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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10912 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 17423/2025
Il Giudice IZ SC, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente contro
LEGALE VIA CIRO IL GRANDE ), CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “come da ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa notificato a il 14.3.2025 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva CP_1 omologato l'accertamento del CTU, che aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
che
, con comunicazione del 6.3.2025, comunicava alla ricorrente il mancato pagamento della CP_1 prestazione riconosciuta in quanto “lo stato civile dichiarato non corrisponde a quanto presente in
ANPR”; che respingeva il ricorso amministrativo con delibera del 15.4.2025. CP_1
Tanto premesso chiedeva dichiararsi il suo diritto a percepire i ratei della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, a decorrere dalla data della domanda, oltre interessi.
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza di discussione, trattata con rito cartolare, il giudice, all'esito del deposito di note difensive da parte della ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , a fronte della ritualità della notifica del CP_1 ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
A fronte del riconoscimento del requisito sanitario utile al percepimento dell'indennità di accompagnamento, fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa, era CP_1 tenuto a procedere al pagamento, a favore della ricorrente, della provvidenza in esame entro 120 giorni dal 14.3.2025, salva la sussistenza di ragioni ostative, non dedotte e non provate nel caso di specie.
Non risulta, in particolare, dimostrato che lo stato civile dichiarato dalla ricorrente non corrisponda a quanto presente in ANPR.
Pag. 2 di 3 La ricorrente, attraverso autodichiarazione, non risulta essere mai stata ricoverata a lungodegenza a carico dello Stato o di altro ente pubblico.
va, pertanto, condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi di indennità di CP_1 accompagnamento dal 1 giorno del mese successivo la presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , secondo il principio CP_1 di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/1980 a decorrere dal mese successivo la data di presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l all'erogazione dei ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre interessi;
2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
29/10/2025
Il Giudice
IZ SC
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 17423/2025
Il Giudice IZ SC, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente contro
LEGALE VIA CIRO IL GRANDE ), CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “come da ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa notificato a il 14.3.2025 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva CP_1 omologato l'accertamento del CTU, che aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
che
, con comunicazione del 6.3.2025, comunicava alla ricorrente il mancato pagamento della CP_1 prestazione riconosciuta in quanto “lo stato civile dichiarato non corrisponde a quanto presente in
ANPR”; che respingeva il ricorso amministrativo con delibera del 15.4.2025. CP_1
Tanto premesso chiedeva dichiararsi il suo diritto a percepire i ratei della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, a decorrere dalla data della domanda, oltre interessi.
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza di discussione, trattata con rito cartolare, il giudice, all'esito del deposito di note difensive da parte della ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , a fronte della ritualità della notifica del CP_1 ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
A fronte del riconoscimento del requisito sanitario utile al percepimento dell'indennità di accompagnamento, fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa, era CP_1 tenuto a procedere al pagamento, a favore della ricorrente, della provvidenza in esame entro 120 giorni dal 14.3.2025, salva la sussistenza di ragioni ostative, non dedotte e non provate nel caso di specie.
Non risulta, in particolare, dimostrato che lo stato civile dichiarato dalla ricorrente non corrisponda a quanto presente in ANPR.
Pag. 2 di 3 La ricorrente, attraverso autodichiarazione, non risulta essere mai stata ricoverata a lungodegenza a carico dello Stato o di altro ente pubblico.
va, pertanto, condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi di indennità di CP_1 accompagnamento dal 1 giorno del mese successivo la presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , secondo il principio CP_1 di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/1980 a decorrere dal mese successivo la data di presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l all'erogazione dei ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre interessi;
2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
29/10/2025
Il Giudice
IZ SC
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