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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1320/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
PU NC, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1132/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4012/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 15/05/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01E701713 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del contribuente insiste come in atti
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso in riassunzione dopo la pronuncia della Cassazione, notificato telematicamente in data 17/02/2025 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), iscritto al R.G.A. n. 1132/2025 e depositato il
19/02/2025, Ricorrente_1 ha chiesto la riforma della sentenza n. 4012/07/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA, sez. 7, pubblicata il 15/05/2014, che rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TYS01E701713/2012 per IRPEF-ALTRO anno 2008.
Esponeva che:
· con atto di appello iscritto al n. 248/2015 RGA, aveva impugnato la sentenza della CTP di Catania
n. 4012/07/14 del 21/3 – 15/5/2014, che aveva rigettato il ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento concernente plusvalenza tassabile (ex art. 67, comma 1, lett. b, DPR 917/1986) di
€ 105.859,37 derivata dalla vendita infraquinquennale di un fondo agricolo, stipulata con atto del
12/06/2008; con richiesta di maggiore IRPEF, sanzioni ed interessi, per un totale complessivo di
€ 86.104,70;
· con sentenza di questa CTR Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 3315/13/2017 del 6/9 –
13/9/2017, era stato accolto l'appello del contribuente e annullato l'avviso di accertamento, sul presupposto che l'AE aveva depositato una delega di firma in bianco, ossia priva del nominativo del soggetto delegato, da ritenere nulla, non potendo la parte privata verificare in modo agevole se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l'atto;
· con ordinanza della Corte di Cassazione, n. 27522/2024, del 4/10 – 23/10/2024 la decisione della
CTR era stata cassata con rinvio, sul rilievo che “la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento… è una delega di firma e non di funzioni;
ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante la qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto…”.
Il ricorrente riassumeva pertanto il giudizio, chiedendo la riforma della sentenza della CTP e l'annullamento dell'avviso impugnato, articolando i seguenti motivi di appello: a) nullità dell'avviso di accertamento per irregolarità della sottoscrizione;
b) illegittimità ed infondatezza dell'accertamento per violazione degli artt. 67 e 68 del DPR n. 917/1986, 38 comma 3 del DPR n. 600/1973 e 2697 cod. civ., essendosi conclusa l'operazione di vendita, e percepito il relativo prezzo, a distanza di oltre cinque anni dall'acquisto del bene;
c) avvenuta integrale definizione ex art. 6 D.L. 193/2016 degli importi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio di primo e di secondo grado, con estinzione del giudizio limitatamente ai due terzi delle imposte accertate e delle sanzioni irrogate.
§2. L'AE, costituitasi in giudizio il 16/04/2025, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto della sospensiva.
§3. All'udienza del 06/10/2025, la Corte ha accolto la domanda cautelare e rinviato all'udienza del
26/01/2026 per la trattazione del merito del ricorso. §4. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante del dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. Il difensore dell'appellante produceva copia cartacea della sentenza
(già versata telematicamente in atti) di inammissibilità della Corte di Giustizia Tributaria di I grado n.
8122/08/2025 R.G.R. depositata il 17/10/2025 che, decidendo sul ricorso avverso un sollecito di pagamento concernente l'avviso all'origine del presente ricorso, rilevando che “parte ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento limitandosi a riproporre doglianze che aveva già rappresentato in sede di impugnazione dell'avviso ivi richiamato”, ne aveva dichiarato l'inammissibilità. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. L'appello è solo parzialmente fondato, nei termini appresso specificati.
§6. È inammissibile il primo motivo, relativo al vizio di legittimazione del funzionario sottoscrittore dell'atto impositivo, ormai superato dalla decisione della Cassazione, che ha affermato la legittimità dell'atto di conferimento all'incaricato del potere di firma dell'avviso impugnato.
§7. Il secondo motivo, relativo alla infondatezza nel merito dell'avviso per la conclusione dell'operazione di vendita e percezione del relativo prezzo a distanza di oltre cinque anni dall'acquisto del bene, è infondato.
Risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha alienato, con atto di vendita del 12/06/2008, registrato presso l'Ufficio di Catania il 26/06/2008 al Numero_1, all'Società_1
un tratto di terreno esteso Ha. 52.96.21 censito al N.C.T. al
Dati_Catastali_1, per il prezzo dichiarato in atto di €. 232.371,21. Il bene era pervenuto al ricorrente in virtù dell'atto di vendita rogato in data 08/08/2003, registrato all'Ufficio di Caltagirone il 25/08/2003 al Numero_2, per il prezzo dichiarato in atto di €. 126.250,00, oltre €. 261,84 per spese di registro.
In seguito alla cessione, non è stata dichiarata ed assoggettata a tassazione, ai fini II.DD., la relativa plusvalenza ex art 67, c.1, lett. b) D.P.R. n ° 917/86, di tal che l'AE ha correttamente proceduto a determinarla sulla base della differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo di acquisizione del bene, aumentato degli eventuali costi sostenuti, se debitamente documentati. La plusvalenza realizzata nell'anno e non dichiarata ascendeva così a €. 105.859,00= che, ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. a) D.
P.R. cit., costituisce reddito diverso, concorrente alla formazione del reddito complessivo e quindi assoggettato a tassazione in via ordinaria. È stato pertanto legittimamente operato il recupero d'imposta, con le conseguenti sanzioni.
In contrario, non appare rilevante l'affermazione dell'appellante di aver ottenuto lo svincolo delle somme dovute (e concretamente percepito le stesse) in conseguenza del contratto solo tra la fine di agosto e gli inizi di settembre 2008, ossia oltre cinque anni dopo l'acquisto del fondo. Si tratta di un'affermazione
(peraltro, generica e non provata) ininfluente a fronte della data certa di conclusione del contratto
(12/06/2008), che colloca la cessione del bene entro il termine quinquennale di vigilanza, fissato dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 917/1986, 38 comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., dall'acquisto
(08/08/2003) del bene.
§8. È invece fondato il terzo motivo, relativo alla definizione ex art. 6 D.L. 193/2016 degli importi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio di primo e di secondo grado, per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente ai due terzi delle imposte accertate e delle sanzioni irrogate.
Nel corso del secondo grado di giudizio, l'appellante si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, di accedere alla definizione agevolata dei carichi pendenti in fase di riscossione e ha presentato, in data 24/02/2017, istanza per la definizione dei carichi di ruolo iscritti in pendenza di ricorso e poi in forza della sfavorevole sentenza di primo grado (e dunque per i due terzi dell'imposta accertata e delle sanzioni irrogate). L'istanza è stata accolta dall'Agente della Riscossione con provvedimento del
15/06/2017, con la liquidazione dell'importo di €. 16.474,44 a titolo di “debito da pagare per la definizione”. L'importo, come risulta dalle ricevute di pagamento delle rate allegate in atti, è stato versato.
Per conseguenza della mutata situazione di fatto, che direttamente incide sulla validità e sulla efficacia dell'originario avviso impugnato, l'oggetto della presente controversia è oggi ridotto ad un terzo delle imposte accertate con l'avviso TYS01E701713/2012 e alle relative sanzioni.
Sul punto, cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e
Riscossione, n. 2 dell'8/3/2017 (Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal
2000 al 2016 - Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 – Chiarimenti), che all'art. 6 afferma:
“… con riferimento, ad esempio, alla riscossione frazionata nella misura dei due terzi della maggiore pretesa contestata con i relativi interessi e della sanzione amministrativa, a seguito della soccombenza del ricorrente nel giudizio di primo grado. L'interesse alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. Più precisamente, qualora l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato per il perfezionamento della definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Qualora, invece, l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei due terzi è stato estinto mediante definizione agevolata.”
§10. In definitiva, detratti gli importi oggetto di riscossione frazionata nella misura dei due terzi definiti ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016, resta allo stato dovuto dall'appellante in riassunzione un terzo delle imposte liquidate nell'avviso di accertamento impugnato, oltre sanzioni e interessi in proporzione, per un complessivo importo da riliquidarsi a cura dell'AE.
§11. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, decidendo in sede di rinvio dalla
Corte di Cassazione sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 4012/07/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai due terzi dell'imposta e delle sanzioni oggetto dell'avviso di accertamento n. TYS01E701713/2012 e rigetta il ricorso originario del contribuente relativamente al residuo terzo dell'imposta liquidata nell'avviso suddetto, con relativi interessi e sanzioni. Manda l'Agenzia delle Entrate per il calcolo del complessivo importo dovuto e per la cancellazione dei carichi di ruolo oggetto della definizione agevolata ex art. 6 D.L.
193/2016. Compensa per intero fra le parti le spese processuali dei vari gradi. Catania, 26.01.2026. Il
Giudice estensore Il Presidente Francesco Puleio Tommaso Francola
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
PU NC, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1132/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4012/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 15/05/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01E701713 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del contribuente insiste come in atti
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso in riassunzione dopo la pronuncia della Cassazione, notificato telematicamente in data 17/02/2025 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), iscritto al R.G.A. n. 1132/2025 e depositato il
19/02/2025, Ricorrente_1 ha chiesto la riforma della sentenza n. 4012/07/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA, sez. 7, pubblicata il 15/05/2014, che rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TYS01E701713/2012 per IRPEF-ALTRO anno 2008.
Esponeva che:
· con atto di appello iscritto al n. 248/2015 RGA, aveva impugnato la sentenza della CTP di Catania
n. 4012/07/14 del 21/3 – 15/5/2014, che aveva rigettato il ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento concernente plusvalenza tassabile (ex art. 67, comma 1, lett. b, DPR 917/1986) di
€ 105.859,37 derivata dalla vendita infraquinquennale di un fondo agricolo, stipulata con atto del
12/06/2008; con richiesta di maggiore IRPEF, sanzioni ed interessi, per un totale complessivo di
€ 86.104,70;
· con sentenza di questa CTR Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 3315/13/2017 del 6/9 –
13/9/2017, era stato accolto l'appello del contribuente e annullato l'avviso di accertamento, sul presupposto che l'AE aveva depositato una delega di firma in bianco, ossia priva del nominativo del soggetto delegato, da ritenere nulla, non potendo la parte privata verificare in modo agevole se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l'atto;
· con ordinanza della Corte di Cassazione, n. 27522/2024, del 4/10 – 23/10/2024 la decisione della
CTR era stata cassata con rinvio, sul rilievo che “la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento… è una delega di firma e non di funzioni;
ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante la qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto…”.
Il ricorrente riassumeva pertanto il giudizio, chiedendo la riforma della sentenza della CTP e l'annullamento dell'avviso impugnato, articolando i seguenti motivi di appello: a) nullità dell'avviso di accertamento per irregolarità della sottoscrizione;
b) illegittimità ed infondatezza dell'accertamento per violazione degli artt. 67 e 68 del DPR n. 917/1986, 38 comma 3 del DPR n. 600/1973 e 2697 cod. civ., essendosi conclusa l'operazione di vendita, e percepito il relativo prezzo, a distanza di oltre cinque anni dall'acquisto del bene;
c) avvenuta integrale definizione ex art. 6 D.L. 193/2016 degli importi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio di primo e di secondo grado, con estinzione del giudizio limitatamente ai due terzi delle imposte accertate e delle sanzioni irrogate.
§2. L'AE, costituitasi in giudizio il 16/04/2025, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto della sospensiva.
§3. All'udienza del 06/10/2025, la Corte ha accolto la domanda cautelare e rinviato all'udienza del
26/01/2026 per la trattazione del merito del ricorso. §4. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante del dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. Il difensore dell'appellante produceva copia cartacea della sentenza
(già versata telematicamente in atti) di inammissibilità della Corte di Giustizia Tributaria di I grado n.
8122/08/2025 R.G.R. depositata il 17/10/2025 che, decidendo sul ricorso avverso un sollecito di pagamento concernente l'avviso all'origine del presente ricorso, rilevando che “parte ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento limitandosi a riproporre doglianze che aveva già rappresentato in sede di impugnazione dell'avviso ivi richiamato”, ne aveva dichiarato l'inammissibilità. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. L'appello è solo parzialmente fondato, nei termini appresso specificati.
§6. È inammissibile il primo motivo, relativo al vizio di legittimazione del funzionario sottoscrittore dell'atto impositivo, ormai superato dalla decisione della Cassazione, che ha affermato la legittimità dell'atto di conferimento all'incaricato del potere di firma dell'avviso impugnato.
§7. Il secondo motivo, relativo alla infondatezza nel merito dell'avviso per la conclusione dell'operazione di vendita e percezione del relativo prezzo a distanza di oltre cinque anni dall'acquisto del bene, è infondato.
Risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha alienato, con atto di vendita del 12/06/2008, registrato presso l'Ufficio di Catania il 26/06/2008 al Numero_1, all'Società_1
un tratto di terreno esteso Ha. 52.96.21 censito al N.C.T. al
Dati_Catastali_1, per il prezzo dichiarato in atto di €. 232.371,21. Il bene era pervenuto al ricorrente in virtù dell'atto di vendita rogato in data 08/08/2003, registrato all'Ufficio di Caltagirone il 25/08/2003 al Numero_2, per il prezzo dichiarato in atto di €. 126.250,00, oltre €. 261,84 per spese di registro.
In seguito alla cessione, non è stata dichiarata ed assoggettata a tassazione, ai fini II.DD., la relativa plusvalenza ex art 67, c.1, lett. b) D.P.R. n ° 917/86, di tal che l'AE ha correttamente proceduto a determinarla sulla base della differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo di acquisizione del bene, aumentato degli eventuali costi sostenuti, se debitamente documentati. La plusvalenza realizzata nell'anno e non dichiarata ascendeva così a €. 105.859,00= che, ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. a) D.
P.R. cit., costituisce reddito diverso, concorrente alla formazione del reddito complessivo e quindi assoggettato a tassazione in via ordinaria. È stato pertanto legittimamente operato il recupero d'imposta, con le conseguenti sanzioni.
In contrario, non appare rilevante l'affermazione dell'appellante di aver ottenuto lo svincolo delle somme dovute (e concretamente percepito le stesse) in conseguenza del contratto solo tra la fine di agosto e gli inizi di settembre 2008, ossia oltre cinque anni dopo l'acquisto del fondo. Si tratta di un'affermazione
(peraltro, generica e non provata) ininfluente a fronte della data certa di conclusione del contratto
(12/06/2008), che colloca la cessione del bene entro il termine quinquennale di vigilanza, fissato dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 917/1986, 38 comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., dall'acquisto
(08/08/2003) del bene.
§8. È invece fondato il terzo motivo, relativo alla definizione ex art. 6 D.L. 193/2016 degli importi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio di primo e di secondo grado, per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente ai due terzi delle imposte accertate e delle sanzioni irrogate.
Nel corso del secondo grado di giudizio, l'appellante si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, di accedere alla definizione agevolata dei carichi pendenti in fase di riscossione e ha presentato, in data 24/02/2017, istanza per la definizione dei carichi di ruolo iscritti in pendenza di ricorso e poi in forza della sfavorevole sentenza di primo grado (e dunque per i due terzi dell'imposta accertata e delle sanzioni irrogate). L'istanza è stata accolta dall'Agente della Riscossione con provvedimento del
15/06/2017, con la liquidazione dell'importo di €. 16.474,44 a titolo di “debito da pagare per la definizione”. L'importo, come risulta dalle ricevute di pagamento delle rate allegate in atti, è stato versato.
Per conseguenza della mutata situazione di fatto, che direttamente incide sulla validità e sulla efficacia dell'originario avviso impugnato, l'oggetto della presente controversia è oggi ridotto ad un terzo delle imposte accertate con l'avviso TYS01E701713/2012 e alle relative sanzioni.
Sul punto, cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e
Riscossione, n. 2 dell'8/3/2017 (Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal
2000 al 2016 - Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 – Chiarimenti), che all'art. 6 afferma:
“… con riferimento, ad esempio, alla riscossione frazionata nella misura dei due terzi della maggiore pretesa contestata con i relativi interessi e della sanzione amministrativa, a seguito della soccombenza del ricorrente nel giudizio di primo grado. L'interesse alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. Più precisamente, qualora l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato per il perfezionamento della definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Qualora, invece, l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei due terzi è stato estinto mediante definizione agevolata.”
§10. In definitiva, detratti gli importi oggetto di riscossione frazionata nella misura dei due terzi definiti ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016, resta allo stato dovuto dall'appellante in riassunzione un terzo delle imposte liquidate nell'avviso di accertamento impugnato, oltre sanzioni e interessi in proporzione, per un complessivo importo da riliquidarsi a cura dell'AE.
§11. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, decidendo in sede di rinvio dalla
Corte di Cassazione sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 4012/07/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai due terzi dell'imposta e delle sanzioni oggetto dell'avviso di accertamento n. TYS01E701713/2012 e rigetta il ricorso originario del contribuente relativamente al residuo terzo dell'imposta liquidata nell'avviso suddetto, con relativi interessi e sanzioni. Manda l'Agenzia delle Entrate per il calcolo del complessivo importo dovuto e per la cancellazione dei carichi di ruolo oggetto della definizione agevolata ex art. 6 D.L.
193/2016. Compensa per intero fra le parti le spese processuali dei vari gradi. Catania, 26.01.2026. Il
Giudice estensore Il Presidente Francesco Puleio Tommaso Francola