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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 288 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 21.01.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
(VE) in via Capeleo n. 64
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/04/1986, residente a [...], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Urbano Tancredi (pec:
, in Noventa Padovana (PD), Via Oltrebrenta n. 46 che li Email_1
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.06.2025 che di seguito si riproducono: “omologa della separazione prendendo atto degli accordi intervenuti tra i coniugi, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi Pt_1
e vivranno separati di tetto e di mensa, ciascuno libero di stabilire la propria
[...] Parte_2
residenza ove vorrà, con obbligo di comunicare ogni mutamento di residenza e/o domicilio al coniuge, con facoltà per ciascun coniuge di inserire la FI nel proprio passaporto. 2) Persona_1
La casa coniugale di proprietà del marito , casa bifamiliare sita in via Capeleo n. 64 Parte_1
Strà (VE) identificata al Comune di Stra (VE) Catasto Fabbricati al Foglio 2, Mapp. 13, sub n.ri 2,
3 e 4, in proprietà esclusiva del marito, rimane in uso al medesimo con i beni e gli arredi ivi contenuti, tranne i seguenti beni che verranno asportati dalla madre con il trasferimento nella nuova abitazione: la televisione e il divano del salotto, il letto con materasso di della sua Per_1
camera, e una parte delle stoviglie utensili della cucina. 3) La sig.ra con la separazione Parte_2
andrà a vivere nella nuova abitazione a Stra (VE), via Isonzo n. 34, con tutti i suoi beni personali, insieme alla FI , ove trasferiranno la loro residenza anagrafica. 4) La FI Persona_1 Per_1
resta affidata ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente e residenza anagrafica della
[...]
stessa presso l'abitazione della madre, a Stra (VE) in via Isonzo n.34, int.3, nell'appartamento in fase di acquisto da parte della sig.ra . 5) Il padre, considerati gli impegni lavorativi Parte_2
dei coniugi e quelli scolastici ed extrascolastici di tutti i giorni della settimana, dal lunedì al Per_1
venerdì compresi, andrà a prendere la FI all'uscita da scuola alle 16,30 e la potrà tenere con sé fino alle ore 18,30, tranne i mercoledì in cui la FI rimarrà anche a cena con il padre fino alle ore
20,30. La FI trascorrerà con il padre un week end a settimane alternate, dalle ore 18,30 del venerdì sera fino alla mattina del lunedì, quando il padre accompagnerà a scuola, e resterà Per_1
a dormire con il padre i lunedì sera dopo il week end in cui la FI rimarrà con la madre, e il padre il martedì mattina la porterà a scuola. Dall'inizio delle vacanze scolastiche estive, Per_1
frequenterà dal lunedì al venerdì i centri estivi, nei periodi in cui sarà possibile con l'orario previsto, e all'uscita dai centri estivi il padre andrà a prendere la FI e la potrà tenere con sé fino alle ore 18,30, tranne i mercoledì in cui la FI rimarrà anche a cena con il padre fino alle ore 20,30. Nei periodi in cui la FI non potrà frequentare i centri estivi, starà dal lunedì al Per_1
venerdì, dalla mattina, orario di entrata a scuola, fino alle ore 16,30, con i nonni paterni,
[...]
e , e dalle 16,30 alle 18,30 con il padre, tranne i mercoledì in cui la FI Per_2 Persona_3
rimarrà anche a cena con il padre fino alle ore 20,30. Durante l'estate, inoltre, il padre potrà tenere con sé la FI per quindici giorni continuativi nel periodo da concordare con la madre ogni anno entro il mese di marzo e starà per le vacanze estive altri quindici giorni continuativi con la madre nel periodo da concordare con il padre ogni anno entro il mese di marzo. Infine, durante le vacanze scolastiche natalizie la FI starà con il padre una settimana ricomprendente, ad anni alterni, le festività di Natale e Santo Stefano oppure quelle di Capodanno e della Befana, e durante le vacanze pasquali, tre giorni continuativi, ricomprendenti ad anni alterni anche la Pasqua. 6) Il marito, a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, del contributo personale ed economico dato dalla moglie alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dei coniugi, del reddito e delle condizioni dei coniugi corrisponderà alla moglie, in sede di divorzio, quale assegno divorzile una tantum, la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) contestualmente all'acquisto notarile dell'abitazione di Stra via Isonzo n. 34, int. 3 ovvero, se tale acquisto immobiliare fosse successivo rispetto all'udienza di comparizione dei coniugi davanti il Tribunale di Venezia per il divorzio, contestualmente all'udienza di divorzio. 7) Per il mantenimento della FI il marito corrisponderà con bonifico bancario da effettuarsi entro e non Per_1 Parte_1
oltre i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00), con la rivalutazione di tale mantenimento, secondo le variazioni degli indici ISTAT di svalutazione monetaria annuale, ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello dell'udienza presidenziale nel mese corrispondente. 8) Il padre pagherà il 50 % di tutte le spese straordinarie relative alla FI, quali quelle individuate dalle linee guida del protocollo del Tribunale di Venezia del 2019 e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: quelle per spese di dentista e mediche non coperte dal servizio sanitario, tasse scolastiche e/o universitarie comprese le spese per l'acquisto dei libri, per i centri estivi, per attività sportiva, spese tutte previamente concordate, ove necessario secondo il protocollo, e documentate. Tali spese straordinarie, laddove anticipate da uno dei coniugi saranno rimborsate al coniuge che le avrà anticipate nella misura del 50%, previa relativa documentazione.
9) Le parti, con l' esecuzione di quanto concordato, dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione, fermo restando quanto sopra pattuito”. per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 21.01.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 25/03/2017 a Noventa Padovana (PD), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noventa Padovana al n. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno
2017, optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio è nata in data [...] la FI . Persona_1
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla FI.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
26.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale della FI. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 25/03/2017, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Noventa Padovana al n. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 2017, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 288 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 21.01.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
(VE) in via Capeleo n. 64
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/04/1986, residente a [...], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Urbano Tancredi (pec:
, in Noventa Padovana (PD), Via Oltrebrenta n. 46 che li Email_1
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.06.2025 che di seguito si riproducono: “omologa della separazione prendendo atto degli accordi intervenuti tra i coniugi, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi Pt_1
e vivranno separati di tetto e di mensa, ciascuno libero di stabilire la propria
[...] Parte_2
residenza ove vorrà, con obbligo di comunicare ogni mutamento di residenza e/o domicilio al coniuge, con facoltà per ciascun coniuge di inserire la FI nel proprio passaporto. 2) Persona_1
La casa coniugale di proprietà del marito , casa bifamiliare sita in via Capeleo n. 64 Parte_1
Strà (VE) identificata al Comune di Stra (VE) Catasto Fabbricati al Foglio 2, Mapp. 13, sub n.ri 2,
3 e 4, in proprietà esclusiva del marito, rimane in uso al medesimo con i beni e gli arredi ivi contenuti, tranne i seguenti beni che verranno asportati dalla madre con il trasferimento nella nuova abitazione: la televisione e il divano del salotto, il letto con materasso di della sua Per_1
camera, e una parte delle stoviglie utensili della cucina. 3) La sig.ra con la separazione Parte_2
andrà a vivere nella nuova abitazione a Stra (VE), via Isonzo n. 34, con tutti i suoi beni personali, insieme alla FI , ove trasferiranno la loro residenza anagrafica. 4) La FI Persona_1 Per_1
resta affidata ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente e residenza anagrafica della
[...]
stessa presso l'abitazione della madre, a Stra (VE) in via Isonzo n.34, int.3, nell'appartamento in fase di acquisto da parte della sig.ra . 5) Il padre, considerati gli impegni lavorativi Parte_2
dei coniugi e quelli scolastici ed extrascolastici di tutti i giorni della settimana, dal lunedì al Per_1
venerdì compresi, andrà a prendere la FI all'uscita da scuola alle 16,30 e la potrà tenere con sé fino alle ore 18,30, tranne i mercoledì in cui la FI rimarrà anche a cena con il padre fino alle ore
20,30. La FI trascorrerà con il padre un week end a settimane alternate, dalle ore 18,30 del venerdì sera fino alla mattina del lunedì, quando il padre accompagnerà a scuola, e resterà Per_1
a dormire con il padre i lunedì sera dopo il week end in cui la FI rimarrà con la madre, e il padre il martedì mattina la porterà a scuola. Dall'inizio delle vacanze scolastiche estive, Per_1
frequenterà dal lunedì al venerdì i centri estivi, nei periodi in cui sarà possibile con l'orario previsto, e all'uscita dai centri estivi il padre andrà a prendere la FI e la potrà tenere con sé fino alle ore 18,30, tranne i mercoledì in cui la FI rimarrà anche a cena con il padre fino alle ore 20,30. Nei periodi in cui la FI non potrà frequentare i centri estivi, starà dal lunedì al Per_1
venerdì, dalla mattina, orario di entrata a scuola, fino alle ore 16,30, con i nonni paterni,
[...]
e , e dalle 16,30 alle 18,30 con il padre, tranne i mercoledì in cui la FI Per_2 Persona_3
rimarrà anche a cena con il padre fino alle ore 20,30. Durante l'estate, inoltre, il padre potrà tenere con sé la FI per quindici giorni continuativi nel periodo da concordare con la madre ogni anno entro il mese di marzo e starà per le vacanze estive altri quindici giorni continuativi con la madre nel periodo da concordare con il padre ogni anno entro il mese di marzo. Infine, durante le vacanze scolastiche natalizie la FI starà con il padre una settimana ricomprendente, ad anni alterni, le festività di Natale e Santo Stefano oppure quelle di Capodanno e della Befana, e durante le vacanze pasquali, tre giorni continuativi, ricomprendenti ad anni alterni anche la Pasqua. 6) Il marito, a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, del contributo personale ed economico dato dalla moglie alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dei coniugi, del reddito e delle condizioni dei coniugi corrisponderà alla moglie, in sede di divorzio, quale assegno divorzile una tantum, la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) contestualmente all'acquisto notarile dell'abitazione di Stra via Isonzo n. 34, int. 3 ovvero, se tale acquisto immobiliare fosse successivo rispetto all'udienza di comparizione dei coniugi davanti il Tribunale di Venezia per il divorzio, contestualmente all'udienza di divorzio. 7) Per il mantenimento della FI il marito corrisponderà con bonifico bancario da effettuarsi entro e non Per_1 Parte_1
oltre i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00), con la rivalutazione di tale mantenimento, secondo le variazioni degli indici ISTAT di svalutazione monetaria annuale, ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello dell'udienza presidenziale nel mese corrispondente. 8) Il padre pagherà il 50 % di tutte le spese straordinarie relative alla FI, quali quelle individuate dalle linee guida del protocollo del Tribunale di Venezia del 2019 e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: quelle per spese di dentista e mediche non coperte dal servizio sanitario, tasse scolastiche e/o universitarie comprese le spese per l'acquisto dei libri, per i centri estivi, per attività sportiva, spese tutte previamente concordate, ove necessario secondo il protocollo, e documentate. Tali spese straordinarie, laddove anticipate da uno dei coniugi saranno rimborsate al coniuge che le avrà anticipate nella misura del 50%, previa relativa documentazione.
9) Le parti, con l' esecuzione di quanto concordato, dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione, fermo restando quanto sopra pattuito”. per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 21.01.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 25/03/2017 a Noventa Padovana (PD), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noventa Padovana al n. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno
2017, optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio è nata in data [...] la FI . Persona_1
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla FI.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
26.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale della FI. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 25/03/2017, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Noventa Padovana al n. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 2017, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore