Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2003, n. 1238
CASS
Sentenza 28 gennaio 2003

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L'approvazione della graduatoria, con correlativa designazione del vincitore di un concorso, e la costituzione del rapporto di impiego, pur essendo atti connessi e configurandosi l'uno come presupposto della validità dell'altro, restano reciprocamente distinti, sicché il giudicato sull'atto presupposto, mentre può costituire la ragione di un successivo annullamento di quello subordinato, non ne determina di per sè la caducazione, rimanendo invece rimesso al potere conformativo dell'Amministrazione disporre la cessazione di un rapporto di impiego tuttora pendente, ancorché in assenza delle condizioni di legittimità dell'assunzione del lavoratore. Ne consegue che, poiché la determinazione dell'ente pubblico di estromettere definitivamente dalla propria organizzazione un lavoratore a seguito della formazione del giudicato sulla invalidità dell'atto presupposto si configura come l'atto che concretamente ed immediatamente determina la situazione della quale viene chiesta la rimozione, è al momento della sua emanazione che occorre avere riguardo per la statuizione sulla giurisdizione e, ove tale atto sia successivo alla data del 30 giugno 1998, che l'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 individua come discrimine temporale tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa per le controversie in tema di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2003, n. 1238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1238
    Data del deposito : 28 gennaio 2003

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