I ricorrenti, infatti, partono dall'errato presupposto che l'avvenuto accertamento da parte del Consiglio di Stato, e poi da parte della sentenza non definitiva del Tribunale di Parma n. 109/2012, delle sopra specificate violazioni, da parte della C.B.S., delle distanze tra costruzioni anche in rapporto all'altezza del suo fabbricato, dell'altezza superiore a quella massima del medesimo e della volumetria massima consentita, comporti automaticamente il riconoscimento di un danno in re ipsa, tesi questa ormai da tempo superata dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. sez. un. 15.11.2022 n.33645), come in seguito precisato. Il secondo motivo di ricorso, che é stato espressamente indicato come condizionato all'eventuale impugnazione incidentale della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2027/2018 da parte della C.B.S., non verificatasi, deve ritenersi assorbito. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, a loro volta, basati sull'asserita violazione del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7731/2010, o del giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva del Tribunale di Parma n. 109/2012, o comunque degli accertamenti compiuti dalla Corte d'Appello di Bologna nella sentenza impugnata in ordine alle violazioni degli articoli 871, 872, 873 cod. civ. e degli articoli 8 e 9 del D.M. n.1444/1968 e 2043 cod. civ., possono a loro volta essere esaminati congiuntamente, in quanto si fondano sul comune errato presupposto, ancorato ad una giurisprudenza di questa Corte ormai
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Numero registro generale 28551/2019 Numero sezionale 1002/2025 Numero di raccolta generale 10328/2025 Data pubblicazione 18/04/2025
da tempo superata (si invocano Cass. n. 20674/2019 e Cass. n.25475/2010), che in caso di accertata violazione di norme sulle distanze legali tra costruzioni, o di norme relative all'altezza massima dei fabbricati, o di norme relative alla volumetria massima assentita, il danno per il proprietario confinante debba considerarsi in re ipsa. Le sezioni unite di questa Corte, in realtà, con la sentenza del 15.11.2022 n.33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II sezione civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III sezione civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria, è stata risolta dalle sezioni unite in senso positivo, ed è stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. 19.3.2025 n. 7290; Cass. 27.6.2024 n. 17758; Cass. 27.6.2024 n.17758; Cass. 18.7.2013 n.17635). Le sezioni unite hanno poi confermato la linea evolutiva della giurisprudenza di questa sezione, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le sezioni unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è
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rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. 27.6.2024 n. 17758). Ulteriormente questa sezione, sulla base della composizione del contrasto compiuta dalle sezioni unite, ha affermato che "Allorché, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio" (Cass. 19.3.2025 n. 7290; Cass. 22.11.2023 n.32459). Nel caso di specie la RI aveva lamentato che per effetto della violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, anche in
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relazione all'altezza del fabbricato della C.B.S., sull'altezza e sulla volumetria massime consentite, si sarebbe verificata la riduzione di luminosità, di aria, comodità e tranquillità del suo fabbricato confinante, e la minore insolazione dello stesso, con conseguente perdita di amenità, con conseguente suo pregiudizio patrimoniale, ma le sue pretese risarcitorie sono state respinte dalla Corte d'Appello con un giudizio in fatto, supportato dalla CTU, non sindacabile in questa sede. In particolare, quanto al pregiudizio patrimoniale, la Corte d'Appello, pur motivando specificamente solo sulla violazione della distanza di dieci metri tra pareti finestrate, imposta tra il fabbricato della C.B.S. ed il muro di contenimento della RI, da qualificare come costruzione, dall'art. 38 del regolamento urbanistico edilizio di Parma, ha rigettato l'appello incidentale, confermando anche le altre violazioni accertate in primo grado, ha ritenuto di dover negare il danno, in quanto la CTU dell'arch. Pedrelli, espletata in primo grado, aveva verificato che la violazione delle distanze legali accertate comportava un aumento di ombra sull'edificio di proprietà RI solo nelle prime ore del mattino e nelle ultime ore prima del tramonto, limitatamente al periodo ottobre-febbraio, quando il soleggiamento era più scarso, ed ha quindi ritenuto non significative per l'accertamento del pregiudizio subito dalla RI le conseguenze negative della violazione delle distanze non solo tra costruzioni, ma anche in relazione all'altezza ed alla volumetria del fabbricato della C.B.S.. Il settimo motivo di ricorso, relativo alla mancata liquidazione equitativa dei danni subiti per effetto delle accertate violazioni delle norme sulle distanze tra costruzioni, e sull'altezza e la volumetria massima consentita, da parte del fabbricato della C.B.S., ed anche sotto il profilo del danno biologico conseguente a tali violazioni, é infondato.
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Firmato Da: IN IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 181f07a41163acf1 - Firmato Da: EN RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 55366481701cc88
Numero registro generale 28551/2019 Numero sezionale 1002/2025 Numero di raccolta generale 10328/2025 Data pubblicazione 18/04/2025
Richiamato quanto sopra esposto circa l'inesistenza di un danno in re ipsa, l'impugnata sentenza oltre ad escludere, in base alle verifiche compiute dal CTU, il danno per perdita di luminosità, di aria, comodità e tranquillità del fabbricato della RI, e per la lievissima minore insolazione dello stesso con conseguente perdita di amenità, ha ritenuto che le prove fornite dalla RI non fossero sufficienti per ritenere provata l'esistenza di un nesso causale, tra le violazioni delle distanze tra costruzioni e relative all'altezza ed alla volumetria massima del fabbricato della C.B.S., ed il lamentato disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso della RI. In particolare l'impugnata sentenza, in assenza di accertamenti presso strutture sanitarie pubbliche e della prova della prescrizione di farmaci, ed in mancanza di altre prove a supporto della concomitanza del disturbo lamentato con l'edificazione del fabbricato della C.B.S., ha ritenuto insufficiente il certificato rilasciato il 3.1.2011 dallo psichiatra Renato Ariatti, medico di fiducia della RI, che era stato prodotto in corso di causa, dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, e che in primo grado era stato ritenuto inammissibile per tardività. Alla luce di tali accertamenti di fatto negativi sui danni lamentati dalla RI, é sufficiente richiamare il principio per cui il potere, conferito al giudice dall'art. 1226 cod. civ., non consente al giudice di riconoscere il danno equitativamente quando non ne sia preventivamente dimostrata l'esistenza (Cass.
4.4.2025 n.2751; Cass.
6.12.2018 n. 31546; Cass. 29.4.2022 n. 13515). L'ultimo motivo é inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., in quanto vi é stata una "doppia conforme" in ordine alla negazione della sussistenza di un danno biologico di RI AL causalmente connesso alle violazioni delle distanze tra costruzioni, nonché dell'altezza e della volumetria massima consentita da parte del fabbricato della C.B.S. in entrambi i gradi di merito, ed i ricorrenti
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Firmato Da: IN IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 181f07a41163acf1 - Firmato Da: EN RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 55366481701cc88
Numero registro generale 28551/2019 Numero sezionale 1002/2025 Numero di raccolta geçerale 10328/2025 Data pubblicazione 18/04/2025
non hanno allegato differenti ricostruzioni di fatto in primo ed in secondo grado sul danno in questione. Nulla va disposto per le spese processuali in quanto la C.B.S. é rimasta intimata. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di FR VA e FR DA quali eredi di RI AL. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025 Il Consigliere estensore
NC PI
Il Presidente Lorenzo Orilia
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