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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4692/2022, pubblicata il 12 maggio 2022, iscritto al n. 5432/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024 e pendente
TRA
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
sede in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce all'atto di appello - dagli avv.ti Luigia Mandes (C.F. ) e Isabella C.F._1
Selvaggi (C.F. ), C.F._2
APPELLANTE
E C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
alla via N. Rocco n. 47, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - dagli avv.ti Giovanni Terreri (C.F. ) e Vincenzo C.F._3
Cappello, (C.F. ) C.F._4
APPELLATA
FATTO
Il (di seguito, anche solo ”), con atto di citazione Controparte_1 Pt_1
notificato il 24 aprile 2019, conveniva l innanzi al Tribunale di Controparte_2
Napoli per ottenere la somma di € 7.003,31, oltre agli interessi moratori di cui al D.
Lgs. 231/2002, a saldo residuo delle fatture emesse in virtù del contratto - stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti per le annualità 2016 e 2017 - e in ragione dell'esecuzione delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca denominata “di Altre branche a visita” eseguite dal Centro accreditato nei mesi da gennaio a giugno del 2017 in favore degli assistiti del Servizio
Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Contr Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16 settembre 2019, l' oltre a sollevare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, eccepiva, per quel che rileva in questa sede, che le somme richieste non erano dovute, in quanto afferenti al corrispettivo di prestazioni eseguite oltre i tetti di spesa di branca del primo e del secondo trimestre.
In particolare, deduceva che il 31 luglio 2017 il era stato informato, con la nota Pt_1
n. 53883/2017, che il 9 marzo 2017 si era esaurito il tetto di spesa del primo trimestre e, con la nota n. 53906/2017, che il 23 giugno 2017 si era esaurito il tetto di spesa del secondo trimestre, con la conseguenza che le prestazioni effettuate dal 9 al 31 marzo
2017 e dal 23 al 30 giugno 2017 non erano remunerabili. All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 4692/2022, il Tribunale Contr accoglieva la domanda attorea, ritenendo che l' non aveva adempiuto al proprio onere di provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa.
Contr Nello specifico, il giudice di primo grado affermava che l' non aveva dimostrato di aver rispettato la procedura prevista dall'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto – finalizzata a far rientrare il costo delle remunerazioni dovute alle strutture private entro i limiti contrattuali – in quanto non aveva provato di aver comunicato al Centro la data previsionale di esaurimento del limite di spesa, “presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento”, né di aver emesso la delibera di determinazione della Contr regressione unica tariffaria (R.T.U.). Pertanto, condannava l al pagamento, in favore del , della somma di € 7.003,31, “oltre interessi di cui al D.Lgs. n. Pt_1
231/2002, con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4 del contratto, dal giorno successivo alle scadenze al saldo”, e delle spese del grado.
Contr Tale sentenza è stata impugnata dall che, con atto di citazione in appello notificato alla controparte il 7 dicembre 2022, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, ha insistito nel sollevare il difetto di giurisdizione.
Con il secondo motivo, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere non provata la sua eccezione circa l'avvenuto superamento del tetto di spesa, ha affermato che, invece, spettava al dimostrare il rispetto del limite di spesa e che “la Pt_1
mancata applicazione della regressione tariffaria, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non può comunque legittimare lo sforamento del tetto di spesa e, quindi, rendere esigibile il pagamento di prestazioni extra budget” (pag. 16 dell'atto di citazione in appello).
Con il terzo motivo, ha contestato il riconoscimento da parte del giudice di prime cure degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, sostenendo che la prestazione in oggetto non prevedeva l'applicazione degli stessi, in quanto “le prestazioni effettuate da controparte si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio” (pag.
27 dell'atto di citazione in appello). Sulla base di tali motivi, nelle sue conclusioni chiedeva a questa Corte di riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione o, comunque, disconoscere il credito reclamato, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata il 21 aprile 2023, il
Centro resisteva al dispiegato appello, chiedendone il rigetto, con attribuzione delle spese del gravame in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari;
in via subordinata, reiterava la domanda ex art. 2041 e 2043 c.c..
All'udienza del 5 novembre 2024, la Corte introitava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusionali e di replica.
Con le predette memorie, le parti hanno reiterato le rispettive difese, già svolte nei precedenti scritti difensivi, ribadendo altresì le conclusioni previamente rassegnate. In Contr tale contesto, l con la memoria conclusionale depositata il 7 gennaio 2025, ha, per la prima volta, affermato che “[c]on la sottoscrizione del contratto il Centro ha assunto l'ulteriore impegno a rinunciare alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro quelli già adottati e conoscibili. E' quindi evidente la violazione della clausola di salvaguardia, legittimamente inserita nel modello di schema contrattuale”.
DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che la contestazione avente ad oggetto la clausola di Contr salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto è stata sollevata dall per la prima volta nella memoria conclusionale del giudizio di appello;
essa è, pertanto, inammissibile sia in quanto costituisce una nuova eccezione – non consentita dalla regola dettata dall'art. 345 comma 2 c.p.c. – sia in quanto introdotta nella memoria conclusionale, caratterizzata da contenuti meramente argomentativi dei temi introdotti in limine dell'appello. Il primo motivo di appello, relativo alla giurisdizione, è palesemente infondato, essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale.
Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum
e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2017. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui
"petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della
P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa
l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche
l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021). Il secondo motivo, concernente il superamento del tetto di spesa, è parimenti infondato.
Contr In particolare, con la detta doglianza l dopo aver sostenuto che incombeva sul
Centro l'onere di dimostrare il rispetto del tetto di spesa, ha contestato che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5, co. 3, del contratto sottoscritto.
Contr Con riferimento alla prospettazione espressa dalla in ordine all'onere della prova del mancato superamento del tetto di spesa, quale presupposto per la remunerabilità delle prestazioni sanitarie svolte in regime di accreditamento, giova anzitutto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del S.S.N., il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della debitrice (Cass. CP_2
16/04/2021, n. 10182; Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. 20/01/2015, n. 826).
Premesso ciò, è opportuno ribadire che nel contratto stipulato dalle parti per gli anni
2016 e 2017 è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione Contr delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato
“la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Si ribadisce ancora che sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Contr comunicazione (preventiva) effettuata dall per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08 con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) Contr dall i esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa, intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Contr contratto, comporta per l il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, sino a quando il relativo potere non viene esercitato - nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati
- o nel caso in cui il procedimento non sia per niente osservato, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5, co. 3, del contratto, Contr in quanto è pacifico tra le parti che l' non abbia comunicato al Centro la data previsionale dell'esaurimento del limite di spesa, né, quindi, ha potuto determinare l'eventuale R.T.U., grazie alla quale avrebbe potuto provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro il limite prestabilito;
ebbene, in mancanza del provvedimento di applicazione della R.T.U., la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
Il terzo motivo, con cui l'appellante ha contestato il riconoscimento degli interessi moratori, è parimenti infondato.
Invero, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sua sentenza pubblicata il 29 marzo 2012 con il n. 1127/2012).
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016,
5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D.
Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto al contratto de quo.
Contr Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (da € 5.200,01 a € 26.000,00), spettano € 5809,00 per compensi ( € 1134,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 921,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 1843,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, € 1911,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), nonché €
871,35 a titolo di rimborso delle spese generali ( totale € 6.680,35 ), oltre altri accessori se dovuti.
Va accolta la domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi Contr atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell' ppellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, notificato al il 7 dicembre Parte_2 Controparte_1
2022, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4692/2022, pubblicata il 12 maggio 2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 6.680,35 di cui €. € 5.809,00 per i compensi ed € 871,35 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da versare in favore dei procuratori dell'appellata, avvocati Giovanni Terreri
e Vincenzo Cappello, dichiaratisi antistatari;
Contr
3. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell ppellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4692/2022, pubblicata il 12 maggio 2022, iscritto al n. 5432/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024 e pendente
TRA
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
sede in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce all'atto di appello - dagli avv.ti Luigia Mandes (C.F. ) e Isabella C.F._1
Selvaggi (C.F. ), C.F._2
APPELLANTE
E C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
alla via N. Rocco n. 47, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - dagli avv.ti Giovanni Terreri (C.F. ) e Vincenzo C.F._3
Cappello, (C.F. ) C.F._4
APPELLATA
FATTO
Il (di seguito, anche solo ”), con atto di citazione Controparte_1 Pt_1
notificato il 24 aprile 2019, conveniva l innanzi al Tribunale di Controparte_2
Napoli per ottenere la somma di € 7.003,31, oltre agli interessi moratori di cui al D.
Lgs. 231/2002, a saldo residuo delle fatture emesse in virtù del contratto - stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti per le annualità 2016 e 2017 - e in ragione dell'esecuzione delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca denominata “di Altre branche a visita” eseguite dal Centro accreditato nei mesi da gennaio a giugno del 2017 in favore degli assistiti del Servizio
Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Contr Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16 settembre 2019, l' oltre a sollevare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, eccepiva, per quel che rileva in questa sede, che le somme richieste non erano dovute, in quanto afferenti al corrispettivo di prestazioni eseguite oltre i tetti di spesa di branca del primo e del secondo trimestre.
In particolare, deduceva che il 31 luglio 2017 il era stato informato, con la nota Pt_1
n. 53883/2017, che il 9 marzo 2017 si era esaurito il tetto di spesa del primo trimestre e, con la nota n. 53906/2017, che il 23 giugno 2017 si era esaurito il tetto di spesa del secondo trimestre, con la conseguenza che le prestazioni effettuate dal 9 al 31 marzo
2017 e dal 23 al 30 giugno 2017 non erano remunerabili. All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 4692/2022, il Tribunale Contr accoglieva la domanda attorea, ritenendo che l' non aveva adempiuto al proprio onere di provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa.
Contr Nello specifico, il giudice di primo grado affermava che l' non aveva dimostrato di aver rispettato la procedura prevista dall'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto – finalizzata a far rientrare il costo delle remunerazioni dovute alle strutture private entro i limiti contrattuali – in quanto non aveva provato di aver comunicato al Centro la data previsionale di esaurimento del limite di spesa, “presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento”, né di aver emesso la delibera di determinazione della Contr regressione unica tariffaria (R.T.U.). Pertanto, condannava l al pagamento, in favore del , della somma di € 7.003,31, “oltre interessi di cui al D.Lgs. n. Pt_1
231/2002, con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4 del contratto, dal giorno successivo alle scadenze al saldo”, e delle spese del grado.
Contr Tale sentenza è stata impugnata dall che, con atto di citazione in appello notificato alla controparte il 7 dicembre 2022, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, ha insistito nel sollevare il difetto di giurisdizione.
Con il secondo motivo, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere non provata la sua eccezione circa l'avvenuto superamento del tetto di spesa, ha affermato che, invece, spettava al dimostrare il rispetto del limite di spesa e che “la Pt_1
mancata applicazione della regressione tariffaria, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non può comunque legittimare lo sforamento del tetto di spesa e, quindi, rendere esigibile il pagamento di prestazioni extra budget” (pag. 16 dell'atto di citazione in appello).
Con il terzo motivo, ha contestato il riconoscimento da parte del giudice di prime cure degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, sostenendo che la prestazione in oggetto non prevedeva l'applicazione degli stessi, in quanto “le prestazioni effettuate da controparte si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio” (pag.
27 dell'atto di citazione in appello). Sulla base di tali motivi, nelle sue conclusioni chiedeva a questa Corte di riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione o, comunque, disconoscere il credito reclamato, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata il 21 aprile 2023, il
Centro resisteva al dispiegato appello, chiedendone il rigetto, con attribuzione delle spese del gravame in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari;
in via subordinata, reiterava la domanda ex art. 2041 e 2043 c.c..
All'udienza del 5 novembre 2024, la Corte introitava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusionali e di replica.
Con le predette memorie, le parti hanno reiterato le rispettive difese, già svolte nei precedenti scritti difensivi, ribadendo altresì le conclusioni previamente rassegnate. In Contr tale contesto, l con la memoria conclusionale depositata il 7 gennaio 2025, ha, per la prima volta, affermato che “[c]on la sottoscrizione del contratto il Centro ha assunto l'ulteriore impegno a rinunciare alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro quelli già adottati e conoscibili. E' quindi evidente la violazione della clausola di salvaguardia, legittimamente inserita nel modello di schema contrattuale”.
DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che la contestazione avente ad oggetto la clausola di Contr salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto è stata sollevata dall per la prima volta nella memoria conclusionale del giudizio di appello;
essa è, pertanto, inammissibile sia in quanto costituisce una nuova eccezione – non consentita dalla regola dettata dall'art. 345 comma 2 c.p.c. – sia in quanto introdotta nella memoria conclusionale, caratterizzata da contenuti meramente argomentativi dei temi introdotti in limine dell'appello. Il primo motivo di appello, relativo alla giurisdizione, è palesemente infondato, essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale.
Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum
e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2017. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui
"petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della
P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa
l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche
l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021). Il secondo motivo, concernente il superamento del tetto di spesa, è parimenti infondato.
Contr In particolare, con la detta doglianza l dopo aver sostenuto che incombeva sul
Centro l'onere di dimostrare il rispetto del tetto di spesa, ha contestato che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5, co. 3, del contratto sottoscritto.
Contr Con riferimento alla prospettazione espressa dalla in ordine all'onere della prova del mancato superamento del tetto di spesa, quale presupposto per la remunerabilità delle prestazioni sanitarie svolte in regime di accreditamento, giova anzitutto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del S.S.N., il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della debitrice (Cass. CP_2
16/04/2021, n. 10182; Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. 20/01/2015, n. 826).
Premesso ciò, è opportuno ribadire che nel contratto stipulato dalle parti per gli anni
2016 e 2017 è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione Contr delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato
“la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Si ribadisce ancora che sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Contr comunicazione (preventiva) effettuata dall per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08 con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) Contr dall i esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa, intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Contr contratto, comporta per l il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, sino a quando il relativo potere non viene esercitato - nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati
- o nel caso in cui il procedimento non sia per niente osservato, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5, co. 3, del contratto, Contr in quanto è pacifico tra le parti che l' non abbia comunicato al Centro la data previsionale dell'esaurimento del limite di spesa, né, quindi, ha potuto determinare l'eventuale R.T.U., grazie alla quale avrebbe potuto provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro il limite prestabilito;
ebbene, in mancanza del provvedimento di applicazione della R.T.U., la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
Il terzo motivo, con cui l'appellante ha contestato il riconoscimento degli interessi moratori, è parimenti infondato.
Invero, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sua sentenza pubblicata il 29 marzo 2012 con il n. 1127/2012).
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016,
5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D.
Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto al contratto de quo.
Contr Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (da € 5.200,01 a € 26.000,00), spettano € 5809,00 per compensi ( € 1134,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 921,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 1843,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, € 1911,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), nonché €
871,35 a titolo di rimborso delle spese generali ( totale € 6.680,35 ), oltre altri accessori se dovuti.
Va accolta la domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi Contr atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell' ppellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, notificato al il 7 dicembre Parte_2 Controparte_1
2022, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4692/2022, pubblicata il 12 maggio 2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 6.680,35 di cui €. € 5.809,00 per i compensi ed € 871,35 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da versare in favore dei procuratori dell'appellata, avvocati Giovanni Terreri
e Vincenzo Cappello, dichiaratisi antistatari;
Contr
3. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell ppellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino