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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/09/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Gen. N. 18/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio RIGA Presidente
Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel.
Dr. Emanuela VITELLO Consigliere all'udienza di discussione del 18/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. GRILLI ALDO
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. CONFORTINI ROBERTA
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza n. 213/2024 in data 8 novembre 2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Avezzano ha rigettato la domanda proposta da bracciante agricolo, nei confronti di Parte_1 [...]
della quale era dipendente con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo determinato, per sentir condannare la società al pagamento della somma di € 7.657,00, quali differenze retributive asseritamente dovutegli a titolo di lavoro straordinario, T.F.R. e assegni familiari relativi al periodo dall'11.06.2019 al 30.12.2019.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda del lavoratore perché non provata.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado, ed in particolare “accertato che l'appellante la lavorato alle dipendenze e presso la Controparte_3
, in virtù di contratto a tempo determinato nei periodi dall'11.06.2019 al
[...]
30.12.2019, condannarla al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 7.657,00 a titolo di differenza retribuzioni e di TFR, o nella somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia, rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'inadempimento all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese e competenze di entrambi i giudizi”.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per aver omesso il primo giudice ogni valutazione del contenuto dell'interrogatorio formale svolto in primo grado, contraddittorio rispetto alla documentazione esibita dal datore di lavoro.
Si è costituita in giudizio la contestando ogni Controparte_2 motivo di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
L'appello non è fondato e non merita accoglimento.
Con riguardo all'onere della prova in materia di rapporto di lavoro subordinato, è sufficiente precisare che, come correttamente rilevato dal primo giudice, è onere del lavoratore dare dimostrazione della sussistenza del rapporto e di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla sua qualificazione in tali termini e, prima ancora, allegare specificamente e quindi fornire anche la prova della prestazione lavorativa in concreto effettuata, della durata della stessa, dell'effettivo impegno in termini di giorni e ore.
Il giudice di primo grado ha fatto esatta applicazione di detti principi, escludendo che il ricorrente abbia adempiuto al proprio onere.
Nel documento del Centro per l'impiego della Regione Abruzzo accertante la storia lavorativa, prodotto dal ricorrente, emerge che il rapporto di lavoro con la società agricola è iniziato l'11 luglio 2019 ed è terminato il 31 dicembre dello CP_1 stesso anno.
I cedolini, allegati in atti, documentano che il lavoratore è stato pagato dal mese di luglio al mese di novembre 2019.
pag. 2/5 Contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio, le dichiarazioni del datore di lavoro, sig. sentito a mezzo Parte_2 dell'interrogatorio formale nel corso dell'istruttoria di primo grado, costituiscono conferma delle risultanze delle prove documentali allegate dalla società, senza che emerga alcun dato contrario o contraddittorio, né alcuna affermazione di carattere confessorio. Il predetto già in sede di interrogatorio libero, aveva affermato, all'udienza del 10/3/2021: “Il sig. aveva un contratto di lavoro a termine con me di 3 mesi, Pt_1 perché si è assentato dal lavoro dal 7 o forse 8 novembre 2019, mandando un certificato medico di 3 giorni. Poi non l'ho più visto né sentito fino al 30.12.2019, un giorno prima della scadenza del contratto. Non è vero, quindi quanto dichiarato dal ricorrente. Preciso, inoltre, che la mia società ha un ciclo produttivo ben definito e tutti i dipendenti seguono un determinato orario che non corrisponde a quello dichiarato dal ricorrente. Tutte le eventuali ore di straordinario sono state indicate in busta paga e corrisposte…Confermo che quelle esibitemi (doc. 5-8) sono le nostre buste paga. Confermo che il lavoratore è stato pagato sulla base di queste buste paga”, vale a dire quelle da luglio a ottobre 2019 corrispondenti ai documenti indicati.
Inoltre, nella successiva udienza del 20/6/2023, in sede di interrogatorio formale ha precisato: “ ha lavorato presso la mia azienda se non ricordo male dal 7 o 8 di luglio fino al 7 o 8 novembre del 2019. In tale ultimo giorno io e abbiamo avuto una Pt_1 discussione sul posto di lavoro;
gli contestavo il suo operato perché secondo me non stava lavorando bene, al che lui ha abbandonato il posto di lavoro e da quel momento non si è più visto”; sul cap. 3) “Confermo che quelle esibitemi (doc.
5-8 del fascicolo di parte ricorrente) sono le nostre buste paga. Confermo che il ricorrente è stato pagato sulla base di queste buste paga (cioè quelle da luglio a ottobre 2019)”; sul cap.
3-bis)
“Premesso come ho detto che il periodo era quello di cui alla mia risposta al cap. 1, l'azienda agricola osserva degli orari giornalieri non sempre uguali, ma tendenzialmente si evita di far fare ai dipendenti lo straordinario: l'orario cioè viene tendenzialmente contenuto nelle 6,5 ore giornaliere, magari un giorno qualcosa in più, qualche altro qualcosa in meno, comunque sempre riportato in busta paga. Preciso che l'azienda agricola opera con 150 dipendenti, le cui prestazioni sono tra loro concatenate, di tal che non è verosimile che il ricorrente abbia prestato straordinario da solo. Confermo che l'orario era da lunedì al sabato” .
Il lavoratore, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal datore che ha negato la sua presenza in servizio a partire dal 7 – 8 novembre 2019, non ha sollevato alcuna contestazione, nè ha fornito alcuna prova dello svolgimento di prestazioni lavorative, a sostegno delle pretese creditorie avanzate tanto per i mesi di novembre e dicembre quanto per quello di giugno, indicato come quello di asserito inizio dell'attività lavorativa, sicché la retribuzione risulta correttamente percepita fino all'8 novembre 2019, data dell'ultima presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, come peraltro risulta dal Libro Unico del Lavoro, allegato in atti.
pag. 3/5 In particolare, pur avendo articolato nel ricorso apposita prova per testi, avente ad oggetto, tra l'altro, l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa in via continuativa dall'11 giugno 2019 al 30 dicembre 2019 (cap.6) senza mai assentarsi nemmeno per riposo o per ferie (cap 7) – sulla quale la controparte aveva richiesto la prova contraria – all'udienza del 12 dicembre 2023, il procuratore del ricorrente, odierno appellante, rinunciava alla prova per testi.
Quanto alle differenze retributive richieste a titolo di lavoro straordinario, in materia di ripartizione dell'onere probatorio, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte per cui “la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (v. Cass. n. 30739/2024, Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 3619/2007, Cass. n. 9000/2001, Cass. n. 2241/1987).
Nel ricorso introduttivo il lavoratore si è limitato ad indicare solo “il normale orario di lavoro pari a 6,5 ore giornaliere e 39 settimanali” senza neppure precisare l'ora di inizio e di fine della prestazione ordinaria e dunque allegare quando in concreto sarebbero state svolte le asserite 2,5 ore giornaliere di straordinario dal lunedì al sabato. In assenza di allegazione sia dell'orario ordinario giornaliero di lavoro sia di quello straordinario e di riscontri specifici circa il tempo per il quale tali prestazioni si sono protratte – come detto il lavoratore ricorrente ha anche rinunciato alla prova per testi – non è dato stabilire il numero effettivo di ore di straordinario svolto, se superiore a quelle pur presenti in busta paga e regolarmente retribuite, come emerge dai cedolini versati in atti.
La sentenza di primo grado pertanto non può che essere confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
PQM
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
pag. 4/5 Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/9/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Gen. N. 18/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio RIGA Presidente
Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel.
Dr. Emanuela VITELLO Consigliere all'udienza di discussione del 18/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. GRILLI ALDO
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. CONFORTINI ROBERTA
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza n. 213/2024 in data 8 novembre 2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Avezzano ha rigettato la domanda proposta da bracciante agricolo, nei confronti di Parte_1 [...]
della quale era dipendente con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo determinato, per sentir condannare la società al pagamento della somma di € 7.657,00, quali differenze retributive asseritamente dovutegli a titolo di lavoro straordinario, T.F.R. e assegni familiari relativi al periodo dall'11.06.2019 al 30.12.2019.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda del lavoratore perché non provata.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado, ed in particolare “accertato che l'appellante la lavorato alle dipendenze e presso la Controparte_3
, in virtù di contratto a tempo determinato nei periodi dall'11.06.2019 al
[...]
30.12.2019, condannarla al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 7.657,00 a titolo di differenza retribuzioni e di TFR, o nella somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia, rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'inadempimento all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese e competenze di entrambi i giudizi”.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per aver omesso il primo giudice ogni valutazione del contenuto dell'interrogatorio formale svolto in primo grado, contraddittorio rispetto alla documentazione esibita dal datore di lavoro.
Si è costituita in giudizio la contestando ogni Controparte_2 motivo di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
L'appello non è fondato e non merita accoglimento.
Con riguardo all'onere della prova in materia di rapporto di lavoro subordinato, è sufficiente precisare che, come correttamente rilevato dal primo giudice, è onere del lavoratore dare dimostrazione della sussistenza del rapporto e di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla sua qualificazione in tali termini e, prima ancora, allegare specificamente e quindi fornire anche la prova della prestazione lavorativa in concreto effettuata, della durata della stessa, dell'effettivo impegno in termini di giorni e ore.
Il giudice di primo grado ha fatto esatta applicazione di detti principi, escludendo che il ricorrente abbia adempiuto al proprio onere.
Nel documento del Centro per l'impiego della Regione Abruzzo accertante la storia lavorativa, prodotto dal ricorrente, emerge che il rapporto di lavoro con la società agricola è iniziato l'11 luglio 2019 ed è terminato il 31 dicembre dello CP_1 stesso anno.
I cedolini, allegati in atti, documentano che il lavoratore è stato pagato dal mese di luglio al mese di novembre 2019.
pag. 2/5 Contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio, le dichiarazioni del datore di lavoro, sig. sentito a mezzo Parte_2 dell'interrogatorio formale nel corso dell'istruttoria di primo grado, costituiscono conferma delle risultanze delle prove documentali allegate dalla società, senza che emerga alcun dato contrario o contraddittorio, né alcuna affermazione di carattere confessorio. Il predetto già in sede di interrogatorio libero, aveva affermato, all'udienza del 10/3/2021: “Il sig. aveva un contratto di lavoro a termine con me di 3 mesi, Pt_1 perché si è assentato dal lavoro dal 7 o forse 8 novembre 2019, mandando un certificato medico di 3 giorni. Poi non l'ho più visto né sentito fino al 30.12.2019, un giorno prima della scadenza del contratto. Non è vero, quindi quanto dichiarato dal ricorrente. Preciso, inoltre, che la mia società ha un ciclo produttivo ben definito e tutti i dipendenti seguono un determinato orario che non corrisponde a quello dichiarato dal ricorrente. Tutte le eventuali ore di straordinario sono state indicate in busta paga e corrisposte…Confermo che quelle esibitemi (doc. 5-8) sono le nostre buste paga. Confermo che il lavoratore è stato pagato sulla base di queste buste paga”, vale a dire quelle da luglio a ottobre 2019 corrispondenti ai documenti indicati.
Inoltre, nella successiva udienza del 20/6/2023, in sede di interrogatorio formale ha precisato: “ ha lavorato presso la mia azienda se non ricordo male dal 7 o 8 di luglio fino al 7 o 8 novembre del 2019. In tale ultimo giorno io e abbiamo avuto una Pt_1 discussione sul posto di lavoro;
gli contestavo il suo operato perché secondo me non stava lavorando bene, al che lui ha abbandonato il posto di lavoro e da quel momento non si è più visto”; sul cap. 3) “Confermo che quelle esibitemi (doc.
5-8 del fascicolo di parte ricorrente) sono le nostre buste paga. Confermo che il ricorrente è stato pagato sulla base di queste buste paga (cioè quelle da luglio a ottobre 2019)”; sul cap.
3-bis)
“Premesso come ho detto che il periodo era quello di cui alla mia risposta al cap. 1, l'azienda agricola osserva degli orari giornalieri non sempre uguali, ma tendenzialmente si evita di far fare ai dipendenti lo straordinario: l'orario cioè viene tendenzialmente contenuto nelle 6,5 ore giornaliere, magari un giorno qualcosa in più, qualche altro qualcosa in meno, comunque sempre riportato in busta paga. Preciso che l'azienda agricola opera con 150 dipendenti, le cui prestazioni sono tra loro concatenate, di tal che non è verosimile che il ricorrente abbia prestato straordinario da solo. Confermo che l'orario era da lunedì al sabato” .
Il lavoratore, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal datore che ha negato la sua presenza in servizio a partire dal 7 – 8 novembre 2019, non ha sollevato alcuna contestazione, nè ha fornito alcuna prova dello svolgimento di prestazioni lavorative, a sostegno delle pretese creditorie avanzate tanto per i mesi di novembre e dicembre quanto per quello di giugno, indicato come quello di asserito inizio dell'attività lavorativa, sicché la retribuzione risulta correttamente percepita fino all'8 novembre 2019, data dell'ultima presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, come peraltro risulta dal Libro Unico del Lavoro, allegato in atti.
pag. 3/5 In particolare, pur avendo articolato nel ricorso apposita prova per testi, avente ad oggetto, tra l'altro, l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa in via continuativa dall'11 giugno 2019 al 30 dicembre 2019 (cap.6) senza mai assentarsi nemmeno per riposo o per ferie (cap 7) – sulla quale la controparte aveva richiesto la prova contraria – all'udienza del 12 dicembre 2023, il procuratore del ricorrente, odierno appellante, rinunciava alla prova per testi.
Quanto alle differenze retributive richieste a titolo di lavoro straordinario, in materia di ripartizione dell'onere probatorio, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte per cui “la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (v. Cass. n. 30739/2024, Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 3619/2007, Cass. n. 9000/2001, Cass. n. 2241/1987).
Nel ricorso introduttivo il lavoratore si è limitato ad indicare solo “il normale orario di lavoro pari a 6,5 ore giornaliere e 39 settimanali” senza neppure precisare l'ora di inizio e di fine della prestazione ordinaria e dunque allegare quando in concreto sarebbero state svolte le asserite 2,5 ore giornaliere di straordinario dal lunedì al sabato. In assenza di allegazione sia dell'orario ordinario giornaliero di lavoro sia di quello straordinario e di riscontri specifici circa il tempo per il quale tali prestazioni si sono protratte – come detto il lavoratore ricorrente ha anche rinunciato alla prova per testi – non è dato stabilire il numero effettivo di ore di straordinario svolto, se superiore a quelle pur presenti in busta paga e regolarmente retribuite, come emerge dai cedolini versati in atti.
La sentenza di primo grado pertanto non può che essere confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
PQM
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
pag. 4/5 Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/9/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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