TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/07/2025, n. 6288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6288 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7849/2023 promossa da:
(p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato Elisa Lazzati ed elettivamente domiciliata in via Puecher, 8 a Inveruno (MI) presso lo studio della medesima
ATTRICE
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore in forza di procura speciale Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Bernardini e Andrea
AR ed elettivamente domiciliata in via Fabio Filzi, 2 a Milano presso il loro studio
CONVENUTA
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così giudicare:
In via principale di merito
pagina 1 di 7 • accertare e dichiarare la responsabilità della per mala CP_1 gestio nella trattazione del presunto sinistro dichiarato come avvenuto in data 23 dicembre 2020, ore 12,10 circa in Genova, per le causali tutte emerse in corso di causa;
• per l'effetto, ordinare ad la cancellazione del presunto CP_1 sinistro avvenuto in data 23 dicembre 2020, ore 12,10 circa in
Genova, dall'attestato di rischio di Parte_1
[...
relativamente al veicolo targato FY611SE, ripristinando lo status quo ante nella classe di merito dello stesso;
• altresì, per l'effetto condannare al risarcimento di CP_1
Part tutti i danni, subiti e subendi dalla società derivanti dalla suddetta responsabilità di per mala gestio, come in atti CP_1 descritti e dimostrati, quantificati nella misura di euro 2.935,16, ovvero nella diversa somma che risulterà a seguito dell'istruttoria,
o a quella determinata dal Giudice secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo;
In ogni caso
• condannare al pagamento in favore dell'attrice delle CP_1 spese e competenze legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed altri accessori come per legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
In via principale:
- rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
- contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Part (di seguito anche conveniva Parte_1 in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni CP_1 derivanti dalla responsabilità per mala gestio del sinistro occorso in data 23 dicembre 2020 tra l'autoarticolato “Man” con targa
FY611SE, in uso ad ed assicurato con (di Parte_1 CP_1 seguito anche ) e l'autovettura Nissan Qashqai targata GA119HZ, CP_1 assicurata con . Controparte_2
A sostegno della domanda l'attrice deduceva: di aver stipulato con in data 13 marzo 2020 la polizza “R.C.A.” n. 50/M13628931 CP_1 per il periodo compreso tra il 31.03.2020 e il 31.03.2021 per l'autoarticolato targato FY611SE; di aver ricevuto in data 3 febbraio
2021 una comunicazione da circa la denuncia di un sinistro CP_1 risalente al 23 dicembre 2020 e pervenuta all'assicurazione in data
28 gennaio 2021 da parte di e CP_3 CP_4 comproprietarie del veicolo targato GA119HZ; che nella denuncia l'Avvocato di queste ultime affermava che il sinistro era avvenuto a
Genova in via Lungo Bisagno Dalmazia alle ore 12.10 per esclusiva responsabilità del camion assicurato con e che il veicolo CP_1 assicurato con era stato urtato e danneggiato nella fiancata CP_2
Part sinistra;
che , non essendosi tale evento mai verificato, presentava una dichiarazione di negazione a;
che nel settembre CP_1
2021, senza alcuna informazione preventiva, richiedeva il CP_1 pagamento della franchigia per il sinistro e comunicava di aver indennizzato le comproprietarie del veicolo targato GA119HZ.
Part Pertanto, deduceva la mala gestio della Compagnia convenuta per essersi basata su un'istruttoria lacunosa condotta da e CP_2 chiedeva il risarcimento dei danni e la cancellazione del sinistro
Part dall'attestato di rischio di , con conseguente riduzione del premio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_1 domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
In particolare la convenuta sosteneva: di aver effettuato gli accertamenti necessari con diligenza e buona fede, anche sulla base pagina 3 di 7 della documentazione e delle risultanze probatorie offerte da quale incaricata della gestione del sinistro Controparte_2 in forza di regime CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto): di aver provveduto all'indennizzo dei danni già liquidati da alle proprie assicurate solo dopo aver CP_2 avuto conferma, in esito a tali accertamenti, della dinamica del sinistro.
All'udienza del 20 febbraio 2024 veniva conferito incarico al CTU al fine di verificare la compatibilità tra la dinamica del sinistro così come ricostruita dalle assicurate di i danni sui due mezzi CP_2
e il materiale fotografico acquisito.
Tanto premesso, le domande avanzate dall'attrice sono infondate.
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in merito all'onere probatorio gravante sulla Società assicuratrice al fine di provare la corretta gestione del sinistro affermando che la stessa deve ritenersi onerata ”della prova di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, dimostrando di avere impiegato la dovuta diligenza, richiesta all'operatore economico del settore, nel valutare tutti gli elementi fattuali hic et inde, pervenendo ad un ragionevole convincimento in ordine sia all'effettivo verificarsi del sinistro quanto al suo accadimento storico, sia alla attribuzione della prevalente o concorrente responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, tale da legittimare una prognosi sfavorevole sulla eventuale resistenza in giudizio e sul ritardato pagamento dell'indennizzo” (Cass. n. 18603 del 2016).
Il comportamento di può dirsi diligente e conforme a CP_1 quanto stabilito nella pronuncia citata.
Infatti, prendeva atto in primo luogo degli accertamenti CP_1 disposti da che in qualità di assicurazione Controparte_2 per la RCA del veicolo danneggiato Nissan Qashqai tg. GA119HZ, veniva individuata quale gestionaria del sinistro in forza di regime CARD ed in particolare: della perizia estimativa sul veicolo Nissan Qashqai tg. GA119HZ eseguita dalla (doc. 3 parte convenuta); CP_5
pagina 4 di 7 Cont della perizia di riscontro sul veicolo tg. FY611SE fiduciario
(doc. 4 parte convenuta); della valutazione di Persona_1 compatibilità (doc. 5 parte convenuta). CP_5
Inoltre, considerato che con comunicazione del 12 febbraio 2021
l'attrice negava il verificarsi dell'evento (doc. 8 parte attrice), anche il proprio fiduciario Controparte_7 [...] di esprimere un parere su quanto Controparte_8 riportato nella denuncia pervenuta dalle danneggiate e CP_3
CP_4
Si legge in tale relazione: “Presa visione delle perizie eseguite su entrambi i veicoli, ritengo, in considerazione delle masse e sagome degli stessi, oltre al lieve danno rilevato sul veicolo di CTP, che non si possa escludere il contatto tra i veicoli. Si evidenzia inoltre che come riscontrato nella perizia N° 183/21 eseguita dallo studio in data 09/02/2021 sul veicolo Man targa FY611SE con Per_1
Part rimorchio targa AF62379 di proprietà società , viene indicato che l'autocarro in oggetto si è recato in data 23/12/2020 in via Geirato
81 a Genova, presso la Società Tecno Ambiente, per raggiungere la quale è dovuto transitare in via Lungo Bisagno Dalmazia come da immagine scaricata da Google Maps ed evidenziata. Pertanto, si può affermare che l'autocarro assicurato proveniente da Milano dopo essere uscito dall'autostrada ha dovuto percorrere via Lungo Bisagno
Dalmazia per raggiungere via Geirato”.
Tali risultanze venivano confermate dal CTU nominato nel presente giudizio, alla cui relazione si rimanda in quanto congruamente motivata, che concludeva per la “compatibilità tra i danni osservati nelle fotografie disponibili e dichiarati in atti sul veicolo attoreo
e sul veicolo antagonista e la meccanica del sinistro così come descritta.
Mediante l'esame delle fotografie dei luoghi e dei mezzi, oltre che attraverso le risposte fornite dal C.t.u., è possibile superare le contestazioni svolte da parte attrice, secondo la quale era evidente pagina 5 di 7 che il sinistro non poteva essersi verificato secondo le modalità descritte dalle signore e CP_3 CP_4
Part In particolare affermava anche negli atti conclusivi: “lo specchietto retrovisore sinistro presenta un danno da strappo che può derivare solo con una forza che agisce dal davanti al dietro (mentre
Part le presunte danneggiate hanno dichiarato che il mezzo in uso ad al momento del presunto sinistro, circolava nello stesso senso di marcia in cui il loro veicolo era parcheggiato, dunque con una forza che agirebbe invece da dietro a davanti)… e il graffio presente sulla fiancata del veicolo presunto danneggiato non è rapportabile ad un urto ad opera di un mezzo pesante come il semirimorchio”
Il C.t.u. sul punto chiariva invece che “lo specchietto retrovisore sinistro dell'autovettura è lesionato nella parte anteriore;
quindi, il contatto è avvenuto dalla parte posteriore dell'auto-articolato nel suo senso di movimento. L'abrasione sulla portiera può essere stata prodotta dalla porzione di specchietto lesionata, attaccata ai cavi elettrici alla base dello specchietto retrovisore sinistro, che cadendo ed oscillando ha prodotto l'abrasione osservata” specificando anche che “durante il moto, l'autoarticolato può essere in fase di leggero moto curvilineo, oppure possono esserci degli scuotimenti del semirimorchio dovuti al fenomeno fisico da flutter (divergenza torsionale)”,
Part Anche le osservazioni di relative al doc 13 di parte attrice, vale a dire la fotografia che rappresenterebbe il veicolo danneggiato in movimento e dunque non parcheggiato come riportato nella denuncia del sinistro, non sono insuperabili in quanto la foto potrebbe essere stata scattata da altro veicolo o in un momento immediatamente successivo all'urto.
Part Sempre in risposta alle obiezioni di , risulta inoltre, dalle fotografie prodotte nella c.t.u. e dalla relazione che “La carreggiata dove è avvenuto il sinistro è a quattro corsie, due per senso di marcia, con stalli di sosta ed edifici di civile abitazione e commerciali ai margini laterali delle corsie di marcia”.
pagina 6 di 7 Deve dunque escludersi la responsabilità per mala gestio di CP_1
, con conseguente rigetto delle domande attoree in quanto la
[...]
Compagnia procedeva ad indennizzare le danneggiate dopo avere svolto plurimi accertamenti e senza che fossero ravvisabili palesi incongruenze tra quanto affermato e quanto riscontrabile dalle foto e dagli elementi probatori acquisiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui all'art. 147/2022 ai valori medi. Parimenti, le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
[... nei confronti di;
CP_1
- per l'effetto, condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A.
- pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Così deciso in Milano, 28 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7849/2023 promossa da:
(p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato Elisa Lazzati ed elettivamente domiciliata in via Puecher, 8 a Inveruno (MI) presso lo studio della medesima
ATTRICE
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore in forza di procura speciale Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Bernardini e Andrea
AR ed elettivamente domiciliata in via Fabio Filzi, 2 a Milano presso il loro studio
CONVENUTA
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così giudicare:
In via principale di merito
pagina 1 di 7 • accertare e dichiarare la responsabilità della per mala CP_1 gestio nella trattazione del presunto sinistro dichiarato come avvenuto in data 23 dicembre 2020, ore 12,10 circa in Genova, per le causali tutte emerse in corso di causa;
• per l'effetto, ordinare ad la cancellazione del presunto CP_1 sinistro avvenuto in data 23 dicembre 2020, ore 12,10 circa in
Genova, dall'attestato di rischio di Parte_1
[...
relativamente al veicolo targato FY611SE, ripristinando lo status quo ante nella classe di merito dello stesso;
• altresì, per l'effetto condannare al risarcimento di CP_1
Part tutti i danni, subiti e subendi dalla società derivanti dalla suddetta responsabilità di per mala gestio, come in atti CP_1 descritti e dimostrati, quantificati nella misura di euro 2.935,16, ovvero nella diversa somma che risulterà a seguito dell'istruttoria,
o a quella determinata dal Giudice secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo;
In ogni caso
• condannare al pagamento in favore dell'attrice delle CP_1 spese e competenze legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed altri accessori come per legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
In via principale:
- rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
- contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Part (di seguito anche conveniva Parte_1 in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni CP_1 derivanti dalla responsabilità per mala gestio del sinistro occorso in data 23 dicembre 2020 tra l'autoarticolato “Man” con targa
FY611SE, in uso ad ed assicurato con (di Parte_1 CP_1 seguito anche ) e l'autovettura Nissan Qashqai targata GA119HZ, CP_1 assicurata con . Controparte_2
A sostegno della domanda l'attrice deduceva: di aver stipulato con in data 13 marzo 2020 la polizza “R.C.A.” n. 50/M13628931 CP_1 per il periodo compreso tra il 31.03.2020 e il 31.03.2021 per l'autoarticolato targato FY611SE; di aver ricevuto in data 3 febbraio
2021 una comunicazione da circa la denuncia di un sinistro CP_1 risalente al 23 dicembre 2020 e pervenuta all'assicurazione in data
28 gennaio 2021 da parte di e CP_3 CP_4 comproprietarie del veicolo targato GA119HZ; che nella denuncia l'Avvocato di queste ultime affermava che il sinistro era avvenuto a
Genova in via Lungo Bisagno Dalmazia alle ore 12.10 per esclusiva responsabilità del camion assicurato con e che il veicolo CP_1 assicurato con era stato urtato e danneggiato nella fiancata CP_2
Part sinistra;
che , non essendosi tale evento mai verificato, presentava una dichiarazione di negazione a;
che nel settembre CP_1
2021, senza alcuna informazione preventiva, richiedeva il CP_1 pagamento della franchigia per il sinistro e comunicava di aver indennizzato le comproprietarie del veicolo targato GA119HZ.
Part Pertanto, deduceva la mala gestio della Compagnia convenuta per essersi basata su un'istruttoria lacunosa condotta da e CP_2 chiedeva il risarcimento dei danni e la cancellazione del sinistro
Part dall'attestato di rischio di , con conseguente riduzione del premio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_1 domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
In particolare la convenuta sosteneva: di aver effettuato gli accertamenti necessari con diligenza e buona fede, anche sulla base pagina 3 di 7 della documentazione e delle risultanze probatorie offerte da quale incaricata della gestione del sinistro Controparte_2 in forza di regime CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto): di aver provveduto all'indennizzo dei danni già liquidati da alle proprie assicurate solo dopo aver CP_2 avuto conferma, in esito a tali accertamenti, della dinamica del sinistro.
All'udienza del 20 febbraio 2024 veniva conferito incarico al CTU al fine di verificare la compatibilità tra la dinamica del sinistro così come ricostruita dalle assicurate di i danni sui due mezzi CP_2
e il materiale fotografico acquisito.
Tanto premesso, le domande avanzate dall'attrice sono infondate.
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in merito all'onere probatorio gravante sulla Società assicuratrice al fine di provare la corretta gestione del sinistro affermando che la stessa deve ritenersi onerata ”della prova di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, dimostrando di avere impiegato la dovuta diligenza, richiesta all'operatore economico del settore, nel valutare tutti gli elementi fattuali hic et inde, pervenendo ad un ragionevole convincimento in ordine sia all'effettivo verificarsi del sinistro quanto al suo accadimento storico, sia alla attribuzione della prevalente o concorrente responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, tale da legittimare una prognosi sfavorevole sulla eventuale resistenza in giudizio e sul ritardato pagamento dell'indennizzo” (Cass. n. 18603 del 2016).
Il comportamento di può dirsi diligente e conforme a CP_1 quanto stabilito nella pronuncia citata.
Infatti, prendeva atto in primo luogo degli accertamenti CP_1 disposti da che in qualità di assicurazione Controparte_2 per la RCA del veicolo danneggiato Nissan Qashqai tg. GA119HZ, veniva individuata quale gestionaria del sinistro in forza di regime CARD ed in particolare: della perizia estimativa sul veicolo Nissan Qashqai tg. GA119HZ eseguita dalla (doc. 3 parte convenuta); CP_5
pagina 4 di 7 Cont della perizia di riscontro sul veicolo tg. FY611SE fiduciario
(doc. 4 parte convenuta); della valutazione di Persona_1 compatibilità (doc. 5 parte convenuta). CP_5
Inoltre, considerato che con comunicazione del 12 febbraio 2021
l'attrice negava il verificarsi dell'evento (doc. 8 parte attrice), anche il proprio fiduciario Controparte_7 [...] di esprimere un parere su quanto Controparte_8 riportato nella denuncia pervenuta dalle danneggiate e CP_3
CP_4
Si legge in tale relazione: “Presa visione delle perizie eseguite su entrambi i veicoli, ritengo, in considerazione delle masse e sagome degli stessi, oltre al lieve danno rilevato sul veicolo di CTP, che non si possa escludere il contatto tra i veicoli. Si evidenzia inoltre che come riscontrato nella perizia N° 183/21 eseguita dallo studio in data 09/02/2021 sul veicolo Man targa FY611SE con Per_1
Part rimorchio targa AF62379 di proprietà società , viene indicato che l'autocarro in oggetto si è recato in data 23/12/2020 in via Geirato
81 a Genova, presso la Società Tecno Ambiente, per raggiungere la quale è dovuto transitare in via Lungo Bisagno Dalmazia come da immagine scaricata da Google Maps ed evidenziata. Pertanto, si può affermare che l'autocarro assicurato proveniente da Milano dopo essere uscito dall'autostrada ha dovuto percorrere via Lungo Bisagno
Dalmazia per raggiungere via Geirato”.
Tali risultanze venivano confermate dal CTU nominato nel presente giudizio, alla cui relazione si rimanda in quanto congruamente motivata, che concludeva per la “compatibilità tra i danni osservati nelle fotografie disponibili e dichiarati in atti sul veicolo attoreo
e sul veicolo antagonista e la meccanica del sinistro così come descritta.
Mediante l'esame delle fotografie dei luoghi e dei mezzi, oltre che attraverso le risposte fornite dal C.t.u., è possibile superare le contestazioni svolte da parte attrice, secondo la quale era evidente pagina 5 di 7 che il sinistro non poteva essersi verificato secondo le modalità descritte dalle signore e CP_3 CP_4
Part In particolare affermava anche negli atti conclusivi: “lo specchietto retrovisore sinistro presenta un danno da strappo che può derivare solo con una forza che agisce dal davanti al dietro (mentre
Part le presunte danneggiate hanno dichiarato che il mezzo in uso ad al momento del presunto sinistro, circolava nello stesso senso di marcia in cui il loro veicolo era parcheggiato, dunque con una forza che agirebbe invece da dietro a davanti)… e il graffio presente sulla fiancata del veicolo presunto danneggiato non è rapportabile ad un urto ad opera di un mezzo pesante come il semirimorchio”
Il C.t.u. sul punto chiariva invece che “lo specchietto retrovisore sinistro dell'autovettura è lesionato nella parte anteriore;
quindi, il contatto è avvenuto dalla parte posteriore dell'auto-articolato nel suo senso di movimento. L'abrasione sulla portiera può essere stata prodotta dalla porzione di specchietto lesionata, attaccata ai cavi elettrici alla base dello specchietto retrovisore sinistro, che cadendo ed oscillando ha prodotto l'abrasione osservata” specificando anche che “durante il moto, l'autoarticolato può essere in fase di leggero moto curvilineo, oppure possono esserci degli scuotimenti del semirimorchio dovuti al fenomeno fisico da flutter (divergenza torsionale)”,
Part Anche le osservazioni di relative al doc 13 di parte attrice, vale a dire la fotografia che rappresenterebbe il veicolo danneggiato in movimento e dunque non parcheggiato come riportato nella denuncia del sinistro, non sono insuperabili in quanto la foto potrebbe essere stata scattata da altro veicolo o in un momento immediatamente successivo all'urto.
Part Sempre in risposta alle obiezioni di , risulta inoltre, dalle fotografie prodotte nella c.t.u. e dalla relazione che “La carreggiata dove è avvenuto il sinistro è a quattro corsie, due per senso di marcia, con stalli di sosta ed edifici di civile abitazione e commerciali ai margini laterali delle corsie di marcia”.
pagina 6 di 7 Deve dunque escludersi la responsabilità per mala gestio di CP_1
, con conseguente rigetto delle domande attoree in quanto la
[...]
Compagnia procedeva ad indennizzare le danneggiate dopo avere svolto plurimi accertamenti e senza che fossero ravvisabili palesi incongruenze tra quanto affermato e quanto riscontrabile dalle foto e dagli elementi probatori acquisiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui all'art. 147/2022 ai valori medi. Parimenti, le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
[... nei confronti di;
CP_1
- per l'effetto, condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A.
- pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Così deciso in Milano, 28 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7