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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/07/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2114/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Terza Sezione Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefania Rignanese Presidente dott. Valentina Patti giudice relatore/estensore dott. Antonio Lacatena giudice all'esito della camera di consiglio del 25.6.2025 nel procedimento di reclamo ex art. 630 III comma c.p.c. iscritto al n. R.G. 2114/2025 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Valentino Parte_1 C.F._1
Follieri ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore: ; Email_1
- reclamante
contro ( ) e per essa (già , con il patrocino Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3 dell'avv. Irene Desolina Brolo ed elettivamente domiciliata in Largo Richini 6, Milano, presso il difensore;
- reclamata
ha emesso la seguente: SENTENZA Con reclamo promosso a norma dell'art. 630 co. III c.p.c., ha Parte_1 impugnato l'ordinanza emessa dal G.E. il 14.04.2025 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 220/2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di estinzione del giudizio depositata il 21.03.2025. Con tale istanza, il debitore ha chiesto la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore procedente il quale, in violazione del termine di cui all'art. 567 c.p.c., avrebbe depositato la documentazione ipocatastale in data 25.06.2024 ovvero oltre il termine di legge, senza che fosse stata concessa la proroga pure richiesta in data 18.06.2024 eccependo, altresì, la tardività della trascrizione del pignoramento e del deposito della relativa nota agli atti del fascicolo d'ufficio. Consta dagli atti che in data 11.06.2024, parte creditrice ha iscritto a ruolo il pignoramento immobiliare, depositando in data 18.06.2024 istanza di vendita ed istanza di proroga per il deposito della certificazione ipotecaria, in ragione della tardiva ricezione della prova del perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento eseguita dall' norma dell'art. 140 CP_4
c.p.c.
pagina 1 di 7 Risulta, altresì, dagli atti che successivamente, ovvero in data 25.06.2024, parte creditrice ha provveduto al deposito della certificazione notarile sostitutiva (seguita dalla certificazione integrativa del 04.09.2024), mentre in data 27.06.2024 è stata depositata la nota di trascrizione del pignoramento, già risultante dall'ispezione ipotecaria depositata agli atti del fascicolo d'ufficio in data 21.06.2024. Il G.E., con l'ordinanza impugnata, ha disatteso l'istanza di estinzione, ritenendo che l'omessa pronuncia in merito alla richiesta di proroga non potesse intendersi come rigetto tacito, dovendosi considerare “un delta temporale utile ai fini della trasmissione dell'istanza in Cancelleria, della messa in visione al GE e della successiva evasione dell'istanza da parte del GE” e che pertanto, in un'ottica di effettività della tutela, l'istanza di proroga possa essere evasa successivamente. Peraltro, il giudice di prime cure ha di fatto ritenuto l'istanza di proroga implicitamente accolta, avendo evidenziato che il provvedimento di nomina del perito e del custode presuppone che il G.E. abbia ritenuto regolarmente depositati gli atti e documenti previsti dalla legge e che di conseguenza parte esecutata avrebbe dovuto impugnare quel provvedimento ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Infine, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie oggetto di causa le modifiche introdotte dal d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo Cartabia) all'art. 557 c.p.c. reputando, pertanto, tempestivamente depositata la nota di trascrizione del pignoramento. Il debitore, ritenuto che l'omesso deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. e della nota di trascrizione determini un'ipotesi di estinzione tipica della procedura esecutiva, ha promosso reclamo a norma dell'art. 630 III comma c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di estinzione. Nel dettaglio, ha censurato l'ordinanza reclamata, data la violazione dell'art. 567 c.p.c. per omessa produzione della certificazione ipotecaria e l'assenza di un provvedimento espresso di proroga, l'insussistenza dei giusti motivi di cui all'art. 567 c.p.c., in quanto l'istanza avanzata dalla parte creditrice sarebbe sfornita di qualsiasi supporto probatorio. Ha, altresì, eccepito la perentorietà dei termini di cui alla norma indicata e la necessità di una proroga espressa anche ai fini della individuazione del dies a quo, l'inammissibilità di una proroga tacita, la natura ordinatoria del provvedimento di nomina degli ausiliari e la sua non impugnabilità, il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento e l'erronea interpretazione dell'art. 7 D.lgs. 164/2024. Per tutte le ragioni suindicate, ha chiesto – previa sospensione della procedura esecutiva - la revoca della ordinanza del 14.04.2025 e la dichiarazione di estinzione del giudizio, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si è costituita la parte reclamata, la quale ha contestato gli avversi assunti deducendo, altresì, l'inammissibilità dello spiegato reclamo. Nel merito, ha dedotto di aver ricevuto in data 27.05.2024 l'atto di pignoramento (privo della cartolina di ricevimento dell'avviso ex art. 140 c.p.c.) spedito dall' il 22.05.2024 con CP_4 raccomandata n. 20084434691-2 e di aver pertanto fatto richiesta alle Poste di duplicato in pari data dell'avviso di ricevimento dell'avviso ex art. 140 c.p.c., provvedendo in data 11.06.2024 alla iscrizione a ruolo ed avanzando in data 18.06.2024 (ovvero appena ricevuta la cartolina),
pagina 2 di 7 istanza di proroga per il deposito della certificazione ipotecaria, poi prodotta in data 24.06.2024 e 04.09.2024. Con note depositate in vista dell'udienza tenutasi in modalità cartolare il 25.06.2025, la parte reclamante ha eccepito il difetto assoluto di legittimazione soggettiva di CP_2 trattandosi di soggetto non costituito nella procedura esecutiva ed il difetto radicale di rappresentanza processuale, per mancanza di valida procura alle liti. Ha, altresì, avanzato richieste istruttorie, chiedendo l'esibizione della cartolina di avvenuto ricevimento che parte creditrice asserisce di aver ricevuto in data 18.06.2024, riportandosi nel merito alle difese svolte e contestando la ricostruzione degli eventi effettuata dal creditore procedente, chiedendo - in via preliminare - la nullità e/o inammissibilità della costituzione di per difetto assoluto di legittimazione, l'accoglimento del reclamo e per l'effetto CP_2
l'inefficacia del pignoramento trascritto, con conseguente estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 220/2024 R.G.Es. nonché l'esibizione della cartolina di avvenuto ricevimento che parte creditrice dichiara di aver ricevuto in data 18.06.2024, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Parte creditrice si è riportata alle proprie difese, chiedendo il rigetto del reclamo.
********** In via preliminare, questo Collegio si esprime sulle domande di cui al ricorso introduttivo con sentenza e non già con ordinanza, avendo ritualmente proposto Parte_1 reclamo a norma dell'art. 630 c.p.c. e non già reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e tenuto conto che le parti hanno depositato le proprie memorie difensive, non richiedendo l'art. 178 c.p.c., richiamato dall'art. 630 c.p.c., ulteriori formalità processuali. D'altronde, il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c. costituisce rimedio esperibile avverso i provvedimenti con i quali sia stata dichiarata l'estinzione “tipica” (o rigettata l'istanza di estinzione “tipica”), sicché deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente. L'indicazione contenuta nell'art. 630 c.p.c., infatti, non è tassativa e pertanto la norma deve trovare applicazione in tutti i casi in cui l'inefficacia dell'azione esecutiva sia espressamente prevista dalla legge, in conseguenza della inattività del creditore procedente. L'omesso/tardivo deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. costituisce un'ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, in quanto espressamente prevista dal codice di procedura, sicché ritualmente risulta proposto il rimedio in parola avverso il provvedimento di diniego della istanza di estinzione. In tal senso, peraltro, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità del tutto prevalente, nel cui ambito è unanimemente riconosciuto che “la disposizione di cui all'art. 630, ultimo comma, cod. proc. civ. si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali;
ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 l legge n. 302 del 1998), per omesso deposito della documentazione prescritta o del certificato notarile sostitutivo, è ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza” (Cass. 17 marzo 2005 n. 5789; cfr. in argomento anche Cass. civ. 14812/2012). pagina 3 di 7 Analoghi rilievi valgono, pertanto, in ordine alla fattispecie di cui all'art. 557 c.p.c., la cui violazione risulta pure eccepita nell'odierno giudizio, in relazione al tardivo deposito della nota di trascrizione. Nonostante l'ammissibilità del detto ricorso, i motivi posti a suo fondamento non sono meritevoli di accoglimento. In primo luogo, è priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione processuale della dato che la parte reclamata - unitamente alla propria comparsa di costituzione CP_2
(cfr. all. B) - ha depositato la visura camerale dalla quale è possibile evincere il cambio di denominazione da a CP_3 CP_2
Risulta, poi, prodotta in atti procura alle liti per la presente fase di reclamo oltre che per la difesa nel procedimento esecutivo, posta a margine dell'atto di precetto. Tanto opportunamente premesso, il procedimento nel cui ambito è stata emessa l'ordinanza reclamata prende le mosse da un pignoramento notificato alla parte debitrice a cura dell' a CP_4 norma dell'art. 140 c.p.c., recante attestazione di spedizione dell'avviso di deposito presso la casa comunale mediante raccomandata n. 668708388375, ricevuta dalla parte esecutata in data 08.05.2024. L'atto di pignoramento risulta, poi, spedito dall' al creditore procedente per gli CP_4 adempimenti ex art. 557 c.p.c. in data 22.05.2024 mediante raccomandata 20084434691-2, ricevuta in data 27.05.2024, come da estratto degli esiti della spedizione di Poste Italiane. In data 11.06.2024, parte procedente – nel rispetto del termine di cui all'art. 557 c.p.c. – ha quindi provveduto all'iscrizione a ruolo. In data 18.06.2024, il creditore procedente ha formulato istanza di proroga per il deposito della certificazione ipotecaria, in ragione della tardiva ricezione di prova del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., eseguita mediante raccomandata n. 668708388375. Tale istanza è certamente tempestiva, tenuto conto che la notifica del pignoramento – secondo quanto risulta dagli atti – si è perfezionata in data 08.05.2024 mediante ricezione della detta raccomandata da parte del debitore esecutato, mentre il termine per il deposito della certificazione ipotecaria scadeva per legge decorso il termine di 45 giorni da tale momento e quindi in data 22.06.2024. Seppure emerga dagli atti che parte procedente fosse a conoscenza del perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento già in data 11.06.2024 (e non già in data 18.06.2024 così come allegato nel presente giudizio), come può evincersi dalla documentazione depositata al momento della iscrizione a ruolo ove figura, tra gli altri, proprio l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 668708388375, non può ignorarsi che in data 27.05.2024 (e dunque allorquando il termine per il deposito della certificazione ipotecaria era già iniziato a decorrere) risulta documentata richiesta di duplicato dell'avviso di ricezione della detta raccomandata alle proprio al fine di dare corso agli adempimenti di legge, costituendo il Controparte_5 perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento presupposto necessario per provvedere alla trascrizione del pignoramento ed alla redazione della certificazione notarile. D'altronde la ricevuta di ritorno della cartolina postale non potrebbe che essere restituita al mittente dalle Poste Italiane mentre l' in caso di notifica a mezzo posta, potrebbe spedire al CP_4 creditore procedente la copia dell'atto di pignoramento unitamente alla prova della spedizione.
pagina 4 di 7 Il timbro relativo alla consegna per uso trascrizione (in relazione alla quale parte reclamante ha sollevato perplessità nelle note di udienza), nulla dice in ordine al momento di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento, attestando unicamente la consegna dell'atto di fini della trascrizione nei RR.II. a cura del creditore procedente ex art. 555, ult. comma c.p.c. In ogni caso anche ove tale cartolina fosse stata restituita dall' nitamente a copia dell'atto CP_4 di pignoramento, il creditore procedente non ne avrebbe potuto avere contezza prima della spedizione di tale atto (avvenuta il 22.05.2024 come da timbro apposto sull'atto di pignoramento ovvero allorquando il termine per il deposito della certificazione era già iniziato a decorrere) ovvero della successiva consegna del 27.05.2024. In conclusione, è possibile desumere dalla documentazione in atti che almeno sino alla data del 27.5.2024 (già pendenti i termini per il deposito della certificazione ipotecaria) il creditore non fosse ancora nel possesso della detta cartolina, avendo inoltrato in quella stessa giornata istanza per ottenere il suo duplicato (cfr. doc.
2- bis allegato alla memoria di costituzione). Tale circostanza, invero, si reputa di per sé idonea a giustificare un'istanza di proroga, essendo a tale data già iniziato a decorrere il termine per il deposito della certificazione ipotecaria, sicché non vi è luogo per l'accoglimento della istanza ex art. 210 c.p.c. a prescindere dall'esatto momento in cui è effettivamente pervenuta alla parte creditrice tale cartolina. Il creditore procedente, invero, è destinato ad incorrere in obiettive difficoltà nel rispetto del termine di cui all'art. 567 c.p.c., oggi ulteriormente ridotto a 45 giorni, anche a fronte di un lieve ritardo nella restituzione della ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta del pignoramento, dal momento che la prova del perfezionamento costituisce presupposto necessario per poter procedere alla trascrizione e per acquisire la documentazione ipocatastale. Dunque, avendo parte creditrice fornito prova di non aver avuto contezza della data di perfezionamento della notifica del pignoramento quantomeno sino alla data del 27.05.2024 (e dunque in pendenza dei termini per il deposito della certificazione ipotecaria), devono ritenersi sussistenti i giusti motivi per invocare la proroga del termine di cui all'art. 567 c.p.c., la quale non può che decorrere dalla scadenza del termine originario. A ciò si aggiunga che ai fini della concessione della proroga per il deposito della documentazione ivi richiesta, l'art. 567 c.p.c. richiede che la relativa istanza sia sorretta da
“giusti motivi” (dunque, non necessariamente gravi o specificamente circostanziati), da ritenersi nella specie sussistenti per tutte le ragioni innanzi evidenziate. Pur in assenza di un provvedimento espresso di concessione della proroga da parte del G.E., parte procedente ha poi provveduto al deposito di tale certificazione in data 24.06.2024 (poi integrata il 04.09.2024), cui ha fatto seguito in data 14.02.2025 il provvedimento di designazione del perito e del custode giudiziario a firma del G.E. In primo luogo, si condivide quanto osservato dal G.E. in merito alla possibilità che intercorra un lasso temporale tra il deposito della istanza di proroga ed il provvedimento del G.E. e che quest'ultimo possa intervenire dopo la scadenza del termine. Non può ragionevolmente ritenersi che la mancata adozione del provvedimento di accoglimento della istanza da parte del G.E. entro il termine, determini la tardività del deposito effettuato dalla parte, solo ove si consideri che quest'ultima aveva formulato tempestiva istanza proroga e che non può imputarsi alla stessa la circostanza che la ratifica del deposito nel termine tacitamente prorogato sia avvenuta in data successiva. pagina 5 di 7 Devono, altresì, condividersi le argomentazioni svolte dal G.E. in merito alla circostanza che l'assenza di un'autorizzazione espressa non possa costituire un'ipotesi di rigetto tacito dell'istanza di proroga, dovendo al contrario ritenersi che l'adozione dei provvedimenti di designazione degli ausiliari – ove peraltro si designa il custode al fine di collaborare con l'esperto al controllo della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (e non già della sua tempestività) - postuli tacitamente la concessione della proroga invocata “ora per allora”, mediante ratifica ed acquisizione della certificazione prodotta dal creditore procedente. Pertanto, è pure condivisibile il provvedimento del G.E. nella parte in cui ha ritenuto che parte debitrice avrebbe dovuto impugnare a norma dell'art. 617 c.p.c. il provvedimento anzidetto, trattandosi di un atto esecutivo perciò suscettibile di impugnazione, sicché in ogni caso il reclamo non potrebbe trovare accoglimento. Anche il motivo relativo al tardivo deposito della nota di trascrizione non è meritevole di accoglimento. Invero, il termine perentorio di cui si discorre e la relativa sanzione dell'inefficacia del pignoramento sono stati introdotti con il d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo Cartabia), applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 ex art.
7. Ora, seppure le modifiche introdotte dal d.lgs. 164/2024 trovino applicazione ai procedimenti incardinati dopo il 28.02.2023, le dette norme non potrebbero che disporre con effetti a decorrere dal 26.11.2024 (ovvero dalla sua entrata in vigore), in quanto, diversamente opinando, si sottoporrebbero a preclusioni processuali atti processuali già posti in essere sulla scorta di termini che, al momento del loro compimento, non erano previsti. In ogni caso, pur laddove si ritenesse operante il 557 c.p.c. così come modificato a seguito dell'introduzione del correttivo , nel caso di specie non potrebbe essere dichiarata Pt_2
l'inefficacia del pignoramento. Invero, l'art. 557 c.p.c., al comma 2, prevede che nelle ipotesi di cui all'art. 555 co. 3 c.p.c., ossia laddove gli adempimenti prescritti dalla norma siano effettuati direttamente da parte del creditore pignorante come nel caso di specie, questi è tenuto al deposito della nota di trascrizione appena restituitagli dal Conservatore, senza alcuna specificazione in merito ai termini da applicare per il relativo deposito e senza prevedere alcuna sanzione. Peraltro, tale trascrizione risulta effettuata in data 20.06.2024 e in data 21.06.2024 parte procedente ha depositato ispezione telematica al fine di documentare l'adempimento in parola. A tale deposito ha fatto poi seguito quello del duplo della nota del 27.06.2024. Per tutto quanto precede, il reclamo va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 per i procedimenti ordinari, fase di studio, introduttiva e decisionale), data la semplicità delle questioni controverse. Il rigetto del reclamo comporta, altresì, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 co. 1- quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
-rigetta il reclamo promosso da;
Parte_3
pagina 6 di 7 -condanna alla rifusione delle spese della presente fase in favore della Parte_1
e per essa della già che si liquidano nella misura di Controparte_1 CP_2 CP_3
€ 4.217,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Cap ed Iva come per legge. Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1- quater del D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Foggia, così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile del 04.07.2025
Il giudice relatore/estensore Il Presidente Dott.ssa Valentina Patti Dott.ssa Stefania Rignanese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Terza Sezione Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefania Rignanese Presidente dott. Valentina Patti giudice relatore/estensore dott. Antonio Lacatena giudice all'esito della camera di consiglio del 25.6.2025 nel procedimento di reclamo ex art. 630 III comma c.p.c. iscritto al n. R.G. 2114/2025 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Valentino Parte_1 C.F._1
Follieri ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore: ; Email_1
- reclamante
contro ( ) e per essa (già , con il patrocino Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3 dell'avv. Irene Desolina Brolo ed elettivamente domiciliata in Largo Richini 6, Milano, presso il difensore;
- reclamata
ha emesso la seguente: SENTENZA Con reclamo promosso a norma dell'art. 630 co. III c.p.c., ha Parte_1 impugnato l'ordinanza emessa dal G.E. il 14.04.2025 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 220/2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di estinzione del giudizio depositata il 21.03.2025. Con tale istanza, il debitore ha chiesto la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore procedente il quale, in violazione del termine di cui all'art. 567 c.p.c., avrebbe depositato la documentazione ipocatastale in data 25.06.2024 ovvero oltre il termine di legge, senza che fosse stata concessa la proroga pure richiesta in data 18.06.2024 eccependo, altresì, la tardività della trascrizione del pignoramento e del deposito della relativa nota agli atti del fascicolo d'ufficio. Consta dagli atti che in data 11.06.2024, parte creditrice ha iscritto a ruolo il pignoramento immobiliare, depositando in data 18.06.2024 istanza di vendita ed istanza di proroga per il deposito della certificazione ipotecaria, in ragione della tardiva ricezione della prova del perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento eseguita dall' norma dell'art. 140 CP_4
c.p.c.
pagina 1 di 7 Risulta, altresì, dagli atti che successivamente, ovvero in data 25.06.2024, parte creditrice ha provveduto al deposito della certificazione notarile sostitutiva (seguita dalla certificazione integrativa del 04.09.2024), mentre in data 27.06.2024 è stata depositata la nota di trascrizione del pignoramento, già risultante dall'ispezione ipotecaria depositata agli atti del fascicolo d'ufficio in data 21.06.2024. Il G.E., con l'ordinanza impugnata, ha disatteso l'istanza di estinzione, ritenendo che l'omessa pronuncia in merito alla richiesta di proroga non potesse intendersi come rigetto tacito, dovendosi considerare “un delta temporale utile ai fini della trasmissione dell'istanza in Cancelleria, della messa in visione al GE e della successiva evasione dell'istanza da parte del GE” e che pertanto, in un'ottica di effettività della tutela, l'istanza di proroga possa essere evasa successivamente. Peraltro, il giudice di prime cure ha di fatto ritenuto l'istanza di proroga implicitamente accolta, avendo evidenziato che il provvedimento di nomina del perito e del custode presuppone che il G.E. abbia ritenuto regolarmente depositati gli atti e documenti previsti dalla legge e che di conseguenza parte esecutata avrebbe dovuto impugnare quel provvedimento ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Infine, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie oggetto di causa le modifiche introdotte dal d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo Cartabia) all'art. 557 c.p.c. reputando, pertanto, tempestivamente depositata la nota di trascrizione del pignoramento. Il debitore, ritenuto che l'omesso deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. e della nota di trascrizione determini un'ipotesi di estinzione tipica della procedura esecutiva, ha promosso reclamo a norma dell'art. 630 III comma c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di estinzione. Nel dettaglio, ha censurato l'ordinanza reclamata, data la violazione dell'art. 567 c.p.c. per omessa produzione della certificazione ipotecaria e l'assenza di un provvedimento espresso di proroga, l'insussistenza dei giusti motivi di cui all'art. 567 c.p.c., in quanto l'istanza avanzata dalla parte creditrice sarebbe sfornita di qualsiasi supporto probatorio. Ha, altresì, eccepito la perentorietà dei termini di cui alla norma indicata e la necessità di una proroga espressa anche ai fini della individuazione del dies a quo, l'inammissibilità di una proroga tacita, la natura ordinatoria del provvedimento di nomina degli ausiliari e la sua non impugnabilità, il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento e l'erronea interpretazione dell'art. 7 D.lgs. 164/2024. Per tutte le ragioni suindicate, ha chiesto – previa sospensione della procedura esecutiva - la revoca della ordinanza del 14.04.2025 e la dichiarazione di estinzione del giudizio, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si è costituita la parte reclamata, la quale ha contestato gli avversi assunti deducendo, altresì, l'inammissibilità dello spiegato reclamo. Nel merito, ha dedotto di aver ricevuto in data 27.05.2024 l'atto di pignoramento (privo della cartolina di ricevimento dell'avviso ex art. 140 c.p.c.) spedito dall' il 22.05.2024 con CP_4 raccomandata n. 20084434691-2 e di aver pertanto fatto richiesta alle Poste di duplicato in pari data dell'avviso di ricevimento dell'avviso ex art. 140 c.p.c., provvedendo in data 11.06.2024 alla iscrizione a ruolo ed avanzando in data 18.06.2024 (ovvero appena ricevuta la cartolina),
pagina 2 di 7 istanza di proroga per il deposito della certificazione ipotecaria, poi prodotta in data 24.06.2024 e 04.09.2024. Con note depositate in vista dell'udienza tenutasi in modalità cartolare il 25.06.2025, la parte reclamante ha eccepito il difetto assoluto di legittimazione soggettiva di CP_2 trattandosi di soggetto non costituito nella procedura esecutiva ed il difetto radicale di rappresentanza processuale, per mancanza di valida procura alle liti. Ha, altresì, avanzato richieste istruttorie, chiedendo l'esibizione della cartolina di avvenuto ricevimento che parte creditrice asserisce di aver ricevuto in data 18.06.2024, riportandosi nel merito alle difese svolte e contestando la ricostruzione degli eventi effettuata dal creditore procedente, chiedendo - in via preliminare - la nullità e/o inammissibilità della costituzione di per difetto assoluto di legittimazione, l'accoglimento del reclamo e per l'effetto CP_2
l'inefficacia del pignoramento trascritto, con conseguente estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 220/2024 R.G.Es. nonché l'esibizione della cartolina di avvenuto ricevimento che parte creditrice dichiara di aver ricevuto in data 18.06.2024, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Parte creditrice si è riportata alle proprie difese, chiedendo il rigetto del reclamo.
********** In via preliminare, questo Collegio si esprime sulle domande di cui al ricorso introduttivo con sentenza e non già con ordinanza, avendo ritualmente proposto Parte_1 reclamo a norma dell'art. 630 c.p.c. e non già reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e tenuto conto che le parti hanno depositato le proprie memorie difensive, non richiedendo l'art. 178 c.p.c., richiamato dall'art. 630 c.p.c., ulteriori formalità processuali. D'altronde, il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c. costituisce rimedio esperibile avverso i provvedimenti con i quali sia stata dichiarata l'estinzione “tipica” (o rigettata l'istanza di estinzione “tipica”), sicché deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente. L'indicazione contenuta nell'art. 630 c.p.c., infatti, non è tassativa e pertanto la norma deve trovare applicazione in tutti i casi in cui l'inefficacia dell'azione esecutiva sia espressamente prevista dalla legge, in conseguenza della inattività del creditore procedente. L'omesso/tardivo deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. costituisce un'ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, in quanto espressamente prevista dal codice di procedura, sicché ritualmente risulta proposto il rimedio in parola avverso il provvedimento di diniego della istanza di estinzione. In tal senso, peraltro, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità del tutto prevalente, nel cui ambito è unanimemente riconosciuto che “la disposizione di cui all'art. 630, ultimo comma, cod. proc. civ. si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali;
ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 l legge n. 302 del 1998), per omesso deposito della documentazione prescritta o del certificato notarile sostitutivo, è ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza” (Cass. 17 marzo 2005 n. 5789; cfr. in argomento anche Cass. civ. 14812/2012). pagina 3 di 7 Analoghi rilievi valgono, pertanto, in ordine alla fattispecie di cui all'art. 557 c.p.c., la cui violazione risulta pure eccepita nell'odierno giudizio, in relazione al tardivo deposito della nota di trascrizione. Nonostante l'ammissibilità del detto ricorso, i motivi posti a suo fondamento non sono meritevoli di accoglimento. In primo luogo, è priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione processuale della dato che la parte reclamata - unitamente alla propria comparsa di costituzione CP_2
(cfr. all. B) - ha depositato la visura camerale dalla quale è possibile evincere il cambio di denominazione da a CP_3 CP_2
Risulta, poi, prodotta in atti procura alle liti per la presente fase di reclamo oltre che per la difesa nel procedimento esecutivo, posta a margine dell'atto di precetto. Tanto opportunamente premesso, il procedimento nel cui ambito è stata emessa l'ordinanza reclamata prende le mosse da un pignoramento notificato alla parte debitrice a cura dell' a CP_4 norma dell'art. 140 c.p.c., recante attestazione di spedizione dell'avviso di deposito presso la casa comunale mediante raccomandata n. 668708388375, ricevuta dalla parte esecutata in data 08.05.2024. L'atto di pignoramento risulta, poi, spedito dall' al creditore procedente per gli CP_4 adempimenti ex art. 557 c.p.c. in data 22.05.2024 mediante raccomandata 20084434691-2, ricevuta in data 27.05.2024, come da estratto degli esiti della spedizione di Poste Italiane. In data 11.06.2024, parte procedente – nel rispetto del termine di cui all'art. 557 c.p.c. – ha quindi provveduto all'iscrizione a ruolo. In data 18.06.2024, il creditore procedente ha formulato istanza di proroga per il deposito della certificazione ipotecaria, in ragione della tardiva ricezione di prova del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., eseguita mediante raccomandata n. 668708388375. Tale istanza è certamente tempestiva, tenuto conto che la notifica del pignoramento – secondo quanto risulta dagli atti – si è perfezionata in data 08.05.2024 mediante ricezione della detta raccomandata da parte del debitore esecutato, mentre il termine per il deposito della certificazione ipotecaria scadeva per legge decorso il termine di 45 giorni da tale momento e quindi in data 22.06.2024. Seppure emerga dagli atti che parte procedente fosse a conoscenza del perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento già in data 11.06.2024 (e non già in data 18.06.2024 così come allegato nel presente giudizio), come può evincersi dalla documentazione depositata al momento della iscrizione a ruolo ove figura, tra gli altri, proprio l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 668708388375, non può ignorarsi che in data 27.05.2024 (e dunque allorquando il termine per il deposito della certificazione ipotecaria era già iniziato a decorrere) risulta documentata richiesta di duplicato dell'avviso di ricezione della detta raccomandata alle proprio al fine di dare corso agli adempimenti di legge, costituendo il Controparte_5 perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento presupposto necessario per provvedere alla trascrizione del pignoramento ed alla redazione della certificazione notarile. D'altronde la ricevuta di ritorno della cartolina postale non potrebbe che essere restituita al mittente dalle Poste Italiane mentre l' in caso di notifica a mezzo posta, potrebbe spedire al CP_4 creditore procedente la copia dell'atto di pignoramento unitamente alla prova della spedizione.
pagina 4 di 7 Il timbro relativo alla consegna per uso trascrizione (in relazione alla quale parte reclamante ha sollevato perplessità nelle note di udienza), nulla dice in ordine al momento di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento, attestando unicamente la consegna dell'atto di fini della trascrizione nei RR.II. a cura del creditore procedente ex art. 555, ult. comma c.p.c. In ogni caso anche ove tale cartolina fosse stata restituita dall' nitamente a copia dell'atto CP_4 di pignoramento, il creditore procedente non ne avrebbe potuto avere contezza prima della spedizione di tale atto (avvenuta il 22.05.2024 come da timbro apposto sull'atto di pignoramento ovvero allorquando il termine per il deposito della certificazione era già iniziato a decorrere) ovvero della successiva consegna del 27.05.2024. In conclusione, è possibile desumere dalla documentazione in atti che almeno sino alla data del 27.5.2024 (già pendenti i termini per il deposito della certificazione ipotecaria) il creditore non fosse ancora nel possesso della detta cartolina, avendo inoltrato in quella stessa giornata istanza per ottenere il suo duplicato (cfr. doc.
2- bis allegato alla memoria di costituzione). Tale circostanza, invero, si reputa di per sé idonea a giustificare un'istanza di proroga, essendo a tale data già iniziato a decorrere il termine per il deposito della certificazione ipotecaria, sicché non vi è luogo per l'accoglimento della istanza ex art. 210 c.p.c. a prescindere dall'esatto momento in cui è effettivamente pervenuta alla parte creditrice tale cartolina. Il creditore procedente, invero, è destinato ad incorrere in obiettive difficoltà nel rispetto del termine di cui all'art. 567 c.p.c., oggi ulteriormente ridotto a 45 giorni, anche a fronte di un lieve ritardo nella restituzione della ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta del pignoramento, dal momento che la prova del perfezionamento costituisce presupposto necessario per poter procedere alla trascrizione e per acquisire la documentazione ipocatastale. Dunque, avendo parte creditrice fornito prova di non aver avuto contezza della data di perfezionamento della notifica del pignoramento quantomeno sino alla data del 27.05.2024 (e dunque in pendenza dei termini per il deposito della certificazione ipotecaria), devono ritenersi sussistenti i giusti motivi per invocare la proroga del termine di cui all'art. 567 c.p.c., la quale non può che decorrere dalla scadenza del termine originario. A ciò si aggiunga che ai fini della concessione della proroga per il deposito della documentazione ivi richiesta, l'art. 567 c.p.c. richiede che la relativa istanza sia sorretta da
“giusti motivi” (dunque, non necessariamente gravi o specificamente circostanziati), da ritenersi nella specie sussistenti per tutte le ragioni innanzi evidenziate. Pur in assenza di un provvedimento espresso di concessione della proroga da parte del G.E., parte procedente ha poi provveduto al deposito di tale certificazione in data 24.06.2024 (poi integrata il 04.09.2024), cui ha fatto seguito in data 14.02.2025 il provvedimento di designazione del perito e del custode giudiziario a firma del G.E. In primo luogo, si condivide quanto osservato dal G.E. in merito alla possibilità che intercorra un lasso temporale tra il deposito della istanza di proroga ed il provvedimento del G.E. e che quest'ultimo possa intervenire dopo la scadenza del termine. Non può ragionevolmente ritenersi che la mancata adozione del provvedimento di accoglimento della istanza da parte del G.E. entro il termine, determini la tardività del deposito effettuato dalla parte, solo ove si consideri che quest'ultima aveva formulato tempestiva istanza proroga e che non può imputarsi alla stessa la circostanza che la ratifica del deposito nel termine tacitamente prorogato sia avvenuta in data successiva. pagina 5 di 7 Devono, altresì, condividersi le argomentazioni svolte dal G.E. in merito alla circostanza che l'assenza di un'autorizzazione espressa non possa costituire un'ipotesi di rigetto tacito dell'istanza di proroga, dovendo al contrario ritenersi che l'adozione dei provvedimenti di designazione degli ausiliari – ove peraltro si designa il custode al fine di collaborare con l'esperto al controllo della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (e non già della sua tempestività) - postuli tacitamente la concessione della proroga invocata “ora per allora”, mediante ratifica ed acquisizione della certificazione prodotta dal creditore procedente. Pertanto, è pure condivisibile il provvedimento del G.E. nella parte in cui ha ritenuto che parte debitrice avrebbe dovuto impugnare a norma dell'art. 617 c.p.c. il provvedimento anzidetto, trattandosi di un atto esecutivo perciò suscettibile di impugnazione, sicché in ogni caso il reclamo non potrebbe trovare accoglimento. Anche il motivo relativo al tardivo deposito della nota di trascrizione non è meritevole di accoglimento. Invero, il termine perentorio di cui si discorre e la relativa sanzione dell'inefficacia del pignoramento sono stati introdotti con il d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo Cartabia), applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 ex art.
7. Ora, seppure le modifiche introdotte dal d.lgs. 164/2024 trovino applicazione ai procedimenti incardinati dopo il 28.02.2023, le dette norme non potrebbero che disporre con effetti a decorrere dal 26.11.2024 (ovvero dalla sua entrata in vigore), in quanto, diversamente opinando, si sottoporrebbero a preclusioni processuali atti processuali già posti in essere sulla scorta di termini che, al momento del loro compimento, non erano previsti. In ogni caso, pur laddove si ritenesse operante il 557 c.p.c. così come modificato a seguito dell'introduzione del correttivo , nel caso di specie non potrebbe essere dichiarata Pt_2
l'inefficacia del pignoramento. Invero, l'art. 557 c.p.c., al comma 2, prevede che nelle ipotesi di cui all'art. 555 co. 3 c.p.c., ossia laddove gli adempimenti prescritti dalla norma siano effettuati direttamente da parte del creditore pignorante come nel caso di specie, questi è tenuto al deposito della nota di trascrizione appena restituitagli dal Conservatore, senza alcuna specificazione in merito ai termini da applicare per il relativo deposito e senza prevedere alcuna sanzione. Peraltro, tale trascrizione risulta effettuata in data 20.06.2024 e in data 21.06.2024 parte procedente ha depositato ispezione telematica al fine di documentare l'adempimento in parola. A tale deposito ha fatto poi seguito quello del duplo della nota del 27.06.2024. Per tutto quanto precede, il reclamo va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 per i procedimenti ordinari, fase di studio, introduttiva e decisionale), data la semplicità delle questioni controverse. Il rigetto del reclamo comporta, altresì, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 co. 1- quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
-rigetta il reclamo promosso da;
Parte_3
pagina 6 di 7 -condanna alla rifusione delle spese della presente fase in favore della Parte_1
e per essa della già che si liquidano nella misura di Controparte_1 CP_2 CP_3
€ 4.217,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Cap ed Iva come per legge. Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1- quater del D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Foggia, così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile del 04.07.2025
Il giudice relatore/estensore Il Presidente Dott.ssa Valentina Patti Dott.ssa Stefania Rignanese
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