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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA 27.5.2025 N. 504/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Maraschi, presso lo Studio del quale in Lodi, Via Colle Eghezzone n. 1, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 ona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001253051, notificata il 16 luglio 2024, per intervenuta prescrizione;
condanna l' a rifondere a Controparte_1 le spese di lite del grado, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre Parte_1 spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Maraschi, presso lo Studio del quale in Lodi, Via Colle Eghezzone n. 1, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 ona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001253051, notificata il 16 luglio 2024, per intervenuta prescrizione;
condanna l' a rifondere a Controparte_1 le spese di lite del grado, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre Parte_1 spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE