CASS
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, la revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o di legittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca.
Commentario • 1
- 1. Assoluzione penale e confisca di prevenzione: la revoca è possibile solo se il proscioglimento riguarda i fatti fondanti la misura (Cass. Pen. n. 34319/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2024, n. 18000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18000 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ES LI nato a [...] il [...] ES DA nato a [...] il [...] UN AN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Riccardi, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18000 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato La Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibili le istanze di revocazione presentate da AR LI, AR FA e AT IO per ottenere la restituzione dei beni a loro intestati oggetto della confisca di prevenzione disposta nei confronti di AR ME, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e padre dei primi due istanti, nonché suocero del terzo. 2. Avverso il decreto ricorrono con unico atto a firma del comune difensore tutti e tre gli istanti deducendo violazione di legge. Secondo i ricorrenti erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso l'ammissibilità del ricorso alla procedura di revocazione per far valere difetti originari dei presupposti della misura ablativa anche fuori dai casi elencati nel primo comma dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, così come invece stabilito dalla più recente elaborazione della materia svolta dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che ha qualificato quella configurata nel secondo comma dell'articolo citato come una fattispecie aperta di revocazione. Conseguentemente nel suo perimetro dovrebbe ritenersi incluso anche il caso in cui nel procedimento che ha portato alla sua applicazione sia stato pretermesso un principio o un fatto che per l'appunto incide sulla sussistenza delle originarie condizioni che legittimano l'adozione della misura ablativa, come avvenuto nel caso di specie con riguardo all'eccepita provenienza dall'attività economica dei ricorrenti delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni confiscati. In tal senso nel giudizio di merito si era evidenziato come fosse irrilevante la tracciabilità di tali risorse, poiché, non trattandosi dei proventi di attività riferibili al proposto, questi potevano derivare anche da evasione fiscale. Obiezione disattesa senza considerare la documentazione offerta dalla difesa per comprovare la capacità reddituale dei ricorrenti e la provenienza delle risorse utilizzate e che la Cassazione ha ritenuto di non poter esaminare stante i limiti cui è vincolato il giudizio di legittimità in materia di prevenzione. Non di meno, tanto nei gradi di merito, quanto in quello di legittimità e nonostante le specifiche doglianze avanzate in proposito dai ricorrenti,2a-ebbe stata fornita dimostrazione concreta del presupposto primo della confisca dei beni intestati a terzi, ossia la disponibilità dei medesimi da parte del proposto. 1 3. I difensori di AT IO e AR FA hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è infatti l'assunto da cui muovo le doglianze dei ricorrenti, ossia che Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 avrebbe interpretato il secondo comma dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 in senso indiscriminatamente estensivo dell'elenco delle ipotesi di revocazione dei provvedimenti dispositivi della confisca di prevenzione previsto dal primo comma dello stesso articolo. Estensione che, sempre secondo l'impostazione dei ricorsi, dovrebbe abbracciare qualsiasi ipotesi di difetto originario dei presupposti di applicazione della misura ablativa erroneamente non rilevato nei gradi del giudizio di prevenzione. La tesi è per l'appunto manifestamente infondata, in quanto le Sezioni Unite hanno precisato in che termini hanno ritenuto una "fattispecie aperta" quella prevista dal comma 2 del citato art. 28, evidenziando come tale disposizione individui, quale condizione legittimante della revocazione, ipotesi diverse e innominate rispetto a quelle - espressione di elementi fattuali - delineate dal comma 1, purché idonee a dimostrare «per fatti sopravvenuti» la carenza originaria dei presupposti della confisca. Ed infatti il principio è stato affermato dal Supremo Collegio in riferimento alla revocabilità della confisca a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di una fattispecie soggettiva di pericolosità pronunciata da Corte Cost. n. 24/2019 successivamente alla definitività del provvedimento applicativo della misura ablativa. La "fattispecie aperta" di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 non può dunque essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o di legittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi c:onsegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/2/2024
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Riccardi, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18000 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato La Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibili le istanze di revocazione presentate da AR LI, AR FA e AT IO per ottenere la restituzione dei beni a loro intestati oggetto della confisca di prevenzione disposta nei confronti di AR ME, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e padre dei primi due istanti, nonché suocero del terzo. 2. Avverso il decreto ricorrono con unico atto a firma del comune difensore tutti e tre gli istanti deducendo violazione di legge. Secondo i ricorrenti erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso l'ammissibilità del ricorso alla procedura di revocazione per far valere difetti originari dei presupposti della misura ablativa anche fuori dai casi elencati nel primo comma dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, così come invece stabilito dalla più recente elaborazione della materia svolta dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che ha qualificato quella configurata nel secondo comma dell'articolo citato come una fattispecie aperta di revocazione. Conseguentemente nel suo perimetro dovrebbe ritenersi incluso anche il caso in cui nel procedimento che ha portato alla sua applicazione sia stato pretermesso un principio o un fatto che per l'appunto incide sulla sussistenza delle originarie condizioni che legittimano l'adozione della misura ablativa, come avvenuto nel caso di specie con riguardo all'eccepita provenienza dall'attività economica dei ricorrenti delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni confiscati. In tal senso nel giudizio di merito si era evidenziato come fosse irrilevante la tracciabilità di tali risorse, poiché, non trattandosi dei proventi di attività riferibili al proposto, questi potevano derivare anche da evasione fiscale. Obiezione disattesa senza considerare la documentazione offerta dalla difesa per comprovare la capacità reddituale dei ricorrenti e la provenienza delle risorse utilizzate e che la Cassazione ha ritenuto di non poter esaminare stante i limiti cui è vincolato il giudizio di legittimità in materia di prevenzione. Non di meno, tanto nei gradi di merito, quanto in quello di legittimità e nonostante le specifiche doglianze avanzate in proposito dai ricorrenti,2a-ebbe stata fornita dimostrazione concreta del presupposto primo della confisca dei beni intestati a terzi, ossia la disponibilità dei medesimi da parte del proposto. 1 3. I difensori di AT IO e AR FA hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è infatti l'assunto da cui muovo le doglianze dei ricorrenti, ossia che Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 avrebbe interpretato il secondo comma dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 in senso indiscriminatamente estensivo dell'elenco delle ipotesi di revocazione dei provvedimenti dispositivi della confisca di prevenzione previsto dal primo comma dello stesso articolo. Estensione che, sempre secondo l'impostazione dei ricorsi, dovrebbe abbracciare qualsiasi ipotesi di difetto originario dei presupposti di applicazione della misura ablativa erroneamente non rilevato nei gradi del giudizio di prevenzione. La tesi è per l'appunto manifestamente infondata, in quanto le Sezioni Unite hanno precisato in che termini hanno ritenuto una "fattispecie aperta" quella prevista dal comma 2 del citato art. 28, evidenziando come tale disposizione individui, quale condizione legittimante della revocazione, ipotesi diverse e innominate rispetto a quelle - espressione di elementi fattuali - delineate dal comma 1, purché idonee a dimostrare «per fatti sopravvenuti» la carenza originaria dei presupposti della confisca. Ed infatti il principio è stato affermato dal Supremo Collegio in riferimento alla revocabilità della confisca a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di una fattispecie soggettiva di pericolosità pronunciata da Corte Cost. n. 24/2019 successivamente alla definitività del provvedimento applicativo della misura ablativa. La "fattispecie aperta" di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 non può dunque essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o di legittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi c:onsegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/2/2024