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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/03/2024, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente dott.ssa Elisa Romano Giudice rel. dott. Matteo ARANCI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3204 /2023, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a MILANO (MI) il 10/11/1979. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PEPE ALESSANDRA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. E
(c.f. ) nt. a EL SALVADOR il Parte_2 C.F._2
20/07/1986 Con il patrocinio dell'Avv. PESCE DARIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
, premesso di essersi uniti in matrimonio il 28.7.2007 in San Giuliano Milanese, di essere
[...] genitori del minore nato il [...], e di essere separati in forza del decreto di omologa Per_1 della separazione consensuale, emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.6.2021, hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate.
Pag. 1 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti nel Comune di San Giuliano Milanese (MI) in data 28/07/2007, iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese atto n. 34, parte II, serie C, anno 2007 (doc.3);
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI) di procedere all'annotazione della sentenza;
Per_
3) disporre che venga affidato ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente con la madre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione. Quanto alle decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
4) dare atto che la signora ha rilasciato la casa coniugale assegnatale in sede di separazione e ha già Pt_2 asportato i propri beni personali, pertanto quanto ivi rimasto rimane di esclusiva proprietà del signor nulla Pt_1 potrà essere preteso pertanto dalla signora a tale titolo. Dal 2/11/2023 quest'ultima risulta residente a [...]parte3, dove effettivamente vive con il figlio La signora si Pt_2 impegna a riconsegnare le chiavi dell'abitazione in sede di sottoscrizione del ricorso.
5) disporre che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento mensile Per_ per (per l2 mensilità), euro 100,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT annuale ex lege da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno. Quanto alle spese straordinarie i genitori contribuiranno in misura del 50% secondo le linee guida del Tribunale, che si intendono integralmente richiamate e trascritte;
6) dare atto che l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla signora con l'assenso del Pt_2 padre;
Per_
7) disporre che il padre veda e tenga con sé secondo le seguenti modalità:
- fine settimana alternati dal sabato mattina ore 8.30 sino alla domenica sera ore 20.30, orario entro il quale il Per_ padre riaccompagnerà dalla madre;
- nei giorni infrasettimanali, secondo accordi diretti con il figlio, stante l'età dello stesso;
- nelle vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni il periodo dal 23/12 dalle ore 10.00 al 30/ 12 ore 17.00 con un genitore e dal 30/12 ore 17.00 al 6/1 ore 17.00 con l'altro genitore.
- nelle vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni giovedì Santo sino alla domenica di Pasqua, ore 17.00 con un genitore e dalla domenica di Pasqua ore 17.00 sino al rientro a scuola, con l'altro genitore;
- nelle vacanze scolastiche estive: ciascun genitore trascorrer con Sante 3 settimane anche non consecutive da concordarsi entro ii 30 maggio di ogni anno;
- ponti e festività seguiranno la consueta alternanza.
- il tutto fermo restando il raggiungimento concorde di diversi e ulteriori accordi migliorativi tra le parti. Per_ 8) Le parti hanno acquistato in costanza di matrimonio un cane per il figlio Il cane rimarrà a vivere con la Per_ signora Il signor terrà con sé l'animale quando avrà con sé durante i fine settimana di Pt_2 Pt_1 spettanza paterna, prelevandolo e riportandolo presso l'abitazione materna, secondo gli orari di Sante, salvo quando Per_ prenderà il treno per recarsi presso l'abitazione paterna. In tale caso, il cane rimarrà con la signora Pt_2
Il tutto salvo diversi accordi diretti tra le parti. La signora ogni volta che il signor prenderà con Pt_2 Pt_1 sé il cane, consegnerà allo stesso il libretto sanitario, necessario per evitare sanzioni, in caso di richiesta di esibizione
Pag. 2 da parte delle Forze dell'Ordine. Il signor provvederà per intero al pagamento dell'assicurazione annuale, Pt_1 mentre le spese veterinarie e ulteriori spese riferite all'animale saranno a totale carico della signora Pt_2
9) in relazione ai documenti di identità validi per l'espatrio della signora e del signor questi Pt_2 Pt_1 ultimi si danno reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo. Per quanto riguarda i documenti validi per Per_ l'espatrio di il signor presta il proprio consenso a fronte dell'impegno della signora di Pt_1 Pt_2 comunicare le eventuali destinazioni di viaggio, secondo le seguenti modalità:
- per le trasferte entro il territorio regionale, non occorre alcun preavviso;
- per le trasferte sul territorio nazionale, date e destinazioni saranno comunicate con almeno 24 ore di preavviso rispetto alla partenza;
- per le trasferte nel territorio UE, la signora comunicherà date e destinazioni con almeno sette (7) giorni Pt_2 di preavviso, producendo altresì al padre i biglietti di andata e ritorno del figlio;
- per le trasferte al di fuori dell' , il preavviso da parte della madre dovrà essere di almeno quindici Org_1
(15) gironi prima della partenza, producendo al padre altresì i biglietti di andata e ritorno del figlio. Per_ Tale schema verrà seguito anche dal padre allorquando vorrà trascorrere dei periodi di vacanza con e pertanto comunicherà alla madre date e destinazioni come sopra indicato. Per_
10) I genitori si impegnano a scambiarsi i documenti in originale di per eventuali viaggi che l'uno o l'altro vorranno effettuare con il minore, per la quotidianità sarà necessario fornire al padre una copia cartacea dei documenti medesimi, ad oggi nelle mani della signora . Pt_2 Per_ Entrambi i genitori potranno contattare liberamente sul suo telefono cellulare, se non disponibile il genitore con cui il minore è in quel momento: quando il minore sarà con la mamma, il padre potrà contattarlo direttamente senza dover necessariamente utilizzare il cellulare materno e viceversa. A tal fine i genitori si impegnano a comunicarsi Per_ il numero di telefono di allorquando dovesse cambiare.
11) Con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di nulla aver più a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo e/o ragione in riferimento al pregresso matrimonio. Inoltre, in modo particolare le parti danno atto e dichiarano in maniera concorde che, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, non vi siano debenze da parte del signor Per_ riferite al contributo al mantenimento per (o alle le spese straordinarie) e che parimenti non vi siano Pt_1 debenze da parte della signora riferite alla gestione ordinaria della ex casa coniugale. Pt_2
12) la signora e il signor dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Pt_2 Pt_1 sentenza;
spese legali compensate.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Pag. 3 *.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare idoneo a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita e all'evoluzione nonché equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento ad ogni ulteriore statuizione avente rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in San Giuliano Milanese il 28.7.2007 (trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del Comune medesimo, Atto n. 34, parte II, anno 2007);
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti: ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
compensa tra le parti le spese di procedura. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024 Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott.ssa Elisa Romano
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente dott.ssa Elisa Romano Giudice rel. dott. Matteo ARANCI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3204 /2023, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a MILANO (MI) il 10/11/1979. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PEPE ALESSANDRA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. E
(c.f. ) nt. a EL SALVADOR il Parte_2 C.F._2
20/07/1986 Con il patrocinio dell'Avv. PESCE DARIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
, premesso di essersi uniti in matrimonio il 28.7.2007 in San Giuliano Milanese, di essere
[...] genitori del minore nato il [...], e di essere separati in forza del decreto di omologa Per_1 della separazione consensuale, emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.6.2021, hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate.
Pag. 1 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti nel Comune di San Giuliano Milanese (MI) in data 28/07/2007, iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese atto n. 34, parte II, serie C, anno 2007 (doc.3);
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI) di procedere all'annotazione della sentenza;
Per_
3) disporre che venga affidato ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente con la madre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione. Quanto alle decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
4) dare atto che la signora ha rilasciato la casa coniugale assegnatale in sede di separazione e ha già Pt_2 asportato i propri beni personali, pertanto quanto ivi rimasto rimane di esclusiva proprietà del signor nulla Pt_1 potrà essere preteso pertanto dalla signora a tale titolo. Dal 2/11/2023 quest'ultima risulta residente a [...]parte3, dove effettivamente vive con il figlio La signora si Pt_2 impegna a riconsegnare le chiavi dell'abitazione in sede di sottoscrizione del ricorso.
5) disporre che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento mensile Per_ per (per l2 mensilità), euro 100,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT annuale ex lege da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno. Quanto alle spese straordinarie i genitori contribuiranno in misura del 50% secondo le linee guida del Tribunale, che si intendono integralmente richiamate e trascritte;
6) dare atto che l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla signora con l'assenso del Pt_2 padre;
Per_
7) disporre che il padre veda e tenga con sé secondo le seguenti modalità:
- fine settimana alternati dal sabato mattina ore 8.30 sino alla domenica sera ore 20.30, orario entro il quale il Per_ padre riaccompagnerà dalla madre;
- nei giorni infrasettimanali, secondo accordi diretti con il figlio, stante l'età dello stesso;
- nelle vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni il periodo dal 23/12 dalle ore 10.00 al 30/ 12 ore 17.00 con un genitore e dal 30/12 ore 17.00 al 6/1 ore 17.00 con l'altro genitore.
- nelle vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni giovedì Santo sino alla domenica di Pasqua, ore 17.00 con un genitore e dalla domenica di Pasqua ore 17.00 sino al rientro a scuola, con l'altro genitore;
- nelle vacanze scolastiche estive: ciascun genitore trascorrer con Sante 3 settimane anche non consecutive da concordarsi entro ii 30 maggio di ogni anno;
- ponti e festività seguiranno la consueta alternanza.
- il tutto fermo restando il raggiungimento concorde di diversi e ulteriori accordi migliorativi tra le parti. Per_ 8) Le parti hanno acquistato in costanza di matrimonio un cane per il figlio Il cane rimarrà a vivere con la Per_ signora Il signor terrà con sé l'animale quando avrà con sé durante i fine settimana di Pt_2 Pt_1 spettanza paterna, prelevandolo e riportandolo presso l'abitazione materna, secondo gli orari di Sante, salvo quando Per_ prenderà il treno per recarsi presso l'abitazione paterna. In tale caso, il cane rimarrà con la signora Pt_2
Il tutto salvo diversi accordi diretti tra le parti. La signora ogni volta che il signor prenderà con Pt_2 Pt_1 sé il cane, consegnerà allo stesso il libretto sanitario, necessario per evitare sanzioni, in caso di richiesta di esibizione
Pag. 2 da parte delle Forze dell'Ordine. Il signor provvederà per intero al pagamento dell'assicurazione annuale, Pt_1 mentre le spese veterinarie e ulteriori spese riferite all'animale saranno a totale carico della signora Pt_2
9) in relazione ai documenti di identità validi per l'espatrio della signora e del signor questi Pt_2 Pt_1 ultimi si danno reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo. Per quanto riguarda i documenti validi per Per_ l'espatrio di il signor presta il proprio consenso a fronte dell'impegno della signora di Pt_1 Pt_2 comunicare le eventuali destinazioni di viaggio, secondo le seguenti modalità:
- per le trasferte entro il territorio regionale, non occorre alcun preavviso;
- per le trasferte sul territorio nazionale, date e destinazioni saranno comunicate con almeno 24 ore di preavviso rispetto alla partenza;
- per le trasferte nel territorio UE, la signora comunicherà date e destinazioni con almeno sette (7) giorni Pt_2 di preavviso, producendo altresì al padre i biglietti di andata e ritorno del figlio;
- per le trasferte al di fuori dell' , il preavviso da parte della madre dovrà essere di almeno quindici Org_1
(15) gironi prima della partenza, producendo al padre altresì i biglietti di andata e ritorno del figlio. Per_ Tale schema verrà seguito anche dal padre allorquando vorrà trascorrere dei periodi di vacanza con e pertanto comunicherà alla madre date e destinazioni come sopra indicato. Per_
10) I genitori si impegnano a scambiarsi i documenti in originale di per eventuali viaggi che l'uno o l'altro vorranno effettuare con il minore, per la quotidianità sarà necessario fornire al padre una copia cartacea dei documenti medesimi, ad oggi nelle mani della signora . Pt_2 Per_ Entrambi i genitori potranno contattare liberamente sul suo telefono cellulare, se non disponibile il genitore con cui il minore è in quel momento: quando il minore sarà con la mamma, il padre potrà contattarlo direttamente senza dover necessariamente utilizzare il cellulare materno e viceversa. A tal fine i genitori si impegnano a comunicarsi Per_ il numero di telefono di allorquando dovesse cambiare.
11) Con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di nulla aver più a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo e/o ragione in riferimento al pregresso matrimonio. Inoltre, in modo particolare le parti danno atto e dichiarano in maniera concorde che, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, non vi siano debenze da parte del signor Per_ riferite al contributo al mantenimento per (o alle le spese straordinarie) e che parimenti non vi siano Pt_1 debenze da parte della signora riferite alla gestione ordinaria della ex casa coniugale. Pt_2
12) la signora e il signor dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Pt_2 Pt_1 sentenza;
spese legali compensate.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Pag. 3 *.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare idoneo a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita e all'evoluzione nonché equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento ad ogni ulteriore statuizione avente rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in San Giuliano Milanese il 28.7.2007 (trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del Comune medesimo, Atto n. 34, parte II, anno 2007);
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti: ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
compensa tra le parti le spese di procedura. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024 Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott.ssa Elisa Romano
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