Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
21/02/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1313/2018 R.G., cui sono riunito i procedimenti RGN 2935/2018, e,
2937/2018, promossa da:
nata in [...] il [...], c.f.: rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per procura in atti dagli Avv.ti Carmela Fachile, Rosina Maria Graziano, e, Antonella Sicilia, presso il cui studio sito in Sant'Agata Militello via Oliveto II n.64, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: iscrizione elenchi-indebito disoccupazione agricola-malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/04/2018, iscritto al RGN 1313/2018, parte ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa nel
2010, 2011, e, 2012, per n.51 giornate annue, alle dipendenze della ditta L'Oceania Soc.Coop. a r.l. con sede legale in Capri Leone (ME), Piazza Gepy Faranda, 28;
CP_ Lamentava che l' l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e che inutile era stato il ricorso amministrativo;
CP_ Concludeva per l'accoglimenti del ricorso e chiedeva la condanna dell' a reiscriverla negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate.
Con successivo ricorso depositato in data 20/09/2018, iscritto al RGN 2935/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro proponendo opposizione avverso i provvedimenti di indebito contestati dall' con distinte note del 20/04/2018, del 30/04/2018, e, del 24/04/2018, relativi ad CP_1
indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2010, 2011, e, 2012;
Con altro ricorso depositato in data 20/09/2018, iscritto al RGN 2937/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro proponendo opposizione avverso i provvedimenti di indebito contestati dall' con n.4 distinte note del 24/04/2018, relativi ad indennità di disoccupazione agricola per CP_1
Evidenziava il suo diritto a percepire le suddette indennità, per avere espletato attività lavorativa alle dipendenze della ditta “L'Oceania Soc. Coop. Arl”, per gli anni e le giornate necessarie ai fini CP_ dell'ottenimento delle prestazioni cui l' chiede la restituzione.
Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi.
Si costituiva l' , non eccependo alcuna decadenza ex. L.83/70, art. 22, ma nel merito CP_1
contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, matura per la decisione, essendo stata esaurita l'istruttoria orale con la prova per testi, ed avendo prodotto la parte ricorrente sentenza n.1003/2023, emessa da questo Tribunale Giudice Dr.
Arena, con la quale è stato riconosciuto il rapporto lavorativo della parte ricorrente per gli anni
2013, e, 2014, e per n.51 giornate annue, all'esito dell'odierna udienza del 21/02/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente le domande sono proponibili, non ravvisandosi alcuna decadenza, peraltro non CP_ eccepita dall'
Le domande sono fondate e vanno accolte per quanto di seguito specificato.
In merito alla domanda della ricorrente tendente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2010, 2011, e, 2012, e rispettivamente per n.51 giornate annue, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. CP_ Nonostante le risultanze emerse dal verbale ispettivo redatto dai funzionari versato in atti con la memoria di costituzione, la prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta “'Oceania Soc.Coop. a r.l. con sede legale in Capri Leone (ME), Piazza Gepy Faranda, 28”.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nel 2010, 2011, e, 2012, presso la ditta “Oceania Soc.
Coop. a.r.l.”, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che venivano fornite, dal datore di lavoro, ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2010, 2011, e, 2012, rispettivamente pe rn.51 giornate annue, e,
CP_ conseguentemente l' deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso.
Parte ricorrente, ha altresì fornito prova, con la produzione la sentenza n.1803/2023, con la quale il
Tribunale di Patti ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per per gli anni 2013, e, 2014, rispettivamente per n.51 giornate annue.
Orbene, sul punto, l'accertamento sul diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n. 6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre
1986 n. 6991).
Pertanto, accolta la domanda di reiscrizione negli elenchi per gli anni 2010, 2011, e, 2012, e considerata la sentenza n.1803/2023, relativa alla reiscrizione negli elenchi per gli anni 2013, e,
2014, va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di CP_ disoccupazione agricola e malattia, cui l' chiede la restituzione, e conseguentemente vanno annullati e resi privi di effetti i provvedimenti di indebito del 20/04/2018, del 30/04/2018, e, del
24/04/2018, relativi ad indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2010, 2011, e, 2012, e del
24/04/2018 (n.4), relativi ad indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013, 2014, e, 2015,
CP_ ed a titolo di indennità di malattia per gli anni dal 2011, al 2013, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
Le spese del giudizio, tenuto conto dei giudizi riuniti e della serialità, vanno interamente poste a CP_ carico, dell' e liquidate come da dispositivo e con distrazione, in favore degli Avv.ti Carmela
Fachile, Antonella Sicilia, e Rosina Maria Graziano, che hanno reso la dichiarazione di legge;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara che ha lavorato per gli anni 2010, Parte_1
2011, e, 2012, alle dipendenze della ditta L'Oceania Soc. Coop. Arl”, rispettivamente per n.51 CP_ giornate annue, e conseguentemente condanna l' alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, per tali anni;
2) Annulla e rende privi di effetti, i provvedimenti di indebito del 20/04/2018, del 30/04/2018, e, del
24/04/2018, relativi ad indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2010, 2011, e, 2012, e del
24/04/2018 (n.4), relativi ad indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013, 2014, e, 2015,
CP_ ed a titolo di indennità di malattia per gli anni dal 2011, al 2013, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
3)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 2.800,00, oltre CP_1
accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti Carmela
Fachile, Antonella Sicilia, e Rosina Maria Graziano;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 21/02/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia