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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2024, n. 11302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11302 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
Nr 35353/2020 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIII Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al nr.35353/2020 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020. promossa da
(C.F. C.F. 1 ) nato a [...] il 10 Parte 1
settembre 1948, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rosella del Foro di Roma, C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F. 2 '
sito in Roma, al piazzale delle Medaglie d'Oro, 20, come da procura speciale rilasciata in primo grado
-Appellante-
Nei confronti di
Controparte_1 (C.F.:
- P.I. P.IVA 1 P.IVA 2 ) con sede in Roma, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Controparte_2 (C.F.: P.IVA 1 - P.I. P.IVA 2 ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Crispo (C.F. C.F. 3 e presso il suo studio in Roma - via A. Bertoloni,
19 elettivamente domiciliata in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
-Società Appellata-
***
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 28935/2019, RG. n. 52614/2017, depositata in data 20.10.2019, pubblicata il 31.10.2019, dalla dott.ssa Paola
Corso, nella qualità di Giudice di Pace di Roma, Settore Civile, non notificata.
Conclusioni: Come da comparse conclusionali.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, il Sig. Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 28935/2019, RG. n. 52614/2017, depositata in data 20.10.2019, pubblicata il 31.10.2019, dalla dott.ssa Paola Corso, nella qualità di Giudice di Pace di Roma, Settore Civile, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di appello adito, contrariis reiectis: Riformare in toto la Sentenza del Giudice di Pace di Roma,
Settore Civile, nella persona della dott.ssa Paola Corso, n. 28935/2019, depositata in data 20.10.2019, pubblicata in data 31.10.2019, mai notificata, impugnata perché viziata ed errata per i motivi in fatto ed in diritto suesposti. E, per l'effetto di ciò - Accogliere la presente impugnazione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, con restituzione delle somme già versate dall'appellante, oltre interessi legali come per legge maturati e maturandi;
- Dichiarare quindi nullo e/o inefficace e di nessun effetto il Decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, oltre interessi legali come per legge maturati e maturandi;
-
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario".
L'appellante ha dedotto che:
1) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 maggio 2017, il sig. Parte 1 conveniva in giudizio la Controparte_1 opponendosi al Decreto ingiuntivo n. 5940/2017 (R.A.C. 76657221535 emesso in data
12-22 marzo 2017 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nella persona del Giudice dott.ssa A. Scuderi, notificato in data 13 aprile 2017.
2) Si costituiva in giudizio la Controparte_1 e a seguito del deposito di note di cui all'art. 320 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.10.2019.
In occasione di tale udienza, si procedeva alla discussione della causa e il Giudice decideva come da dispositivo, di cui dava lettura.
3) Con Sentenza n. 28935/2019, depositata in data 20.10.2019, pubblicata il
31.10.2019, mai notificata, il Giudice di Pace di Roma così provvedeva:
"Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5940/2017 RGN. 74292/2017, non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Roma, in data 12.03.2017, pubblicato in data
22.03.2017, che viene dichiarato immediatamente esecutivo e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 330,00 per compensi professionali, oltre spese generali, cpa e iva secondo legge". Parte 14) Il sig. pagava spontaneamente quanto indicato in sentenza, ma proponeva appello ritenendo illegittima la sentenza del
Giudice di prima istanza.
Con il primo motivo, lamenta l'appellante come il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato le risultanze istruttorie.
Precisa che la prima parte che intende appellare (pag. 2 della sentenza) è la seguente: "Considerato che dal consenso informato in atti sottoscritto dall'opponente si evince che lo stesso prestava il consenso informato all'esame endoscopico, sia diagnostico, che operativo di colonscopia;
che dalla diagnosi in atti si evince che veniva riscontrata la presenza di “una formazione poliposa sessile del diametro di circa 8 mm", ne consegue che in presenza di tale diagnosi si rendeva necessaria l'asportazione del polipo da parte del medico, onde non incorrere in una responsabilità professionale, pertanto l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo, il cui importo (sorte) non risulta contestato nel quantum, che comunque rappresenta la franchigia rimasta esclusa dal pagamento effettuato dalla compagnia di assicurazioni del paziente, come si evince dalle fatture e ricevute in atti".
Ritiene che la motivazione sia insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia;
nel ragionamento del Giudice di prime cure, quale risulta, dalla sentenza, è riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia che ha determinato un vizio di omessa o insufficiente motivazione e mancata applicazione di legge e/o violazione di legge. L'appellante impugna il capo della predetta sentenza, esattamente nella parte di cui non ha tenuto conto del fatto nessun consenso informato è stato espresso per l'intervento di polipectomia, intervento mai voluto dall'odierno appellante, come da documentazione allegata nel fascicolo di primo grado.
Ritiene di non essere debitore della somma di cui si ingiunge il pagamento, pari ad € 900,61, oltre agli interessi legali maturati dalla domanda ed alle spese di procedimento per complessivi € 165,00.
Evidenzia che 1) in data 19 marzo 2012 il sig. Pt 1 si rivolgeva alla [...] per effettuare presso la struttura sanitaria un esame Controparte_1
medico di colonscopia;
2) poco prima di essere sottoposto al predetto esame,
l'opponente incontrava il medico designato dalla clinica opposta, il quale gli sottoponeva una dichiarazione di consenso informato da firmare, senza alcuna preventiva spiegazione o chiarimenti relativi al suindicato esame specialistico, fatto questo non sconfessato dalla controparte;
3) successivamente, l'opponente veniva sedato e, con spiacevole sorpresa, al suo risveglio veniva a scoprire che, senza il suo consenso, era stato sottoposto anche a un intervento chirurgico di polipectomia;
4) il sig. Pt_1 mai aveva chiesto e accettato di essere sottoposto all'intervento di polipectomia e, di conseguenza, non sapeva neanche quale potesse esserne il corrispettivo economico eventualmente dovuto alla clinica (per cui priva di fondamento è la parte della sentenza che indica come non contestato il quantum, dimenticando anche quanto depositato documentalmente); 5) al momento della visita prenotata di colonscopia era assicurato con CP 3
[...] (oggi Controparte_4 (doc. nn. 4-5-6), ha poi rimborsato gli importi versati al sig. Pt_1 6) al momento in cui ha prestato il proprio consenso per la visita di colonscopia era ben consapevole del tipo di trattamento a cui si sarebbe sottoposto e dell'importo che avrebbe dovuto anticipare per conto della propria assicurazione, ma non certamente per la polipectomia di cui nulla sapeva;
7) sottoposto a sua insaputa a intervento chirurgico, è stato quindi imposto un trattamento sanitario non richiesto, senza previa acquisizione della sua volontà in tal senso, il quale tra l'altro, non era stato neanche informato in merito al corrispettivo economico della prestazione operatoria;
8) se fosse stato reso edotto della possibilità di essere sottoposto a polipectomia avrebbe potuto consapevolmente scegliere cosa fare;
9) il consenso non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere sempre fornito dal paziente espressamente e dopo aver ricevuto un'informazione adeguata e anch'essa esplicita;
10) il consenso non può ritenersi valido se le informazioni date al paziente circa il tipo di trattamento medico sono state omesse o fornite in modo incompleto e frammentario, come appunto nel caso di specie;
11) solo la prova che un consenso informato sia stato effettivamente dato può essere presuntiva e il relativo onere ricade in capo alla struttura e al medico;
tale prova non è stata raggiunta dalla controparte;
12) ad oggi, nulla è dovuto a controparte per prestazioni mai richieste dal paziente riferibili a un intervento del quale nulla sapeva l'attore.
Rileva l'appellante, inoltre, che parte appellata non ha dato la prova di avere:
a) compiutamente informato il sig. Pt 1 del contenuto delle linee guida in materia di gastro e colonscopia che prevedono l'esecuzione contestuale di biopsia e polipectomia;
b) aver messo a conoscenza il sig. Pt 1 di quella che controparte definisce una "stretta connessione tra l'aspetto diagnostico e l'aspetto operativo dell'esame"; c) compiutamente informato il sig. Pt 1
dei rischi anestesiologici e procedurali connessi all'esame; d) compiutamente informato il sig. Pt 1 della eventuale necessità e/o dell'urgenza dell'intervento.
Evidenzia che lo pseudo-consenso informato fa riferimento a: "obiettivi, benefici, eventuali rischi e possibili conseguenze", eventi riferibili certamente all'esame di colonscopia, ma del tutto estranei all'intervento chirurgico di polipectomia;
inoltre, la polipectomia non può neanche essere considerata una complicanza, essendo un autonomo intervento rispetto all'esame diagnostico di colonscopia richiesto dal paziente.
Sottolinea che il consenso informato in atti non riguarda infatti alcun tipo di intervento chirurgico, non essendovi traccia alcuna in merito a possibili interventi, rischi anestesiologi e procedurali.
Ribadisce che la colonscopia e la retto-sigmoidoscopia sono esami diagnostici che consentono al medico di vedere all'interno del grosso intestino (colon); si procede inizialmente somministrando un sedativo ed un antidolorifico per via venosa;
l'esame dura in genere 15-30 minuti e può provocare fastidio o modesto dolore, legato soprattutto all'aria introdotta attraverso l'endoscopio per distendere le pareti del colon;
se nel corso dell'esame il medico ritiene opportuno prelevare piccoli frammenti di tessuto (biopsie), lo stesso deve preventivamente informarne il paziente, in quanto, trattandosi di un intervento chirurgico, potrebbe intervenire una complicanza quale un rischio di sanguinamento e nei casi più gravi un rischio di perforazione, che renderebbero necessaria anche una trasfusione;
tali informazioni non sono state fornite al sig. Pt 1 e, pertanto, la richiesta economica avanzata dalla controparte non può ritenersi legittima.
Ritiene l'appellante che non si possa determinare, tramite l'esame del modulo di consenso informato se le spiegazioni siano avvenute con una tempistica adeguata, o se viceversa, come ritiene l'attore la firma sia stata apposta dal medesimo senza alcuna minima spiegazione di quanto lo stesso stava sottoscrivendo, in un comprensibile stato di agitazione psico-fisica.
Lamenta, inoltre, che la sentenza appellata nella parte suindicata risulta essere in contrasto con gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., che illustrano i requisiti minimi della motivazione nella sentenza civile di primo grado.
Chiede, dunque, 1) la modifica di tale parte, in favore di una pronuncia che affermi che la pretesa economica avanzata da parte opposta in sede monitoria e poi ribadita in sede di opposizione è illegittima e, pertanto,
2) la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con restituzione delle somme spontaneamente pagate dall'odierno appellante, oltre interessi legali come per legge, maturati e maturandi.
Con il secondo motivo di appello impugna il capo della sentenza che ha previsto la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio a carico dell'odierno appellante, e precisamente: “Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo...professionali, oltre spese generali, cpa e iva secondo legge"
(Cfr. pag. 2).
Chiede dunque che con la riforma dell'appellata sentenza la parte appellata sia condannata anche al pagamento dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, in considerazione degli importi spontaneamente pagati dal sig. Parte 1 che dovranno essere restituiti, oltre interessi legali per legge, maturati e maturandi.
Si costituisce in giudizio la Controparte 1 con comparsa di costituzione e risposta, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma: - rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig. Pt 1 nei confronti della Controparte_1 in quanto inammissibili i motivi di gravame proposti e comunque totalmente infondati in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio".
Evidenzia la convenuta che 1) il presente giudizio si basa sull'erroneo presupposto che la polipectomia cui è stato sottoposto il Sig. Pt 1 per il quale sono state emesse le fatture oggetto del decreto ingiuntivo poi opposto, sarebbe stato inutile e comunque non autorizzato dal paziente;
entrambi tali assunti sono completamente destituiti di fondamento;
2) lo scopo principale della colonscopia è accertare la presenza di eventuali polipi nel colon del paziente;
esistono infatti diversi tipi di polipi: benigni, come quelli infiammatori ed iperplastici, che non danno mai origine a tumori e gli adenomi che, pur essendo inizialmente tumori benigni, col tempo possono crescere e trasformarsi in lesioni maligne, causando in alcuni casi (più gravi, circa il 10% per i polipi superiori ai 2 cm) tumori del colon: proprio quest'ultima diagnosi comporta necessariamente l'asportazione del polipo, nella sua interezza, onde effettuare la relativa analisi.
Ritiene evidente come, correttamente riconosciuto dal Giudice di Pace di
Roma (".... che dalla diagnosi in atti si evince che veniva riscontrata la presenza di una formazione poliposa sessile del diametro di circa 8 mm ne consegue che in presenza di tale diagnosi si rendeva necessaria l'asportazione del polipo da parte del medico onde non incorrere in una responsabilità professionale ..." pag. 2 sentenza), che l'asportazione del polipo, laddove individuato, debba essere necessariamente contestuale all'esame e non possa essere rinviata per nessun motivo, tantomeno per verifiche di carattere amministrativo o assicurativo. Rileva come 1) sia chiara sul punto la relazione medico legale depositata in primo grado, redatta dal Dott. Per 1 laddove si evidenzia: "... tutte le 66
linee guida in materia di gastro e colonscopia prevedono l'esecuzione contestuale della biopsia e della polipectomia in tutti i casi in cui ciò sia necessario e possibile per prevenire lo sviluppo di patologie a carico dell'apparato digerente [...]. Questo è esattamente quello che è avvenuto nel caso del Sig. Pt 1 [...]. E per questa stretta connessione tra aspetto diagnostico e aspetto operativo dell'esame che il modulo di consenso informato sottoposto al paziente e regolarmente firmato prevede
-
ambedue le possibilità (diagnostica e operativa)"; 2) sia un intervento privo di rischi per la salute del paziente (emorragie o perforazioni si verificano in circa 2 casi su 100 e pochissime di queste possono comportare danni gravi alla salute); 3) la stretta contestualità tra l'esame diagnostico e l'intervento operativo era stata spiegata al Sig. Pt 1 direttamente dal medico operatore e dallo stesso accettata come testimonia in modo inequivocabile la firma del documento denominato “informativa e consenso all'atto medico" dal quale risulta che la colonscopia avrebbe potuto essere non solo diagnostica, ma anche operativa: "consapevole e acconsento a che, presentandosi la necessità di prevenire o di trattare un'eventuale complicanza, verranno posti in essere tutti i presidi ritenuti idonei allo scopo"; 4) l'odierno appellante era quindi perfettamente a conoscenza delle eventualità che si sarebbero potute verificare nel corso dell'esame; 5) chiare sul punto le motivazioni del Giudice di Pace di Roma che evidenziano come: " ... dal consenso informato in atti sottoscritto dall'opponente si evince che lo stesso mostrava il consenso all'esame endoscopico sia diagnostico sia operativo di colonscopia ..." (pag. 2 sentenza); 6) in ogni caso, nessuna responsabilità possa addebitarsi alla clinica appellata in tema di consenso informato, trattandosi di adempimento di esclusiva competenza del medico operatore;
7) il dovere di informazione a carico del medico operatore, si spinge quindi ben oltre la "semplice" spiegazione dei rischi connessi all'operazione, dovendo ricomprendere addirittura anche gli aspetti relativi alle possibili carenze organizzative della struttura nella quale il suo assistito si ricovera;
8) la parte appellante abbia comunque mancato di dimostrare (sulla stessa soltanto gravando il relativo onere probatorio), che il Sig. Parte_1 avrebbe sicuramente rifiutato la polipectomia laddove informato del suo potenziale svolgimento ovvero che si sarebbe rivolto ad altra struttura;
9) accertata quindi la conoscenza in capo al Sig. Pt 1 dell'eventualità che alla fase diagnostica potesse seguirne una “operativa”, era sua esclusiva responsabilità, prima di eseguire l'esame, nel rispetto dei più basilari criteri di correttezza e buona fede contrattuale, verificare l'eventuale copertura con la propria assicurazione ovvero richiedere alla Casa di Cura un preventivo di spesa, così da decidere, eventualmente, di scegliere altro centro privato ovvero pubblico.
Con decreto del 20.9.2020 il Giudice, dott.ssa Verusio, differiva l'udienza di prima comparizione, come indicata nell'atto di citazione, alla data del 21
gennaio 2021.
Con decreto dell'8.12.2020 il giudice disponeva la trattazione scritta di detta udienza.
A tale udienza il Giudice, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, in conformità alle richieste delle parti, rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10. 2021. Detta udienza, stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, veniva rinviata, per i medesimi incombenti, al 2.12.2021.
L'udienza del 2.12.2021, veniva rinviata dalla dott.ssa Schillaci, in sostituzione del Giudice dott. Garavaglia, subentrato alla dott.ssa Verusio, all'udienza del 10.11.2022, per i medesimi incombenti.
Questo Giudice, subentrato al dott. Garavaglia, con ordinanza dell'11.11.2022, rilevato che non risultava acquisito il fascicolo di I grado, rinviava all'udienza del 30.1.2023 a trattazione scritta, con termine sino a
15 giorni prima dell'udienza ex art. 127 co.3 c.p.c. per gli stessi incombenti.
Con ordinanza del 22.12.2022 il Giudice visto il proprio impedimento per l'udienza del 30.1.2023, rinviava all'udienza del 30.3.2023 per gli stessi incombenti.
Detta udienza, per esigenze di ruolo, veniva differita all'udienza del
30.10.2023 per gli stessi incombenti.
Con ordinanza del 6.12.2023 il Giudice sciogliendo la riserva del
30.10.2023, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; autorizzava l'appellante al deposito del fascicolo cartaceo di I grado.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che di seguito si riportano.
L'appellante, con il primo motivo, lamenta l'errata statuizione del Giudice di Pace nella parte nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che nessun consenso informato è stato espresso per l'intervento di polipectomia, intervento mai voluto dall'odierno appellante, come da documentazione allegata nel fascicolo di primo grado. Ritiene, dunque nonostante abbia provveduto al pagamento della somma di € 900,61, oltre agli interessi legali maturati dalla domanda ed alle spese di procedimento per complessivi € 165,00 a seguito di ingiunzione di pagamento di non essere debitore di dette somme, per i motivi specificati.
-
Ribadisce che 1) al momento in cui ha prestato il proprio consenso per la visita di colonscopia era ben consapevole del tipo di trattamento a cui si sarebbe sottoposto e dell'importo che avrebbe dovuto anticipare per conto della propria assicurazione, ma non certamente per la polipectomia di cui nulla sapeva;
2) il tariffario prodotto dalla società appellata non è mai stato reso noto a parte appellante, che si è avveduta del costo dell'intervento mai richiesto solo al suo risveglio;
si era rivolto alla struttura CP 1
esclusivamente per sottoporsi ad una visita di colonscopia, ma non per essere sottoposto a un intervento chirurgico quale quello della polipectomia;
3) allo stesso è stato quindi imposto un trattamento sanitario non richiesto, senza previa acquisizione della sua volontà in tal senso, per il quale tra l'altro, non era stato neanche informato in merito al corrispettivo economico della prestazione operatoria;
4) se fosse stato reso edotto della possibilità di essere sottoposto a polipectomia avrebbe potuto consapevolmente scegliere cosa fare;
5) la struttura appellata, sulla quale incombeva l'onere della prova che sia stato effettivamente fornito un preciso consenso informato, non ha assolto tale onere.
Con il secondo motivo di appello impugna il capo della sentenza che ha previsto la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio a carico dell'odierno appellante, e precisamente: “Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo...professionali, oltre spese generali, cpa e iva secondo legge"
(Cfr. pag. 2).
Chiede dunque che con la riforma dell'appellata sentenza la parte appellata sia condannata anche al pagamento dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, in considerazione degli importi spontaneamente pagati dal sig. Parte 1 che dovranno essere restituiti, oltre interessi legali per legge, maturati e maturandi.
I motivi di appello, stante la loro interconnessione, verranno trattati congiuntamente. Orbene, prima di passare ad esaminare il caso che ci occupa, è opportuno fare alcune premesse.
I polipi intestinali, che si sviluppano dal rivestimento mucoso dell'intestino, sono il punto di partenza per la maggior parte dei casi di tumore del colon- retto;
possono evolvere in forme maligne nel 5% dei casi, e interessano circa una persona ogni 4 a partire dai 50 anni;
grazie ai programmi di screening, oggi è possibile prevenire e diagnosticare precocemente questo tipo di tumore, riducendo sia l'incidenza sia la mortalità.
La polipectomia è generalmente sicura e ben tollerata dai pazienti, con un basso rischio di complicazioni.
I polipi intestinali vengono generalmente trattati durante la colonscopia una procedura sia diagnostica che operativa dove vengono individuati
-
e rimossi in endoscopia mediante una procedura chiamata polipectomia, che consente di rimuovere i polipi dal tubo digerente mediante anse collegate a un bisturi elettrico o pinze.
Dunque, la colonscopia, oltre che diagnostica, può essere anche terapeutica o curativa, per come detto, consentendo per esempio l'asportazione di alcune lesioni come i polipi intestinali (che in passato richiedevano un intervento chirurgico).
Nel caso in cui, durante la colonscopia, vengano riscontrati polipi, come nel caso in esame, di dimensioni e/o caratteristiche tali da poter essere asportati con ragionevole sicurezza anche senza avere effettuato esami emocoagulativi preliminari, e se non vengono assunti dal paziente farmaci anticoagulanti, è possibile asportare detti polipi immediatamente, senza la necessità di effettuare nuovamente l'indagine endoscopica.
Qualora invece durante la colonscopia vengano riscontrati uno o più polipi di dimensioni e/o caratteristiche tali da non poter essere subito asportati in condizioni di ragionevole sicurezza, il paziente sarà invitato a ripetere l'indagine per asportare i polipi in una seduta successiva che sarà nostra cura prenotare anche in regime di ricovero giornaliero.
Quindi, il medico può decidere di rimuovere i polipi intestinali immediatamente mediante la polipectomia, una procedura sicura, indolore, di enorme efficacia nella prevenzione dei tumori.
Orbene, l'esercizio dell'attività medica, per non incorrere in errori e/o omissioni, impone a chi la pratica la massima prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento degli atti medici che essa comporta e pertanto in primo luogo nella effettuazione della diagnosi e nella individuazione della terapia, anche chirurgica, che si rende necessaria: quando più alternative sono possibili, il medico deve improntare le proprie scelte alla massima prudenza, per evitare di mettere a rischio la salute e la vita del paziente.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti è emerso che: 1) il Sig. Parte 1 all'età di anni 64 si rivolse alla casa di CP 1
[...] nel 2012, per l'esame endoscopico/ operativo per il quale prestava il consenso informato;
2) dal consenso informato risulta che il Pt 2 prestava il consenso informato all'esame endoscopico sia diagnostico che operativo di colonscopia;
si legge "consapevole e acconsento a che, presentandosi la necessità di prevenire o di trattare un'eventuale complicanza, verranno posti in essere tutti i presidi ritenuti idonei allo scopo" (all. 1 note autorizzate
I grado opposta) 3) il predetto esame comportava in particolare l'accertamento di eventuali polipi nel colon dell'appellante, con l'asportazione e l'esame istologico relativi;
4) dal referto risulta la presenza di "una formazione poliposa sessile del diametro di circa 8 mm" (all.1 note autorizzate I grado opposta); 5) il medico interventista, alla luce di tale diagnosi, nello esercizio delle sue funzioni e per non incorrere in responsabilità professionale, ha ritenuto di dover asportare il polipo in questione;
4) dalla cartella clinica depositata emerge l'avvenuta asportazione del polipo e il successivo esame istologico;
5) il sig. Pt 1 era quindi ben consapevole del contestato intervento;
6) la compagnia di assicurazione aveva corrisposto parte delle spese sostenute dal Pt_1 7) la contestazione del mancato consenso all'intervento (polipectomia) è avvenuta solo al momento della richiesta della somma residua dovuta;
8) il
Sig. Parte 1 sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha '
dimostrato che avrebbe rifiutato la polipectomia qualora fosse stato informato della sua possibile esecuzione ovvero che si sarebbe rivolto ad altra struttura.
Ebbene l'odierno appellante era quindi perfettamente a conoscenza delle eventualità che si sarebbero potute verificare nel corso dell'esame
(colonscopia) correttamente e completamente eseguito in data 19.03.2012, dal sanitario presso la struttura convenuta, a seguito di apposito consenso informato, debitamente sottoscritto dal paziente.
Di conseguenza si ritiene dovuto l'importo pari ad euro 900,61 (fattura n.23474 del 19.6.2012) (all.3 note fasc. I grado opposta), così come richiesto in fase monitoria, oltre alla condanna delle spese del giudizio di primo grado a carico della parte soccombente.
I motivi di appello sono infondati.
Corretta e tutt'altro che apparente è dunque la motivazione del Giudice di primo grado.
Ebbene, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 28935/2019, RG. n. 52614/2017, depositata in data 20.10.2019, pubblicata il 31.10.2019, dalla dott.ssa Paola Corso, nella qualità di Giudice di Pace di Roma, Settore Civile, non notificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi, come in dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate al D.M. 37/2018, scaglione fino a euro 1.100,00.
Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art.113 comma 1 quater DPR 15/02 e dunque l'appellante è tenuto a versare una somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] avverso la sentenza del Pt 1 nei confronti di Controparte 1
Giudice di Pace di Roma n.28935719, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
Parte 1 al pagamento, in favore di 2) Condanna
[...]
,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP 1 pagamento delle spese legali del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 800,00 per competenze di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
3) Sussistono i presupposti di cui all'art. 113 comma 1 quater DPR 15/02
e dunque l'appellante è tenuto a versare una somma pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Roma 2.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
(Sentenza redatta in collaborazione con il G.O.P. dott.ssa Anna
Vittoria Vadino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIII Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al nr.35353/2020 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020. promossa da
(C.F. C.F. 1 ) nato a [...] il 10 Parte 1
settembre 1948, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rosella del Foro di Roma, C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F. 2 '
sito in Roma, al piazzale delle Medaglie d'Oro, 20, come da procura speciale rilasciata in primo grado
-Appellante-
Nei confronti di
Controparte_1 (C.F.:
- P.I. P.IVA 1 P.IVA 2 ) con sede in Roma, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Controparte_2 (C.F.: P.IVA 1 - P.I. P.IVA 2 ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Crispo (C.F. C.F. 3 e presso il suo studio in Roma - via A. Bertoloni,
19 elettivamente domiciliata in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
-Società Appellata-
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Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 28935/2019, RG. n. 52614/2017, depositata in data 20.10.2019, pubblicata il 31.10.2019, dalla dott.ssa Paola
Corso, nella qualità di Giudice di Pace di Roma, Settore Civile, non notificata.
Conclusioni: Come da comparse conclusionali.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, il Sig. Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 28935/2019, RG. n. 52614/2017, depositata in data 20.10.2019, pubblicata il 31.10.2019, dalla dott.ssa Paola Corso, nella qualità di Giudice di Pace di Roma, Settore Civile, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di appello adito, contrariis reiectis: Riformare in toto la Sentenza del Giudice di Pace di Roma,
Settore Civile, nella persona della dott.ssa Paola Corso, n. 28935/2019, depositata in data 20.10.2019, pubblicata in data 31.10.2019, mai notificata, impugnata perché viziata ed errata per i motivi in fatto ed in diritto suesposti. E, per l'effetto di ciò - Accogliere la presente impugnazione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, con restituzione delle somme già versate dall'appellante, oltre interessi legali come per legge maturati e maturandi;
- Dichiarare quindi nullo e/o inefficace e di nessun effetto il Decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, oltre interessi legali come per legge maturati e maturandi;
-
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario".
L'appellante ha dedotto che:
1) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 maggio 2017, il sig. Parte 1 conveniva in giudizio la Controparte_1 opponendosi al Decreto ingiuntivo n. 5940/2017 (R.A.C. 76657221535 emesso in data
12-22 marzo 2017 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nella persona del Giudice dott.ssa A. Scuderi, notificato in data 13 aprile 2017.
2) Si costituiva in giudizio la Controparte_1 e a seguito del deposito di note di cui all'art. 320 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.10.2019.
In occasione di tale udienza, si procedeva alla discussione della causa e il Giudice decideva come da dispositivo, di cui dava lettura.
3) Con Sentenza n. 28935/2019, depositata in data 20.10.2019, pubblicata il
31.10.2019, mai notificata, il Giudice di Pace di Roma così provvedeva:
"Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5940/2017 RGN. 74292/2017, non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Roma, in data 12.03.2017, pubblicato in data
22.03.2017, che viene dichiarato immediatamente esecutivo e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 330,00 per compensi professionali, oltre spese generali, cpa e iva secondo legge". Parte 14) Il sig. pagava spontaneamente quanto indicato in sentenza, ma proponeva appello ritenendo illegittima la sentenza del
Giudice di prima istanza.
Con il primo motivo, lamenta l'appellante come il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato le risultanze istruttorie.
Precisa che la prima parte che intende appellare (pag. 2 della sentenza) è la seguente: "Considerato che dal consenso informato in atti sottoscritto dall'opponente si evince che lo stesso prestava il consenso informato all'esame endoscopico, sia diagnostico, che operativo di colonscopia;
che dalla diagnosi in atti si evince che veniva riscontrata la presenza di “una formazione poliposa sessile del diametro di circa 8 mm", ne consegue che in presenza di tale diagnosi si rendeva necessaria l'asportazione del polipo da parte del medico, onde non incorrere in una responsabilità professionale, pertanto l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo, il cui importo (sorte) non risulta contestato nel quantum, che comunque rappresenta la franchigia rimasta esclusa dal pagamento effettuato dalla compagnia di assicurazioni del paziente, come si evince dalle fatture e ricevute in atti".
Ritiene che la motivazione sia insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia;
nel ragionamento del Giudice di prime cure, quale risulta, dalla sentenza, è riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia che ha determinato un vizio di omessa o insufficiente motivazione e mancata applicazione di legge e/o violazione di legge. L'appellante impugna il capo della predetta sentenza, esattamente nella parte di cui non ha tenuto conto del fatto nessun consenso informato è stato espresso per l'intervento di polipectomia, intervento mai voluto dall'odierno appellante, come da documentazione allegata nel fascicolo di primo grado.
Ritiene di non essere debitore della somma di cui si ingiunge il pagamento, pari ad € 900,61, oltre agli interessi legali maturati dalla domanda ed alle spese di procedimento per complessivi € 165,00.
Evidenzia che 1) in data 19 marzo 2012 il sig. Pt 1 si rivolgeva alla [...] per effettuare presso la struttura sanitaria un esame Controparte_1
medico di colonscopia;
2) poco prima di essere sottoposto al predetto esame,
l'opponente incontrava il medico designato dalla clinica opposta, il quale gli sottoponeva una dichiarazione di consenso informato da firmare, senza alcuna preventiva spiegazione o chiarimenti relativi al suindicato esame specialistico, fatto questo non sconfessato dalla controparte;
3) successivamente, l'opponente veniva sedato e, con spiacevole sorpresa, al suo risveglio veniva a scoprire che, senza il suo consenso, era stato sottoposto anche a un intervento chirurgico di polipectomia;
4) il sig. Pt_1 mai aveva chiesto e accettato di essere sottoposto all'intervento di polipectomia e, di conseguenza, non sapeva neanche quale potesse esserne il corrispettivo economico eventualmente dovuto alla clinica (per cui priva di fondamento è la parte della sentenza che indica come non contestato il quantum, dimenticando anche quanto depositato documentalmente); 5) al momento della visita prenotata di colonscopia era assicurato con CP 3
[...] (oggi Controparte_4 (doc. nn. 4-5-6), ha poi rimborsato gli importi versati al sig. Pt_1 6) al momento in cui ha prestato il proprio consenso per la visita di colonscopia era ben consapevole del tipo di trattamento a cui si sarebbe sottoposto e dell'importo che avrebbe dovuto anticipare per conto della propria assicurazione, ma non certamente per la polipectomia di cui nulla sapeva;
7) sottoposto a sua insaputa a intervento chirurgico, è stato quindi imposto un trattamento sanitario non richiesto, senza previa acquisizione della sua volontà in tal senso, il quale tra l'altro, non era stato neanche informato in merito al corrispettivo economico della prestazione operatoria;
8) se fosse stato reso edotto della possibilità di essere sottoposto a polipectomia avrebbe potuto consapevolmente scegliere cosa fare;
9) il consenso non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere sempre fornito dal paziente espressamente e dopo aver ricevuto un'informazione adeguata e anch'essa esplicita;
10) il consenso non può ritenersi valido se le informazioni date al paziente circa il tipo di trattamento medico sono state omesse o fornite in modo incompleto e frammentario, come appunto nel caso di specie;
11) solo la prova che un consenso informato sia stato effettivamente dato può essere presuntiva e il relativo onere ricade in capo alla struttura e al medico;
tale prova non è stata raggiunta dalla controparte;
12) ad oggi, nulla è dovuto a controparte per prestazioni mai richieste dal paziente riferibili a un intervento del quale nulla sapeva l'attore.
Rileva l'appellante, inoltre, che parte appellata non ha dato la prova di avere:
a) compiutamente informato il sig. Pt 1 del contenuto delle linee guida in materia di gastro e colonscopia che prevedono l'esecuzione contestuale di biopsia e polipectomia;
b) aver messo a conoscenza il sig. Pt 1 di quella che controparte definisce una "stretta connessione tra l'aspetto diagnostico e l'aspetto operativo dell'esame"; c) compiutamente informato il sig. Pt 1
dei rischi anestesiologici e procedurali connessi all'esame; d) compiutamente informato il sig. Pt 1 della eventuale necessità e/o dell'urgenza dell'intervento.
Evidenzia che lo pseudo-consenso informato fa riferimento a: "obiettivi, benefici, eventuali rischi e possibili conseguenze", eventi riferibili certamente all'esame di colonscopia, ma del tutto estranei all'intervento chirurgico di polipectomia;
inoltre, la polipectomia non può neanche essere considerata una complicanza, essendo un autonomo intervento rispetto all'esame diagnostico di colonscopia richiesto dal paziente.
Sottolinea che il consenso informato in atti non riguarda infatti alcun tipo di intervento chirurgico, non essendovi traccia alcuna in merito a possibili interventi, rischi anestesiologi e procedurali.
Ribadisce che la colonscopia e la retto-sigmoidoscopia sono esami diagnostici che consentono al medico di vedere all'interno del grosso intestino (colon); si procede inizialmente somministrando un sedativo ed un antidolorifico per via venosa;
l'esame dura in genere 15-30 minuti e può provocare fastidio o modesto dolore, legato soprattutto all'aria introdotta attraverso l'endoscopio per distendere le pareti del colon;
se nel corso dell'esame il medico ritiene opportuno prelevare piccoli frammenti di tessuto (biopsie), lo stesso deve preventivamente informarne il paziente, in quanto, trattandosi di un intervento chirurgico, potrebbe intervenire una complicanza quale un rischio di sanguinamento e nei casi più gravi un rischio di perforazione, che renderebbero necessaria anche una trasfusione;
tali informazioni non sono state fornite al sig. Pt 1 e, pertanto, la richiesta economica avanzata dalla controparte non può ritenersi legittima.
Ritiene l'appellante che non si possa determinare, tramite l'esame del modulo di consenso informato se le spiegazioni siano avvenute con una tempistica adeguata, o se viceversa, come ritiene l'attore la firma sia stata apposta dal medesimo senza alcuna minima spiegazione di quanto lo stesso stava sottoscrivendo, in un comprensibile stato di agitazione psico-fisica.
Lamenta, inoltre, che la sentenza appellata nella parte suindicata risulta essere in contrasto con gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., che illustrano i requisiti minimi della motivazione nella sentenza civile di primo grado.
Chiede, dunque, 1) la modifica di tale parte, in favore di una pronuncia che affermi che la pretesa economica avanzata da parte opposta in sede monitoria e poi ribadita in sede di opposizione è illegittima e, pertanto,
2) la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con restituzione delle somme spontaneamente pagate dall'odierno appellante, oltre interessi legali come per legge, maturati e maturandi.
Con il secondo motivo di appello impugna il capo della sentenza che ha previsto la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio a carico dell'odierno appellante, e precisamente: “Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo...professionali, oltre spese generali, cpa e iva secondo legge"
(Cfr. pag. 2).
Chiede dunque che con la riforma dell'appellata sentenza la parte appellata sia condannata anche al pagamento dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, in considerazione degli importi spontaneamente pagati dal sig. Parte 1 che dovranno essere restituiti, oltre interessi legali per legge, maturati e maturandi.
Si costituisce in giudizio la Controparte 1 con comparsa di costituzione e risposta, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma: - rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig. Pt 1 nei confronti della Controparte_1 in quanto inammissibili i motivi di gravame proposti e comunque totalmente infondati in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio".
Evidenzia la convenuta che 1) il presente giudizio si basa sull'erroneo presupposto che la polipectomia cui è stato sottoposto il Sig. Pt 1 per il quale sono state emesse le fatture oggetto del decreto ingiuntivo poi opposto, sarebbe stato inutile e comunque non autorizzato dal paziente;
entrambi tali assunti sono completamente destituiti di fondamento;
2) lo scopo principale della colonscopia è accertare la presenza di eventuali polipi nel colon del paziente;
esistono infatti diversi tipi di polipi: benigni, come quelli infiammatori ed iperplastici, che non danno mai origine a tumori e gli adenomi che, pur essendo inizialmente tumori benigni, col tempo possono crescere e trasformarsi in lesioni maligne, causando in alcuni casi (più gravi, circa il 10% per i polipi superiori ai 2 cm) tumori del colon: proprio quest'ultima diagnosi comporta necessariamente l'asportazione del polipo, nella sua interezza, onde effettuare la relativa analisi.
Ritiene evidente come, correttamente riconosciuto dal Giudice di Pace di
Roma (".... che dalla diagnosi in atti si evince che veniva riscontrata la presenza di una formazione poliposa sessile del diametro di circa 8 mm ne consegue che in presenza di tale diagnosi si rendeva necessaria l'asportazione del polipo da parte del medico onde non incorrere in una responsabilità professionale ..." pag. 2 sentenza), che l'asportazione del polipo, laddove individuato, debba essere necessariamente contestuale all'esame e non possa essere rinviata per nessun motivo, tantomeno per verifiche di carattere amministrativo o assicurativo. Rileva come 1) sia chiara sul punto la relazione medico legale depositata in primo grado, redatta dal Dott. Per 1 laddove si evidenzia: "... tutte le 66
linee guida in materia di gastro e colonscopia prevedono l'esecuzione contestuale della biopsia e della polipectomia in tutti i casi in cui ciò sia necessario e possibile per prevenire lo sviluppo di patologie a carico dell'apparato digerente [...]. Questo è esattamente quello che è avvenuto nel caso del Sig. Pt 1 [...]. E per questa stretta connessione tra aspetto diagnostico e aspetto operativo dell'esame che il modulo di consenso informato sottoposto al paziente e regolarmente firmato prevede
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ambedue le possibilità (diagnostica e operativa)"; 2) sia un intervento privo di rischi per la salute del paziente (emorragie o perforazioni si verificano in circa 2 casi su 100 e pochissime di queste possono comportare danni gravi alla salute); 3) la stretta contestualità tra l'esame diagnostico e l'intervento operativo era stata spiegata al Sig. Pt 1 direttamente dal medico operatore e dallo stesso accettata come testimonia in modo inequivocabile la firma del documento denominato “informativa e consenso all'atto medico" dal quale risulta che la colonscopia avrebbe potuto essere non solo diagnostica, ma anche operativa: "consapevole e acconsento a che, presentandosi la necessità di prevenire o di trattare un'eventuale complicanza, verranno posti in essere tutti i presidi ritenuti idonei allo scopo"; 4) l'odierno appellante era quindi perfettamente a conoscenza delle eventualità che si sarebbero potute verificare nel corso dell'esame; 5) chiare sul punto le motivazioni del Giudice di Pace di Roma che evidenziano come: " ... dal consenso informato in atti sottoscritto dall'opponente si evince che lo stesso mostrava il consenso all'esame endoscopico sia diagnostico sia operativo di colonscopia ..." (pag. 2 sentenza); 6) in ogni caso, nessuna responsabilità possa addebitarsi alla clinica appellata in tema di consenso informato, trattandosi di adempimento di esclusiva competenza del medico operatore;
7) il dovere di informazione a carico del medico operatore, si spinge quindi ben oltre la "semplice" spiegazione dei rischi connessi all'operazione, dovendo ricomprendere addirittura anche gli aspetti relativi alle possibili carenze organizzative della struttura nella quale il suo assistito si ricovera;
8) la parte appellante abbia comunque mancato di dimostrare (sulla stessa soltanto gravando il relativo onere probatorio), che il Sig. Parte_1 avrebbe sicuramente rifiutato la polipectomia laddove informato del suo potenziale svolgimento ovvero che si sarebbe rivolto ad altra struttura;
9) accertata quindi la conoscenza in capo al Sig. Pt 1 dell'eventualità che alla fase diagnostica potesse seguirne una “operativa”, era sua esclusiva responsabilità, prima di eseguire l'esame, nel rispetto dei più basilari criteri di correttezza e buona fede contrattuale, verificare l'eventuale copertura con la propria assicurazione ovvero richiedere alla Casa di Cura un preventivo di spesa, così da decidere, eventualmente, di scegliere altro centro privato ovvero pubblico.
Con decreto del 20.9.2020 il Giudice, dott.ssa Verusio, differiva l'udienza di prima comparizione, come indicata nell'atto di citazione, alla data del 21
gennaio 2021.
Con decreto dell'8.12.2020 il giudice disponeva la trattazione scritta di detta udienza.
A tale udienza il Giudice, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, in conformità alle richieste delle parti, rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10. 2021. Detta udienza, stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, veniva rinviata, per i medesimi incombenti, al 2.12.2021.
L'udienza del 2.12.2021, veniva rinviata dalla dott.ssa Schillaci, in sostituzione del Giudice dott. Garavaglia, subentrato alla dott.ssa Verusio, all'udienza del 10.11.2022, per i medesimi incombenti.
Questo Giudice, subentrato al dott. Garavaglia, con ordinanza dell'11.11.2022, rilevato che non risultava acquisito il fascicolo di I grado, rinviava all'udienza del 30.1.2023 a trattazione scritta, con termine sino a
15 giorni prima dell'udienza ex art. 127 co.3 c.p.c. per gli stessi incombenti.
Con ordinanza del 22.12.2022 il Giudice visto il proprio impedimento per l'udienza del 30.1.2023, rinviava all'udienza del 30.3.2023 per gli stessi incombenti.
Detta udienza, per esigenze di ruolo, veniva differita all'udienza del
30.10.2023 per gli stessi incombenti.
Con ordinanza del 6.12.2023 il Giudice sciogliendo la riserva del
30.10.2023, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; autorizzava l'appellante al deposito del fascicolo cartaceo di I grado.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che di seguito si riportano.
L'appellante, con il primo motivo, lamenta l'errata statuizione del Giudice di Pace nella parte nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che nessun consenso informato è stato espresso per l'intervento di polipectomia, intervento mai voluto dall'odierno appellante, come da documentazione allegata nel fascicolo di primo grado. Ritiene, dunque nonostante abbia provveduto al pagamento della somma di € 900,61, oltre agli interessi legali maturati dalla domanda ed alle spese di procedimento per complessivi € 165,00 a seguito di ingiunzione di pagamento di non essere debitore di dette somme, per i motivi specificati.
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Ribadisce che 1) al momento in cui ha prestato il proprio consenso per la visita di colonscopia era ben consapevole del tipo di trattamento a cui si sarebbe sottoposto e dell'importo che avrebbe dovuto anticipare per conto della propria assicurazione, ma non certamente per la polipectomia di cui nulla sapeva;
2) il tariffario prodotto dalla società appellata non è mai stato reso noto a parte appellante, che si è avveduta del costo dell'intervento mai richiesto solo al suo risveglio;
si era rivolto alla struttura CP 1
esclusivamente per sottoporsi ad una visita di colonscopia, ma non per essere sottoposto a un intervento chirurgico quale quello della polipectomia;
3) allo stesso è stato quindi imposto un trattamento sanitario non richiesto, senza previa acquisizione della sua volontà in tal senso, per il quale tra l'altro, non era stato neanche informato in merito al corrispettivo economico della prestazione operatoria;
4) se fosse stato reso edotto della possibilità di essere sottoposto a polipectomia avrebbe potuto consapevolmente scegliere cosa fare;
5) la struttura appellata, sulla quale incombeva l'onere della prova che sia stato effettivamente fornito un preciso consenso informato, non ha assolto tale onere.
Con il secondo motivo di appello impugna il capo della sentenza che ha previsto la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio a carico dell'odierno appellante, e precisamente: “Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo...professionali, oltre spese generali, cpa e iva secondo legge"
(Cfr. pag. 2).
Chiede dunque che con la riforma dell'appellata sentenza la parte appellata sia condannata anche al pagamento dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, in considerazione degli importi spontaneamente pagati dal sig. Parte 1 che dovranno essere restituiti, oltre interessi legali per legge, maturati e maturandi.
I motivi di appello, stante la loro interconnessione, verranno trattati congiuntamente. Orbene, prima di passare ad esaminare il caso che ci occupa, è opportuno fare alcune premesse.
I polipi intestinali, che si sviluppano dal rivestimento mucoso dell'intestino, sono il punto di partenza per la maggior parte dei casi di tumore del colon- retto;
possono evolvere in forme maligne nel 5% dei casi, e interessano circa una persona ogni 4 a partire dai 50 anni;
grazie ai programmi di screening, oggi è possibile prevenire e diagnosticare precocemente questo tipo di tumore, riducendo sia l'incidenza sia la mortalità.
La polipectomia è generalmente sicura e ben tollerata dai pazienti, con un basso rischio di complicazioni.
I polipi intestinali vengono generalmente trattati durante la colonscopia una procedura sia diagnostica che operativa dove vengono individuati
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e rimossi in endoscopia mediante una procedura chiamata polipectomia, che consente di rimuovere i polipi dal tubo digerente mediante anse collegate a un bisturi elettrico o pinze.
Dunque, la colonscopia, oltre che diagnostica, può essere anche terapeutica o curativa, per come detto, consentendo per esempio l'asportazione di alcune lesioni come i polipi intestinali (che in passato richiedevano un intervento chirurgico).
Nel caso in cui, durante la colonscopia, vengano riscontrati polipi, come nel caso in esame, di dimensioni e/o caratteristiche tali da poter essere asportati con ragionevole sicurezza anche senza avere effettuato esami emocoagulativi preliminari, e se non vengono assunti dal paziente farmaci anticoagulanti, è possibile asportare detti polipi immediatamente, senza la necessità di effettuare nuovamente l'indagine endoscopica.
Qualora invece durante la colonscopia vengano riscontrati uno o più polipi di dimensioni e/o caratteristiche tali da non poter essere subito asportati in condizioni di ragionevole sicurezza, il paziente sarà invitato a ripetere l'indagine per asportare i polipi in una seduta successiva che sarà nostra cura prenotare anche in regime di ricovero giornaliero.
Quindi, il medico può decidere di rimuovere i polipi intestinali immediatamente mediante la polipectomia, una procedura sicura, indolore, di enorme efficacia nella prevenzione dei tumori.
Orbene, l'esercizio dell'attività medica, per non incorrere in errori e/o omissioni, impone a chi la pratica la massima prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento degli atti medici che essa comporta e pertanto in primo luogo nella effettuazione della diagnosi e nella individuazione della terapia, anche chirurgica, che si rende necessaria: quando più alternative sono possibili, il medico deve improntare le proprie scelte alla massima prudenza, per evitare di mettere a rischio la salute e la vita del paziente.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti è emerso che: 1) il Sig. Parte 1 all'età di anni 64 si rivolse alla casa di CP 1
[...] nel 2012, per l'esame endoscopico/ operativo per il quale prestava il consenso informato;
2) dal consenso informato risulta che il Pt 2 prestava il consenso informato all'esame endoscopico sia diagnostico che operativo di colonscopia;
si legge "consapevole e acconsento a che, presentandosi la necessità di prevenire o di trattare un'eventuale complicanza, verranno posti in essere tutti i presidi ritenuti idonei allo scopo" (all. 1 note autorizzate
I grado opposta) 3) il predetto esame comportava in particolare l'accertamento di eventuali polipi nel colon dell'appellante, con l'asportazione e l'esame istologico relativi;
4) dal referto risulta la presenza di "una formazione poliposa sessile del diametro di circa 8 mm" (all.1 note autorizzate I grado opposta); 5) il medico interventista, alla luce di tale diagnosi, nello esercizio delle sue funzioni e per non incorrere in responsabilità professionale, ha ritenuto di dover asportare il polipo in questione;
4) dalla cartella clinica depositata emerge l'avvenuta asportazione del polipo e il successivo esame istologico;
5) il sig. Pt 1 era quindi ben consapevole del contestato intervento;
6) la compagnia di assicurazione aveva corrisposto parte delle spese sostenute dal Pt_1 7) la contestazione del mancato consenso all'intervento (polipectomia) è avvenuta solo al momento della richiesta della somma residua dovuta;
8) il
Sig. Parte 1 sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha '
dimostrato che avrebbe rifiutato la polipectomia qualora fosse stato informato della sua possibile esecuzione ovvero che si sarebbe rivolto ad altra struttura.
Ebbene l'odierno appellante era quindi perfettamente a conoscenza delle eventualità che si sarebbero potute verificare nel corso dell'esame
(colonscopia) correttamente e completamente eseguito in data 19.03.2012, dal sanitario presso la struttura convenuta, a seguito di apposito consenso informato, debitamente sottoscritto dal paziente.
Di conseguenza si ritiene dovuto l'importo pari ad euro 900,61 (fattura n.23474 del 19.6.2012) (all.3 note fasc. I grado opposta), così come richiesto in fase monitoria, oltre alla condanna delle spese del giudizio di primo grado a carico della parte soccombente.
I motivi di appello sono infondati.
Corretta e tutt'altro che apparente è dunque la motivazione del Giudice di primo grado.
Ebbene, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 28935/2019, RG. n. 52614/2017, depositata in data 20.10.2019, pubblicata il 31.10.2019, dalla dott.ssa Paola Corso, nella qualità di Giudice di Pace di Roma, Settore Civile, non notificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi, come in dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate al D.M. 37/2018, scaglione fino a euro 1.100,00.
Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art.113 comma 1 quater DPR 15/02 e dunque l'appellante è tenuto a versare una somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] avverso la sentenza del Pt 1 nei confronti di Controparte 1
Giudice di Pace di Roma n.28935719, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
Parte 1 al pagamento, in favore di 2) Condanna
[...]
,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP 1 pagamento delle spese legali del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 800,00 per competenze di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
3) Sussistono i presupposti di cui all'art. 113 comma 1 quater DPR 15/02
e dunque l'appellante è tenuto a versare una somma pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Roma 2.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
(Sentenza redatta in collaborazione con il G.O.P. dott.ssa Anna
Vittoria Vadino)