Articolo 1 della Legge 31 maggio 1975, n. 224
Articolo 2
Versione
3 luglio 1975
Art. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, e' assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, una pensione straordinaria di L. 780.000 annue.
E' altresi' concesso, una tantum, un assegno straordinario pari all'importo di due annualita' della pensione straordinaria.
Entrata in vigore il 3 luglio 1975