TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 2571
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Sentenza breve 22 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione del diritto all'inclusione scolastica qualitativa e del pei (l. 104/1992; dpr 81/2009) e disparità di trattamento (art. 3 cost.)

    La nuova sede non è idonea ad ospitare alunni con disabilità, in particolare quelli con disabilità motorie, a causa della mancanza di ascensori e della limitazione dell'accesso alle sole aule al piano terra. Questo compromette il diritto all'inclusione scolastica e crea disparità di trattamento.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 3, lett. a) e b) del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; incompetenza assoluta della dirigente scolastica; nullità dell'atto per difetto assoluto di attribuzione

    La decisione di trasferire una sede scolastica tra Comuni diversi non rientra nelle competenze della Dirigente Scolastica, ma richiede un iter procedimentale complesso che coinvolge livelli istituzionali superiori e una ponderazione di tutti gli interessi coinvolti. La Dirigente Scolastica ha agito senza titolo, avallando un progetto edilizio e partecipando a un accordo trilaterale senza consultare gli organi competenti e senza considerare gli aspetti legati all'inclusione degli alunni con disabilità.

  • Accolto
    Violazione delle norme sul dimensionamento della rete scolastica; difetto assoluto di istruttoria e di partecipazione; violazione dell'art. 3, comma 5, d.m. 29 novembre 2007, n. 267; mancato coinvolgimento dell'ufficio scolastico regionale

    Il trasferimento di una sede scolastica tra Comuni diversi incide sul dimensionamento scolastico e richiede il coinvolgimento della Regione e dell'Ufficio Scolastico Regionale. La decisione è stata presa senza un'adeguata istruttoria che considerasse l'impatto sulla comunità scolastica, gli studenti disabili, l'idoneità della nuova sede (mancanza di laboratori e ascensori) e gli interessi della Provincia alla riduzione dei costi e del Comune ad avere un liceo nel proprio territorio, a discapito del diritto all'inclusione scolastica.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria, violazione del diritto all'inclusione scolastica (l. 104/1992), del principio di continuità didattica e dell'art. 3 cost.

    La decisione è stata presa in assenza di un'istruttoria adeguata, privilegiando l'interesse economico della Provincia alla riduzione dei costi e l'interesse del Comune ad avere un liceo nel proprio territorio, a scapito del diritto all'inclusione degli alunni con disabilità. La nuova sede è inadeguata, priva di laboratori e ascensori, rendendo l'accesso difficile per gli alunni con disabilità motorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 2571
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2571
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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