Sentenza 31 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/12/2025, n. 9460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9460 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09460/2025REG.PROV.COLL.
N. 03681/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3681 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Dennis Zaniolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01643/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. MA PO e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Signor -OMISSIS-, odierno appellante, già Ispettore della Polizia di Stato e cessato dal servizio in virtù di provvedimento autoritativo dell’amministrazione, impugna la sentenza del Tar che respingeva il ricorso proposto avverso il diniego di monetizzazione di giorni di ferie e riposi settimanali non goduti asseritamente per cause indipendenti dalla propria volontà.
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia si rende necessaria una sintetica descrizione delle vicende, oggetto di precedenti contenziosi ma strettamente connesse a quella oggetto del presente giudizio, evocate dall’appellante a sostegno della pretesa illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado.
In data 14 settembre 1998 L’Ispettore -OMISSIS-veniva tratto in arresto perché accusato del reato di cui all’art. 455 c.p. (« -OMISSIS- ») e per aver -OMISSIS-
Sottoposto in un primo tempo alla misura degli arresti domiciliari, a seguito di plurime violazioni dell’obbligo di non comunicare con persone non conviventi, veniva deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di -OMISSIS-e ristretto in carcere con conseguente adozione, da parte dell’amministrazione, della misura della sospensione obbligatoria dal servizio.
Il procedimento penale per -OMISSIS-veniva archiviato il 18 maggio 1999 e, nelle more, interveniva anche l’assoluzione da una precedente imputazione per rapina.
A conclusione delle richiamate vicende penali, l’amministrazione adottava a carico dell’-OMISSIS-la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento del 23 novembre 2001, rettificato per correggere un errore materiale con atto del 14 marzo 2002.
I due provvedimenti (destituzione e rettifica) venivano impugnati dinanzi al Tar per il Veneto con ricorsi iscritti, rispettivamente, al n. 545/2002 e al n. 2252/2002 R.R..
In pendenza di giudizio il Signor -OMISSIS-, a seguito di istanza dallo stesso presentata per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia della quale era affetto, con verbale dell’11 marzo 2002 della Commissione Medico Ospedaliera (CMO) distaccata di Verona, privo di sottoscrizione per accettazione dell’interessato, veniva dichiarato « non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato ».
Con successivo verbale del 13 maggio 2003 della CMO di Padova (notificato all’interessato e da questi accettato) veniva confermato il medesimo esito.
I sopra citati giudizi n. 545/2002 e 2252/2002 venivano definiti con sentenza n. 3535/2005 che accoglieva il primo ricorso annullando la destituzione del 23 novembre 2001 e dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo (avente ad oggetto, come anticipato, una mera rettifica).
L’amministrazione, con decreto del 21 marzo 2006, ottemperava alla citata sentenza disponendo la riammissione in servizio dell’-OMISSIS-ma subordinandola al superamento dei test di idoneità psico-fisica. L’-OMISSIS-, benché convocato per la sottoposizione ai test una prima volta il 2 maggio 2006 e una seconda il 29 successivo, non si presentava.
Il citato decreto del 21 marzo 2006 veniva impugnato dinanzi al Tar con ricorso iscritto al n. 1259/2006 R.R. lamentando l’illegittimità della prevista sottoposizione alla prova di idoneità psico-fisica e attitudinale quale condizione per la riammissione in servizio.
A seguito del rigetto dell’istanza cautelare in detta sede proposta, intervenuto con ordinanza n. 519/2006, l’amministrazione provvedeva ad una nuova convocazione dell’interessato che si presentava il giorno 26 ottobre 2006 venendo giudicato dalla Commissione per la valutazione medico-legale e l’idoneità dei dipendenti della Polizia di Stato non idoneo alla riammissione in servizio con verbale di pari data comunicato con nota del 30 ottobre successivo.
In ragione di detto esito, con decreto del 28 novembre 2006, il Capo della Polizia, dichiarava a carico dell’-OMISSIS-la cessazione « dall’impiego nei ruoli del personale della Polizia di Stato dal 27.10.2006, giorno successivo al completamento degli accertamenti sul possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali, dai quali è scaturito un giudizio di non idoneità ».
Contestualmente l’amministrazione dichiarava:
- « utile agli effetti economici, giuridici e previdenziali, il periodo dal 20.11.1998, primo giorno di sospensione cautelare sofferta, al 13.05.2003, giorni in cui l’-OMISSIS-è stato giudicato dalla C.M.O. di Padova “non idoneo … » riconoscendo il trattamento economico spettante previa compensazione « con eventuali prestazioni di lavoro espletate durante l’assenza … »;
- non « utile agli effetti economici, giuridici e previdenziali il periodo che va dal 14.05.2003 al 27.10.2006 per effetto del sopra richiamato giudizio di inidoneità ».
Quest’ultimo decreto veniva impugnato con motivi aggiunti nel pendente (e già richiamato) giudizio n. 1259/2006, nonché con autonomo ricorso iscritto al n. 388/2007.
In corso di giudizio il Signor -OMISSIS-, con istanza del 30 novembre 2010, chiedeva al Ministero dell’Interno – Direzione Generale delle Risorse Umane la « corresponsione e/o monetizzazione dei giorni id congedo ordinario, dei giorni della legge 937/1977 e dei giorni di riposo settimanale non fruiti (52 all’anno) a causa della mancata prestazione lavorativa non imputabile al lavoratore ».
Il II Reparto Mobile di Padova (cui la richiesta veniva trasmessa per competenza in quanto Ufficio in forza al quale figurava l’interessato), con nota del 12 aprile 2011 rappresentava al legale dell’-OMISSIS-che « non [sussistevano] le condizioni che permettono la invocata monetizzazione ».
Con un sintetico ricorso iscritto al n. 1177/2011 R.R, il Signor -OMISSIS-agiva dinanzi al Tar per l’annullamento del citato diniego e per l’accertamento del diritto a conseguire la monetizzazione dei giorni di congedo ordinario (n. 185), dei giorni ex L. n. 937/1977 (n. 20) e dei giorni di riposo settimanale (n. 272) non fruiti « dal 1998 al 13 maggio 2003 ».
In detta sede, con un unico capo d’impugnazione, l’-OMISSIS-deduceva che la dichiarazione di inidoneità al servizio doveva intendersi ai fini in esame come equivalente alla dispensa dal servizio, contemplata dall’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 fra le ipotesi eccezionali in cui la pretesa monetizzazione è ammessa.
A sostegno della tesi richiamava precedenti giurisprudenziali che riconoscevano la monetizzazione del congedo ordinario non fruito relativamente a periodi di assenza per malattia o aspettativa per motivi di salute allegando che il comune elemento dell’impossibilità di fruizione non imputabile all’interessato comporrebbe l’applicazione, in via analogica, anche alla propria fattispecie della disciplina derogatoria vigente, ovvero dell’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999.
Successivamente alla proposizione del ricorso respinto con la sentenza qui impugnata, il Tar, con sentenza n. 978 del 13 giugno 2011, previa riunione dei sopra menzionati giudizi n. 1259/2006 e n. 388/2007, dichiarava inammissibile il secondo e accoglieva in parte il primo nei termini di seguito esposti.
In particolare, il Tar riteneva legittima:
- la sottoposizione a giudizio di idoneità del ricorrente evidenziando che « anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell’assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato possa e debba essere accertata la permanenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento di compiti connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza » non esistendo « alcuna preclusione a che l’Amministrazione sottoponga a nuova visita attitudinale il dipendente prima di riammetterlo in servizio dopo un periodo di lunga assenza, dal momento che si provvede alla (re)instaurazione di un rapporto di impiego rispetto al quale ragioni di pubblico interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione, possono e debbono imporre di verificare il persistere dei requisiti occorrenti per l'espletamento del servizio nella Polizia di Stato »;
- corretta l’individuazione della Commissione centrale sedente in Roma in luogo dell’Ospedale Militare del luogo di residenza.
Tuttavia, riteneva:
- fondata la « censura relativa alla illegittimità del giudizio di non idoneità alla riammissione in servizio del ricorrente, espresso dalla competente commissione, in quanto viziato per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione … » disponendo tuttavia che la CMO dovesse « rideterminarsi sulle prove psico-attitudinali sostenute dall’odierno ricorrente esternando, qualora pervenga ad un giudizio non favorevole, specifica motivazione »;
- fondata la « censura relativa al mancato riconoscimento degli effetti giuridici, economici e previdenziali per il periodo dal 14.5.2003 al 27.10.2006 » posto che « l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di destituzione ha comportato, infatti, l’automatico ripristino del rapporto di lavoro fino alla cessazione disposta con il provvedimento qui contestato, ripristino cui consegue la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato: con l’ovvia precisazione che, qualora la rinnovazione del giudizio attitudinale testé disposta avesse esito favorevole all’interessato, dovranno essere riconosciuti gli effetti giuridici, economici e previdenziali anche dal 28.10.2006 all’effettiva riammissione in servizio ».
La sentenza veniva impugnata dall’-OMISSIS-che la censurava:
- nella parte in cui riconosce all’amministrazione il potere di procedere in ogni tempo alla verifica dei requisiti di idoneità al servizio e, in particolare, al momento del rientro in servizio dopo lunga assenza;
- nella parte in cui si legittima lo svolgimento dell’accertamento con le stesse modalità e gli stessi criteri dettati per i candidati ai concorsi di ammissione in Polizia (quindi anche mediante accertamento del profilo attitudinale in relazione al quale risultava non idoneo: censura formulata nella convinzione di invece superato i test psico-fisici).
La stessa sentenza veniva impugnata anche dall’amministrazione che con appello incidentale la censurava:
- nella parte in cui pronunziando ultra petita rileva e accoglie il non dedotto difetto di motivazione del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione centrale;
- nella parte in cui riconosce ai fini economici, con diritto agli arretrati, il periodo successivo al 13 maggio 2003 nonostante non vi fosse stata prestazione di attività lavorativa.
La Sezione III del Consiglio di Stato definiva il giudizio con sentenza n. 4651 dell’11 settembre 2014 che respingeva entrambi gli appelli (principale e incidentale) statuendo, quanto all’appello principale, che fosse da « confermare la sentenza appellata, nel punto in cui ha giudicato che la mancata prestazione di fatto del servizio per la durata di sette anni consecutivi possa essere una ragione sufficiente per giustificare la verifica dei requisiti idoneità al momento attuale» ma «fermi restando i diritti dell’impiegato (agli arretrati di stipendio, etc.) per il periodo anteriore, in virtù del principio della restitutio in integrum come conseguenza dell’annullamento della destituzione ».
Quanto all’appello incidentale, che:
- pur riconoscendo che « il ricorrente in primo grado non aveva articolato specificamente un motivo di ricorso riferito all’assenza di motivazione » e che non fosse stata disposta « l’esibizione degli atti del procedimento o quanto meno delle relazioni conclusive degli organi tecnici » dai quali la motivazione poteva essere comunque desunta, « le critiche del ricorrente agli atti che hanno portato al decreto di cessazione dall’impiego erano state formulate in termini talmente estesi ed omnicomprensivi (con riferimento persino ai più minuti ed irrilevanti dettagli del procedimento) che il difetto di motivazione non vi si può non considerare compreso, se non altro come implicazione logicamente necessaria ».
- in ogni caso « la sentenza non richiede un nuovo svolgimento degli esami e delle prove, ma solo la riformulazione (motivata) del giudizio finale. Pertanto la decisione, che qui si conferma, non pregiudica il corretto esercizio della potestà amministrativa e della inerente discrezionalità »;
- l’amministrazione, se avesse voluto determinarsi sulla base del verbale di inidoneità del 13 maggio 2002 « avrebbe forse potuto avviare d’ufficio il procedimento di dispensa dal servizio, ma non lo ha fatto né subito, né in seguito » senza necessità « di disporre i nuovi accertamenti» risultando pertanto «illogicamente contraddittorio [il provvedimento impugnato in primo grado, ndr] nella parte in cui dispone la cessazione dal servizio dal 27 ottobre 2006 (e non dal 14 maggio 2003) e nello stesso tempo esclude il riconoscimento delle spettanze per il periodo successivo al 13 maggio 2003 ».
Nelle more dell’illustrato sviluppo della complessa vicenda relativa alla sorte del rapporto di impiego, si inserisce la richiesta di monetizzazione oggetto del presente contenzioso.
Il diniego opposto dall’amministrazione alla richiesta in questione veniva impugnato, come già evidenziato, con ricorso iscritto al n. 1177/ 2011 che il Tar respingeva con sentenza n. 1643 del 31 ottobre 2022 (oggetto di impugnazione nel presente giudizio) sul rilievo:
- che « l’inidoneità al servizio è fattispecie diversa e non equiparabile a quella della dispensa dal servizio »;
- che « la regola generale in materia di congedo ordinario è dettata dall’art. 14, comma 7, d.P.R. n. 395/1995 e prevede che “il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile” »;
- che « le uniche deroghe a tale principio sono dettate dall’art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995 e dall’art. 18, comma 1, d.P.R. n. 254/1999. Tali norme, in quanto speciali, contengono un elenco tassativo di ipotesi nelle quali il congedo risulta monetizzabile »;
- che « in tale elenco tassativo non è dato di rinvenire l’inidoneità al servizio, né la stessa può rientrarvi in via analogica, stante la natura speciale (e quindi di stretta interpretazione) delle norme richiamate ».
Il Signor -OMISSIS-impugnava la decisione di primo grado con appello depositato il 27 aprile 2023 deducendo « Erroneità della sentenza impugnata in riferimento all’unico motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 14, nn. 1 e 7, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395; dell’art. 18, d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254; dell’art. 63, L. 1° aprile 1981, n. 121; dell’art. 57, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782; degli artt. 3 e 36 della Costituzione; dell’art. 2197 del codice civile. Eccesso di potere, nelle forme dell’ingiustizia grave e manifesta, della disparità di trattamento e della carenza assoluta di motivazione in relazione all’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere giurisdizionale ».
L’amministrazione si costituiva in giudizio con memoria formale alla quale allegava la sintetica memoria già depositata in primo grado con la quale si limitava ad affermare che l’inidoneità al servizio non poteva essere equiparata alla dispensa e che la monetizzazione non sarebbe ammessa dalle vigenti disposizioni.
All’esito della pubblica udienza del 13 novembre 2025, la causa veniva decisa.
Deve in premessa rilevarsi che in questa sede l’appellante amplia significativamente lo spettro delle doglianze dedotte in primo grado articolando una pluralità di censure rivolte a provvedimenti oggetto di paralleli, e sopra illustrati, giudizi allo stato definiti.
L’appellante infatti richiama le narrative del ricorso di primo grado (punti 1-3) e una « memoria illustrativa con documenti datata 17 luglio 2021 [2022, ndr]», depositata in primo grado il 20 luglio successivo, con la quale espone fatti ulteriori a quelli illustrati in sede di ricorso introduttivo, presumibilmente non considerati per tale motivo dal giudice di prime cure.
In particolare è censurato il decreto del Capo della Polizia del 28 novembre 2006 (con il quale veniva dichiarata la cessazione « dall’impiego nei ruoli della Polizia di Stato dal 27.10.2006, giorno successivo al completamento degli accertamenti sul possesso dei requisiti psico-fisici attitudinali, dai quali è scaturito un giudizio di non idoneità » (la cui sorte processuale è già stata illustrata) reintroducendo questioni già definite con la citata decisione della Sez. III n. 4651/2014 (che in ogni caso, si precisa, respingeva l’appello proposto dall’-OMISSIS-).
Con riferimento a tali doglianze, l’appello non può che essere dichiarato inammissibile.
Quanto alla sentenza del Tar n. 1643/2022, qui impugnata, l’appellante la contesta nella parte in cui afferma:
- che « l’inidoneità al servizio è fattispecie diversa e non equiparabile a quella della dispensa dal servizio »;
- che ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 395/1995 che regola la fattispecie, « il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile »;
- che le deroghe ammesse dal comma 14 dell’articolo da ultimo citato, nonché dall’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 254/1999, fra le quali non è contemplata l’inidoneità al servizio, sono tassative.
Il giudizio espresso dal Tar è ritenuto dall’appellante non aderente alle norme richiamate e non coerente con la giurisprudenza, anche costituzionale e comunitaria, formatasi sulla questione.
Espone in particolare che l’inidoneità al servizio sia il presupposto tanto per l’aspettativa per infermità quanto per la dispensa e che la posizione del Tar colliderebbe con quanto stabilito dagli artt. 68, 71, 72, 129 e 130 del d.P.R. n. 3/1957 quanto degli art. 6 n. 6 e 15 n. 3 del d.P.R. n. 461/2001.
Le richiamate norme del d.P.R. n. 3/1957, sono rubricate rubricate, nell’ordine, « Aspettativa per infermità -Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio », « Dispensa dal servizio per infermità », «Presupposti» del « collocamento in disponibilità », « Dispensa » e « Accertamento sanitario per la dispensa ».
Le invocate disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/2001, recante « Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie », riguardano la prima (peraltro non più vigente all’atto della proposizione del ricorso di primo grado poiché sostituita dall’art. 1114 del d.P.R. n. 90/2010) la composizione e funzionamento della Commissione chiamata a pronunciarsi in ordine alle cause di servizio e la seconda gli « Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità ».
Di tali censure non si rinviene traccia nel ricorso di primo grado con conseguente inammissibilità delle stesse in questa sede.
Come, infatti, recentemente riaffermato in giurisprudenza « il divieto di nova sancito dall'art. 104 comma 1 Cod. proc. amm. è imprescindibile, ha carattere assoluto e valenza di ordine pubblico processuale, promanando dalla fondamentale esigenza di assicurare il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, e impone l'immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado. Segnatamente, l'effetto devolutivo dell'appello, consacrato dalla predetta norma con il divieto di porre nuove difese rispetto a quelle formulate innanzi al primo giudice, assicura che l'oggetto del giudizio del gravame non risulti più ampio di quello su cui si è pronunciato il giudice della sentenza appellata (Cons. Stato, IV, 8 gennaio 2018, n. 76) » (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n.7856).
A sostegno della pretesa illegittimità del diniego impugnato l’appellante insiste nell’affermare che la dichiarazione di inidoneità a seguito della sottoposizione ai test equivarrebbe ai presenti fini alla dispensa dal servizio.
Espone in particolare:
- che il provvedimento di dispensa dal servizio, come risulta dai documenti 1 e 2 allegati alla già citata memoria del 17 luglio 2022 depositata in primo grado, non veniva adottato « stante l’intervenuta destituzione dal servizio »;
- che l’inidoneità al servizio e la conseguente estinzione del rapporto di servizio (inizialmente con decorrenza dall’aprile 2003), interveniva nell’ambito della procedura di riammissione in servizio a seguito di annullamento della destituzione.
Sulla base di tali premesse perviene alla conclusione che non veniva « messo in condizione di usufruire delle proprie ferie prima della cessazione del suo rapporto di lavoro come risulta inequivocabilmente in atti e nessuna incidenza ha (a maggior ragione) il motivo per cui lo stesso sia cessato, anche se fosse stato a domanda (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 2555/2021) ».
Segue una copiosa rassegna di giurisprudenza comunitaria, costituzionale e amministrativa (pagg. 11 e ss. dell’appello cui si rinvia) dalla quale si evince il principio per il quale la monetizzazione sarebbe consentita ogni qual volta la mancata fruizione del congedo si determini per esigenze di servizio o per causa in ogni caso non imputabile all’interessato e che tale principio troverebbe applicazione anche quando l’interruzione del rapporto di lavoro intervenga per scelta del lavoratore.
In estrema sintesi, sostiene l’appellante che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie opererebbe unicamente quando il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e fruirne: ipotesi estranee al caso di specie in cui il rapporto si interrompeva per atto autoritativo dell’amministrazione.
La sentenza sarebbe pertanto errata per avere, il giudice di prime cure, ritenuto le norme che derogano al divieto di monetizzazione siano di stretta interpretazione: posizione che sconterebbe la mancata considerazione della ratio alle stesse sottesa.
L’amministrazione, come anticipato, non svolge difese se non mediante richiamo a quelle svolte in primo grado affermando che:
- la richiesta di monetizzazione non potrebbe essere soddisfatta perché « non risulta nel periodo oggetto della richiesta alcuna effettiva prestazione lavorativa del ricorrente » riammesso in servizio dal Tar con sentenza n. 3535/2005 « subordinatamente all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e definitivamente licenziato per mancanza dei requisiti … »;
- l’inidoneità al servizio non potrebbe essere equiparata alla dispensa dal servizio poiché a differenza di quest’ultima (che sopravviene all’assunzione) la prima si verificherebbe con effetto retroattivo attestando l’insussistenza dei requisiti necessari per l’assunzione;
- non troverebbe applicazione alla presente fattispecie l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999;
- l’inidoneità al servizio non è espressamente prevista quale ipotesi di deroga al divieto di monetizzazione prevista e la norma non potrebbe essere interpretata estensivamente trattandosi di disposizione derogatoria rispetto al principio di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995.
L’appello è infondato.
Ribadita l’estraneità al presente giudizio delle questioni oggetto del parallelo contenzioso definito con sentenza del Tar n. 978/2011, confermata in appello con decisione n. 4651/2014 (entrambe ampiamente illustrate), non può che rilevarsi come in virtù di dette pronunzie la complessa vicenda relativa alla posizione d’impiego dell’appellante e, in particolare, la sua idoneità la servizio (o la decorrenza della sua inidoneità), veniva rimessa al riesame dell’amministrazione che, allo stato, non è documentato da alcuna delle parti, sia stato eseguito.
Passando ora all’esame della questione oggetto del presente giudizio, ovvero la spettanza della monetizzazione , deve premettersi un sintetico richiamo al contesto normativo di riferimento.
L’art. 63 della L. n. 121/1981 disciplina l’orario di servizio degli appartenenti alla Polizia di Stato prevedendo un limite orario settimanale (comma 1) superato il quale il servizio è retribuito « come prestazione di lavoro straordinaria » (comma 3).
La norma prevede altresì il « diritto ad un giorno di riposo settimanale … recuperabile entro le quattro settimane successive » nell’ipotesi in cui « per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana » (comma 5).
L’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 prevede al comma 1 che « al personale di cui all’art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito » e al comma 7 che « il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile ».
Il principio da ultimo enunciato trova un temperamento nel successivo comma 14 ove è previsto che « fermo restando il disposto del comma 7, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso ».
L’art. 18 rubricato « Congedo ordinario » del d.P.R. n. 254/1999 recante « Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 », prevede ipotesi di monetizzazione del congedo ordinario ulteriori a quelle già menzionate nell’art. 14 del d.P.R. 395/1995 riconoscendo il diritto anche « quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità ».
L’illustrato contestò normativo, coerente con i principi enunciati dall’art. 36, comma 3, della Costituzione (« il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi ») configura la fruizione delle ferie del lavoratore in termini di diritto irrinunciabile con conseguente divieto di monetizzazione delle stesse.
Detto divieto non è tuttavia assoluto essendo riconosciuta la possibilità di provvedervi quando la mancata fruizione sia dipesa da inderogabili esigenze di servizio e non sia imputabile all’interessato.
La vigenza in materia di un principio di ordine generale, quale il divieto di monetizzazione , non può tuttavia che conferire il carattere di eccezionalità alle previsioni che ne ammettono la deroga.
Focalizzando ora l’attenzione sulle specificità della presente fattispecie, non può che rilevarsi come l’inidoneità al servizio non trovi espressa menzione né nell’art. 14, comma 14, del d.P.R. 395/1995 né nell’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999.
L’appellante supera tale evidenza affermando una sostanziale assimilazione, ai presenti fini, dell’inidoneità al servizio d’istituto alla dispensa dal servizio auspicando un’interpretazione che consenta l’applicazione per analogia della deroga che per quest’ultima ipotesi è prevista.
Tale posizione non può essere condivisa.
Premesso che l’art. 12 delle « disposizioni sulla legge in generale » ammette al comma 2 che, in difetto di una « precisa disposizione » che regoli la fattispecie, la controversia possa essere definita avuto « riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe », il successivo art. 14 afferma il principio per il quale le leggi che « fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati ».
Le sopra richiamate eccezioni al divieto di monetizzazione costituiscono un temperamento alla rigidità della regola generale: temperamento che il legislatore prevede operando un bilanciamento fra esigenze di equità, soddisfatte dall’individuazione della deroga, ed esigenze di eguaglianza che impongono una puntuale definizione dell’ambito di applicazione della previsione derogatoria.
Tale bilanciamento, effettuato a monte dal legislatore, esclude che, in presenza di norme derogatorie, in quanto tali eccezionali, residui in capo all’interprete la possibilità di estenderne l’applicazione in via interpretativa.
In coerenza con le suesposte considerazioni deve ritenersi la correttezza della decisione del Tar circa la tassatività delle deroghe ammesse ai sensi dell’art. 14, comma 14, del d.P.R. 395/1995 e dell’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 254/1999, fra le quali non è contemplata l’inidoneità al servizio.
Tuttavia, il soddisfacimento della pretesa dell’appellante trova un ulteriore, e logicamente precedente, ostacolo.
Non può, infatti, non rilevarsi come l’illustrata disciplina, in coerenza con le esigenze sottese al riconoscimento del diritto alle ferie, ovvero la ratio invocata dall’appellante, presupponga lo svolgimento della prestazione lavorativa che legittima la corresponsione, per il periodo di godimento del diritto in questione, di una retribuzione « sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro » (così Cass. civ., Sez. lav., 9 settembre 2025, n. 24899 che richiama la giurisprudenza comunitaria formatasi in materia: RO EL del 2006; LT e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; IA e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17»).
Ciò in coerenza con il principio da tempo risalente affermato dalla Corte Costituzionale per il quale « il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche » (C. Cost., 10 maggio 1963, n. 66).
Che non vi sia stata prestazione lavorativa nel periodo di interesse (e che non sussista quindi alcuna necessità di protezione delle energie psico-fisiche del lavoratore) è confermato dalla stesse difese svolte dall’appellante in primo grado laddove afferma che « l’Amministrazione della P.S. non ha mai fatto rientrare in servizio l’ex dipendente, malgrado l’effetto “ex tunc con piena ricostruzione della carriera ai fini giuridici e con diritto agli arretrati di stipendio” derivato da una pronuncia giurisdizionale, nemmeno concedendogli le ferie e i congedi che egli avanzava, in relazione a dei verbali della C.M.O. trattati in violazione delle norme del decreto leg.vo 196/2003 per cui era stato dichiarato inidoneo al servizio in forma permanente (nel corso di una verifica di malattia dipendente da causa da servizio ed in assenza del rapporto di servizio) senza però fare il provvedimento di dispensa dal servizio con le ulteriori garanzie a favore dell’interessato » (pag. 1 della memoria depositata in primo grado il 14 marzo 2022).
Quanto al richiamo ancora una volta operato all’effetto « “ex tunc con piena ricostruzione della carriera ai fini giuridici e con diritto agli arretrati di stipendio” derivato da una pronuncia giurisdizionale », ovvero ai contenuti della più volte citata decisione della Sez. III n. 4651/2014 resa sull’appello proposto avverso la sentenza del Tar n. 978/2011, non può che ribadirsi come in detta sede l’appello del Signor -OMISSIS-venisse respinto consolidando la decisione del Tar che disponeva l’annullamento degli atti impugnati disponendo il riesame.
Ne deriva che ogni pretesa che si fondi sulla illegittimità dei provvedimenti in forza dei quali il servizio non veniva prestato, non potrà che essere affrontata all’esito del riesercizio del potere ordinato dal Tar: riesame effettuato il quale, in ipotesi di esito favorevole all’interessato, potrà essere ridefinita la complessiva posizione dell’appellante, comprensiva dell’accertamento del diritto in questa sede azionato e delle concrete modalità di soddisfo.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto.
In ragione della specificità delle questioni oggetto del giudizio e dello scarso apporto difensivo dell’amministrazione, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante nonché di qualsiasi altro riferimento a procedimenti penali e relativi esiti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI RO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
MA PO, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PO | GI RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.