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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/09/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 125/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri tra
oggi in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Parte_2
Ricorrente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Leonardo Nettis
E
in persona del Direttore ad interim Controparte_1
Resistente
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 149/2015 dal Responsabile Processo Legale dott.ssa Stefania Patruno
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_2
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudia Ruperto
OGGETTO: Opposizione a Verbale Unico di Accertamento e Notificazione.
pagina 1 di 13
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
.
[...]
2. Accerta e dichiara la parziale insussistenza del credito contributivo di cui al Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 20210122411DDL del 5.09.2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva N. BS00000/2022-528-01 del 5.09.2022 e successiva diffida ad adempiere n. 1500.05/09/2022.0436783), con riferimento CP_2 alla posizione del lavoratore Parte_3
3. Per l'effetto condanna l' in persona del l.r.p.t., a ricalcolare il credito contributivo CP_2 originariamente rivendicato per l'importo di € 67.477,27 (comprensivo delle somme aggiuntive), scomputando dal calcolo i contributi previdenziali chiesti in pagamento con riferimento alla posizione del predetto lavoratore.
4. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2023, ritualmente notificato, la società Parte_1 in persona del l.r.p.t., propone opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. 20210122411DDL del 5.09.2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. BS00000/2022-528-01 del 5.09.2022) notificato a messo del servizio postale in data 13.09.2022, avente ad oggetto le posizioni dei lavoratori Persona_1
e tutti addetti alla sede Persona_2 Persona_3 Parte_3 operativa di RI.
Premette che nel Verbale Unico si legge quanto segue:
a) Con riferimento ai lavoratori e SING: Poiché è stato accertato un inadempimento, Per_1
a carico esclusivamente del datore di lavoro, nella erogazione della formazione tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto di apprendistato con il presente verbale viene riconosciuta la natura di ordinari rapporti di lavoro subordinato ai rapporti giuridici instaurati con i dipendenti e La Persona_1 Persona_2
è tenuta a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con CP_3 riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento;
b) Con riferimento ai lavoratori : La Società solo dal mese di giugno Parte_3 Per_3
2019 inquadra il lavoratore con la mansione corretta e successivamente da giugno 2019 riconosce anche ii 4° livello. Entrambi i lavoratori vanno pertanto considerati come
pagina 2 di 13 lavoratori inquadrati nella mansione di carrellista 4° livello dalla data di assunzione (doc. 1, pag. 4);
Sostiene al riguardo che:
Nel Verbale Unico sono omesse le indicazioni delle fonti di prova in virtù delle quali gli accertatori sono pervenuti alle conclusioni sanzionate, in particolare non risultano allegate le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle cd interviste, con conseguente violazione, e/o falsa applicazione, dell'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004 e dell'art. 15 del Codice di condotta degli Ispettori del Lavoro (DM 15.01.2014);
I lavoratori in questione avevano tutti sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, mai impugnati, con cui hanno rinunciato a tutte le pretese relative al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di , con conseguente Pt_1 inammissibilità dei rilievi di cui al Verbale Unico per intervenuta conciliazione, ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. e degli artt. 409, 410, 411, comma 3, e 412 c.p.c.;
Con riferimento alla posizione dei lavoratori e deduce che ai predetti Per_1 Per_2 apprendisti è stata regolarmente impartita la formazione di base per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali in conformità della normativa vigente
(D.lgs. 81/2015). Ed infatti, l'instaurazione del rapporto di apprendistato è stata comunicata alla Regione Lombardia che, purtuttavia, nel termine dei successivi 45 giorni non ha comunicato le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica integrativa che viene erogata nei limiti delle risorse annualmente disponibili. E' stata, quindi, regolarmente erogata la formazione a norma dell'art. 57 comma 16 del CCNL che prevede un monte ore di formazione (interna o esterna) pari a 80 ore medie annue. Inoltre l'art. 57 comma 18 prevede che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 6° e 6° junior, la formazione, in considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili professionali, viene erogata all'interno dell'azienda con modalità in affiancamento. In specie è stato redatto il percorso formativo e individuati Pt_4
e quali tutor aziendali. Infine, ribadito che non sono allegati i
[...] Parte_5 verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori, rileva che gli apprendisti hanno riferito di non avere partecipato ai soli percorsi formativi trasversali. La contestazione mossa dagli accertatori è, pertanto, infondata, con conseguente inapplicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all'art. 47, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, senza contare che le conclusioni a cui pervengono gli sono improntate ad una logica CP_4 meramente deduttiva (ad es. appare inverosimile), da cui si desume che non sono supportate da elementi oggettivi specificamente verificati. Evidenzia, infine, in ogni caso, che, a norma dell'art. 47 del D.lgs. 81/2015, il datore di lavoro è tenuto al solo versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal pagina 3 di 13 lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione, in specie il 6° livello
(facchino) e non il 4° che spetta al lavoratore che svolge le mansioni superiori di carrellista. Sono quindi errati i conteggi dell' CP_2
Con riferimento alla posizione dei lavoratori e evidenzia che in Parte_3 Per_3 una parte del verbale si legge che gli stessi erano stati assunti in qualità di “facchini” nel mese di gennaio 2019 e inquadrati al 5° livello contrattuale fino al mese di settembre
2019, mentre in altra parte si legge che è stato accertato che gli stessi hanno prestato attività lavorativa in qualità di “carrellisti”, con diritto ad essere inquadrati nel 4° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. In ogni caso, secondo le declaratorie professionali del medesimo CCNL, rientrano nel 5° livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzino che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva (transpallets manuali ed elettrici, carrelli elettrici). Anche in questo caso sono, quindi, errati i conteggi dell' CP_2
Sulla base di tale premessa, eccepisce che il Verbale Unico e il procedimento sanzionatorio si prestano a molteplici censure che si concretizzano in primis in una grave lesione del diritto di difesa tutelato ex art. 24 della Costituzione, per cui chiede al Tribunale adito:
a) In via principale, dichiarare l'infondatezza ed insussistenza del credito contributivo fatto valere dall' col Verbale unico di accertamento e notificazione n. 20210122411DDL del CP_2
05/09/2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva N. BS00000/2022-528-
01 del 05/09/2022 e conseguentemente dichiarare illegittimo e/o in ogni caso annullare il
Verbale medesimo, ed ogni atto presupposto e successivo, ivi inclusi la lettera diffida n. CP_2
1500.05/09/2022.0436783, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso CP_2 provvedimento;
b) in via subordinata, e nell'ipotesi di accoglimento parziale della domanda spiegata in via principale, dichiarare 'infondatezza ed insussistenza parziale del credito contributivo fatto valere dall' col Verbale unico di accertamento e notificazione n. 20210122411DDL del
05/09/2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva N. BS00000/2022-528-
del 05/09/2022) per le ragioni esposte in ricorso e, conseguentemente, annullare e dichiarare illegittimo ed infondato il verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo;
c) in ogni caso disporre, per tutti i motivi sopra indicati, la riduzione delle sanzioni nella misura prevista per le ipotesi di omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388 del 2000.
pagina 4 di 13 L' si costituisce in giudizio resistendo alle domande della società opponente. Il CP_2 procuratore dell' premette che la trascrizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori CP_5 non è obbligatoria e che il Verbale opposto è redatto in modo circostanziato e dettagliato in quanto contiene tutti gli elementi in fatto e in diritto idonei ad illustrare la vicenda. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dell'art. 13 del D.lgs. 124/2004. Nel merito rileva che i lavoratori e hanno riferito: di avere sempre svolto le Per_1 Per_1 Persona_2 mansioni di facchino con le stesse modalità e percependo (il SINGH) la medesima retribuzione;
di non avere mai frequentato corsi di formazione professionale avendo ricevuto solo una formazione di tipo pratico in azienda. E', quindi, mancata sia la formazione pubblica esterna sia quella interna effettuata dal datore di lavoro tramite tutor.
Con riferimento ai lavoratori e rileva che, benché Persona_3 Parte_3 risultassero entrambi assunti come facchini, di fatto hanno sempre svolto quelle di carrellisti per cui sin dalla loro assunzione (gennaio 2019) avrebbero dovuto essere inquadrati nel 4° livello. Sono, pertanto, corretti i conteggi effettuati dagli Ispettori.
L' di si costituisce in giudizio ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva evidenziando che non ha adottato, né adotterà, alcun provvedimento ex art 18 L.
689/1981 nei confronti della stante l'incompetenza per materia rispetto alle Parte_1 contestazioni operate con i due Verbali opposti, che afferiscono alla sola sfera contributiva.
Ed infatti, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale con la nota prot. 0005785 del 4.07.2018,
l'utilizzo di una modulistica unica non può in alcun modo incidere sulla imputazione giuridica dei diritti di credito che dalla medesima originano, atteso che le risultanze dell'accertamento sono azionabili esclusivamente da parte del soggetto cui, di volta in volta, fa capo la pretesa creditoria. Anche la S. C. di Cassazione con la sentenza n.
18885/2006 ha dichiarato inammissibile nei confronti dell il ricorso Controparte_1 giudiziario introdotto per accertamento negativo degli addebiti contenuti in un verbale ispettivo redatto congiuntamente dall' , dall' dall'INAIL e dalla Guardia di CP_1 CP_2
Finanza, ritenendolo ammissibile solo nei confronti degli Enti previdenziali, poiché le obbligazioni contributive e i relativi crediti sussistono a prescindere dall'esistenza di atti impositivi provenienti dagli medesimi Enti interessati.
Con memoria difensiva depositata in data 20.03.2024 il Parte_2 interveniva volontariamente in giudizio rappresentando che, con rogito Notaio Dott. Per_4
di Roma -rep. n. 68757 racc. n. 35771 del 23.10.2023-, la si è fusa
[...] Parte_1 per incorporazione nel che, pertanto, dall'1.11.2023 è subentrato in Parte_2 tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata, così diventando l'unico soggetto giuridico a cui far riferimento per qualsiasi rapporto in essere anche se sorto pagina 5 di 13 precedentemente a tale data. Faceva, quindi, proprie le conclusioni rassegnate dalla chiedendo, in via principale, di dichiarare l'infondatezza/insussistenza del Parte_1 credito contributivo fatto valere dall' con il Verbale Unico opposto e, in subordine, CP_2 dichiarare l'infondatezza/insussistenza parziale del credito contributivo per le ragioni esposte in ricorso e, conseguentemente, annullare e dichiarare illegittimo/infondato il
Verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo. In ogni caso, chiede di disporre la riduzione delle sanzioni della misura prevista per le ipotesi de omissione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lettera a) L. 388/2000.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., e di note udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'azione proposta direttamente avverso un atto di accertamento amministrativo va qualificata come azione di accertamento negativo da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie. Sulla base di tale parametro, l'azione di accertamento deve essere ritenuta ammissibile ogni qual volta la stessa sia idonea ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza, che sia, a sua volta, fonte di un pregiudizio concreto ed attuale per l'attore. Nel caso in esame l'azione proposta dalla ha ad oggetto il Verbale Unico Pt_1 di Accertamento e Notificazione n. 20210122411DDL del 5.09.2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. BS00000/2022-528-01 del 5.09.2022) redatto congiuntamente dai dagli Enti ispettivi di e di , purtuttavia CP_1 CP_2 CP_1 nel Verbale vengono contestate alla società opponente unicamente omissioni contributive.
Ne consegue, in primo luogo, che si è in presenza di un atto di accertamento amministrativo che il datore di lavoro ha interesse ad impugnare in sede giudiziaria in quanto tale impugnativa produce l'effetto di inibire l'iscrizione a ruolo del credito dell' CP_2 ed inoltre che, in assenza della contestazione di illeciti di natura amministrativa di competenza dell' , la legittimazione passiva appartiene esclusivamente all' quale CP_2
Ente titolare del credito. Ed infatti, benché l'istituzione dell' ha Parte_7 comportato l'accorpamento dei servizi ispettivi delle ex Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Istituti previdenziali, ciò nonostante il personale ispettivo continua a far capo all'Ente competente per materia. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal procuratore dell' ne va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva. CP_1
pagina 6 di 13 Ciò posto, ribadito che la causa in esame va qualificata come di accertamento negativo del credito, appare, altresì, utile chiarire che, secondo i principi che regolano il riparto degli oneri probatori disciplinato dall'art. 2697 c.c., spetta all' attore in senso sostanziale, CP_2 provare la sussistenza dei presupposti per il versamento contributivo evaso. Ed infatti,
l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio CP_5 generale secondo cui la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10,
22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
In specie, come è noto, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso (art. 2700 c.c.), con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti. Diversamente la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. 19982/2020), con la conseguenza che i verbali delle dichiarazioni rese nel corso della verifica (cd interviste) non assumono valore di prova legale purtuttavia costituiscono elementi che il giudice può valutare liberamente.
Sempre in via preliminare si evidenzia che l'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004 dispone che il personale ispettivo, alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso, rilasci al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione (in tal caso con obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro) il Verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628”.
pagina 7 di 13 Se ne desume che non vi è l'obbligo di verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori, essendo sufficiente che le stesse siano riportate nel Verbale di primo accesso ispettivo.
Venendo, quindi, al merito del giudizio e prendendo le mosse dalla disamina del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 20210122411DDL del 5.09.2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. BS00000/2022-528-01 del 5.09.2022), risulta, in primo luogo, che l'accertamento ispettivo, avviato in data 19.10.2021 presso il
Magazzino Mondo Convenienza sito in RI, ha riguardato esclusivamente l'esame delle posizioni previdenziali dei dipendenti della occupati presso la predetta Pt_1 unità operativa. All'esito, veniva contestata alla odierna opponente una omissione contributiva con riferimento alla posizione di n. 4 lavoratori. In particolare: Persona_1
e
[...] Testimone_1 Persona_3 Parte_3
Con riferimento alla posizione di gli Ispettori evidenziano che questi, Persona_1 prima di essere assunto dalla in data 29.01.20219 con contratto di apprendistato Pt_1 professionalizzante quale apprendista facchino livello 6J del CCNL del settore, aveva lavorato presso il medesimo Magazzino di RI dal 16.10.2018 al 31.12.2018, sempre in qualità di facchino, alle dipendenze della Cooperativa ARGON. Del pari anche assunto in data 29.01.20219 con contratto di apprendistato Persona_2 professionalizzante quale apprendista facchino livello 6J del CCNL del settore, risultava avere lavorato presso lo stesso Magazzino sin dal 27.11.2017 quale dipendente della cooperativa ARGON come facchino qualificato. Quest'ultimo, inoltre, riferiva di avere sempre percepito una retribuzione mensile rapportata a livello 6J. Per entrambi i lavoratori risultava predisposto un piano formativo individuale che, quindi, non teneva alcuna considerazione delle competenze lavorativa acquisite. In entrambi i contratti viene individuato come tutor aziendale che, purtuttavia, risultava assegnato Parte_5 alla sede di RI solo dal mese di marzo 2020. Entrambi i lavoratori riferivano di non avere mai ricevuto formazione teorica né interna né esterna all'azienda per il monte ore previsto dalla contrattazione collettiva.
Con riferimento alla posizione di gli Ispettori evidenziano che questi in Persona_3 data 1.01.2019 sottoscriveva un contratto di lavoro con la qualifica di operaio carrellista di
4° livello, purtuttavia il datore di lavoro comunicava la sua assunzione al Centro per l'Impiego con la mansione di facchino di 5° livello. La società datrice di lavoro gli riconosceva, quindi, il 4° livello solo dal mese di ottobre 2019 benché avesse svolto le mansioni di carrellista sin dalla data di assunzione. La circostanza trova conferma nel contratto di lavoro prodotto dalla stessa opponente in allegato al ricorso. Inoltre il Per_3 riferiva agli Ispettori di lavorare presso il Magazzino di Montechiari sin dal 2014 alle pagina 8 di 13 dipendenze della Cooperativa ARGON, per i primi due anni come facchino e poi come carrellista, avendo ottenuto il relativo patentino a seguito di un corso di formazione le cui spese erano state sostenute dalla ARGON. Con riferimento alla posizione di Parte_3 riferiscono che anch'egli risultava essere stato assunto in data 1.01.2019 con la
[...] qualifica di facchino di 5° livello, come indicato nella comunicazione di assunzione inviata al
Centro per l'Impiego benché questi, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale, aveva sempre svolto le mansioni di carrellista. Dal mese di giugno 2019 la società gli riconosceva la mansione di carrellista e il successivo mese di ottobre 2019 (e non giugno come indicato per errore) lo inquadrava nel 4° livello.
I testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria, esaminati sui capitoli di prova ammessi, hanno dichiarato quanto segue:
Funzionario in servizio presso la sede territoriale di : “Premetto Testimone_2 CP_2 CP_1 che come è indicato nel Verbale di accertamento io e la collega dell' siamo subentrati CP_2 dopo l'accesso a cura dei funzionari dell' . Abbiamo quindi esaminato la documentazione della società reperita nel corso dell'accesso dai funzionari dell' ma non ricordo con precisione se abbiamo anche sentito qualcuno successivamente. All'esito del controllo con riferimento a due dipendenti abbiamo disconosciuto il contratto di apprendistato e trasformato il rapporto in rapporto orinario e per altri due abbiamo modificato
l'inquadramento contrattuale. Confermo che e Persona_2 Persona_1 dall'1/01/2019 al 5/10/2022 hanno svolto l'attività di facchinaggio ossia carico e scarico delle merci. Abbiamo accertato che la persona che doveva svolgere il ruolo di tutor secondo il programma formativo fino a marzo 2020 lavorava presso altro Persona_5 punto vendita MONDO CONVENIENZA sito in San Giuliano Milanese per cui non poteva svolgere i compiti del tutor. Ricordo che il successivamente intervistato non è Pt_5 stato in grado di riferire i nomi degli apprendisti. Non ricordo se era indicato come tutor anche il sig. Posso però dire che non abbiamo riscontrato la presenza di Parte_4 documenti che provassero la loro partecipazione a corsi di formazione professionale interni
o esterni all'azienda. Per quanto riguarda la posizione di e Persona_3 Parte_3
ho accertato che svolgevano le mansioni di carrellisti ossia si occupavano della
[...] movimentazione della merce utilizzando dei carelli cd muletti. Quest'ultima circostanza è stata riferita dal nel corso dell'intervista Non avendo fatto il primo accesso sul Per_3 luogo non ho riscontato personalmente la presenza di muletti. Non sono in grado di riferire
a chi appartenga la firma apposta in calce a pag. 5 e 6 del registro formativo 2019 del lavoratore AD RA AM in particolare non so dire se appartenga a tale Pt_4
Non so dire se la Regione non aveva comunicato alla società il
[...] Pt_1 programma di formazione esterna in quanto della questione se ne è occupato la collega.
pagina 9 di 13 Non ho visto i carelli per cui so dire se erano del tipo elevatori. Non ricordo in virtù di quali elementi ho ritenuto che anche svolgesse le mansioni di carrellista ma posso Parte_3 dire che entrambi erano dipendenti del precedente appaltatore come carrellisti”.
Funzionario presso l' di : “Premetto che i due contratti di Testimone_3 CP_1 apprendistato non erano presenti in azienda ossia il Magazzino di Mondo Convenienza di
RI ma ci sono stati trasmessi successivamente su richiesta insieme ai piani formativi mancavano invece le iscrizioni ai corsi per la formazione teorica esterna trasversale che non era prevista neanche nei piani formativi individuali. Inoltre il datore di lavoro nei piani formativi indicava zero ore di formazione teorica trasversale mentre invece nel triennio avrebbero dovuto essere iscritti a 100 ore di formazione. Ho accertato che in realtà entrambi lavoravano presso lo stesso magazzino di logistica come lavorati qualificati benché assunti dal precedente appaltatore ed inquadrati come facchini. Abbiamo sentito i lavoratori che hanno dichiarato di non avere mai eseguito attività formativa teorica e di svolgere da anni le stesse mansioni per cui li abbiamo reinquadrati nel livello 4 del CCNL
Logistica. Dai piani formativi inoltre il tutor di entrambi era indicato in tale Pt_5
che purtuttavia ha iniziato a lavorare presso il Magazzino a fine 2019 o inizi 2020
[...] come risulta dalle dichiarazioni rese dal che dal suo contratto di lavoro che Pt_5 abbiamo acquisito. Preciso il livello di inquadramento è stato individuato dai colleghi dell' Confermo che tuttavia entrambi hanno riferito di svolgere le mansioni di facchino. CP_2
Preciso che abbiamo verificato che i due apprendisti avevano già lavorato presso il datore di lavoro dagli stessi indicato nell'intervista ed abbiamo acquisito la relativa documentazione.
La formazione trasversale pubblica è disciplinata dal D.lgs. 81/2015 integrato dalle normative regionali e nel caso di specie i due contratti di apprendistato non risultavano neanche comunicati alla Regione o iscritto ai corsi. Con riferimento ai lavoratori e Per_3 posso dire che entrambi risultavano inquadrati nel 5° Livello che è stato Parte_3 riqualificato nel 4° in quanto sin dalla loro assunzione risultavano essere stati addetti al carrello elevatore. Entrambi inoltre erano in possesso del patentino per condurre i cartelli elevatori che precisano si differenziano dai transpallet in quanto spostano la merce in altezza. Inoltre entrambi hanno dichiarato di svolgere la mansione di carrellisti e i loro nominativi erano presenti nei turni di lavoro dei carrellisti affissi in bacheca che abbiamo fotografato come risulta dal verbale di primo accesso. Preciso infine che entrambi risultano assunti come facchini e inquadrati come ho detto nel 5° Livello. Infine abbiamo acquisito i contratti di noleggio dei carrelli da cui risultano le caratteristiche tecniche”.
: “Sono stato dipendente della società oggi Parte_5 Pt_1 Parte_2 dal 2019 ma non ricordo il mese al novembre 2022 e da fine 2019 ho lavorato presso il
pagina 10 di 13 Magazzino di Mondo Convenienza di RI come preposto. Ricordo che il lavoratore
è stato assunto a fine 2019 ed io ero il suo Tutor mentre invece l'altro Persona_2
SAID vi lavorava già e il suo tutor era il preposto che ho sostituito tale e Parte_4 che è rimasto nel sito ma l'ho sostituto quale tutor del SAID in quanto non essendo più lui il preposto non ha voluto continuare nella funzione. Nei mesi precedenti al mio trasferimento mi sono recato due/tre volte al mese presso il Magazzino per rendermi conto della situazione. In quelle occasioni mi interfacciavo con il a non ricordo i nominativi né Pt_4
i volti dei lavoratori con i quali in quelle occasioni non avevo rapporti. Io mi sono occupato anche della formazione interna teorica del SINGH. Non so dire se l'assunzione del SINGH quale apprendista sia stata comunicata alla Regione per la formazione pubblica in quanto incombenti di competenza dell'ufficio amministrativo. Confermo le dichiarazioni rese agli ispettori che mi vengono sottoposte in visione e preciso che anche in tale occasione ho dichiarato di essere stato tutor del SINGH. I due apprendisti si occupavano solo della movimentazione manuale della merce ossia dello scarico il posizionamento dei colli sul transpallet manuale che trasportavano nella zona stoccaggio. Le operazioni in uscita erano gestite da un'altra società. I lavoratori e avevano il patentino per Per_3 Parte_3 condurre i transpallet elettrici ma non utilizzavo il carrello elevatore che veniva condotto solo dagli operai del 4° livello ad esempio lo stesso e erano Pt_4 Per_3 Parte_8 addetti al picking ossia il rifornimento della merce allo scaffale zero”.
: “Sono dipendente della società oggi CP_7 Testimone_4 Pt_1 Parte_2 dal 2019 ad oggi ed sono stato inviato presso il Magazzino di Mondo Convenienza di
[...]
RI a supporto del collega quando ha sostituito quale preposto Pt_5 Pt_4
e ricordo che si occupava anche della formazione degli apprendisti ma non sono
[...] entrato nel merito della formazione. Non ricordo quanti apprendisti avesse la società. E' vero che i due apprendisti si occupavano solo della movimentazione manuale della merce che include per lo spostamento dei bancali l'utilizzo del transpallet manuale. Non so dire quali dipendenti fossero addetti all'uso dei transpallet elettrici e quelli invece all'utilizzo dei carrelli elevatori”.
Tanto premesso, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo
(prova orale e documentale) ritiene il giudicante che l' ha fatto fonte all'onere CP_2 probatorio di cui era gravato, sia pure nei limiti di seguito precisati, mentre invece la società opponente non ha fornito valida prova contraria a sostegno delle proprie allegazioni, con la precisazione che non rileva la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione di verbali di conciliazione in sede protetta tra i lavoratori e il datore di lavoro in quanto non opponibile all'Ente previdenziale.
pagina 11 di 13 Ed infatti, con riferimento alle posizioni dei due apprendisti, si osserva che, anche volendo tralasciare di considerare che: la società non ha provato di avere comunicato l'assunzione degli apprendisti alla Regione Lombardia ai fini della erogazione dell'offerta formativa pubblica;
i due apprendisti nel corso delle interviste hanno riferito di non avere ricevuto alcuna formazione teorica né all'interno né all'esterno dell'azienda; ha riferito che Per_2 anche dopo la fine dell'apprendistato ha continuato a percepire la stessa retribuzione mensile;
ha riferito di non sapere chi fosse il proprio tutor aziendale; va valorizzato Per_1 il dato opportunamente segnalato dagli Ispettori ossia che entrambi i lavoratori avevano già svolto le medesime mansioni di facchino -quali lavoratori formati- presso il Magazzino
Mondo Convenienza di RI alle dipendenze del precedente appaltatore.
Con riferimento alla posizioni del lavoratore va, invece, considerato che Persona_3 dal contratto di lavoro prodotto in allegato al ricorso e dalle buste paga in atti risulta che la società datrice di lavoro lo ha correttamente inquadrato nel 4° livello con mansioni di carrellista ciò nonostante, e benché questi abbia sempre svolto le mansioni di carrellista, lo ha retribuito secondo quanto a lui spettante solo 9 mesi dalla sua assunzione, con conseguente omissione contributiva per il periodo gennaio/settembre 2019. Le predette circostanze risultano riferite anche dal agli Ispettori. Per_3
In merito alla dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle interviste, è bene ribadire che sono soggette alla libera valutazione del giudice secondo quanto previsto dall'art. 116 c.p.c.
a norma del quale il giudice ha il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass.
Sez. 3, sentenza n. 7074 del 28/03/2006).
Nel caso in esame, si è quindi in presenza di dichiarazioni che, valutate in concorso con gli altri elementi acquisiti al processo, in particolare i documenti prodotti in atti dalle parti, inducono a ritenere dette dichiarazioni attendibili, intrinsecamente logiche e coerenti ancorché non confermate in giudizio dai lavoratori mediante prova testimoniale.
Di contro i testimoni della opponente hanno mostrato di possedere una conoscenza marginale dei fatti di causa (il teste ovvero sono incorsi in evidenti errori di CP_7 memoria (il teste che ha dichiarato che di cui è stato tutor, è Pt_5 Persona_2 stato assunto a fine 2019 mentre invece è stato assunti a gennaio 2019, quindi un oltre un anno prima del trasferimento del presso il Magazzino di Montelanico). Ed Pt_5 ancora il ruolo di tutor del asseritamente assegnato al precedente preposto CP_8 Pt_4 sono rimaste prive di riscontri oggettivi (si ribadisce che il ha riferito agli
[...] CP_8
Ispettori di non sapere chi fosse il suo tutor aziendale).
pagina 12 di 13 Un discorso a parte merita la posizione di in quanto il contratto di Parte_3 assunzione del lavoratore non risulta incluso nell'elenco dei documenti esaminati dagli
Ispettori, né della sua posizione viene fatta menzione dal , né il contratto risulta Per_3 prodotto nel presente giudizio, così come non è presente la Comunicazione della CP_9 sua assunzione. Appare, quindi, condivisibile la contestazione sollevata dal procuratore della opponente laddove evidenzia che non è dato comprendere in virtù di quali elementi gli accertatori sono pervenuti alle riferite conclusioni. Ne è prova che lo stesso teste ha dichiarato testualmente: “Non ricordo in virtù di quali elementi ho ritenuto Tes_2 che anche svolgesse le mansioni di carrellista ma posso dire che entrambi Parte_3 erano dipendenti del precedente appaltatore come carrellisti”.
Si osserva, infine, che le contestazioni mosse dalla difesa della opponente alle modalità di computo delle sanzioni civili sono generiche e non supportate da riscontri probatori per cui non posso trovare accoglimento, ed in ogni caso il computo operato dagli Ispettori accertatori ne prospetto di regolarizzazione contributiva risulta corretto in quanto immune da vizi logici ed errori di calcolo.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è solo in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
In conclusione, va dichiarata la parziale insussistenza del credito contributivo di cui al
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 20210122411DDL del 5.09.2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva N. BS00000/2022-528-01 del 5.09.2022 e successiva diffida ad adempiere n. 1500.05/09/2022.0436783), con riferimento alla CP_2 posizione del lavoratore Per l'effetto, l' in persona del l.r.p.t., va Parte_3 CP_2 condannato a ricalcolare il credito contributivo originariamente rivendicato per l'importo di
€ 67.477,27 (comprensivo di somme aggiuntive), scomputando dal calcolo i contributi previdenziali chiesti in pagamento con riferimento alla posizione del predetto lavoratore.
Alla luce della vicenda così come ricostruita sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 19 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 125/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri tra
oggi in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Parte_2
Ricorrente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Leonardo Nettis
E
in persona del Direttore ad interim Controparte_1
Resistente
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 149/2015 dal Responsabile Processo Legale dott.ssa Stefania Patruno
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_2
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudia Ruperto
OGGETTO: Opposizione a Verbale Unico di Accertamento e Notificazione.
pagina 1 di 13
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
.
[...]
2. Accerta e dichiara la parziale insussistenza del credito contributivo di cui al Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 20210122411DDL del 5.09.2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva N. BS00000/2022-528-01 del 5.09.2022 e successiva diffida ad adempiere n. 1500.05/09/2022.0436783), con riferimento CP_2 alla posizione del lavoratore Parte_3
3. Per l'effetto condanna l' in persona del l.r.p.t., a ricalcolare il credito contributivo CP_2 originariamente rivendicato per l'importo di € 67.477,27 (comprensivo delle somme aggiuntive), scomputando dal calcolo i contributi previdenziali chiesti in pagamento con riferimento alla posizione del predetto lavoratore.
4. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2023, ritualmente notificato, la società Parte_1 in persona del l.r.p.t., propone opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. 20210122411DDL del 5.09.2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. BS00000/2022-528-01 del 5.09.2022) notificato a messo del servizio postale in data 13.09.2022, avente ad oggetto le posizioni dei lavoratori Persona_1
e tutti addetti alla sede Persona_2 Persona_3 Parte_3 operativa di RI.
Premette che nel Verbale Unico si legge quanto segue:
a) Con riferimento ai lavoratori e SING: Poiché è stato accertato un inadempimento, Per_1
a carico esclusivamente del datore di lavoro, nella erogazione della formazione tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto di apprendistato con il presente verbale viene riconosciuta la natura di ordinari rapporti di lavoro subordinato ai rapporti giuridici instaurati con i dipendenti e La Persona_1 Persona_2
è tenuta a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con CP_3 riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento;
b) Con riferimento ai lavoratori : La Società solo dal mese di giugno Parte_3 Per_3
2019 inquadra il lavoratore con la mansione corretta e successivamente da giugno 2019 riconosce anche ii 4° livello. Entrambi i lavoratori vanno pertanto considerati come
pagina 2 di 13 lavoratori inquadrati nella mansione di carrellista 4° livello dalla data di assunzione (doc. 1, pag. 4);
Sostiene al riguardo che:
Nel Verbale Unico sono omesse le indicazioni delle fonti di prova in virtù delle quali gli accertatori sono pervenuti alle conclusioni sanzionate, in particolare non risultano allegate le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle cd interviste, con conseguente violazione, e/o falsa applicazione, dell'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004 e dell'art. 15 del Codice di condotta degli Ispettori del Lavoro (DM 15.01.2014);
I lavoratori in questione avevano tutti sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, mai impugnati, con cui hanno rinunciato a tutte le pretese relative al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di , con conseguente Pt_1 inammissibilità dei rilievi di cui al Verbale Unico per intervenuta conciliazione, ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. e degli artt. 409, 410, 411, comma 3, e 412 c.p.c.;
Con riferimento alla posizione dei lavoratori e deduce che ai predetti Per_1 Per_2 apprendisti è stata regolarmente impartita la formazione di base per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali in conformità della normativa vigente
(D.lgs. 81/2015). Ed infatti, l'instaurazione del rapporto di apprendistato è stata comunicata alla Regione Lombardia che, purtuttavia, nel termine dei successivi 45 giorni non ha comunicato le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica integrativa che viene erogata nei limiti delle risorse annualmente disponibili. E' stata, quindi, regolarmente erogata la formazione a norma dell'art. 57 comma 16 del CCNL che prevede un monte ore di formazione (interna o esterna) pari a 80 ore medie annue. Inoltre l'art. 57 comma 18 prevede che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 6° e 6° junior, la formazione, in considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili professionali, viene erogata all'interno dell'azienda con modalità in affiancamento. In specie è stato redatto il percorso formativo e individuati Pt_4
e quali tutor aziendali. Infine, ribadito che non sono allegati i
[...] Parte_5 verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori, rileva che gli apprendisti hanno riferito di non avere partecipato ai soli percorsi formativi trasversali. La contestazione mossa dagli accertatori è, pertanto, infondata, con conseguente inapplicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all'art. 47, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, senza contare che le conclusioni a cui pervengono gli sono improntate ad una logica CP_4 meramente deduttiva (ad es. appare inverosimile), da cui si desume che non sono supportate da elementi oggettivi specificamente verificati. Evidenzia, infine, in ogni caso, che, a norma dell'art. 47 del D.lgs. 81/2015, il datore di lavoro è tenuto al solo versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal pagina 3 di 13 lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione, in specie il 6° livello
(facchino) e non il 4° che spetta al lavoratore che svolge le mansioni superiori di carrellista. Sono quindi errati i conteggi dell' CP_2
Con riferimento alla posizione dei lavoratori e evidenzia che in Parte_3 Per_3 una parte del verbale si legge che gli stessi erano stati assunti in qualità di “facchini” nel mese di gennaio 2019 e inquadrati al 5° livello contrattuale fino al mese di settembre
2019, mentre in altra parte si legge che è stato accertato che gli stessi hanno prestato attività lavorativa in qualità di “carrellisti”, con diritto ad essere inquadrati nel 4° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. In ogni caso, secondo le declaratorie professionali del medesimo CCNL, rientrano nel 5° livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzino che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva (transpallets manuali ed elettrici, carrelli elettrici). Anche in questo caso sono, quindi, errati i conteggi dell' CP_2
Sulla base di tale premessa, eccepisce che il Verbale Unico e il procedimento sanzionatorio si prestano a molteplici censure che si concretizzano in primis in una grave lesione del diritto di difesa tutelato ex art. 24 della Costituzione, per cui chiede al Tribunale adito:
a) In via principale, dichiarare l'infondatezza ed insussistenza del credito contributivo fatto valere dall' col Verbale unico di accertamento e notificazione n. 20210122411DDL del CP_2
05/09/2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva N. BS00000/2022-528-
01 del 05/09/2022 e conseguentemente dichiarare illegittimo e/o in ogni caso annullare il
Verbale medesimo, ed ogni atto presupposto e successivo, ivi inclusi la lettera diffida n. CP_2
1500.05/09/2022.0436783, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso CP_2 provvedimento;
b) in via subordinata, e nell'ipotesi di accoglimento parziale della domanda spiegata in via principale, dichiarare 'infondatezza ed insussistenza parziale del credito contributivo fatto valere dall' col Verbale unico di accertamento e notificazione n. 20210122411DDL del
05/09/2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva N. BS00000/2022-528-
del 05/09/2022) per le ragioni esposte in ricorso e, conseguentemente, annullare e dichiarare illegittimo ed infondato il verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo;
c) in ogni caso disporre, per tutti i motivi sopra indicati, la riduzione delle sanzioni nella misura prevista per le ipotesi di omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388 del 2000.
pagina 4 di 13 L' si costituisce in giudizio resistendo alle domande della società opponente. Il CP_2 procuratore dell' premette che la trascrizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori CP_5 non è obbligatoria e che il Verbale opposto è redatto in modo circostanziato e dettagliato in quanto contiene tutti gli elementi in fatto e in diritto idonei ad illustrare la vicenda. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dell'art. 13 del D.lgs. 124/2004. Nel merito rileva che i lavoratori e hanno riferito: di avere sempre svolto le Per_1 Per_1 Persona_2 mansioni di facchino con le stesse modalità e percependo (il SINGH) la medesima retribuzione;
di non avere mai frequentato corsi di formazione professionale avendo ricevuto solo una formazione di tipo pratico in azienda. E', quindi, mancata sia la formazione pubblica esterna sia quella interna effettuata dal datore di lavoro tramite tutor.
Con riferimento ai lavoratori e rileva che, benché Persona_3 Parte_3 risultassero entrambi assunti come facchini, di fatto hanno sempre svolto quelle di carrellisti per cui sin dalla loro assunzione (gennaio 2019) avrebbero dovuto essere inquadrati nel 4° livello. Sono, pertanto, corretti i conteggi effettuati dagli Ispettori.
L' di si costituisce in giudizio ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva evidenziando che non ha adottato, né adotterà, alcun provvedimento ex art 18 L.
689/1981 nei confronti della stante l'incompetenza per materia rispetto alle Parte_1 contestazioni operate con i due Verbali opposti, che afferiscono alla sola sfera contributiva.
Ed infatti, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale con la nota prot. 0005785 del 4.07.2018,
l'utilizzo di una modulistica unica non può in alcun modo incidere sulla imputazione giuridica dei diritti di credito che dalla medesima originano, atteso che le risultanze dell'accertamento sono azionabili esclusivamente da parte del soggetto cui, di volta in volta, fa capo la pretesa creditoria. Anche la S. C. di Cassazione con la sentenza n.
18885/2006 ha dichiarato inammissibile nei confronti dell il ricorso Controparte_1 giudiziario introdotto per accertamento negativo degli addebiti contenuti in un verbale ispettivo redatto congiuntamente dall' , dall' dall'INAIL e dalla Guardia di CP_1 CP_2
Finanza, ritenendolo ammissibile solo nei confronti degli Enti previdenziali, poiché le obbligazioni contributive e i relativi crediti sussistono a prescindere dall'esistenza di atti impositivi provenienti dagli medesimi Enti interessati.
Con memoria difensiva depositata in data 20.03.2024 il Parte_2 interveniva volontariamente in giudizio rappresentando che, con rogito Notaio Dott. Per_4
di Roma -rep. n. 68757 racc. n. 35771 del 23.10.2023-, la si è fusa
[...] Parte_1 per incorporazione nel che, pertanto, dall'1.11.2023 è subentrato in Parte_2 tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata, così diventando l'unico soggetto giuridico a cui far riferimento per qualsiasi rapporto in essere anche se sorto pagina 5 di 13 precedentemente a tale data. Faceva, quindi, proprie le conclusioni rassegnate dalla chiedendo, in via principale, di dichiarare l'infondatezza/insussistenza del Parte_1 credito contributivo fatto valere dall' con il Verbale Unico opposto e, in subordine, CP_2 dichiarare l'infondatezza/insussistenza parziale del credito contributivo per le ragioni esposte in ricorso e, conseguentemente, annullare e dichiarare illegittimo/infondato il
Verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo. In ogni caso, chiede di disporre la riduzione delle sanzioni della misura prevista per le ipotesi de omissione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lettera a) L. 388/2000.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., e di note udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'azione proposta direttamente avverso un atto di accertamento amministrativo va qualificata come azione di accertamento negativo da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie. Sulla base di tale parametro, l'azione di accertamento deve essere ritenuta ammissibile ogni qual volta la stessa sia idonea ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza, che sia, a sua volta, fonte di un pregiudizio concreto ed attuale per l'attore. Nel caso in esame l'azione proposta dalla ha ad oggetto il Verbale Unico Pt_1 di Accertamento e Notificazione n. 20210122411DDL del 5.09.2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. BS00000/2022-528-01 del 5.09.2022) redatto congiuntamente dai dagli Enti ispettivi di e di , purtuttavia CP_1 CP_2 CP_1 nel Verbale vengono contestate alla società opponente unicamente omissioni contributive.
Ne consegue, in primo luogo, che si è in presenza di un atto di accertamento amministrativo che il datore di lavoro ha interesse ad impugnare in sede giudiziaria in quanto tale impugnativa produce l'effetto di inibire l'iscrizione a ruolo del credito dell' CP_2 ed inoltre che, in assenza della contestazione di illeciti di natura amministrativa di competenza dell' , la legittimazione passiva appartiene esclusivamente all' quale CP_2
Ente titolare del credito. Ed infatti, benché l'istituzione dell' ha Parte_7 comportato l'accorpamento dei servizi ispettivi delle ex Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Istituti previdenziali, ciò nonostante il personale ispettivo continua a far capo all'Ente competente per materia. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal procuratore dell' ne va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva. CP_1
pagina 6 di 13 Ciò posto, ribadito che la causa in esame va qualificata come di accertamento negativo del credito, appare, altresì, utile chiarire che, secondo i principi che regolano il riparto degli oneri probatori disciplinato dall'art. 2697 c.c., spetta all' attore in senso sostanziale, CP_2 provare la sussistenza dei presupposti per il versamento contributivo evaso. Ed infatti,
l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio CP_5 generale secondo cui la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10,
22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
In specie, come è noto, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso (art. 2700 c.c.), con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti. Diversamente la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. 19982/2020), con la conseguenza che i verbali delle dichiarazioni rese nel corso della verifica (cd interviste) non assumono valore di prova legale purtuttavia costituiscono elementi che il giudice può valutare liberamente.
Sempre in via preliminare si evidenzia che l'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004 dispone che il personale ispettivo, alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso, rilasci al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione (in tal caso con obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro) il Verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628”.
pagina 7 di 13 Se ne desume che non vi è l'obbligo di verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori, essendo sufficiente che le stesse siano riportate nel Verbale di primo accesso ispettivo.
Venendo, quindi, al merito del giudizio e prendendo le mosse dalla disamina del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 20210122411DDL del 5.09.2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. BS00000/2022-528-01 del 5.09.2022), risulta, in primo luogo, che l'accertamento ispettivo, avviato in data 19.10.2021 presso il
Magazzino Mondo Convenienza sito in RI, ha riguardato esclusivamente l'esame delle posizioni previdenziali dei dipendenti della occupati presso la predetta Pt_1 unità operativa. All'esito, veniva contestata alla odierna opponente una omissione contributiva con riferimento alla posizione di n. 4 lavoratori. In particolare: Persona_1
e
[...] Testimone_1 Persona_3 Parte_3
Con riferimento alla posizione di gli Ispettori evidenziano che questi, Persona_1 prima di essere assunto dalla in data 29.01.20219 con contratto di apprendistato Pt_1 professionalizzante quale apprendista facchino livello 6J del CCNL del settore, aveva lavorato presso il medesimo Magazzino di RI dal 16.10.2018 al 31.12.2018, sempre in qualità di facchino, alle dipendenze della Cooperativa ARGON. Del pari anche assunto in data 29.01.20219 con contratto di apprendistato Persona_2 professionalizzante quale apprendista facchino livello 6J del CCNL del settore, risultava avere lavorato presso lo stesso Magazzino sin dal 27.11.2017 quale dipendente della cooperativa ARGON come facchino qualificato. Quest'ultimo, inoltre, riferiva di avere sempre percepito una retribuzione mensile rapportata a livello 6J. Per entrambi i lavoratori risultava predisposto un piano formativo individuale che, quindi, non teneva alcuna considerazione delle competenze lavorativa acquisite. In entrambi i contratti viene individuato come tutor aziendale che, purtuttavia, risultava assegnato Parte_5 alla sede di RI solo dal mese di marzo 2020. Entrambi i lavoratori riferivano di non avere mai ricevuto formazione teorica né interna né esterna all'azienda per il monte ore previsto dalla contrattazione collettiva.
Con riferimento alla posizione di gli Ispettori evidenziano che questi in Persona_3 data 1.01.2019 sottoscriveva un contratto di lavoro con la qualifica di operaio carrellista di
4° livello, purtuttavia il datore di lavoro comunicava la sua assunzione al Centro per l'Impiego con la mansione di facchino di 5° livello. La società datrice di lavoro gli riconosceva, quindi, il 4° livello solo dal mese di ottobre 2019 benché avesse svolto le mansioni di carrellista sin dalla data di assunzione. La circostanza trova conferma nel contratto di lavoro prodotto dalla stessa opponente in allegato al ricorso. Inoltre il Per_3 riferiva agli Ispettori di lavorare presso il Magazzino di Montechiari sin dal 2014 alle pagina 8 di 13 dipendenze della Cooperativa ARGON, per i primi due anni come facchino e poi come carrellista, avendo ottenuto il relativo patentino a seguito di un corso di formazione le cui spese erano state sostenute dalla ARGON. Con riferimento alla posizione di Parte_3 riferiscono che anch'egli risultava essere stato assunto in data 1.01.2019 con la
[...] qualifica di facchino di 5° livello, come indicato nella comunicazione di assunzione inviata al
Centro per l'Impiego benché questi, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale, aveva sempre svolto le mansioni di carrellista. Dal mese di giugno 2019 la società gli riconosceva la mansione di carrellista e il successivo mese di ottobre 2019 (e non giugno come indicato per errore) lo inquadrava nel 4° livello.
I testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria, esaminati sui capitoli di prova ammessi, hanno dichiarato quanto segue:
Funzionario in servizio presso la sede territoriale di : “Premetto Testimone_2 CP_2 CP_1 che come è indicato nel Verbale di accertamento io e la collega dell' siamo subentrati CP_2 dopo l'accesso a cura dei funzionari dell' . Abbiamo quindi esaminato la documentazione della società reperita nel corso dell'accesso dai funzionari dell' ma non ricordo con precisione se abbiamo anche sentito qualcuno successivamente. All'esito del controllo con riferimento a due dipendenti abbiamo disconosciuto il contratto di apprendistato e trasformato il rapporto in rapporto orinario e per altri due abbiamo modificato
l'inquadramento contrattuale. Confermo che e Persona_2 Persona_1 dall'1/01/2019 al 5/10/2022 hanno svolto l'attività di facchinaggio ossia carico e scarico delle merci. Abbiamo accertato che la persona che doveva svolgere il ruolo di tutor secondo il programma formativo fino a marzo 2020 lavorava presso altro Persona_5 punto vendita MONDO CONVENIENZA sito in San Giuliano Milanese per cui non poteva svolgere i compiti del tutor. Ricordo che il successivamente intervistato non è Pt_5 stato in grado di riferire i nomi degli apprendisti. Non ricordo se era indicato come tutor anche il sig. Posso però dire che non abbiamo riscontrato la presenza di Parte_4 documenti che provassero la loro partecipazione a corsi di formazione professionale interni
o esterni all'azienda. Per quanto riguarda la posizione di e Persona_3 Parte_3
ho accertato che svolgevano le mansioni di carrellisti ossia si occupavano della
[...] movimentazione della merce utilizzando dei carelli cd muletti. Quest'ultima circostanza è stata riferita dal nel corso dell'intervista Non avendo fatto il primo accesso sul Per_3 luogo non ho riscontato personalmente la presenza di muletti. Non sono in grado di riferire
a chi appartenga la firma apposta in calce a pag. 5 e 6 del registro formativo 2019 del lavoratore AD RA AM in particolare non so dire se appartenga a tale Pt_4
Non so dire se la Regione non aveva comunicato alla società il
[...] Pt_1 programma di formazione esterna in quanto della questione se ne è occupato la collega.
pagina 9 di 13 Non ho visto i carelli per cui so dire se erano del tipo elevatori. Non ricordo in virtù di quali elementi ho ritenuto che anche svolgesse le mansioni di carrellista ma posso Parte_3 dire che entrambi erano dipendenti del precedente appaltatore come carrellisti”.
Funzionario presso l' di : “Premetto che i due contratti di Testimone_3 CP_1 apprendistato non erano presenti in azienda ossia il Magazzino di Mondo Convenienza di
RI ma ci sono stati trasmessi successivamente su richiesta insieme ai piani formativi mancavano invece le iscrizioni ai corsi per la formazione teorica esterna trasversale che non era prevista neanche nei piani formativi individuali. Inoltre il datore di lavoro nei piani formativi indicava zero ore di formazione teorica trasversale mentre invece nel triennio avrebbero dovuto essere iscritti a 100 ore di formazione. Ho accertato che in realtà entrambi lavoravano presso lo stesso magazzino di logistica come lavorati qualificati benché assunti dal precedente appaltatore ed inquadrati come facchini. Abbiamo sentito i lavoratori che hanno dichiarato di non avere mai eseguito attività formativa teorica e di svolgere da anni le stesse mansioni per cui li abbiamo reinquadrati nel livello 4 del CCNL
Logistica. Dai piani formativi inoltre il tutor di entrambi era indicato in tale Pt_5
che purtuttavia ha iniziato a lavorare presso il Magazzino a fine 2019 o inizi 2020
[...] come risulta dalle dichiarazioni rese dal che dal suo contratto di lavoro che Pt_5 abbiamo acquisito. Preciso il livello di inquadramento è stato individuato dai colleghi dell' Confermo che tuttavia entrambi hanno riferito di svolgere le mansioni di facchino. CP_2
Preciso che abbiamo verificato che i due apprendisti avevano già lavorato presso il datore di lavoro dagli stessi indicato nell'intervista ed abbiamo acquisito la relativa documentazione.
La formazione trasversale pubblica è disciplinata dal D.lgs. 81/2015 integrato dalle normative regionali e nel caso di specie i due contratti di apprendistato non risultavano neanche comunicati alla Regione o iscritto ai corsi. Con riferimento ai lavoratori e Per_3 posso dire che entrambi risultavano inquadrati nel 5° Livello che è stato Parte_3 riqualificato nel 4° in quanto sin dalla loro assunzione risultavano essere stati addetti al carrello elevatore. Entrambi inoltre erano in possesso del patentino per condurre i cartelli elevatori che precisano si differenziano dai transpallet in quanto spostano la merce in altezza. Inoltre entrambi hanno dichiarato di svolgere la mansione di carrellisti e i loro nominativi erano presenti nei turni di lavoro dei carrellisti affissi in bacheca che abbiamo fotografato come risulta dal verbale di primo accesso. Preciso infine che entrambi risultano assunti come facchini e inquadrati come ho detto nel 5° Livello. Infine abbiamo acquisito i contratti di noleggio dei carrelli da cui risultano le caratteristiche tecniche”.
: “Sono stato dipendente della società oggi Parte_5 Pt_1 Parte_2 dal 2019 ma non ricordo il mese al novembre 2022 e da fine 2019 ho lavorato presso il
pagina 10 di 13 Magazzino di Mondo Convenienza di RI come preposto. Ricordo che il lavoratore
è stato assunto a fine 2019 ed io ero il suo Tutor mentre invece l'altro Persona_2
SAID vi lavorava già e il suo tutor era il preposto che ho sostituito tale e Parte_4 che è rimasto nel sito ma l'ho sostituto quale tutor del SAID in quanto non essendo più lui il preposto non ha voluto continuare nella funzione. Nei mesi precedenti al mio trasferimento mi sono recato due/tre volte al mese presso il Magazzino per rendermi conto della situazione. In quelle occasioni mi interfacciavo con il a non ricordo i nominativi né Pt_4
i volti dei lavoratori con i quali in quelle occasioni non avevo rapporti. Io mi sono occupato anche della formazione interna teorica del SINGH. Non so dire se l'assunzione del SINGH quale apprendista sia stata comunicata alla Regione per la formazione pubblica in quanto incombenti di competenza dell'ufficio amministrativo. Confermo le dichiarazioni rese agli ispettori che mi vengono sottoposte in visione e preciso che anche in tale occasione ho dichiarato di essere stato tutor del SINGH. I due apprendisti si occupavano solo della movimentazione manuale della merce ossia dello scarico il posizionamento dei colli sul transpallet manuale che trasportavano nella zona stoccaggio. Le operazioni in uscita erano gestite da un'altra società. I lavoratori e avevano il patentino per Per_3 Parte_3 condurre i transpallet elettrici ma non utilizzavo il carrello elevatore che veniva condotto solo dagli operai del 4° livello ad esempio lo stesso e erano Pt_4 Per_3 Parte_8 addetti al picking ossia il rifornimento della merce allo scaffale zero”.
: “Sono dipendente della società oggi CP_7 Testimone_4 Pt_1 Parte_2 dal 2019 ad oggi ed sono stato inviato presso il Magazzino di Mondo Convenienza di
[...]
RI a supporto del collega quando ha sostituito quale preposto Pt_5 Pt_4
e ricordo che si occupava anche della formazione degli apprendisti ma non sono
[...] entrato nel merito della formazione. Non ricordo quanti apprendisti avesse la società. E' vero che i due apprendisti si occupavano solo della movimentazione manuale della merce che include per lo spostamento dei bancali l'utilizzo del transpallet manuale. Non so dire quali dipendenti fossero addetti all'uso dei transpallet elettrici e quelli invece all'utilizzo dei carrelli elevatori”.
Tanto premesso, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo
(prova orale e documentale) ritiene il giudicante che l' ha fatto fonte all'onere CP_2 probatorio di cui era gravato, sia pure nei limiti di seguito precisati, mentre invece la società opponente non ha fornito valida prova contraria a sostegno delle proprie allegazioni, con la precisazione che non rileva la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione di verbali di conciliazione in sede protetta tra i lavoratori e il datore di lavoro in quanto non opponibile all'Ente previdenziale.
pagina 11 di 13 Ed infatti, con riferimento alle posizioni dei due apprendisti, si osserva che, anche volendo tralasciare di considerare che: la società non ha provato di avere comunicato l'assunzione degli apprendisti alla Regione Lombardia ai fini della erogazione dell'offerta formativa pubblica;
i due apprendisti nel corso delle interviste hanno riferito di non avere ricevuto alcuna formazione teorica né all'interno né all'esterno dell'azienda; ha riferito che Per_2 anche dopo la fine dell'apprendistato ha continuato a percepire la stessa retribuzione mensile;
ha riferito di non sapere chi fosse il proprio tutor aziendale; va valorizzato Per_1 il dato opportunamente segnalato dagli Ispettori ossia che entrambi i lavoratori avevano già svolto le medesime mansioni di facchino -quali lavoratori formati- presso il Magazzino
Mondo Convenienza di RI alle dipendenze del precedente appaltatore.
Con riferimento alla posizioni del lavoratore va, invece, considerato che Persona_3 dal contratto di lavoro prodotto in allegato al ricorso e dalle buste paga in atti risulta che la società datrice di lavoro lo ha correttamente inquadrato nel 4° livello con mansioni di carrellista ciò nonostante, e benché questi abbia sempre svolto le mansioni di carrellista, lo ha retribuito secondo quanto a lui spettante solo 9 mesi dalla sua assunzione, con conseguente omissione contributiva per il periodo gennaio/settembre 2019. Le predette circostanze risultano riferite anche dal agli Ispettori. Per_3
In merito alla dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle interviste, è bene ribadire che sono soggette alla libera valutazione del giudice secondo quanto previsto dall'art. 116 c.p.c.
a norma del quale il giudice ha il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass.
Sez. 3, sentenza n. 7074 del 28/03/2006).
Nel caso in esame, si è quindi in presenza di dichiarazioni che, valutate in concorso con gli altri elementi acquisiti al processo, in particolare i documenti prodotti in atti dalle parti, inducono a ritenere dette dichiarazioni attendibili, intrinsecamente logiche e coerenti ancorché non confermate in giudizio dai lavoratori mediante prova testimoniale.
Di contro i testimoni della opponente hanno mostrato di possedere una conoscenza marginale dei fatti di causa (il teste ovvero sono incorsi in evidenti errori di CP_7 memoria (il teste che ha dichiarato che di cui è stato tutor, è Pt_5 Persona_2 stato assunto a fine 2019 mentre invece è stato assunti a gennaio 2019, quindi un oltre un anno prima del trasferimento del presso il Magazzino di Montelanico). Ed Pt_5 ancora il ruolo di tutor del asseritamente assegnato al precedente preposto CP_8 Pt_4 sono rimaste prive di riscontri oggettivi (si ribadisce che il ha riferito agli
[...] CP_8
Ispettori di non sapere chi fosse il suo tutor aziendale).
pagina 12 di 13 Un discorso a parte merita la posizione di in quanto il contratto di Parte_3 assunzione del lavoratore non risulta incluso nell'elenco dei documenti esaminati dagli
Ispettori, né della sua posizione viene fatta menzione dal , né il contratto risulta Per_3 prodotto nel presente giudizio, così come non è presente la Comunicazione della CP_9 sua assunzione. Appare, quindi, condivisibile la contestazione sollevata dal procuratore della opponente laddove evidenzia che non è dato comprendere in virtù di quali elementi gli accertatori sono pervenuti alle riferite conclusioni. Ne è prova che lo stesso teste ha dichiarato testualmente: “Non ricordo in virtù di quali elementi ho ritenuto Tes_2 che anche svolgesse le mansioni di carrellista ma posso dire che entrambi Parte_3 erano dipendenti del precedente appaltatore come carrellisti”.
Si osserva, infine, che le contestazioni mosse dalla difesa della opponente alle modalità di computo delle sanzioni civili sono generiche e non supportate da riscontri probatori per cui non posso trovare accoglimento, ed in ogni caso il computo operato dagli Ispettori accertatori ne prospetto di regolarizzazione contributiva risulta corretto in quanto immune da vizi logici ed errori di calcolo.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è solo in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
In conclusione, va dichiarata la parziale insussistenza del credito contributivo di cui al
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 20210122411DDL del 5.09.2022 (Verbale di accertamento per obbligazione contributiva N. BS00000/2022-528-01 del 5.09.2022 e successiva diffida ad adempiere n. 1500.05/09/2022.0436783), con riferimento alla CP_2 posizione del lavoratore Per l'effetto, l' in persona del l.r.p.t., va Parte_3 CP_2 condannato a ricalcolare il credito contributivo originariamente rivendicato per l'importo di
€ 67.477,27 (comprensivo di somme aggiuntive), scomputando dal calcolo i contributi previdenziali chiesti in pagamento con riferimento alla posizione del predetto lavoratore.
Alla luce della vicenda così come ricostruita sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 19 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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