Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1320
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'avviso di accertamento per irregolarità della sottoscrizione

    La Corte di Cassazione ha stabilito che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni, pertanto non richiede l'indicazione del nominativo del delegato o della durata della delega. Gli ordini di servizio che individuano l'impiegato legittimato alla firma tramite la qualifica rivestita sono sufficienti.

  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza dell'accertamento per violazione di norme fiscali e civili

    L'Agenzia delle Entrate ha correttamente determinato la plusvalenza tassabile sulla base della differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisizione, aumentato delle spese sostenute. La data certa di conclusione del contratto di vendita (12/06/2008) colloca la cessione del bene entro il termine quinquennale di vigilanza dall'acquisto (08/08/2003), rendendo irrilevante l'affermazione del contribuente sullo svincolo tardivo delle somme.

  • Accolto
    Definizione agevolata degli importi iscritti a ruolo

    Il contribuente si è avvalso della definizione agevolata dei carichi pendenti, presentando un'istanza che è stata accolta dall'Agente della Riscossione. Di conseguenza, l'oggetto della controversia si è ridotto a un terzo delle imposte accertate e delle relative sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1320
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1320
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo