TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. US CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3453 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 03.03.2025, promosso da
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lorenzo Micari, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC), alla via Nazionale n. 96, ha eletto domicilio
e
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Loria, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC), via F. Cilea n. 15, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 04.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Villa San Giovanni il 23/07/1988; -considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 06.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa San Giovanni il 23/07/1988; b) dal matrimonio è nato il figlio US
(28.01.1992), oggi maggiorenne e autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato in data 18.12.2024 all'ufficio del P.M., che ha espresso il parere in data 04/02/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 4.12.2024 da e , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_2 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Villa San Giovanni parte Atto N. 36 parte 2 serie A - anno
1988, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. la casa familiare sita in Villa San Giovanni (RC), via San Filippo Neri n. 164 è assegnata alla sig.ra ; Parte_1
3. il sig. è autorizzato a trasferire la propria residenza presso Controparte_1
un nuovo domicilio di sua scelta e, in accordo con la sig.ra a portare con sé Pt_1
tutti i beni di sua esclusiva proprietà, inclusi effetti personali, capi di abbigliamento, documenti e qualsiasi altro oggetto di uso personale o strumentale, nonché ogni altro bene necessario al soddisfacimento delle proprie esigenze quotidiane;
4. i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
5. i coniugi provvederanno al proprio mantenimento in considerazione della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica di ciascuno.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 03.03.2025
Il Giudice est. dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
dott. US Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. US CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3453 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 03.03.2025, promosso da
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lorenzo Micari, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC), alla via Nazionale n. 96, ha eletto domicilio
e
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Loria, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC), via F. Cilea n. 15, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 04.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Villa San Giovanni il 23/07/1988; -considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 06.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa San Giovanni il 23/07/1988; b) dal matrimonio è nato il figlio US
(28.01.1992), oggi maggiorenne e autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato in data 18.12.2024 all'ufficio del P.M., che ha espresso il parere in data 04/02/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 4.12.2024 da e , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_2 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Villa San Giovanni parte Atto N. 36 parte 2 serie A - anno
1988, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. la casa familiare sita in Villa San Giovanni (RC), via San Filippo Neri n. 164 è assegnata alla sig.ra ; Parte_1
3. il sig. è autorizzato a trasferire la propria residenza presso Controparte_1
un nuovo domicilio di sua scelta e, in accordo con la sig.ra a portare con sé Pt_1
tutti i beni di sua esclusiva proprietà, inclusi effetti personali, capi di abbigliamento, documenti e qualsiasi altro oggetto di uso personale o strumentale, nonché ogni altro bene necessario al soddisfacimento delle proprie esigenze quotidiane;
4. i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
5. i coniugi provvederanno al proprio mantenimento in considerazione della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica di ciascuno.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 03.03.2025
Il Giudice est. dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
dott. US Campagna