Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2024, n. 18000
CASS
Sentenza 14 febbraio 2024

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Massime1

In tema di confisca di prevenzione, la revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o di legittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca.

Commentario1

  • 1Assoluzione penale e confisca di prevenzione: la revoca è possibile solo se il proscioglimento riguarda i fatti fondanti la misura (Cass. Pen. n. 34319/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2024, n. 18000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18000
Data del deposito : 14 febbraio 2024

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