Articolo 1 della Legge 26 novembre 1951, n. 1612
Articolo 2
Versione
26 gennaio 1952
Art. 1.
E' approvato lo scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio della loro attivita' rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1952