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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/12/2024, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1088/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1088/2024 V.G., promossa da:
nato in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) con l'Avv. Buscaino Donatella (pec domiciliazione: C.F._1
) e , nata ad [...], il Email_1 Parte_2
13.04.1988 (C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Cialona Viviana (pec C.F._2
domiciliazione: ) Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Ricorso congiunto per la regolazione di rapporti genitoriali (affidamento e il mantenimento) di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: con le note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 01.08.2024 al quale si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, i ricorrenti non conviventi, dalla cui relazione extraconiugale, sono nate le minori , nata ad [...], il [...] e Per_1
nata ad [...] il [...], hanno chiesto disporsi l'affido condiviso delle figlie alle Per_2
seguenti condizioni:
“Affidare le minori, e ad entrambi i genitori con collocazione Controparte_1 Persona_3
prevalente presso l'abitazione della madre, ossia in Trapani, nella Via Beato Angelico n. 16 e con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé, compatibilmente con le esigenze lavorative delle parti e scolastiche e/o ludiche delle figlie, ogniqualvolta lo desidera e comunque sempre previo congruo avviso alla madre;
- in caso di disaccordo ogni lunedì e giovedì prelevandole dalla scuola all'uscita e comunque riportandole dalla madre entro e non oltre le 20:00;
- il padre terrà con sé le minori durante il weekend, previsto in modalità alternata con la madre, e precisamente dalle ore 10.00 del sabato sino alla domenica dopo pranzo, fermo restando la possibilità
per entrambi i genitori di accordarsi diversamente, per proprie esigenze personali;
- le figlie trascorreranno le principali festività di Pasqua, Natale e ponti in maniera eguale con entrambi i genitori, giusto accordo fra i genitori, o in mancanza Pasqua con la madre e Lunedi
dell'Angelo con il padre, la vigilia e il Santo Natale con il padre, la vigilia e il Capodanno con la madre, per il primo anno e viceversa negli anni a venire.
- Durante il periodo delle vacanze estive, i genitori concorderanno sin dal mese di giugno, il periodo in cui le figlie rimarranno con il padre, in mancanza di accordo si stabilisce che potranno stare con il padre 15 giorni a luglio e 15 ad agosto;
- Far corrispondere al Sig. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
minori, la somma mensile pari ad € 200,00/ (euro 100,00 ciascuna) entro il giorno 17 di ogni mese;
-
Disporre a carico del signor l'obbligo di rimborsare alla signora Parte_1 Parte_2 il 50 % delle spese straordinarie, comprese quelle dentistiche, nonché delle spese scolastiche e ricreative sostenute a favore delle figlie, previamente concordate da entrambi i genitori;
- Disporre che le parti s'impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
- La Sig.ra provvederà al pagamento del fermo amministrativo relativamente alla autovettura Pt_3
Mercedes Classe A;
- I ricorrenti sin d'ora si danno il reciproco consenso, con la sottoscrizione del presente atto, per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio, anche senza l'annotazione dei figli minori;
sicché gli stessi danno alla presente convenzione valore di nulla osta per le Autorità di P.S. anche per i figli.
- I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
****
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda avanzata dalle parti, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge né all'ordine pubblico e appaiono rispondenti al superiore interesse delle figlie minori.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dispone l'operatività dell'intesa raggiunta dalle parti.
nulla per le spese;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 12/12/2024.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1088/2024 V.G., promossa da:
nato in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) con l'Avv. Buscaino Donatella (pec domiciliazione: C.F._1
) e , nata ad [...], il Email_1 Parte_2
13.04.1988 (C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Cialona Viviana (pec C.F._2
domiciliazione: ) Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Ricorso congiunto per la regolazione di rapporti genitoriali (affidamento e il mantenimento) di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: con le note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 01.08.2024 al quale si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, i ricorrenti non conviventi, dalla cui relazione extraconiugale, sono nate le minori , nata ad [...], il [...] e Per_1
nata ad [...] il [...], hanno chiesto disporsi l'affido condiviso delle figlie alle Per_2
seguenti condizioni:
“Affidare le minori, e ad entrambi i genitori con collocazione Controparte_1 Persona_3
prevalente presso l'abitazione della madre, ossia in Trapani, nella Via Beato Angelico n. 16 e con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé, compatibilmente con le esigenze lavorative delle parti e scolastiche e/o ludiche delle figlie, ogniqualvolta lo desidera e comunque sempre previo congruo avviso alla madre;
- in caso di disaccordo ogni lunedì e giovedì prelevandole dalla scuola all'uscita e comunque riportandole dalla madre entro e non oltre le 20:00;
- il padre terrà con sé le minori durante il weekend, previsto in modalità alternata con la madre, e precisamente dalle ore 10.00 del sabato sino alla domenica dopo pranzo, fermo restando la possibilità
per entrambi i genitori di accordarsi diversamente, per proprie esigenze personali;
- le figlie trascorreranno le principali festività di Pasqua, Natale e ponti in maniera eguale con entrambi i genitori, giusto accordo fra i genitori, o in mancanza Pasqua con la madre e Lunedi
dell'Angelo con il padre, la vigilia e il Santo Natale con il padre, la vigilia e il Capodanno con la madre, per il primo anno e viceversa negli anni a venire.
- Durante il periodo delle vacanze estive, i genitori concorderanno sin dal mese di giugno, il periodo in cui le figlie rimarranno con il padre, in mancanza di accordo si stabilisce che potranno stare con il padre 15 giorni a luglio e 15 ad agosto;
- Far corrispondere al Sig. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
minori, la somma mensile pari ad € 200,00/ (euro 100,00 ciascuna) entro il giorno 17 di ogni mese;
-
Disporre a carico del signor l'obbligo di rimborsare alla signora Parte_1 Parte_2 il 50 % delle spese straordinarie, comprese quelle dentistiche, nonché delle spese scolastiche e ricreative sostenute a favore delle figlie, previamente concordate da entrambi i genitori;
- Disporre che le parti s'impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
- La Sig.ra provvederà al pagamento del fermo amministrativo relativamente alla autovettura Pt_3
Mercedes Classe A;
- I ricorrenti sin d'ora si danno il reciproco consenso, con la sottoscrizione del presente atto, per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio, anche senza l'annotazione dei figli minori;
sicché gli stessi danno alla presente convenzione valore di nulla osta per le Autorità di P.S. anche per i figli.
- I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
****
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda avanzata dalle parti, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge né all'ordine pubblico e appaiono rispondenti al superiore interesse delle figlie minori.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dispone l'operatività dell'intesa raggiunta dalle parti.
nulla per le spese;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 12/12/2024.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo Il Presidente
Michele Ruvolo