Art. 1.
Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, e' assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, una pensione straordinaria di L. 780.000 annue.
E' altresi' concesso, una tantum, un assegno straordinario pari all'importo di due annualita' della pensione straordinaria.
Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, e' assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, una pensione straordinaria di L. 780.000 annue.
E' altresi' concesso, una tantum, un assegno straordinario pari all'importo di due annualita' della pensione straordinaria.