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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di conSIlio e composto dai Magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO DEFINITIVO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2225/2022 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Romano;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Enrico Paolini del Foro;
- Resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
Conclusioni di parte ricorrente
“_ che i minori vengano affidati in via condivisa a entrambi i genitori e che venga pertanto rigettata la domanda avversaria di affidamento in via esclusiva e/o super-esclusiva alla madre SI.ra ; Parte_2
_ chiede che le visite paterne abbiano svolgimento un paio di volte al mese individuando uno Spazio idoneo al di fuori del carcere. Laddove non venisse individuato uno spazio neutro al di fuori del carcere, si chiede, solo in subordine, di individuare uno spazio ad hoc all'interno del carcere;
_ che vengano garantiti giornalmente contatti telefonici coi figli;
_ che la residenza dei minori venga fissata presso l'abitazione della madre a Mediglia via Silvio Pellico n. 3;
_ che il SI. sia dichiarato tenuto al pagamento in favore dei figli della somma mensile di euro 200,00, da Pt_1 rivalutarsi a nte secondo gli indici ISTAT;
_ che alla SI.ra , di cittadinanza russa, venga negata l'autorizzazione a chiedere il rinnovo dei documenti Parte_2 d'identità validi per l'espatrio, se non previo benestare del padre SI. dato il concreto timore che la mamma Pt_1 possa partire per la Russia coi i figli, senza poi fare ritorno in Italia.
Col favore delle spese di lite.”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni, così giudicare:
-che sia riaperta la fase istruttoria per l'ascolto del minore nato a Milano il [...], in [...] modo che possa esprimersi sia sull'affidamento sia sul pernottamento presso il padre nell'ipotesi di affido condiviso;
-che i minori nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Persona_2 Persona_1 siano affidati in via super-esclusiva alla madre, , (cosiddetto affido esclusivo rafforzato) fino al Parte_2 raggiungimento della maggiore età;
-che, pertanto, la residenza dei minori sia fissata e mantenuta presso l'abitazione in uso alla madre, a Mediglia, in via Silvio Pellico 3;
-che il OR sia dichiarato tenuto e per l'effetto condannato a versare un contributo mensile Parte_1 per il mantenimento del minori – fino al raggiungimento della loro indipendenza economica - di almeno Euro 150,00 per ciascun bambino, pari ad euro 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e che sia dichiarato obbligato a concorrere in regime del 50% a tutte le spese straordinarie relative ai minori come da linee guida della Corte D'Appello di Milano in materia di “spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” che qui si intendono integralmente ritrascritte e richiamate, anche con riguardo alle modalità ed alle tempistiche di rimborso delle spese anticipate dalla madre;
-che la ORa , di cittadinanza russa, sia autorizzata in modo permanente a richiedere ed ottenere il Parte_2 rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio (carta d'Identità e Passaporto) senza il consenso del OR
Pt_1
-con vittoria di compensi legali e spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso ex art. 337 bis c.c. depositato in data 14.09.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo al Tribun e i Parte_2 provvedimenti in ordin one dei figli minori e . In Per_2 Persona_1 particolare, il ricorrente ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e la regolamentare le visite paterne come da calendario proposto;
inoltre, il SI. si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento indiretto dei figli Pt_1 mediante vers della somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
Pag. 2 di 11 - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la SI.ra dalla quale sono nati i figli Parte_2
, in data 20.04.2012, e in data 20.07.20 Persona_1 Per_2
- che nel febbraio 2022 i ORi e hanno depositato presso il Tribunale di Lodi Pt_1 Parte_2 un ricorso congiunto per l'affidamento e mantenimento dei minori (RG n. 208/2022);
- che nelle more del giudizio il 16.04.2022 i Servizi sociali di Mediglia, su richiesta del Tribunale, hanno depositato una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, già in carico dal mese di ottobre 2020, nonché la relazione conclusiva dei Servizi sociali di Peschiera Borromeo;
- che dalle relazioni depositate dai Servizi sociali emerge l'ottimo rapporto tra padre e figli, proseguito anche nel periodo di detenzione carceraria del SI. (cfr. relazioni Comuni di Pt_1 Mediglia e Peschiera Borromeo – doc. 6 parte ricorrente);
- che, pur mostratasi inizialmente disponibile, la SI.ra non si è resa collaborativa a Parte_2 partecipare agli incontri fissati dai Servizi sociali;
- che nel giudizio instaurato su domanda congiunta delle parti, allo scopo di ottenere l'affido esclusivo dei figli, la SI.ra ha fornito una rappresentazione fuorviante della personalità Parte_2 del compagno, elencando reati che questi avrebbe commesso, nessuno dei quali nei confronti della prole.
- che con decreto n. 9219/2022, pubblicato il 18.07.2022, il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso congiunto depositato dal SI. e dalla SI.ra ritenendo le condizioni concordate Pt_1 Parte_2 contrarie all'interesse dei figli;
1.2. Con comparsa di risposta depositata il 18.11.2022 si è costituita in giudizio Parte_2 contestando la prospettazione dei fatti offerta dal rico al Tribunale di disporre l'affidamento dei minori in via super-esclusiva a sé con conferma del collocamento presso la propria abitazione, di stabilire che il padre possa incontrare i figli solo in Spazio Neutro e di onerare il padre del versamento del contributo al mantenimento nella misura mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun bambino) oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a richiedere il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio senza il consenso del SI. Pt_1
A sostegno delle proprie domande la resistente ha dedotto quanto segue:
- che la convivenza è cessata nel 2016 a causa delle condotte del SI. il quale “era sempre Pt_1 ubriaco e si era dimostrato incapace di gestire il bar che la gli a fidato” (memoria di Parte_2 costituzione, pag. 4) e non sopportava l'idea che quest'ultima volesse interrompere la loro relazione;
- che con decreto provvisorio del 09.04.2018 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva affidato i figli all'Ente con collocamento presso la madre;
- che in data 30.01.2018 è stata applicata al SI. la misura cautelare dell'allontanamento dalla Pt_1 casa familiare e del divieto di avvicinarsi ai luog entati dalla SI.ra per i reati di cui Parte_2 agli artt. 81, 612 co. 2 e 61, n. 11 c.p.;
- che con decreto emesso in data 08.05.2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha confermato il provvedimento del 09.04.2018;
- che con decreto definitivo emesso in data 14.05.2021 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha rigettato la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, ha revocato l'affido all'Ente e ha incaricato i Servizi sociali di Mediglia di monitorare il nucleo familiare;
- che dopo la scarcerazione del SI. avvenuta il 20.09.2021, la SI.ra in data Pt_1 Parte_2 23.10.2021 ha sporto denuncia, poi riti r il reato di cui all'art. 612 bis c.p.;
Pag. 3 di 11 - che a febbraio 2022 le parti hanno presentato ricorso congiunto al Tribunale di Lodi per l'assunzione dei provvedimenti concernenti la regolamentazione dei figli minori, concluso con decreto di rigetto n. 9219/2022;
- che dalla primavera del 2022 il SI. ha iniziato nuovamente a tenere atteggiamenti Pt_1 minacciosi nei confronti della SI.ra e del suo nuovo compagno;
Parte_2
- che la relazione depositata in data 16.04.2022 dai Servizi sociali del Comune di Mediglia si è limitata a riportare quanto già scritto nella relazione dei Servizi sociali di Peschiera Borromeo, risalente ad ottobre 2020/luglio 2021 (periodo in cui il SI. era detenuto in carcere), ed è Pt_1 perciò inidonea a fondare un provvedimento di affido condivi
- che il SI. in presenza dei figli assume condotte deplorevoli, giocando alle macchinette, Pt_1 bevendo alc acciando sostanze stupefacenti e lasciando che i figli abbiano accesso a video pornografici;
- che il SI. denigra la figura materna, utilizzando epiteti ingiuriosi, anche alla presenza dei Pt_1 figli;
- che i minori, da quando frequentano il padre, hanno peggiorato la loro condotta e il loro rendimento scolastico, come segnalato dagli insegnanti;
- che il SI. non ha mai contribuito al mantenimento dei figli e vive in un appartamento a Pt_1 Zibido San o insieme alla madre affetta da depressione, circostanza che rende l'abitazione paterna inidonea ad accogliere i figli.
1.3 All'udienza del 13.12.2022 sono comparse personalmente le parti le quali hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi scritti difensivi.
Inoltre, il SI. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Prendo i figli quasi tutti i giorni all'uscita da scuola, Pt_1 fanno le loro att i riporto a casa;
in queste feste hanno anche dormito da me;
allo stato sono disoccupato e non verso nulla”, mentre la SI.ra ha dichiarato quanto segue: “Guadagno 950,00 euro mensili e Parte_2 pago 800,00 euro di affitto pre familiari e sono aiutata dai genitori;
ho anche una somma mensile dalla vendita del bar ma chiudo i debiti. Prendevo 280,00 di reddito di cittadinanza ma non più. I servizi erano quelli di Mediglia.”.
1.4. Con decreto provvisorio del 17.01.2023, il Collegio ha incaricato i Servizi sociali di svolgere un'indagine sul nucleo familiare, sulle capacità genitoriale delle parti e sul rapporto di ciascun genitore con i figli al fine di determinare il miglior regime di affido, di collocamento e di visite. Inoltre, il Collegio ha assunto i seguenti provvedimenti urgenti:
“1) Dispone il collocamento dei minori e presso la madre e che nelle more Persona_2 Persona_1 dell'intervento dei servizi le visite avvenga de
2) dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento per i figli, Parte_1 Parte_1 Parte_2 la complessiva somma di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3) incarica i Servizi sociali del Comune di Mediglia di svolgere con urgenza un'indagine aggiornata sul nucleo familiare come specificato in parte motiva, depositando relazione di aggiornamento nei dieci giorni anteriori alla prossima udienza;
[…]”
1.4. In data 18.05.2023, 19.05.2023 e 22.05.2023 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.5. All'udienza del 30.05.2023 il SI. ha dichiarato di frequentare regolarmente i Servizi Pt_1 sociali, di vivere ospite di amici e di no re nulla per il mantenimento dei figli in quanto privo di stabile occupazione lavorativa.
Pag. 4 di 11 Il difensore della SI.ra ha riferito che le condotte persecutorie del SI. nei Parte_2 Pt_1 confronti della ex comp intensificate e che per tale ragione è stata sport cia querela;
inoltre, ha riferito che la SI.ra ha interrotto la relazione con il suo ultimo Parte_2 compagno e che i figli si rifiutano di incontrare il padre.
1.6 Con decreto provvisorio del 13.06.2023 il Collegio ha affido all'ente i minori alla luce delle relazioni dei Servizi sociali nelle quali viene dato atto dell'alta conflittualità tra i genitori e dell'incapacità di esercitare in via condivisa la genitorialità; inoltre, i Servizi sociali sono stati incaricati di proseguire nelle indagini sul nucleo familiare.
1.7. In data 29.09.2023, 06.11.2023 e 10.11.2023 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.8. All'udienza del 21.11.2023 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto delle difficoltà insorte nella conservazione di un rapporto continuativo tra il padre e i figli, aggravate dalla carcerazione del SI. e del comportamento dei figli che bloccano l'utenza telefonica del padre. Inoltre, il Pt_1 pro e di parte ricorrente ha riferito che il SI. è stato autorizzato dal Gip a recarsi a Pt_1 lavoro e che il SI. si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento dei figli in Pt_1 ragione delle entrate i pari a € 1.200,00.
La SI.ra ha insistito per la prosecuzione delle visite paterne in Spazio Neutro, pur Parte_2 acconsen otto dei figli presso il padre in occasione del Natale.
Il Collegio ha quindi invitato i Servizi sociali a predisporre il calendario delle visite paterne.
1.10. In data 06.12.2023 e 18.12.2023 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.11. Con ordinanza del 16.01.2024 il Collegio ha incaricato i Servizi sociali di organizzare le visite paterne in Spazio Neutro e di proseguire nell'osservazione del rapporto tra il SI. e i figli. Pt_1
1.12. In data 18.04.2024 e 26.04.2024 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.13. All'udienza del 07.05.2024 il SI. ha dichiarato quanto segue: “Sono attualmente detenuto nel Pt_1 carcere di Pavia per il reato di truffa, sono dia cautelare, non so per quanto tempo vi rimarrò. Da quando sono in carcere non ho più visto e sentito i miei figli, ho fatto lo sciopero della fame per 12 giorni perché voglio vedere i miei figli e avere informazioni su di loro, ho scritto delle lettere per loro che non sono mai state recapitate.
Durante la mia precedente detenzione nel carcere di Pavia riuscivo a vedere e sentire i figli.
A me non interessa se la SI.ra ha relazioni con altri uomini, il problema è che cambia spesso compagno e Parte_2 io voglio sapere chi frequenta perché questi uomini poi frequentano i miei figli. Non mi risulta che ci siano chat tra me e lei con messaggi ingiuriosi scritti da me nei suoi confronti e, in ogni caso, le mie azioni sono solo risposte alle sue provocazioni, lei mi provoca e sa come fare, il suo scopo è questo, denunciarmi e farmi stare in carcere impedendomi di vedere i figli.
Ho lavorato per due mesi e mezzo, non ho versato nulla per il mantenimento dei figli perché ho dovuto pagare un acconto per delle cure dentistiche, ho comunque l'intenzione di pagare il mantenimento.
Mi impegno a consegnare la documentazione necessaria per ISEE.
Io non sono disponibile a dare il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio perché la ORa mi ha minacciato che un giorno porterà i nostri figli in Russia.”.
Il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
Di contro il procuratore di parte resistente ha chiesto che i minori vengano affidati in via super- esclusiva alla SI.ra in ragione della omessa contribuzione economica del SI. Parte_2 Pt_1 della conflittualità a te tra i coniugi e delle condotte ostacolanti del SI. Pt_1 rifiuta di consegnare la documentazione necessaria per la presentazione dell'ISEE e di fornire il proprio consenso al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; da ultimo, il procuratore di parte
Pag. 5 di 11 resistente ha riferito che, in occasione dell'ultimo pernotto presso il padre, ha riferito di aver Per_1 trovato un pacchetto con della polvere bianca e che entrambi i figli hanno icato alla madre di non voler pernottare presso il padre;
alla luce di ciò, è stata formulata istanza per l'audizione di
. Per_1
1.14. Con ordinanza del 22.05.2024, il Collegio ha incaricato i Servizi sociali di attivarsi, in collaborazione con l'istituto carcerario, per la ripresa delle videochiamate e degli incontri tra i minori e il padre, secondo le modalità ritenute opportune e compatibili con lo stato detentivo del SI. e di proseguire nel monitoraggio e negli interventi di supporto al nucleo familiare. Pt_1
1.15. In data 01.10.2024 e 02.10.2024 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.16. All'udienza del 30.10.2024 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che il Gip di Napoli non ha concesso al SI. l'autorizzazione a recarsi presso lo Spazio Neutro e ha riferito Pt_1 che il SI. ha iniziato a lavorare in carcere, percependo € 500,00 mensili e che, una volta Pt_1 estinti i d er cure odontoiatriche, inizierà a versare € 250,00 mensili complessivi per il mantenimento dei figli.
Le parti hanno quindi insistito per l'accoglimento delle rispettive domande in ordine al regime di affido dei minori, per le ragioni già esposte in atti e alle precedenti udienze. Entrambe le parti hanno concordato per l'opportunità di evitare che gli incontri tra il padre e i figli abbiano svolgimento in carcere.
1.17. Con ordinanza del 04.11.2024, il Collegio ha invitato i Servizi sociali a proseguire nella calendarizzazione delle visite tenendo conto dell'impossibilità per il SI. di recarsi presso lo Pt_1 Spazio Neutro e della difficoltà per la SI.ra di recarsi a Pavia;
inoltre, i Servizi sociali Parte_2 sono stati invitati a valutare se lo svolgiment elle visite possa essere pregiudizievole per i minori.
1.18. In data 23.12.2024 e 24.12.2024 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.19. All'udienza del 14.01.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto della recedente condanna del SI. alla pena di 5 anni di reclusione, di cui un anno già scontato. Pt_1
Le parti hanno precisato le conclusioni e il Tribunale ha assegnato termine fino al 31.01.2025 per il deposito di brevi memorie conclusive e copia della documentazione reddituale aggiornata.
2. Sull'affido e collocamento dei minori e sul regime di frequentazioni con il genitore non collocatario
2.1. Il SI. ha domandato l'affido condiviso della prole in ragione del buon rapporto esistente Pt_1 con entrambi i figli, come confermato dalle relazioni dei Servizi sociali.
Di contro, la SI.ra ha insistito per l'affido super esclusivo a sé della prole in ragione Parte_2 della conflittualità e e condotte denigratore e persecutorie tenute dal SI. nei suoi Pt_1 confronti anche in presenza dei figli e della mancata contribuzione economica al ma ento dei figli.
Quanto al regime di affido, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove
Pag. 6 di 11 risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per il minore.
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice è quindi costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole il quale - imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore - richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
La giurisprudenza è poi concorde nell'affermare che l'affido condiviso non è di per sé impedito dall'esistenza di una conflittualità pur se aspra tra i coniugi, salvo che cioè abbia in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico - fisico.
2.2. Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter decidere la controversia senza disporre l'audizione dei minori (di anni 12) e (di anni 9), il cui ascolto risulterebbe superfluo. Persona_1 Per_2 Infatti, in ragione dello stato detentivo del SI. nulla può essere disciplinato in ordine al Pt_1 pernotto presso il padre e le visite dovranno ess anizzate necessariamente dai Servizi sociali tenuto conto della disponibilità di spazi adeguati nella struttura carceraria o della possibilità per il SI. di recarsi presso lo Spazio Neutro, previa autorizzazione del Magistrato competente. Pt_1
In ogni caso, i minori sono stati ascoltati in numerose occasioni dagli assistenti sociali sicché i desideri e le aspettative di e ono state portate a conoscenza del Collegio attraverso Per_1 Per_2 le relazioni dei Servizi sociali depositate nel corso del giudizio.
2.3. Ciò premesso, all'esito delle indagini espletate, il Collegio ritiene maggiormente rispondente all'interesse dei minori l'affido all'ente in ragione dell'elevato grado di conflittualità ancora esistente tra le parti che, di fatto, rende impossibile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e che rappresenta un concreto e serio rischio evolutivo per i minori. A tale proposito, giova riportare le osservazioni e le conclusioni dell'ente affidatario e dai Servizi sociali:
- relazioni del 17.05.2023 dei Servizi sociali di Peschiera Borromeo: “Nel corso degli anni la presa in carica del nucleo ha permesso di osservare costanti oscillazioni dell'equilibrio familiare correlate alla relazione di coppia. Nei momenti di accentuata conflittualità tra il SI. e la SI.ra (dettati da motivi economici, Pt_1 Parte_2 condotte inadeguate del SI. ambivalenza della SI. nei ell'ex compagni…) i figli, in Pt_1 Parte_2Per_ particolare apparivano esposti. […] entrambi i genitori riferiscono di episodi in cui i minori sarebbero coinvolti nelle loro iche conflittuali: di frequente i figli assistono alle chiamate tra gli ex coniugi, caratterizza da manifestazioni di rabbia e insulti reciproci. […] Tra gli ex coniugi si evincono evidenti difficoltà nella comunicazione che, di frequente, passa dagli insulti personali al blocco telefonico, rendendo di fatto impossibile l'organizzazione degli Per_ incontri con i figli. Altresì i ragazzi, in particolare , appaiono nuovamente triangolati ed esposti nella conflittualità della coppia, fonte questa di rabbia e delusione espressa nei confronti del padre oltre che una esplicita stanchezza per le dinamiche disfunzionali ancora in atto. […] L'elevata conflittualità tra i SI. e la SI.ra Pt_1
rendono di fatto impossibile che l'organizzazione relativa ai figli venga gestita in aut tra gli ex Parte_2 coniugi. […] stante la situazione attuale, i genitori non sembrano nelle condizioni di poter esercitare un'adeguata bi- genitorialità di affido condiviso. Il servizio scrivente pertanto […] ritiene necessario nell'interesse dei minori l'affido all'ente”;
- relazione del 18.05.2023 dei Servizi sociali di Mediglia: “[…] emerge come i minori non sembrino essere protetti dalle modalità comunicative della coppia genitoriale (da quanto riportato dal figlio maggiore capita di sentire i dialoghi, sia per i toni accesi delle telefonate, sia perché talvolta si utilizza il vivavoce) e da episodi in cui non sono direttamente coinvolti.”;
Pag. 7 di 11 - relazione del 18.04.2024 dei Servizi sociali di Mediglia “I ragazzi durate il colloquio sono apparsi un po' in fatica a raccontare le dinamiche familiari. Sembrerebbero preoccupanti di non riferire episodi che potrebbero mettere in cattiva luce in qualche modo i genitori. Rassicurati sul fatto che il Servizio è a conoscenza della conflittualità genitoriale, sembrano potersi esprimere più apertamente. […] ha riferito che il padre gli avrebbe fatto Per_2 domande in merito alla nuova relazione della madre e di essersi s isagio, non sapendo se e come rispondere a tale richiesta di informazioni. Sembrerebbe aver preferito negare la frequentazione materna, non è chiaro se per sua volontà o perché chiesto dalla madre. [...] il Servizio scrivente ritiene opportuno, a fronte della complessità e incertezza della situazione, mantenere l'affido all'ente dei minori”;
- relazione del 24.04.2024 dei Servizi sociali di Peschiera Borromeo: “Viene esplicitato [dal SI. Pt_1
[…] una fatica nel ripristinare e mantenere i contatti con i minori spesso discontinui e condizionati dalla relazione conflittuale con la SI.ra , la quale in alcune occasioni pare lo abbia bloccato telefonicamente impedendo così Parte_2 l'accesso ai minori. Rag il SI. sulle sue responsabilità in merito alla relazione conflittuale con la Pt_1 SI.ra , che porta lo stesso nei momenti di rabbia a scrivere alla madre dei suoi figli messaggi inadeguati Parte_2 sulla , fatica a riconoscersi come parte attiva nel conflitto, dichiarando che le sue azioni sono la conseguenza del mancato rispetto degli accordi presi. Tale criticità nell'esercizio della bi-genitorialità impatta Per_ emotivamente sui minori, in particolare , che vive un conflitto interno e viene spesso triangolato nelle comunicazioni tra i genitori”;
- relazione del 01.10.2024 dei Servizi sociali di Peschiera Borromeo: “Si segnala come criticità, l'inadeguatezza in alcune occasioni delle comunicazioni del SI. lo stesso in un'occasione si è sfogato con Pt_1 l'educatrice davanti ai figli in merito sia alla mancata calendari e degli incontri e sia delle difficoltà con la Per_ SI.ra , usando appellativi poco consoni. […] Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, viene Parte_2 spesso nelle comunicazioni da parte dei genitori”.
In tale contesto, l'affido all'ente si giustifica al fine di evitare che la conflittualità possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per i minori. La denunciata conflittualità, che entrambe le parti contribuiscono ad alimentare, è in concreto di ostacolo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. La coppia deve quindi essere sostenuta nell'attivazione di un sereno e stabile canale di dialogo a vantaggio dei figli, anche in ragione del disagio manifestato per la perdurante situazione familiare.
A tale ultimo proposito, si osserva che le disfunzionalità riscontrate nella coppia genitoriale hanno avuto indubbi riflessi sulla serenità dei minori, in particolar modo sul figlio il quale manifesta Per_1 fragilità emotive e relazionarli, come confermato dai Servizi sociali e dagli insegnanti;
in particolare, destano preoccupazione gli atti aggressivi, minacciosi e persecutori posti in essere da nel Per_1 contesto scolastico nei confronti di alcuni compagni di classe.
Alla luce di quanto evidenziato, deve quindi escludersi che il sincero affetto manifestato da entrambi i genitori nei confronti dei figli e il buon rapporto instaurato dal SI. con e Pt_1 Per_1 ossano dirsi sufficiente a giustificare il regime dell'affido condiviso ad i i g Per_2
In particolare, quanto alla figura paterna, si osserva che il SI. fatica a riconoscere la propria Pt_1 parte di responsabilità nel perdurare della conflittualità familiare e, nei brevi periodi in cui ha prestato attività lavorativa, non ha mai versato nulla per il mantenimento, manifestando un certo disinteresse per le eSIenze di natura economica dei figli, alle quali da anni provvede in via esclusiva la SI.ra Parte_2
D'altro canto, il Collegio ritiene che non possa neppure disporsi l'affido esclusivo dei minori a favore della madre. Come è noto, l'eventuale affido esclusivo ad un solo genitore è subordinato alla sua capacità di crescere ed educare il figlio in modo adeguato, tenendo conto dell'interesse superiore del minore a mantenere una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive anche con l'altro genitore.
Pag. 8 di 11 Ebbene, i Servizi sociali hanno riferito che la SI.ra si considera l'unico genitore Parte_2 responsabile dei figli, ragione per cui tende a non info re e i Servizi sociali di quanto accade nella vita dei ragazzi, dovendo sul punto essere sollecitata dall'ente affidatario. In ragione di ciò, i Servizi sociali ritengono importante lavorare affinché la SI.ra comprenda il Parte_2 SInificato e il ruolo dell'ente affidatario e affinché condivida con il SI. ormazioni e le Pt_1 decisioni riguardanti i figli (cfr. le relazioni dei Servizi sociali di Mediglia del 30.09.2024 e del 23.12.2024).
Tutto ciò premesso, confermato l'affido all'ente dei minori, la SI.ra e il SI. sono Parte_2 Pt_1 invitati a proseguire nei percorsi individuali di supporto alla genitori i aprire ale di comunicazione che consenta, in futuro, di condividere le decisioni più importanti per i minori e di individuare un modello educativo unitario.
In considerazione dello stato di detenzione del ricorrente, i minori devono essere collocati presso l'abitazione materna.
In punto di visite paterne, l'Ente affidatario dovrà verificare la possibilità che gli incontri abbiano svolgimento in carcere, ove possibile ogni 15 giorni, in ambienti idonei a tutelare la serenità dei minori;
in ogni caso dovranno essere garantite frequenti videochiamate tra il SI. e i figli;
le Pt_1 visite potranno avvenire in Spazio Neutro previa autorizzazione del Magistrato competente.
3. Sul contributo al mantenimento dei figli
Il SI. si è dichiarata disponibile a versare € 200,00 mensili rivalutabili annualmente per il Pt_1 mante o dei minori.
La SI.ra ha domandato di porre a carico del SI. la somma di € 300,00 mensili, Parte_2 Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Come è noto, il dovere di mantenimento – come espressione del più generale dovere di cura – tiene conto di tutte le eSIenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. sent. n. 17089/2013). Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento della prole, occorre preliminarmente vagliare le condizioni reddituali delle parti.
Dalla documentazione in atti emerge che la SI.ra ha percepito i seguenti redditi: € Parte_2 8.914,60 nel 2021, € 12.245,25 nel 2022 ed € 13.054,14 nel 2023; inoltre, con autocertificazione del 10.02.2025 la SI.ra ha dichiarato di aver percepito € 11.020,44 nel 2024. Parte_2
Di contro, il SI. non percepisce entrate fisse;
ciò nonostante quest'ultimo è ugualmente Pt_1 tenuto a contrib mantenimento della prole in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce in capo al genitore privo di occupazione l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (Cass. n. 12282/2024; Cass. n. 39411/2017).
Pag. 9 di 11 Ciò premesso, in ragione della condizione reddituale dei genitori e della circostanza che i minori vedono il padre in limitate occasioni, il Collegio ritiene congruo confermare in € 250,00 mensile (€ 1250,00 mensili per ciascun figlio) il contributo di mantenimento dovuto dal SI. oltre al Pt_1 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano.
4. Sull'autorizzazione a chiedere i documenti per l'espatrio
La SI.ra chiede di essere autorizzata “in modo permanente” a richiedere il rilascio dei Parte_2 documen 'espatrio per i minori senza necessità del consenso del OR Pt_1
La domanda è inammissibile trattandosi di questione riservata alla competenza del Giudice tutelare.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Affida all'ente territorialmente competente (il Comune di Mediglia o comunque l'ente competente in caso di cambio di residenza) i minori e , Persona_2 Persona_1 con limitazione della responsabilità genitoriale qua ni per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle pratiche di natura amministrativa, disponendo che le decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
2) Conferma il collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna anche ai fini anagrafici;
3) Incarica l'ente affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre e i figli verificando la possibilità che gli incontri abbiano svolgimento in carcere, possibilmente almeno ogni 15 giorni, in ambienti idonei a tutelare la serenità dei minori;
in ogni caso dovranno essere garantite frequenti videochiamate tra il SI. e i figli;
le visite Pt_1 potranno avvenire in Spazio Neutro previa autorizzazione del Ma competente;
4) Incarica l'Ente affidatario di proseguire negli interventi di supporto socio-educativo- scolastico e di supporto psicologico per i minori e di supporto alla genitorialità per i genitori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori;
5) Pone a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli Pt_1 mediante versamento assegno mensile complessivo di € 250,00 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
6) Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Pag. 10 di 11 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) Dichiara inammissibile la domanda avete ad oggetto il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
8) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Lodi nella camera di conSIlio del 5 marzo 2025.
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di conSIlio e composto dai Magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO DEFINITIVO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2225/2022 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Romano;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Enrico Paolini del Foro;
- Resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
Conclusioni di parte ricorrente
“_ che i minori vengano affidati in via condivisa a entrambi i genitori e che venga pertanto rigettata la domanda avversaria di affidamento in via esclusiva e/o super-esclusiva alla madre SI.ra ; Parte_2
_ chiede che le visite paterne abbiano svolgimento un paio di volte al mese individuando uno Spazio idoneo al di fuori del carcere. Laddove non venisse individuato uno spazio neutro al di fuori del carcere, si chiede, solo in subordine, di individuare uno spazio ad hoc all'interno del carcere;
_ che vengano garantiti giornalmente contatti telefonici coi figli;
_ che la residenza dei minori venga fissata presso l'abitazione della madre a Mediglia via Silvio Pellico n. 3;
_ che il SI. sia dichiarato tenuto al pagamento in favore dei figli della somma mensile di euro 200,00, da Pt_1 rivalutarsi a nte secondo gli indici ISTAT;
_ che alla SI.ra , di cittadinanza russa, venga negata l'autorizzazione a chiedere il rinnovo dei documenti Parte_2 d'identità validi per l'espatrio, se non previo benestare del padre SI. dato il concreto timore che la mamma Pt_1 possa partire per la Russia coi i figli, senza poi fare ritorno in Italia.
Col favore delle spese di lite.”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni, così giudicare:
-che sia riaperta la fase istruttoria per l'ascolto del minore nato a Milano il [...], in [...] modo che possa esprimersi sia sull'affidamento sia sul pernottamento presso il padre nell'ipotesi di affido condiviso;
-che i minori nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Persona_2 Persona_1 siano affidati in via super-esclusiva alla madre, , (cosiddetto affido esclusivo rafforzato) fino al Parte_2 raggiungimento della maggiore età;
-che, pertanto, la residenza dei minori sia fissata e mantenuta presso l'abitazione in uso alla madre, a Mediglia, in via Silvio Pellico 3;
-che il OR sia dichiarato tenuto e per l'effetto condannato a versare un contributo mensile Parte_1 per il mantenimento del minori – fino al raggiungimento della loro indipendenza economica - di almeno Euro 150,00 per ciascun bambino, pari ad euro 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e che sia dichiarato obbligato a concorrere in regime del 50% a tutte le spese straordinarie relative ai minori come da linee guida della Corte D'Appello di Milano in materia di “spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” che qui si intendono integralmente ritrascritte e richiamate, anche con riguardo alle modalità ed alle tempistiche di rimborso delle spese anticipate dalla madre;
-che la ORa , di cittadinanza russa, sia autorizzata in modo permanente a richiedere ed ottenere il Parte_2 rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio (carta d'Identità e Passaporto) senza il consenso del OR
Pt_1
-con vittoria di compensi legali e spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso ex art. 337 bis c.c. depositato in data 14.09.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo al Tribun e i Parte_2 provvedimenti in ordin one dei figli minori e . In Per_2 Persona_1 particolare, il ricorrente ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e la regolamentare le visite paterne come da calendario proposto;
inoltre, il SI. si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento indiretto dei figli Pt_1 mediante vers della somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
Pag. 2 di 11 - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la SI.ra dalla quale sono nati i figli Parte_2
, in data 20.04.2012, e in data 20.07.20 Persona_1 Per_2
- che nel febbraio 2022 i ORi e hanno depositato presso il Tribunale di Lodi Pt_1 Parte_2 un ricorso congiunto per l'affidamento e mantenimento dei minori (RG n. 208/2022);
- che nelle more del giudizio il 16.04.2022 i Servizi sociali di Mediglia, su richiesta del Tribunale, hanno depositato una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, già in carico dal mese di ottobre 2020, nonché la relazione conclusiva dei Servizi sociali di Peschiera Borromeo;
- che dalle relazioni depositate dai Servizi sociali emerge l'ottimo rapporto tra padre e figli, proseguito anche nel periodo di detenzione carceraria del SI. (cfr. relazioni Comuni di Pt_1 Mediglia e Peschiera Borromeo – doc. 6 parte ricorrente);
- che, pur mostratasi inizialmente disponibile, la SI.ra non si è resa collaborativa a Parte_2 partecipare agli incontri fissati dai Servizi sociali;
- che nel giudizio instaurato su domanda congiunta delle parti, allo scopo di ottenere l'affido esclusivo dei figli, la SI.ra ha fornito una rappresentazione fuorviante della personalità Parte_2 del compagno, elencando reati che questi avrebbe commesso, nessuno dei quali nei confronti della prole.
- che con decreto n. 9219/2022, pubblicato il 18.07.2022, il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso congiunto depositato dal SI. e dalla SI.ra ritenendo le condizioni concordate Pt_1 Parte_2 contrarie all'interesse dei figli;
1.2. Con comparsa di risposta depositata il 18.11.2022 si è costituita in giudizio Parte_2 contestando la prospettazione dei fatti offerta dal rico al Tribunale di disporre l'affidamento dei minori in via super-esclusiva a sé con conferma del collocamento presso la propria abitazione, di stabilire che il padre possa incontrare i figli solo in Spazio Neutro e di onerare il padre del versamento del contributo al mantenimento nella misura mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun bambino) oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a richiedere il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio senza il consenso del SI. Pt_1
A sostegno delle proprie domande la resistente ha dedotto quanto segue:
- che la convivenza è cessata nel 2016 a causa delle condotte del SI. il quale “era sempre Pt_1 ubriaco e si era dimostrato incapace di gestire il bar che la gli a fidato” (memoria di Parte_2 costituzione, pag. 4) e non sopportava l'idea che quest'ultima volesse interrompere la loro relazione;
- che con decreto provvisorio del 09.04.2018 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva affidato i figli all'Ente con collocamento presso la madre;
- che in data 30.01.2018 è stata applicata al SI. la misura cautelare dell'allontanamento dalla Pt_1 casa familiare e del divieto di avvicinarsi ai luog entati dalla SI.ra per i reati di cui Parte_2 agli artt. 81, 612 co. 2 e 61, n. 11 c.p.;
- che con decreto emesso in data 08.05.2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha confermato il provvedimento del 09.04.2018;
- che con decreto definitivo emesso in data 14.05.2021 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha rigettato la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, ha revocato l'affido all'Ente e ha incaricato i Servizi sociali di Mediglia di monitorare il nucleo familiare;
- che dopo la scarcerazione del SI. avvenuta il 20.09.2021, la SI.ra in data Pt_1 Parte_2 23.10.2021 ha sporto denuncia, poi riti r il reato di cui all'art. 612 bis c.p.;
Pag. 3 di 11 - che a febbraio 2022 le parti hanno presentato ricorso congiunto al Tribunale di Lodi per l'assunzione dei provvedimenti concernenti la regolamentazione dei figli minori, concluso con decreto di rigetto n. 9219/2022;
- che dalla primavera del 2022 il SI. ha iniziato nuovamente a tenere atteggiamenti Pt_1 minacciosi nei confronti della SI.ra e del suo nuovo compagno;
Parte_2
- che la relazione depositata in data 16.04.2022 dai Servizi sociali del Comune di Mediglia si è limitata a riportare quanto già scritto nella relazione dei Servizi sociali di Peschiera Borromeo, risalente ad ottobre 2020/luglio 2021 (periodo in cui il SI. era detenuto in carcere), ed è Pt_1 perciò inidonea a fondare un provvedimento di affido condivi
- che il SI. in presenza dei figli assume condotte deplorevoli, giocando alle macchinette, Pt_1 bevendo alc acciando sostanze stupefacenti e lasciando che i figli abbiano accesso a video pornografici;
- che il SI. denigra la figura materna, utilizzando epiteti ingiuriosi, anche alla presenza dei Pt_1 figli;
- che i minori, da quando frequentano il padre, hanno peggiorato la loro condotta e il loro rendimento scolastico, come segnalato dagli insegnanti;
- che il SI. non ha mai contribuito al mantenimento dei figli e vive in un appartamento a Pt_1 Zibido San o insieme alla madre affetta da depressione, circostanza che rende l'abitazione paterna inidonea ad accogliere i figli.
1.3 All'udienza del 13.12.2022 sono comparse personalmente le parti le quali hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi scritti difensivi.
Inoltre, il SI. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Prendo i figli quasi tutti i giorni all'uscita da scuola, Pt_1 fanno le loro att i riporto a casa;
in queste feste hanno anche dormito da me;
allo stato sono disoccupato e non verso nulla”, mentre la SI.ra ha dichiarato quanto segue: “Guadagno 950,00 euro mensili e Parte_2 pago 800,00 euro di affitto pre familiari e sono aiutata dai genitori;
ho anche una somma mensile dalla vendita del bar ma chiudo i debiti. Prendevo 280,00 di reddito di cittadinanza ma non più. I servizi erano quelli di Mediglia.”.
1.4. Con decreto provvisorio del 17.01.2023, il Collegio ha incaricato i Servizi sociali di svolgere un'indagine sul nucleo familiare, sulle capacità genitoriale delle parti e sul rapporto di ciascun genitore con i figli al fine di determinare il miglior regime di affido, di collocamento e di visite. Inoltre, il Collegio ha assunto i seguenti provvedimenti urgenti:
“1) Dispone il collocamento dei minori e presso la madre e che nelle more Persona_2 Persona_1 dell'intervento dei servizi le visite avvenga de
2) dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento per i figli, Parte_1 Parte_1 Parte_2 la complessiva somma di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3) incarica i Servizi sociali del Comune di Mediglia di svolgere con urgenza un'indagine aggiornata sul nucleo familiare come specificato in parte motiva, depositando relazione di aggiornamento nei dieci giorni anteriori alla prossima udienza;
[…]”
1.4. In data 18.05.2023, 19.05.2023 e 22.05.2023 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.5. All'udienza del 30.05.2023 il SI. ha dichiarato di frequentare regolarmente i Servizi Pt_1 sociali, di vivere ospite di amici e di no re nulla per il mantenimento dei figli in quanto privo di stabile occupazione lavorativa.
Pag. 4 di 11 Il difensore della SI.ra ha riferito che le condotte persecutorie del SI. nei Parte_2 Pt_1 confronti della ex comp intensificate e che per tale ragione è stata sport cia querela;
inoltre, ha riferito che la SI.ra ha interrotto la relazione con il suo ultimo Parte_2 compagno e che i figli si rifiutano di incontrare il padre.
1.6 Con decreto provvisorio del 13.06.2023 il Collegio ha affido all'ente i minori alla luce delle relazioni dei Servizi sociali nelle quali viene dato atto dell'alta conflittualità tra i genitori e dell'incapacità di esercitare in via condivisa la genitorialità; inoltre, i Servizi sociali sono stati incaricati di proseguire nelle indagini sul nucleo familiare.
1.7. In data 29.09.2023, 06.11.2023 e 10.11.2023 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.8. All'udienza del 21.11.2023 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto delle difficoltà insorte nella conservazione di un rapporto continuativo tra il padre e i figli, aggravate dalla carcerazione del SI. e del comportamento dei figli che bloccano l'utenza telefonica del padre. Inoltre, il Pt_1 pro e di parte ricorrente ha riferito che il SI. è stato autorizzato dal Gip a recarsi a Pt_1 lavoro e che il SI. si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento dei figli in Pt_1 ragione delle entrate i pari a € 1.200,00.
La SI.ra ha insistito per la prosecuzione delle visite paterne in Spazio Neutro, pur Parte_2 acconsen otto dei figli presso il padre in occasione del Natale.
Il Collegio ha quindi invitato i Servizi sociali a predisporre il calendario delle visite paterne.
1.10. In data 06.12.2023 e 18.12.2023 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.11. Con ordinanza del 16.01.2024 il Collegio ha incaricato i Servizi sociali di organizzare le visite paterne in Spazio Neutro e di proseguire nell'osservazione del rapporto tra il SI. e i figli. Pt_1
1.12. In data 18.04.2024 e 26.04.2024 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.13. All'udienza del 07.05.2024 il SI. ha dichiarato quanto segue: “Sono attualmente detenuto nel Pt_1 carcere di Pavia per il reato di truffa, sono dia cautelare, non so per quanto tempo vi rimarrò. Da quando sono in carcere non ho più visto e sentito i miei figli, ho fatto lo sciopero della fame per 12 giorni perché voglio vedere i miei figli e avere informazioni su di loro, ho scritto delle lettere per loro che non sono mai state recapitate.
Durante la mia precedente detenzione nel carcere di Pavia riuscivo a vedere e sentire i figli.
A me non interessa se la SI.ra ha relazioni con altri uomini, il problema è che cambia spesso compagno e Parte_2 io voglio sapere chi frequenta perché questi uomini poi frequentano i miei figli. Non mi risulta che ci siano chat tra me e lei con messaggi ingiuriosi scritti da me nei suoi confronti e, in ogni caso, le mie azioni sono solo risposte alle sue provocazioni, lei mi provoca e sa come fare, il suo scopo è questo, denunciarmi e farmi stare in carcere impedendomi di vedere i figli.
Ho lavorato per due mesi e mezzo, non ho versato nulla per il mantenimento dei figli perché ho dovuto pagare un acconto per delle cure dentistiche, ho comunque l'intenzione di pagare il mantenimento.
Mi impegno a consegnare la documentazione necessaria per ISEE.
Io non sono disponibile a dare il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio perché la ORa mi ha minacciato che un giorno porterà i nostri figli in Russia.”.
Il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
Di contro il procuratore di parte resistente ha chiesto che i minori vengano affidati in via super- esclusiva alla SI.ra in ragione della omessa contribuzione economica del SI. Parte_2 Pt_1 della conflittualità a te tra i coniugi e delle condotte ostacolanti del SI. Pt_1 rifiuta di consegnare la documentazione necessaria per la presentazione dell'ISEE e di fornire il proprio consenso al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; da ultimo, il procuratore di parte
Pag. 5 di 11 resistente ha riferito che, in occasione dell'ultimo pernotto presso il padre, ha riferito di aver Per_1 trovato un pacchetto con della polvere bianca e che entrambi i figli hanno icato alla madre di non voler pernottare presso il padre;
alla luce di ciò, è stata formulata istanza per l'audizione di
. Per_1
1.14. Con ordinanza del 22.05.2024, il Collegio ha incaricato i Servizi sociali di attivarsi, in collaborazione con l'istituto carcerario, per la ripresa delle videochiamate e degli incontri tra i minori e il padre, secondo le modalità ritenute opportune e compatibili con lo stato detentivo del SI. e di proseguire nel monitoraggio e negli interventi di supporto al nucleo familiare. Pt_1
1.15. In data 01.10.2024 e 02.10.2024 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.16. All'udienza del 30.10.2024 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che il Gip di Napoli non ha concesso al SI. l'autorizzazione a recarsi presso lo Spazio Neutro e ha riferito Pt_1 che il SI. ha iniziato a lavorare in carcere, percependo € 500,00 mensili e che, una volta Pt_1 estinti i d er cure odontoiatriche, inizierà a versare € 250,00 mensili complessivi per il mantenimento dei figli.
Le parti hanno quindi insistito per l'accoglimento delle rispettive domande in ordine al regime di affido dei minori, per le ragioni già esposte in atti e alle precedenti udienze. Entrambe le parti hanno concordato per l'opportunità di evitare che gli incontri tra il padre e i figli abbiano svolgimento in carcere.
1.17. Con ordinanza del 04.11.2024, il Collegio ha invitato i Servizi sociali a proseguire nella calendarizzazione delle visite tenendo conto dell'impossibilità per il SI. di recarsi presso lo Pt_1 Spazio Neutro e della difficoltà per la SI.ra di recarsi a Pavia;
inoltre, i Servizi sociali Parte_2 sono stati invitati a valutare se lo svolgiment elle visite possa essere pregiudizievole per i minori.
1.18. In data 23.12.2024 e 24.12.2024 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali.
1.19. All'udienza del 14.01.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto della recedente condanna del SI. alla pena di 5 anni di reclusione, di cui un anno già scontato. Pt_1
Le parti hanno precisato le conclusioni e il Tribunale ha assegnato termine fino al 31.01.2025 per il deposito di brevi memorie conclusive e copia della documentazione reddituale aggiornata.
2. Sull'affido e collocamento dei minori e sul regime di frequentazioni con il genitore non collocatario
2.1. Il SI. ha domandato l'affido condiviso della prole in ragione del buon rapporto esistente Pt_1 con entrambi i figli, come confermato dalle relazioni dei Servizi sociali.
Di contro, la SI.ra ha insistito per l'affido super esclusivo a sé della prole in ragione Parte_2 della conflittualità e e condotte denigratore e persecutorie tenute dal SI. nei suoi Pt_1 confronti anche in presenza dei figli e della mancata contribuzione economica al ma ento dei figli.
Quanto al regime di affido, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove
Pag. 6 di 11 risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per il minore.
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice è quindi costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole il quale - imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore - richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
La giurisprudenza è poi concorde nell'affermare che l'affido condiviso non è di per sé impedito dall'esistenza di una conflittualità pur se aspra tra i coniugi, salvo che cioè abbia in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico - fisico.
2.2. Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter decidere la controversia senza disporre l'audizione dei minori (di anni 12) e (di anni 9), il cui ascolto risulterebbe superfluo. Persona_1 Per_2 Infatti, in ragione dello stato detentivo del SI. nulla può essere disciplinato in ordine al Pt_1 pernotto presso il padre e le visite dovranno ess anizzate necessariamente dai Servizi sociali tenuto conto della disponibilità di spazi adeguati nella struttura carceraria o della possibilità per il SI. di recarsi presso lo Spazio Neutro, previa autorizzazione del Magistrato competente. Pt_1
In ogni caso, i minori sono stati ascoltati in numerose occasioni dagli assistenti sociali sicché i desideri e le aspettative di e ono state portate a conoscenza del Collegio attraverso Per_1 Per_2 le relazioni dei Servizi sociali depositate nel corso del giudizio.
2.3. Ciò premesso, all'esito delle indagini espletate, il Collegio ritiene maggiormente rispondente all'interesse dei minori l'affido all'ente in ragione dell'elevato grado di conflittualità ancora esistente tra le parti che, di fatto, rende impossibile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e che rappresenta un concreto e serio rischio evolutivo per i minori. A tale proposito, giova riportare le osservazioni e le conclusioni dell'ente affidatario e dai Servizi sociali:
- relazioni del 17.05.2023 dei Servizi sociali di Peschiera Borromeo: “Nel corso degli anni la presa in carica del nucleo ha permesso di osservare costanti oscillazioni dell'equilibrio familiare correlate alla relazione di coppia. Nei momenti di accentuata conflittualità tra il SI. e la SI.ra (dettati da motivi economici, Pt_1 Parte_2 condotte inadeguate del SI. ambivalenza della SI. nei ell'ex compagni…) i figli, in Pt_1 Parte_2Per_ particolare apparivano esposti. […] entrambi i genitori riferiscono di episodi in cui i minori sarebbero coinvolti nelle loro iche conflittuali: di frequente i figli assistono alle chiamate tra gli ex coniugi, caratterizza da manifestazioni di rabbia e insulti reciproci. […] Tra gli ex coniugi si evincono evidenti difficoltà nella comunicazione che, di frequente, passa dagli insulti personali al blocco telefonico, rendendo di fatto impossibile l'organizzazione degli Per_ incontri con i figli. Altresì i ragazzi, in particolare , appaiono nuovamente triangolati ed esposti nella conflittualità della coppia, fonte questa di rabbia e delusione espressa nei confronti del padre oltre che una esplicita stanchezza per le dinamiche disfunzionali ancora in atto. […] L'elevata conflittualità tra i SI. e la SI.ra Pt_1
rendono di fatto impossibile che l'organizzazione relativa ai figli venga gestita in aut tra gli ex Parte_2 coniugi. […] stante la situazione attuale, i genitori non sembrano nelle condizioni di poter esercitare un'adeguata bi- genitorialità di affido condiviso. Il servizio scrivente pertanto […] ritiene necessario nell'interesse dei minori l'affido all'ente”;
- relazione del 18.05.2023 dei Servizi sociali di Mediglia: “[…] emerge come i minori non sembrino essere protetti dalle modalità comunicative della coppia genitoriale (da quanto riportato dal figlio maggiore capita di sentire i dialoghi, sia per i toni accesi delle telefonate, sia perché talvolta si utilizza il vivavoce) e da episodi in cui non sono direttamente coinvolti.”;
Pag. 7 di 11 - relazione del 18.04.2024 dei Servizi sociali di Mediglia “I ragazzi durate il colloquio sono apparsi un po' in fatica a raccontare le dinamiche familiari. Sembrerebbero preoccupanti di non riferire episodi che potrebbero mettere in cattiva luce in qualche modo i genitori. Rassicurati sul fatto che il Servizio è a conoscenza della conflittualità genitoriale, sembrano potersi esprimere più apertamente. […] ha riferito che il padre gli avrebbe fatto Per_2 domande in merito alla nuova relazione della madre e di essersi s isagio, non sapendo se e come rispondere a tale richiesta di informazioni. Sembrerebbe aver preferito negare la frequentazione materna, non è chiaro se per sua volontà o perché chiesto dalla madre. [...] il Servizio scrivente ritiene opportuno, a fronte della complessità e incertezza della situazione, mantenere l'affido all'ente dei minori”;
- relazione del 24.04.2024 dei Servizi sociali di Peschiera Borromeo: “Viene esplicitato [dal SI. Pt_1
[…] una fatica nel ripristinare e mantenere i contatti con i minori spesso discontinui e condizionati dalla relazione conflittuale con la SI.ra , la quale in alcune occasioni pare lo abbia bloccato telefonicamente impedendo così Parte_2 l'accesso ai minori. Rag il SI. sulle sue responsabilità in merito alla relazione conflittuale con la Pt_1 SI.ra , che porta lo stesso nei momenti di rabbia a scrivere alla madre dei suoi figli messaggi inadeguati Parte_2 sulla , fatica a riconoscersi come parte attiva nel conflitto, dichiarando che le sue azioni sono la conseguenza del mancato rispetto degli accordi presi. Tale criticità nell'esercizio della bi-genitorialità impatta Per_ emotivamente sui minori, in particolare , che vive un conflitto interno e viene spesso triangolato nelle comunicazioni tra i genitori”;
- relazione del 01.10.2024 dei Servizi sociali di Peschiera Borromeo: “Si segnala come criticità, l'inadeguatezza in alcune occasioni delle comunicazioni del SI. lo stesso in un'occasione si è sfogato con Pt_1 l'educatrice davanti ai figli in merito sia alla mancata calendari e degli incontri e sia delle difficoltà con la Per_ SI.ra , usando appellativi poco consoni. […] Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, viene Parte_2 spesso nelle comunicazioni da parte dei genitori”.
In tale contesto, l'affido all'ente si giustifica al fine di evitare che la conflittualità possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per i minori. La denunciata conflittualità, che entrambe le parti contribuiscono ad alimentare, è in concreto di ostacolo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. La coppia deve quindi essere sostenuta nell'attivazione di un sereno e stabile canale di dialogo a vantaggio dei figli, anche in ragione del disagio manifestato per la perdurante situazione familiare.
A tale ultimo proposito, si osserva che le disfunzionalità riscontrate nella coppia genitoriale hanno avuto indubbi riflessi sulla serenità dei minori, in particolar modo sul figlio il quale manifesta Per_1 fragilità emotive e relazionarli, come confermato dai Servizi sociali e dagli insegnanti;
in particolare, destano preoccupazione gli atti aggressivi, minacciosi e persecutori posti in essere da nel Per_1 contesto scolastico nei confronti di alcuni compagni di classe.
Alla luce di quanto evidenziato, deve quindi escludersi che il sincero affetto manifestato da entrambi i genitori nei confronti dei figli e il buon rapporto instaurato dal SI. con e Pt_1 Per_1 ossano dirsi sufficiente a giustificare il regime dell'affido condiviso ad i i g Per_2
In particolare, quanto alla figura paterna, si osserva che il SI. fatica a riconoscere la propria Pt_1 parte di responsabilità nel perdurare della conflittualità familiare e, nei brevi periodi in cui ha prestato attività lavorativa, non ha mai versato nulla per il mantenimento, manifestando un certo disinteresse per le eSIenze di natura economica dei figli, alle quali da anni provvede in via esclusiva la SI.ra Parte_2
D'altro canto, il Collegio ritiene che non possa neppure disporsi l'affido esclusivo dei minori a favore della madre. Come è noto, l'eventuale affido esclusivo ad un solo genitore è subordinato alla sua capacità di crescere ed educare il figlio in modo adeguato, tenendo conto dell'interesse superiore del minore a mantenere una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive anche con l'altro genitore.
Pag. 8 di 11 Ebbene, i Servizi sociali hanno riferito che la SI.ra si considera l'unico genitore Parte_2 responsabile dei figli, ragione per cui tende a non info re e i Servizi sociali di quanto accade nella vita dei ragazzi, dovendo sul punto essere sollecitata dall'ente affidatario. In ragione di ciò, i Servizi sociali ritengono importante lavorare affinché la SI.ra comprenda il Parte_2 SInificato e il ruolo dell'ente affidatario e affinché condivida con il SI. ormazioni e le Pt_1 decisioni riguardanti i figli (cfr. le relazioni dei Servizi sociali di Mediglia del 30.09.2024 e del 23.12.2024).
Tutto ciò premesso, confermato l'affido all'ente dei minori, la SI.ra e il SI. sono Parte_2 Pt_1 invitati a proseguire nei percorsi individuali di supporto alla genitori i aprire ale di comunicazione che consenta, in futuro, di condividere le decisioni più importanti per i minori e di individuare un modello educativo unitario.
In considerazione dello stato di detenzione del ricorrente, i minori devono essere collocati presso l'abitazione materna.
In punto di visite paterne, l'Ente affidatario dovrà verificare la possibilità che gli incontri abbiano svolgimento in carcere, ove possibile ogni 15 giorni, in ambienti idonei a tutelare la serenità dei minori;
in ogni caso dovranno essere garantite frequenti videochiamate tra il SI. e i figli;
le Pt_1 visite potranno avvenire in Spazio Neutro previa autorizzazione del Magistrato competente.
3. Sul contributo al mantenimento dei figli
Il SI. si è dichiarata disponibile a versare € 200,00 mensili rivalutabili annualmente per il Pt_1 mante o dei minori.
La SI.ra ha domandato di porre a carico del SI. la somma di € 300,00 mensili, Parte_2 Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Come è noto, il dovere di mantenimento – come espressione del più generale dovere di cura – tiene conto di tutte le eSIenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. sent. n. 17089/2013). Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento della prole, occorre preliminarmente vagliare le condizioni reddituali delle parti.
Dalla documentazione in atti emerge che la SI.ra ha percepito i seguenti redditi: € Parte_2 8.914,60 nel 2021, € 12.245,25 nel 2022 ed € 13.054,14 nel 2023; inoltre, con autocertificazione del 10.02.2025 la SI.ra ha dichiarato di aver percepito € 11.020,44 nel 2024. Parte_2
Di contro, il SI. non percepisce entrate fisse;
ciò nonostante quest'ultimo è ugualmente Pt_1 tenuto a contrib mantenimento della prole in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce in capo al genitore privo di occupazione l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (Cass. n. 12282/2024; Cass. n. 39411/2017).
Pag. 9 di 11 Ciò premesso, in ragione della condizione reddituale dei genitori e della circostanza che i minori vedono il padre in limitate occasioni, il Collegio ritiene congruo confermare in € 250,00 mensile (€ 1250,00 mensili per ciascun figlio) il contributo di mantenimento dovuto dal SI. oltre al Pt_1 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano.
4. Sull'autorizzazione a chiedere i documenti per l'espatrio
La SI.ra chiede di essere autorizzata “in modo permanente” a richiedere il rilascio dei Parte_2 documen 'espatrio per i minori senza necessità del consenso del OR Pt_1
La domanda è inammissibile trattandosi di questione riservata alla competenza del Giudice tutelare.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Affida all'ente territorialmente competente (il Comune di Mediglia o comunque l'ente competente in caso di cambio di residenza) i minori e , Persona_2 Persona_1 con limitazione della responsabilità genitoriale qua ni per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle pratiche di natura amministrativa, disponendo che le decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
2) Conferma il collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna anche ai fini anagrafici;
3) Incarica l'ente affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre e i figli verificando la possibilità che gli incontri abbiano svolgimento in carcere, possibilmente almeno ogni 15 giorni, in ambienti idonei a tutelare la serenità dei minori;
in ogni caso dovranno essere garantite frequenti videochiamate tra il SI. e i figli;
le visite Pt_1 potranno avvenire in Spazio Neutro previa autorizzazione del Ma competente;
4) Incarica l'Ente affidatario di proseguire negli interventi di supporto socio-educativo- scolastico e di supporto psicologico per i minori e di supporto alla genitorialità per i genitori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori;
5) Pone a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli Pt_1 mediante versamento assegno mensile complessivo di € 250,00 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
6) Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Pag. 10 di 11 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) Dichiara inammissibile la domanda avete ad oggetto il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
8) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Lodi nella camera di conSIlio del 5 marzo 2025.
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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