Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
L'approvazione della graduatoria, con correlativa designazione del vincitore di un concorso, e la costituzione del rapporto di impiego, pur essendo atti connessi e configurandosi l'uno come presupposto della validità dell'altro, restano reciprocamente distinti, sicché il giudicato sull'atto presupposto, mentre può costituire la ragione di un successivo annullamento di quello subordinato, non ne determina di per sè la caducazione, rimanendo invece rimesso al potere conformativo dell'Amministrazione disporre la cessazione di un rapporto di impiego tuttora pendente, ancorché in assenza delle condizioni di legittimità dell'assunzione del lavoratore. Ne consegue che, poiché la determinazione dell'ente pubblico di estromettere definitivamente dalla propria organizzazione un lavoratore a seguito della formazione del giudicato sulla invalidità dell'atto presupposto si configura come l'atto che concretamente ed immediatamente determina la situazione della quale viene chiesta la rimozione, è al momento della sua emanazione che occorre avere riguardo per la statuizione sulla giurisdizione e, ove tale atto sia successivo alla data del 30 giugno 1998, che l'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 individua come discrimine temporale tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa per le controversie in tema di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2003, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. DI NANNI Francesco Luigi - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere.-
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRANATA CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO PELIZZI 21, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA SCARCIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ERRICO DI LORENZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MASSA DI SOMMA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/1586 proposto da:
COMUNE DI MASSA DI SOMMA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO VIOLANTE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GRANATA CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO PELIZZI 21, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA SCARCIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ERRICO DI LORENZO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1207/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Errico DI LORENZO, Giancarlo VIOLANTE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla sezione lavoro per l'ulteriore corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. IR GR, a seguito di positiva partecipazione al concorso ad un posto di operaio generico - manutentore, riservato a candidati compresi nelle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, e di approvazione della relativa graduatoria con deliberazione di Giunta n. 28 del 15 luglio 1993, era assunto alle dipendenze del Comune di Massa di Somma.
Questa deliberazione, impugnata da altro concorrente, era però annullata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con sentenza n. 81 del 1994, poi confermata da Consiglio di Stato con sentenza n. 971 del 2000. In esecuzione del giudicato amministrativo, il Comune di Massa di Somma intimava a IR GR, con nota del 5 maggio 2000, l'allontanamento dal posto di lavoro.
Il lavoratore adiva allora il Tribunale di Noia per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e del correlativo diritto alla riassunzione ovvero, ed in subordine, la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
La domanda era rigettata e la relativa statuizione trovava conferma presso la Corte d'appello di Napoli, la quale, con sentenza depositata in cancelleria 10 ottobre 2001, rigettava sia il gravame principale del lavoratore, sia quello incidentale col quale il Comune aveva denunciato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinari.
Osservava, in particolare, il giudice del merito che siffatta denuncia era infondata, perché la controversia aveva ad oggetto l'esame della legittimità di un atto di licenziamento intimato dopo il 30 giugno 1998, ossia una questione ricadente, ratione temporis, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, secondo il regime transitorio (dettato dall'art. 45, diciassettesimo comma, del d. lgs. n. 80 del 1998) del trasferimento a quest'ultima della controversie in materia di impiego pubblico contrattualizzato.
Per la cassazione di questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste il Comune con controricorso e contestuale ricorso incidentale, inteso, quest'ultimo, a ribadire la suddetta eccezione di difetto di giurisdizione, che ha determinato l'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni unite.
Entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti contro la medesima sentenza.
Il Comune di Massa di Somma, con l'unico motivo del ricorso incidentale - che si impone al pregiudiziale esame di queste Sezioni unite, in quanto diretto contro il capo della sentenza d'appello che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria - osserva che, pur essendo avvenuta la comunicazione dell'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro soltanto nel maggio 2000, essa non costituiva un provvedimento amministrativo vero e proprio, ma soltanto una "presa d'atto" del giudicato amministrativo di annullamento della delibera recante l'approvazione della graduatoria conclusiva del concorso in contestazione, laddove i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla giurisdizione si erano tutti realizzati all'epoca dell'espletamento del concorso stesso, ossia anteriormente alla data del 30 giugno 1998, di guisa che la loro cognizione restava devoluta al giudice amministrativo, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 45, diciassettesimo comma, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
L'assunto del ricorrente è privo di fondamento.
Come riferito in parte narrativa, il suddetto giudicato amministrativo non ha avuto ad oggetto immediato e diretto il rapporto di impiego, ma esclusivamente l'approvazione della graduatoria conclusiva del concorso espletato ai fini della costituzione del rapporto stesso.
In tal senso i fatti di causa sono stati accertati dalla sentenza impugnata (cfr. pg. 6, ove si menzionano "l'approvazione della graduatoria e la nomina a vincitore del concorso", e cioè appunto gli atti conclusivi della procedura concorsuale, come i soli annullati dalla decisione del Consiglio di Stato) e non è la Corte legittimata a diversa conclusione, non avendo gli odierni ricorrenti formulato alcuna censura in ordine a tale accertamento ed, avendo, all'opposto, entrambi concordemente riconosciuto, nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di legittimità, l'identica circostanza dell'avvenuto annullamento dei soli provvedimenti da ultimi menzionati.
Orbene, approvazione della graduatoria, con correlativa designazione del vincitore del concorso, da un lato, e costituzione del rapporto di impiego, dall'altro, pur essendo atti connessi e configurandosi l'uno come presupposto della validità dell'altro, restano reciprocamente distinti, con la conseguenza che il giudicato di annullamento dell'atto presupposto, mentre può costituire la ragione di un successivo annullamento di quello subordinato, non ne determina di per sè la caducazione, rimanendo, invece, affidato al potere conformativo dell'Amministrazione disporre la cessazione di un rapporto di impiego tuttora pendente, ancorché in assenza delle condizioni di legittimità dell'assunzione del lavoratore. Ne consegue che la nota del 5 maggio 2000, avente ad oggetto la disposta cessazione del rapporto di impiego, lungi dall'assumere la consistenza di una mera presa d'atto dell'esito di una vicenda litigiosa, integra tutti gli estremi di un provvedimento amministrativo funzionale alla determinazione di effetti estintitivi del rapporto stesso, non prodotti direttamente dall'anteriore giudicato.
La determinazione del Comune di estromettere definitivamente il lavoratore dalla propria organizzazione, assume dunque autonoma valenza di un atto di gestione di un rapporto in corso ed è anche l'atto che concretamente ed immediatamente determina la situazione della quale, con la domanda introduttiva del giudizio - con riguardo alla quale, giusta Part. 386 cod, proc. civ., si determina la giurisdizione -, viene invocata la rimozione (al fine sia della riassunzione, sia del risarcimento del danno sofferto, che, appunto, causalmente si ricollega a siffatta estromissione): al momento della sua emanazione occorre, dunque, avere riguardo per la statuizione sulla giurisdizione, trovando, in tali sensi, piena applicazione il principio per cui, giusta la disciplina transitoria apprestata dall'art. 45, comma diciassettesimo, prima parte, del d.lgs. n. 80 del 1998 - il quale, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone la data del 30 giugno 1998 come discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata -, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (Cass., sez. unite, 9 agosto 2000, n. 553; Id., 24 febbraio 2000, n. 41; id. 19 luglio 2000, a 505; id., 7 novembre 2000, n. 1154; Id., 11 giugno 2001, n. 7856). La tesi difensiva del Comune, che nega natura provvedimentale all'atto in questione, non trova conforto nella sentenza da ultima citata, in quanto il caso in essa esaminato era simmetricamente opposto a quello costituente oggetto della presente controversia, trattandosi allora della rimozione, attraverso il giudicato amministrativo, di ostacoli frapposti dall'organo di controllo all'approvazione della graduatoria e, quindi, di una mera reiterazione dell'approvazione medesima, ossia di un precedente provvedimento di identico tenore, indicato, quindi come rilevante ratione temporis, ai fini suddetti.
Il conclusione, essendo stato disposto l'allontanamento dal lavoro soltanto nel maggio del 2000, non può che dichiararsi la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Esaurita con tale declaratoria la competenza delle Sezioni unite, il ricorso va rimesso, giusta il disposto dell'art. 142 disp. att, cod. proc. civ., per l'esame delle residue questioni e per i provvedimenti sulle spese processuali, alla Sezione Lavoro, competente per materia, ai sensi dell'art. 19 della legge 11 agosto 1973, n. 533,
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello incidentale e dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame delle residue questioni e per i provvedimenti sulle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2003