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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per azione revocatoria
promossa da
in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Licci come da mandato in atti
contro
CP_1
nonchè
Controparte_2
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificata a mezzo pec, la società Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio il sig.
[...]
e la società , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 CP_1
pt., al fine di sentire dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. la inefficacia del conferimento effettuato con rogito per Notaio del 19.01.2024 rep. 6831, trascritto in data Per_1
25.01.2024 ai nn 2834 reg. part. e 3265 reg. gen., in favore della costituita società
in persona del suo legale rappresentante p.t., del complesso dei beni CP_1
costituenti la ditta individuale ed in particolare dell'immobile sito Controparte_2
in Castrignano del Capo (LE) – fraz. IN si EU inscritto in catasto al foglio 25 ptc 88 sub. 5,6 e 7.
Dichiarata la contumacia di e con ordinanza del Controparte_2 CP_1
04.07.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
La società , in persona del suo legale rappresentante pt., – parte Parte_2
attrice – deduce:
di essere creditrice nei confronti di della somma di € 6.976,47 in Controparte_3
forza di decreto ingiuntivo n. 374/13;
che in data 13.02.2013 veniva nominato liquidatore di il sig. Controparte_3
; Controparte_2
che con racc.a.r. del 22.10.2021 veniva contestato al liquidatore, sig. CP_2
, l'inadempimento ai doveri della carica, la sua responsabilità illimitata nei
[...]
confronti della , creditrice non soddisfatta;
Parte_1
2 che con atto di citazione notificato in data 24.06.2022 la società Parte_1
introduceva domanda di risarcimento danni nei confronti del sig. ; Controparte_2
che nelle more il sig. si spogliava dei beni immobili di sua proprietà e CP_2
precisamente con rogito per Notaio del 19.01.2024 rep. 6831, trascritto in Per_1
data 25.01.2024 ai nn 2834 reg. part. e 3265 reg. gen., conferiva, in favore della costituita società in persona del suo legale rappresentante p.t., il complesso CP_1
dei beni costituenti la ditta individuale ed in particolare Controparte_2
l'immobile sito in Castrignano del Capo (LE) – fraz. IN di EU inscritto in catasto al foglio 25 ptc 88 sub. 5,6 e 7.
Conclude, pertanto, chiedendo disporsi la revocatoria del suddetto conferimento effettuato in favore della costituita società in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t..
L'azione revocatoria costituisce il rimedio dato ai creditori dall'art. 2901 c.c., a tutela della loro garanzia patrimoniale, contro atti di disposizione posti in essere dal debitore a detrimento delle loro ragioni. Tale pregiudizio consiste nella eliminazione della possibilità che il bene stesso formi oggetto di esecuzione forzata, ai fini della realizzazione coattiva del diritto di credito. L'istituto in parola attribuisce al creditore il potere di ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni. Si tratta di una inefficacia relativa e parziale: l'atto di disposizione compiuto dal debitore è perfettamente valido ed efficace nei confronti della generalità dei consociati, ma è inopponibile nei confronti del creditore che ha agito in revoca.
I presupposti sui quali si fonda l'azione revocatoria sono: l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore;
l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di
3 tale credito (c.d. eventus damni); conoscenza del pregiudizio da parte del debitore
(scientia damni o consilium fraudis).
In ordine alla nozione di credito vantato nei confronti del debitore, si rileva che non è necessaria l'esistenza di un credito accertato in via definitiva, essendo sufficiente anche una semplice ragione di credito ancora non consacrata in un titolo ovvero anche una concreta aspettativa.
“In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” Cass. civ.
[ord.], sez. VI, 19-02-2020, n. 4212.
“l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito” Cass. civ., sez. III, 29-01-2016, n. 1658).
“il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari
4 inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 05-02-2019, n. 3369).
Di conseguenza la decisione in materia di revocatoria è destinata a perdere di efficacia sostanziale solo nel momento in cui una sentenza, passata in giudicato, accerti l'inesistenza assoluta di ogni credito a favore di colui che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia ex art.2901c.c.; esintanto che questo non avvenga il creditore che ha agito in revocatoria potrà giovarsi degli effetti della sentenza ottenuta, dichiarativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'inefficacia dell'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Occorre rammentare, infatti, che l'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. e, in coerenza con tale sua unica funzione, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore risultato vittorioso, al fine di consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ex art. 602 seg. c.p.c. per la realizzazione del credito;
pertanto, l'atto di disposizione revocato è pur sempre valido ed efficace e conserva erga omnes - quindi anche verso i creditori - la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente, mentre l'assoggettamento del bene ad esecuzione forzata non discende dalla pronuncia di revoca, ma-appunto - dal successivo avvio della procedura esecutiva.
Cio chiarito, occorre soffermarsi sulla natura del negozio di conferimento oggetto di giudizio.
Il negozio di conferimento, posto in essere dal in sede di costituzione della CP_2 società , costituisce un atto dispositivo con conseguente lesione del diritto CP_1 del creditore ( si veda sul punto Cass. nr. 10359/1996, 2817/1995).
In ordine, infine, all'elemento soggettivo occorre chiarire che l'atto di conferimento di beni in società ha carattere di onerosità, in quanto idoneo a modificare il patrimonio
5 del soggetto debitore (in ragione dei beni conferiti) in relazione al patrimonio di altro soggetto (società conferitaria) nell'ambito di un sinallagma garantito dall'attribuzione in favore del primo di beni (nella specie quote) del secondo a titolo di corrispettività e commisurandosi, dunque, sulla base di esso la partecipazione sociale del socio conferente, e, quindi, i suoi diritti (cfr. in tal senso Cass. n. 14581/2001, 6270/1980).
Accertata la natura onerosa del negozio di conferimento in natura, posto in essere dal
, – atteso che il conferimento costituiva prestazione cui è seguita l'acquisizione CP_2 di una maggiore quota partecipativa nella societa convenuta 60%- risulta necessaria la prova della consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Sul punto si osserva che , in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita;
così, deliberatamente, ritenendo di non contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda.
Con la formulazione dell'art. 115 c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2008 n. 69, “ i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del giudice. Di recente, il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione.
Sul punto, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009 Sez. III e del 21 maggio 2008, Sez. III n. 13078.
Il contegno delle parti convenute, rimaste contumaci, inducono il Giudicante a compensare le spese di lite.
P. Q. M.
6 il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., nei confronti di , Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., nonchè , così Controparte_2
provvede:
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la inefficacia nei confronti di , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., del conferimento effettuato con rogito per Notaio del Per_1
19.01.2024 rep. 6831, trascritto in data 25.01.2024 ai nn 2834 reg. part. e 3265 reg. gen., in favore della costituita società in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t., del complesso dei beni costituenti la ditta individuale CP_2
ed in particolare dell'immobile sito in Castrignano del Capo (LE) – fraz.
[...]
IN di EU inscritto in catasto al foglio 25 ptc 88 sub. 5,6 e 7.
Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di
Lecce la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità
Nulla per spese
Così deciso in Lecce, addì 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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