Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6264 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
- Giudice rel
-Dott.ssa Claudia Ummarino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7124 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'
Avv. D'ANNA RAFFAELE, presso il quale elettivamente domicilia;
-RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. DI MONDA RAFFAELE, presso il quale elettivamente domicilia;
-RESISTENTE
NONCHE'
II PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
-INTERVENTORE EX LEGE
esponeva di aver contratto Con ricorso depositato il 22/03/2022 Parte_1
dalla cui unione coniugale nascevano matrimonio in data 22.05.1982 con Controparte_1
i figli PE e R_ entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che con sentenza del Tribunale di Napoli n. 357/2021 del 20.11.2020 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi prevedendo un assegno di 300,00€ mensili a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie, che risultavano maturate le condizioni per richiedere la declaratoria di divorzio.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio senza alcuna statuizione economica in favore del coniuge.
Costituitasi la resistente esponeva di non opporsi alla pronuncia di divorzio, che il resistente durante il corso della vita coniugale aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, trascurando moglie e figli, che egli aveva dato scarsissima cura alla moglie ed ai figli che erano stati accuditi unicamente dalla madre, che il ricorrente era l'unico responsabile del fallimento del matrimonio, che ella aveva dovuto badare ai figli finché questi ultimi non erano divenuti autonomi, che il figlio Per_2 era emigrato in Australia e il figlio PE si era sposato, il tutto senza alcun contributo da parte del padre, che il ricorrente svolgeva la proficua attività di operaio edile e che ella svolgeva la saltuaria attività di assistenza agli anziani, non possedendo redditi ovvero rendite in quanto si era sempre dedicata alla cura della casa e dei figli sacrificando la propria autonomia economica e ogni prospettiva lavorativa in vista dell'interesse familiare e dei figli.
Sulla base di tali circostanze la resistente chiedeva la pronuncia di divorzio, la determinazione di un assegno divorzile a carico del ricorrente di 300,00 € mensili, in via riconvenzionale chiedeva condannarsi il ricorrente al pagamento in favore della resistente dell'importo pari al 40% del T.F.R percepito da Parte_2
[...]
In sede presidenziale comparivano le parti e, in assenza di provvedimenti urgenti da adottare, la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale. All'udienza cartolare del 25.03.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c in misura ridotta.
In sede conclusionale il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio e la revoca del contributo al mantenimento in favore della resistente come determinato in sede di separazione personale.
In sede conclusionale, la resistente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la determinazione di un assegno divorzile il suo favore di 300,00€ mensili, la condanna del ricorrente al pagamento della quota del 40% del TFR percepito.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 357/2021 del 20.11.2020 divenuta cosa giudicata, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data precedente.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a
Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico".
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente,
l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo,
produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Applicando i principi esposti al caso in esame, la domanda della CP_1 non po' trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, deve considerarsi che benché il matrimonio abbia avuto durata di circa vent'anni, risulta incontestato tra le parti, come del resto accertato in sede di separazione personale, che la crisi coniugale risalga ad epoca di molto anteriore alla iscrizione a ruolo del giudizio separativo.
Orbene, considerando che la resistente, sin dall'epoca della separazione personale, abbia intrapreso l'attività lavorativa di assistente agli anziani, che lo svolgimento di tale attività sia proseguito sino ad oggi, come da documentazione reddituale depositata agli atti, e che ella, a far data dal momento della separazione di fatto dal marito, era in condizione di reperire idonea attività lavorativa in assenza di condizioni ostative allo svolgimento della stessa quali patologie o limiti di età, deve concludersi che risulta impossibile ritenere che la resistente si trovi nell'incapacità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento.
Proprio in riferimento al trascorrere di un notevole lasso di tempo dalla interruzione della convivenza matrimoniale, alla circostanza che la resistente abbia goduto di un contributo al proprio mantenimento per oltre sette anni e che la medesima, abbia intrapreso attività lavorativa sin dall'epoca della separazione, che alla luce dell'istruttoria svolta non vi è disparità reddituale tra le parti, risultano non avere valenza, in questa sede, i criteri assistenziali o alimentari, in virtù del principio di autoresponsabilità.
Ciò posto, la domanda proposta non appare fondata su alcuna valida motivazione rispetto ai criteri di giudizio connessi alla giurisprudenza richiamata, e va pertanto rigettata. Sulla domanda di riconoscimento del 40% del TFR percepito dal ricorrente
In assenza di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, nulla deve disporsi in riferimento a tale richiesta.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
La non opposizione al divorzio da parte della resistente e l'esito della causa integrano, complessivamente considerati, le "gravi ed eccezionali ragioni" contemplate dalla disposizione di cui all'art. 92, comma secondo, cod. proc.civ. e valevoli a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
22.05.1982 (atto n. 39, parte II, S.A, sez. K, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1982);
Rigetta la domanda di assegno divorzile,
Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino