TRIB
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/09/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. 3111/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3111/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 19.09.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3111/2025
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Davide Preziosi presso il cui studio in Catania, via Conte Ruggero n.
81 è elettivamente domiciliato. -Ricorrente-
CONTRO , con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della
Repubblica, 26, Catania.
- resistente –
E
(di seguito anche solo ), codice Controparte_2 CP_3 fiscale/partita IVA n. , in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio P.IVA_2
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Antonino Denaro presso il cui CP_4 studio è elettivamente domiciliata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2938020250000740000 notificato al contribuente il 21.02.2025 per complessivi €. 23.996,36 nonché avverso l'avviso di addebito n. 59320220000858216 ad esso sottostante
Precisava, a tal riguardo, che parte del credito richiesto con l'atto impugnato si fonda sull'avviso di addebito n. 59320220000858216 di €. 6.286,51, per omesso versamento dei contributi previdenziali IVS riferiti all'anno 2015 che, dal richiamato atto impugnato, risulta notificato soltanto in data 1.12.2022. Invocando la prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 L. n. 335/95, precisava, quindi, che, poiché “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel caso che ci occupa, la prescrizione ha cominciato a decorrere dalle singole scadenze di pagamento previste per l'anno di imposta 2015, pertanto, anche tenendo conto della sospensione disposta a seguito della pandemia di SARS Covid 19, per un totale di 542 giorni, la pretesa impositiva vantata da per i contributi anno 2015 risulta abbondantemente prescritta alla data di CP_1 notificazione del preavviso di fermo amministrativo (21.02.2025).
Concludeva chiedendo: Preliminarmente, disporre la sospensione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500007400000 notificata il 21.02.2025, ricorrendone i presupposti in ordine sia al fumus bonis iuris che al periculum in mora, costituito dai ritardi della definizione del procedimento che potrebbero esporre il contribuente a subire una procedura esecutiva ad opera dell'agente della Riscossione, attesa la dichiarazione ISEE allegata a sostegno della chiesta sospensiva. NEL MERITO, - accertare - alla luce delle argomentazione svolte - l'inesistenza in capo alla ricorrente dei presupposti impositivi e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza delle somme iscritte a ruolo per contribuzione IVS per l'anno 2015 e dichiarare prescritta la pretesa impositiva perché
l'atto oggi impugnato è stato notificato ben oltre il termine quinquiennale senza che, nel frattempo, siano intervenuti atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale;
condannare i resistenti alle spese e ai compensi del presente procedimento, nella misura ritenuta congrua. Il tutto oltre spese generali e accessori fiscali.
Dichiarava, infine, di avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: rigettare l'avverso ricorso, confermando l'avviso di addebito opposto, con condanna al pagamento dello stesso o, in via subordinata, comunque dichiarando l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito, ovvero nella somma che sarà stabilita e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione si costituiva la Controparte_2 quale concludeva chiedendo: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
Nel CP_3 merito, rigettare l'opposizione, perché infondata, in fatto e in legge;
Dichiarare l'assenza di responsabilità di , in relazione a tutte le domande ed eccezioni inerenti la pretesa CP_3 creditoria ovvero attività e/o comportamenti attribuibili all'Ente impositore;
In caso di accoglimento dell'opposizione per motivi inerenti l'iscrizione a ruolo, condannare l'ente impositore a manlevare dal pagamento delle spese processuali, alla luce della regolarità CP_3 del procedimento di riscossione esattoriale;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, a carico di chi di ragione, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Fissata l'udienza di comparizione, con provvedimento del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria.
Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza del 19.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 9.04.2025;
L'udienza del 19.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato nei termini che seguono.
Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere esclusivamente motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo così un' opposizione all'iscrizione a ruolo da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs.
46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella, che nel caso che ci occupa, a fronte della notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
2938020250000740000 notificata al contribuente il 21.02.2025 limitatamente all' avviso di addebito ad esso sottostante n. 59320220000858216 risulta rispettato. Sussiste, pertanto, la mancanza di legittimazione di atteso che nessuna censura ha sollevato il ricorrente in CP_3 merito ad eventuali vizi formali del procedimento di esecuzione, (compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma));
CP_
Preliminarmente occorre rilevare che l' costituendosi ha precisato che l'AVA n.
59320220000858216000, sotteso all'opposto preavviso di fermo, non contiene solo contribuzione relativa all'anno 2015 ma anche relativa all'anno 2020 in quanto con lo stesso si chiede il recupero di contributi fissi Gestione Artigiani e relative sanzioni I-II-III-IV rata anni 2015 e 2020 poiché, in data 17/02/2020, il ricorrente è stato iscritto retroattivamente a far data dal 01/01/2015.
Ora, poiché, l'odierno ricorrente eccepisce di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore con l'avviso di addebito n. 59320220000858216, per l'anno 2015 solo a seguito della notifica dell'atto impugnato, ovvero della comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, non essendogli stato notificato l'atto presupposto, occorre dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti.
CP_ L' costituendosi ha dato atto che dalla consultazione degli archivi dell' , risulta che CP_1
l'AVA richiamato è stato parzialmente riscosso a seguito di dilazione (in particolare, CP_3 risulta versata una rata in data 08.04.2025), con conseguente acquiescenza alla richiesta di pagamento.
L' Istituto ha in ogni caso prodotto la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 593 2022
00008582 16 000 Formato il 9 luglio 2022 indirizzato al ricorrente in Via Via Della Dalia 26
CATANIA CT 95121 notificato a mani il 1.12.2022 con racc.ta e a r. n. 66479273056-5
Alla luce della regolarità della superiore notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento della comunicazione di fermo amministrativo, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n.
335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato.
A fronte della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 2938020250000740000 notificata al contribuente il 21.02.2025 nessuna prescrizione è maturata successivamente alla notifica del richiamato titolo ormai stabilizzato
In considerazione del parziale pagamento dell'avviso di addebito opposto appare equo CP_ compensare le spese di lite in confronto all' e liquidarle in ragione della metà in favore di
CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3111/2025 R.G. così statuisce:
Dichiara la mancanza di legittimazione passiva di CP_3
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2938020250000740000 limitatamente al sotteso avviso di addebito n.
59320220000858216, unico atto impugnato;
Contr Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di in ragione della metà che si liquidano nella complessiva somma di €. 932,50 oltre IVA e CPA. Le compensa interamente in confronto all' CP_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 21 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3111/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 19.09.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3111/2025
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Davide Preziosi presso il cui studio in Catania, via Conte Ruggero n.
81 è elettivamente domiciliato. -Ricorrente-
CONTRO , con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della
Repubblica, 26, Catania.
- resistente –
E
(di seguito anche solo ), codice Controparte_2 CP_3 fiscale/partita IVA n. , in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio P.IVA_2
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Antonino Denaro presso il cui CP_4 studio è elettivamente domiciliata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2938020250000740000 notificato al contribuente il 21.02.2025 per complessivi €. 23.996,36 nonché avverso l'avviso di addebito n. 59320220000858216 ad esso sottostante
Precisava, a tal riguardo, che parte del credito richiesto con l'atto impugnato si fonda sull'avviso di addebito n. 59320220000858216 di €. 6.286,51, per omesso versamento dei contributi previdenziali IVS riferiti all'anno 2015 che, dal richiamato atto impugnato, risulta notificato soltanto in data 1.12.2022. Invocando la prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 L. n. 335/95, precisava, quindi, che, poiché “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel caso che ci occupa, la prescrizione ha cominciato a decorrere dalle singole scadenze di pagamento previste per l'anno di imposta 2015, pertanto, anche tenendo conto della sospensione disposta a seguito della pandemia di SARS Covid 19, per un totale di 542 giorni, la pretesa impositiva vantata da per i contributi anno 2015 risulta abbondantemente prescritta alla data di CP_1 notificazione del preavviso di fermo amministrativo (21.02.2025).
Concludeva chiedendo: Preliminarmente, disporre la sospensione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500007400000 notificata il 21.02.2025, ricorrendone i presupposti in ordine sia al fumus bonis iuris che al periculum in mora, costituito dai ritardi della definizione del procedimento che potrebbero esporre il contribuente a subire una procedura esecutiva ad opera dell'agente della Riscossione, attesa la dichiarazione ISEE allegata a sostegno della chiesta sospensiva. NEL MERITO, - accertare - alla luce delle argomentazione svolte - l'inesistenza in capo alla ricorrente dei presupposti impositivi e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza delle somme iscritte a ruolo per contribuzione IVS per l'anno 2015 e dichiarare prescritta la pretesa impositiva perché
l'atto oggi impugnato è stato notificato ben oltre il termine quinquiennale senza che, nel frattempo, siano intervenuti atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale;
condannare i resistenti alle spese e ai compensi del presente procedimento, nella misura ritenuta congrua. Il tutto oltre spese generali e accessori fiscali.
Dichiarava, infine, di avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: rigettare l'avverso ricorso, confermando l'avviso di addebito opposto, con condanna al pagamento dello stesso o, in via subordinata, comunque dichiarando l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito, ovvero nella somma che sarà stabilita e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione si costituiva la Controparte_2 quale concludeva chiedendo: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
Nel CP_3 merito, rigettare l'opposizione, perché infondata, in fatto e in legge;
Dichiarare l'assenza di responsabilità di , in relazione a tutte le domande ed eccezioni inerenti la pretesa CP_3 creditoria ovvero attività e/o comportamenti attribuibili all'Ente impositore;
In caso di accoglimento dell'opposizione per motivi inerenti l'iscrizione a ruolo, condannare l'ente impositore a manlevare dal pagamento delle spese processuali, alla luce della regolarità CP_3 del procedimento di riscossione esattoriale;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, a carico di chi di ragione, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Fissata l'udienza di comparizione, con provvedimento del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria.
Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza del 19.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 9.04.2025;
L'udienza del 19.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato nei termini che seguono.
Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere esclusivamente motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo così un' opposizione all'iscrizione a ruolo da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs.
46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella, che nel caso che ci occupa, a fronte della notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
2938020250000740000 notificata al contribuente il 21.02.2025 limitatamente all' avviso di addebito ad esso sottostante n. 59320220000858216 risulta rispettato. Sussiste, pertanto, la mancanza di legittimazione di atteso che nessuna censura ha sollevato il ricorrente in CP_3 merito ad eventuali vizi formali del procedimento di esecuzione, (compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma));
CP_
Preliminarmente occorre rilevare che l' costituendosi ha precisato che l'AVA n.
59320220000858216000, sotteso all'opposto preavviso di fermo, non contiene solo contribuzione relativa all'anno 2015 ma anche relativa all'anno 2020 in quanto con lo stesso si chiede il recupero di contributi fissi Gestione Artigiani e relative sanzioni I-II-III-IV rata anni 2015 e 2020 poiché, in data 17/02/2020, il ricorrente è stato iscritto retroattivamente a far data dal 01/01/2015.
Ora, poiché, l'odierno ricorrente eccepisce di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore con l'avviso di addebito n. 59320220000858216, per l'anno 2015 solo a seguito della notifica dell'atto impugnato, ovvero della comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, non essendogli stato notificato l'atto presupposto, occorre dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti.
CP_ L' costituendosi ha dato atto che dalla consultazione degli archivi dell' , risulta che CP_1
l'AVA richiamato è stato parzialmente riscosso a seguito di dilazione (in particolare, CP_3 risulta versata una rata in data 08.04.2025), con conseguente acquiescenza alla richiesta di pagamento.
L' Istituto ha in ogni caso prodotto la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 593 2022
00008582 16 000 Formato il 9 luglio 2022 indirizzato al ricorrente in Via Via Della Dalia 26
CATANIA CT 95121 notificato a mani il 1.12.2022 con racc.ta e a r. n. 66479273056-5
Alla luce della regolarità della superiore notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento della comunicazione di fermo amministrativo, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n.
335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato.
A fronte della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 2938020250000740000 notificata al contribuente il 21.02.2025 nessuna prescrizione è maturata successivamente alla notifica del richiamato titolo ormai stabilizzato
In considerazione del parziale pagamento dell'avviso di addebito opposto appare equo CP_ compensare le spese di lite in confronto all' e liquidarle in ragione della metà in favore di
CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3111/2025 R.G. così statuisce:
Dichiara la mancanza di legittimazione passiva di CP_3
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2938020250000740000 limitatamente al sotteso avviso di addebito n.
59320220000858216, unico atto impugnato;
Contr Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di in ragione della metà che si liquidano nella complessiva somma di €. 932,50 oltre IVA e CPA. Le compensa interamente in confronto all' CP_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 21 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011