Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.2682/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Largo Aquileia n. 9 presso lo studio dell'Avv. Grazia Distefano, C.F.: , che la rappresenta e difende C.F._2
per procura in calce alla citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, via Lancaster n. 13, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Agata Senfett e Giovanni Calabretta, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa, giusta determina sindacale n. 63 del 25 maggio 2020;
PARTE CONVENUTA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 03/02/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1
il chiedendo di accertare la responsabilità per il sinistro avvenuto in data 9 marzo Controparte_1
2019, alle ore 19:50 circa, in , allorquando a bordo della propria autovettura, modello FIAT CP_1
multipla targata CN981FS, percorrendo la via Volano all'altezza del civico n. 37, si imbatteva con la ruota sinistra in una buca del manto stradale, riportando danni al proprio veicolo. Ha formulato le seguenti conclusioni:“ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'art 2043 c.c. e per l'effetto: Condannare il
[...]
[...
[...]
€ 120,00 per il danno da fermo tecnico valutato in 4 giornate lavorative;
€
80,00 Per soccorso stradale € 819,84 per l'elaborazione peritale e l'ampia documentazione fotografica necessaria ai fini del giudizio, o complessivamente, per quella somma maggiore o minore che il Giudice adito, riterrà più equa, anche in esito all'espletanda istruttoria, con interessi dal dì all'effettivo soddisfo”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 giugno 2020, si è costituito il CP_1
, contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dalla parte attrice e chiedendo il rigetto
[...]
della domanda attorea;
in subordine, ha eccepito il concorso di colpa della parte attrice.
All'udienza del 20 maggio 2022, è stata assunta la prova per testi.
Con ordinanza del 21 maggio 2022, è stata disposta C.T.U. per quantificare i danni riportati dal mezzo e la relazione di CTU è stata depositata in data 9.10.2023.
All'udienza del 3 febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione con termini di cui all'art.190 c.p.c.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
La fattispecie va ascritta alla responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. avente natura oggettiva - in quanto fondata non sulla colpa del custode bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - con onere della prova in capo al danneggiante del caso fortuito inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, attinente non alla colpa ma al profilo causale dell'evento
(cfr. Cass. 7763/2007; Cass. 15042/2008; Cass. 20427/2008), idoneo ad interrompere il nesso eziologico da solo sufficiente a determinare l'evento (Cass. Civ. 5658/2010).
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018)”.
Secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra il primo e la cosa in custodia, mentre grava sul "custode", la prova
2 che il danno cagionato derivi dal "caso fortuito" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16295 del
18/06/2019; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 6651 del 09/03/2020) o sia ascrivibile al concorso colposo del danneggiato.
Pertanto, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento che “presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014,
n. 20619). Rientra in detta nozione anche la condotta del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente che fosse imprevedibile ed eccezionale.
Sul punto va ulteriormente precisato che, “laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa di per sé statica e inerte”, la prova del nesso di causalità è particolarmente rilevante dovendosi verificare che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cfr. Cass. n.
2660/13).
Di conseguenza allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, non risultando comprovata l'esistenza del nesso causale gravante sul danneggiato.
Ancora, il comportamento del danneggiato che entri in interazione con la cosa, in particolare, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Costituzione
(Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n.38584). Sul punto “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle
3 cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia da escludere che la condotta stessa costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 2480/2019; Cass. 17873/2020).
Il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., può comportare una diminuzione o anche un'esclusione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
L'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante.
Ciò premesso, sulla scorta dei superiori principi, all'esito dell'istruttoria svolta, nella fattispecie risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
E' incontestato che il convenuto sia custode del luogo teatro del sinistro ricadendo la via CP_1
suddetta, adibita al traffico veicolare, nel territorio comunale.
Relativamente al caso in esame, la sussistenza del fatto evento, del nesso causale tra cosa e evento di danno, come allegati dalla parte attrice, risultano comprovati all'esito dell'istruttoria svolta ed in particolare delle dichiarazioni rese dal teste , il quale ha affermato che “la macchina Testimone_1
della signora è caduta dentro questa buca e io mi sono fermato per soccorrerla. Io mi sono Pt_1
fermato poco più avanti e ho aiutato la signora a spostare la macchina per metterla un poco sulla destra. E quindi ho visto la buca in cui era caduta la macchina dell'attrice”.
L'accadimento dei fatti risulta poi corroborato dalle risultanze del “rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro” redatto della Polizia Municipale del Comune di , dal quale si evince la “presenza di CP_1 una buca nel tratto di strada indicato dalla signora . […] lunga circa 60 cm, larga circa Parte_1
50 cm e profonda circa 10 cm”.
Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 19:30 del mese di marzo, ossia in orario serale, dovendosi pertanto escludersi le condizioni di ottimale visibilità sui luoghi, come peraltro riferito dal teste, anche tenuto conto della circostanza del medesimo colore di una buca sull'asfalto.
La rilevante profondità della buca di circa dieci centimetri assume un'efficacia causale determinante nella concreta dinamica del sinistro atteso che l'attrice è finita con la ruota anteriore sinistra al suo interno, proprio a causa della profondità della buca e delle sue dimensioni.
4 Occorre chiedersi se la detta buca per le sue dimensioni e localizzazione costituisse verosimilmente un ostacolo nel quale anche un utente della strada accorto e di media diligenza avrebbe potuto incolpevolmente imbattersi.
Nella specie, la profondità della buca evidenzia una particolare pericolosa. Nel contempo, le dimensioni della buca, quanto alla sua larghezza, portano a ritenere nella specie configurabile un concorso di colpa in capo alla danneggiata nella misura del 20%, che avrebbe dovuto usare maggiore prudenza nell'incedere, accertandosi anche dello stato della strada che stava percorrendo, non risultando scusabile la circostanza dedotta, ossia che fosse preceduta da un altro veicolo, attesa l'ordinarietà e prevedibilità della detta circostanza, oltre che la necessità di rispettare la distanza di sicurezza.
Deve tuttavia escludersi, per le concrete circostanze di verificazione del fatto ed in particolare per le caratteristiche della buca profonda circa dieci centimetri e per la sua collocazione nella sede stradale rispetto alla concreta dinamica del sinistro, che il concorso colposo della danneggiata possa escludere la responsabilità in capo al atteso che lo stato della cosa custodita per le sue caratteristiche di CP_1
oggettiva pericolosità e dannosità (collocazione della buca lungo la sede stradale adibita al traffico veicolare, profondità della stessa) ha senz'altro concorso in misura maggioritaria a determinare l'evento, risultando senz'altro comprovato, per tutte le ragioni su evidenziate, il nesso causale tra cosa ed evento di danno.
Per quanto concerne invece la quantificazione dei danni conseguenza subiti al mezzo, risulta comprovato anche il nesso eziologico tra l'evento di danno e i danni c.d. conseguenza, come allegati dalla parte attrice, come confermato all'esito della disposta C.T.U., che ha concluso per la “piena compatibilità dei danni, descritti nella stima a pag. 7/8, con l'evento escusso nell'atto introduttivo”.
In ordine alla effettiva quantificazione dei danni subiti al veicolo, sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame condotto dal CTU, nella relazione depositata in data 9.10.2023“Le riparazioni del mezzo vengono stimate in €5874,52 (Iva incluso); le spese di F.T. ammontano ad € 160,00 riferite a
4 giorni lavorativi”. E' altresì incontestato che il veicolo non risultasse marciante dopo il sinistro con conseguente assolvimento dell'onere probatorio del danno conseguenza per fermo tecnico, anche tenuto conto di quanto osservato dal CTU nella propria relazione. E' infondata la pretesa della convenuta di escludere il costo dovuto per la riparazione del bene atteso che lo stesso come riferito dal
CTU è concretamente possibile al fine di ripristinare il veicolo nelle condizioni precedenti il sinistro.
5 Nessuna parte ha poi trasmesso osservazioni alla relazione di CTU, le cui conclusioni tecniche e di stima devono condividersi considerando la completezza dei rilievi e del materiale fotografico prodotto, nonché la conducenza delle argomentazioni svolte.
Va pertanto accolta la domanda attorea, seppur con riconoscimento di un concorso di colpa del 20% in capo all'attrice, con la condanna della parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €4.827,62, da intendersi già liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito al mezzo, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
Va infine riconosciuto il rimborso delle spese di CTP come allegate dalla parte attrice in citazione riconoscibili in misura congrua in €800,00, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass.26729/2024).
Le spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Grazia Distefano, dichiaratasi antistataria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della lite determinato sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, accerta la responsabilità del per il sinistro occorso in data 9.3.2019 e accertato il Controparte_1
concorso di colpa dell'attrice nella misura del 20%, condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore di a titolo di risarcimento del danno, della somma di €4.827,62, già Parte_1
liquidata all'attualità, oltre al rimborso delle spese di CTP per €800,00, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza;
condanna il Comune di al pagamento, in favore di da distrarsi in CP_1 Parte_1
favore dell'Avv. Grazia Distefano, delle spese di lite, che si liquidano in €2.552,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 6.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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