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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1430/2017 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GALLI SAURO
ATTORE contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZAGANELLI CORRADO
CONVENUTA
CP_2
Convenuto CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 05/12/2024 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 nato il [...] - ha citato in giudizio Parte_1 [...]
e per accertare la responsabilità esclusiva o Controparte_1 CP_2
prevalente, con individuazione del relativo grado, dell'incidente, occorso allo stesso, in capo a nonché per ottenere la condanna in solido dei convenuti al CP_2
risarcimento dei danni conseguenti.
Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della domanda risarcitoria e dato atto sia dell'avvenuto versamento della somma di euro 121.200,00 sia delle prestazioni già erogate dall'INPS a favore dell'attore.
Non si è, invece, costituito autore materiale del fatto. CP_2
L'istruttoria si è svolta con l'audizione di testimoni e con la disposizione di due CTU, tecnico-dinamica e medico-legale, affidate rispettivamente al per. ind. Per_1
depositata in data 30.05.2024, e al dott. depositata in data
[...] Persona_2
18.07.2024.
La causa viene quindi in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Visti gli atti di causa, si osserva quanto segue.
È pacifico che in data 21.05.2015 l'attore in sella al proprio motociclo (Suzuki targato
DY 74014) in via della Repubblica in direzione di Assisi, dopo avere visto frenare le autovetture che lo precedevano, si spostava sulla sinistra, andando, poi, rovinosamente
(si rinvia alla diagnosi di cui al doc. 2) a schiantarsi contro l'autovettura (Fiat Ulysse targata DM 236 NL) del convenuto contumace che, immessosi, per CP_2
la svolta a sinistra, in via della Repubblica dalla strada laterale via Spoleto, con obbligo di “dare precedenza secondo segnaletica verticale e orizzontale”, aveva impegnato l'incrocio.
È, tuttavia, contestata l'individuazione del grado di responsabilità (esclusiva o concorrente) in capo alle parti.
L'attore, sulla scorta del diritto di precedenza, della regolarità della velocità (44,5 km/h) in occasione del sinistro e dell'esiguità dei tempi di reazione (un secondo), circostanza pagina 2 di 8 che lo aveva costretto a spostarsi sulla sinistra, senza, però, varcare la linea di mezzeria, invoca una responsabilità esclusiva o, in subordine, prevalente (nella misura del
75/80%) del convenuto contumace. ravvisa, Controparte_1
invece, una responsabilità prevalente in capo all'attore, dato che CP_2
aveva impegnato l'incrocio solo a seguito dell'arresto della marcia delle autovetture dirette verso Assisi e il motociclo si era schiantato contro di lui ad alta velocità e in contromano.
Per addivenire alla soluzione del quesito, è d'uopo esaminare prioritariamente la CTU tecnico-dinamica, alla cui stregua è emerso che:
• l'attore, in sella al suo scooter, era preceduto da due autovetture;
• queste, giunte in prossimità dell'intersezione, non avvalendosi del diritto di precedenza, arrestavano la loro marcia, allo scopo di consentire l'immissione del veicolo del convenuto contumace;
• tale soggetto non era, comunque, integralmente sollevato dall'obbligo di dare precedenza, permanendo questo anche nei riguardi dei mezzi che seguono;
• l'attore, d'altro canto, resosi conto del rallentamento, procedeva al sorpasso delle due citate autovetture alla velocità di 59 km/h (in violazione della prescrizione di 50 km/h nei centri abitati);
• il campo di avvistamento reciproco, per la presenza delle autovetture, era temporalmente limitato a soli due secondi, nelle cui more il conducente del ciclomotore rallentava, diminuendo la velocità, e sterzava verso sinistra, senza, tuttavia, riuscire ad evitare lo scontro, verificatosi alla velocità di 43 km/h.
La CTU si conclude con l'osservazione che, seppure il convenuto, in quanto tenuto all'obbligo di precedenza nei confronti di tutti i veicoli favoriti, non sia stato pienamente diligente per la mancata adozione di tutte le cautele atte ad evitare l'incidente (come l'arresto della marcia in presenza di visuale coperta), quest'ultimo è anche da ascriversi all'imprudenza dell'attore per avere esperito la manovra di sorpasso in prossimità di un pagina 3 di 8 incrocio, in condizioni di scarsa visibilità e ad una velocità più elevata di quella consentita.
Le valutazioni del CTU vanno integralmente condivise, aggiungendo – per quanto possa rilevare - che lo stesso ha avallato la tesi che l'attore, nell'eseguire la manovra, abbia oltrepassato la linea di mezzeria (pag. 13) – circostanza rinsaldata, tra l'altro, dalle deposizioni testimoniali di (“[…] l'urto era avvenuto quando l'auto Tes_1
aveva già quasi completamente impegnato la corsia di marcia verso Bastia.”, pag. 2 verbale d'udienza del 21.01.2020) e di (“[…] posso affermare CP_3
con certezza che al momento dell'impatto era posizionato nella corsia opposta al senso di marcia.”, pag. 2 verbale d'udienza del 28.04.2022) – rendendo lo scontro, agli occhi del convenuto, una circostanza difficilmente prevedibile.
Ad ulteriore riprova della preponderante colpa dell'attore, vanno richiamate le prolazioni del teste là dove ha asserito che lo scooter, in occasione Testimone_2
dell'arresto della marcia delle due autovetture, procedeva a sorpassarle alla loro sinistra in velocità (“Il motoscuter ha superato velocemente a me ed ha tentato di superare
l'altra macchina che si era fermata in precedenza per fargli fare lo stop.”)
Assurge, per vero, a significativo riscontro della corresponsabilità anche il verbale di contestazione degli Agenti di Polizia Municipale, i quali, a seguito di accurate indagini, avevano multato il conducente del motociclo per: non aver regolato la propria velocità a fronte della visibilità limitata dalla presenza dei veicoli davanti a sé e in prossimità di un'intersezione; avere oltrepassato il limite di velocità di 50 km/h; avere superato la linea continua di mezzeria;
avere sorpassato in corrispondenza di un'intersezione. Il verbale confermava inoltre che il motociclo era in accelerazione e a velocità molto elevata. Veniva parimenti multato il conducente dell'autovettura per avere impegnato un'intersezione in violazione della prescrizione dell'obbligo di dare precedenza, anche nei confronti del motociclo.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, a detrimento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cpv. c.c., deve ritenersi assolutamente preponderante nella pagina 4 di 8 causazione del sinistro il contegno dell'attore, il cui grado di responsabilità (in assenza di espresse indicazioni ad opera della CTU) si reputa congruo individuare nella misura del
90%, permanendo il restante 10% in capo al convenuto, il quale, se in via del tutto ipotetica (come rettamente rilevato dal CTU) si fosse arrestato, non avrebbe concorso all'implementazione dell'incidente.
Va, poi, liquidata l'entità dei danni subiti dall'attore, per calcolare, successivamente, n la predetta misura percentuale imputabile al convenuto e quindi risarcibile.
Quanto al danno non patrimoniale, la CTU medico legale ha quantificato una invalidità permanente del 40% e una inabilità temporanea totale per giorni 45; parziale del 75% per giorni 90; parziale del 50% per giorni 230).
La liquidazione del danno subito, da effettuarsi in via equitativa, può essere operata in quanto congrua secondo i criteri tabellari del Tribunale di Milano (non applicandosi al caso di specie, ratione temporis, la tabella unica nazionale di cui al CAP) , espressivi di una quantificazione tendenziale di un danno suscettibile di liquidazione equitativa, nella misura che segue, considerato che al momento del sinistro il danneggiato aveva 54 anni:
• danno biologico da invalidità permanente: € 273.616,00;
• danno biologico da inabilità temporanea: € 26.162,50 (€ 5.175,00 per inabilità totale;
€ 7.762,50 per inabilità parziale del 75%; € 13.225,00 per inabilità parziale del 50%).
Quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, e segnatamente da perdita della capacità di lavoro specifica di artigiano di carpenteria metallica (quale lucro cessante), stimata nella fattispecie de qua dalla CTU nella misura del 40%, non sfugge che le dichiarazioni dei redditi presentate dall'attore (docc. 11, 12 e 13) si appalesano alquanto dissimili (euro 21.976,00 nell'anno 2012; euro 18.172,00 nell'anno 2013; euro 2.163,00 nell'anno 2014, l'anno di imposta antecedente a quello in cui è occorso il sinistro) in pagina 5 di 8 relazione all'entità dei redditi del soggetto, il quale svolgeva sì una professione manuale, ma che non richiedeva particolari specializzazioni.
Si ritiene debba prendersi in considerazione l'ultima annualità prima del sinistro, sia in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. ordinanza 23 maggio
2023, n. 14241, 16913/2019), sia perché la diminuzione rispetto agli anni precedenti è con tutta evidenza non causata dal sinistro, accaduto successivamente e non vi sono allegazioni che ne possano spiegare la contrazione come transeunte.
Considerato un arrotondamento in eccesso a € 2.200,00 di reddito annuo, la capitalizzazione secondo il coefficiente indicato dallo stesso attore di 11,90%, e calcolata la percentuale di perdita di capacità lavorativa specifica, si liquida il danno in €
10.472,00, già attuali.
D'altra parte, sempre in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale derivante dal sinistro, la CTU medico-legale ha ritenuto correttamente documentate in atti e comunque congrue le spese mediche di ammontare pari ad euro 1.206,40.
Procedendo, quindi, al calcolo della percentuale di danno risarcibile dai convenuti, si osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale è risarcibile nella percentuale del 10%, per le considerazioni sopra esposte cui si rinvia. In altre parole, deve riconoscersi all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 29.977,85, già attuali, ovverosia:
• (€ 273.616,00 + € 26.162,50) x 10%.
Il totale del danno patrimoniale risarcibile è, stante la delineata responsabilità del 90% dell'attore nella causazione dell'evento lesivo, pari ad euro 1167,84, già attuali (salvo quelle per spese vive), calcolato siccome segue:
(10.472,00,00 + 1.206,40) x 10%.
pagina 6 di 8 Si devono inoltre considerare i risarcimenti già ricevuti dall'attore, sia dai convenuti che da terzi.
Riguardo al danno da perdita di capacità lavorativa specifica, Parte_1
ha ricevuto, da parte dell'INPS, la somma di euro 152.323,70 (come
[...]
attestato dalle diffide inviate a ) e che tale cifra è Controparte_1
stata corrisposta allo scopo di eliminare i pregiudizi patrimoniali derivanti dall'accertata invalidità, deve disporsi, trattandosi di poste omogenee e al netto di qualsivoglia maggiorazione per rivalutazione e interessi, la detrazione dal risarcimento del danno patrimoniale delle indennità versate dall'assicuratore sociale. Vanno invero, a tal riguardo, richiamati i supremi insegnamenti, alla cui stregua “In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione sociale erogata dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo che l'INPS abbia o meno esercitato la surroga. (Principio affermato in relazione al trattamento indennitario e pensionistico erogato dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 -
03)).
Va considerato, inoltre, che, come si desume dagli atti (docc. 18 e 21),
[...]
aveva pagato, a seguito del versamento di 10 mila euro "a puro Controparte_1
titolo di liberalità", una somma di euro 111.200,00 "a tacitazione di ogni danno subito".
È da escludersi che tali cifre siano inquadrabili in seno a un accordo transattivo, posto che è incontestato tra le parti – in conformità a quanto esposto espressamente nei rispettivi atti, anche dall'attore – che le medesime assurgono a mero valore di acconto a prescindere dalla causale letteralmente indicata.
Ne discende che, prescindendosi da qualsiasi maggiorazione per rivalutazione e interessi, la somma deve, in ogni caso, ritenersi integralmente coperta dall'incontestato pagina 7 di 8 acconto, quanto meno di euro 111.200,00 versato da Controparte_1
.
[...]
Le domande di accertamento della prevalente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e della di lui condanna congiuntamente alla propria assicurazione del risarcimento di ulteriori danni rispetto a quanto già da loro ricevuto devono essere entrambe rigettate.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 9.800,00 per compensi, oltre IVA
(se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese delle CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
Spese irripetibili per il convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- Rigetta le domande;
- Condanna rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
9.800,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese delle CTU a carico del soccombente.
Perugia, 18/6/2025
Il Giudice dott. Giulia Maria Lignani
Provvedimento redatto con l'ausilio del MOT dott. Davide Lupo.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1430/2017 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GALLI SAURO
ATTORE contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZAGANELLI CORRADO
CONVENUTA
CP_2
Convenuto CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 05/12/2024 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 nato il [...] - ha citato in giudizio Parte_1 [...]
e per accertare la responsabilità esclusiva o Controparte_1 CP_2
prevalente, con individuazione del relativo grado, dell'incidente, occorso allo stesso, in capo a nonché per ottenere la condanna in solido dei convenuti al CP_2
risarcimento dei danni conseguenti.
Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della domanda risarcitoria e dato atto sia dell'avvenuto versamento della somma di euro 121.200,00 sia delle prestazioni già erogate dall'INPS a favore dell'attore.
Non si è, invece, costituito autore materiale del fatto. CP_2
L'istruttoria si è svolta con l'audizione di testimoni e con la disposizione di due CTU, tecnico-dinamica e medico-legale, affidate rispettivamente al per. ind. Per_1
depositata in data 30.05.2024, e al dott. depositata in data
[...] Persona_2
18.07.2024.
La causa viene quindi in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Visti gli atti di causa, si osserva quanto segue.
È pacifico che in data 21.05.2015 l'attore in sella al proprio motociclo (Suzuki targato
DY 74014) in via della Repubblica in direzione di Assisi, dopo avere visto frenare le autovetture che lo precedevano, si spostava sulla sinistra, andando, poi, rovinosamente
(si rinvia alla diagnosi di cui al doc. 2) a schiantarsi contro l'autovettura (Fiat Ulysse targata DM 236 NL) del convenuto contumace che, immessosi, per CP_2
la svolta a sinistra, in via della Repubblica dalla strada laterale via Spoleto, con obbligo di “dare precedenza secondo segnaletica verticale e orizzontale”, aveva impegnato l'incrocio.
È, tuttavia, contestata l'individuazione del grado di responsabilità (esclusiva o concorrente) in capo alle parti.
L'attore, sulla scorta del diritto di precedenza, della regolarità della velocità (44,5 km/h) in occasione del sinistro e dell'esiguità dei tempi di reazione (un secondo), circostanza pagina 2 di 8 che lo aveva costretto a spostarsi sulla sinistra, senza, però, varcare la linea di mezzeria, invoca una responsabilità esclusiva o, in subordine, prevalente (nella misura del
75/80%) del convenuto contumace. ravvisa, Controparte_1
invece, una responsabilità prevalente in capo all'attore, dato che CP_2
aveva impegnato l'incrocio solo a seguito dell'arresto della marcia delle autovetture dirette verso Assisi e il motociclo si era schiantato contro di lui ad alta velocità e in contromano.
Per addivenire alla soluzione del quesito, è d'uopo esaminare prioritariamente la CTU tecnico-dinamica, alla cui stregua è emerso che:
• l'attore, in sella al suo scooter, era preceduto da due autovetture;
• queste, giunte in prossimità dell'intersezione, non avvalendosi del diritto di precedenza, arrestavano la loro marcia, allo scopo di consentire l'immissione del veicolo del convenuto contumace;
• tale soggetto non era, comunque, integralmente sollevato dall'obbligo di dare precedenza, permanendo questo anche nei riguardi dei mezzi che seguono;
• l'attore, d'altro canto, resosi conto del rallentamento, procedeva al sorpasso delle due citate autovetture alla velocità di 59 km/h (in violazione della prescrizione di 50 km/h nei centri abitati);
• il campo di avvistamento reciproco, per la presenza delle autovetture, era temporalmente limitato a soli due secondi, nelle cui more il conducente del ciclomotore rallentava, diminuendo la velocità, e sterzava verso sinistra, senza, tuttavia, riuscire ad evitare lo scontro, verificatosi alla velocità di 43 km/h.
La CTU si conclude con l'osservazione che, seppure il convenuto, in quanto tenuto all'obbligo di precedenza nei confronti di tutti i veicoli favoriti, non sia stato pienamente diligente per la mancata adozione di tutte le cautele atte ad evitare l'incidente (come l'arresto della marcia in presenza di visuale coperta), quest'ultimo è anche da ascriversi all'imprudenza dell'attore per avere esperito la manovra di sorpasso in prossimità di un pagina 3 di 8 incrocio, in condizioni di scarsa visibilità e ad una velocità più elevata di quella consentita.
Le valutazioni del CTU vanno integralmente condivise, aggiungendo – per quanto possa rilevare - che lo stesso ha avallato la tesi che l'attore, nell'eseguire la manovra, abbia oltrepassato la linea di mezzeria (pag. 13) – circostanza rinsaldata, tra l'altro, dalle deposizioni testimoniali di (“[…] l'urto era avvenuto quando l'auto Tes_1
aveva già quasi completamente impegnato la corsia di marcia verso Bastia.”, pag. 2 verbale d'udienza del 21.01.2020) e di (“[…] posso affermare CP_3
con certezza che al momento dell'impatto era posizionato nella corsia opposta al senso di marcia.”, pag. 2 verbale d'udienza del 28.04.2022) – rendendo lo scontro, agli occhi del convenuto, una circostanza difficilmente prevedibile.
Ad ulteriore riprova della preponderante colpa dell'attore, vanno richiamate le prolazioni del teste là dove ha asserito che lo scooter, in occasione Testimone_2
dell'arresto della marcia delle due autovetture, procedeva a sorpassarle alla loro sinistra in velocità (“Il motoscuter ha superato velocemente a me ed ha tentato di superare
l'altra macchina che si era fermata in precedenza per fargli fare lo stop.”)
Assurge, per vero, a significativo riscontro della corresponsabilità anche il verbale di contestazione degli Agenti di Polizia Municipale, i quali, a seguito di accurate indagini, avevano multato il conducente del motociclo per: non aver regolato la propria velocità a fronte della visibilità limitata dalla presenza dei veicoli davanti a sé e in prossimità di un'intersezione; avere oltrepassato il limite di velocità di 50 km/h; avere superato la linea continua di mezzeria;
avere sorpassato in corrispondenza di un'intersezione. Il verbale confermava inoltre che il motociclo era in accelerazione e a velocità molto elevata. Veniva parimenti multato il conducente dell'autovettura per avere impegnato un'intersezione in violazione della prescrizione dell'obbligo di dare precedenza, anche nei confronti del motociclo.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, a detrimento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cpv. c.c., deve ritenersi assolutamente preponderante nella pagina 4 di 8 causazione del sinistro il contegno dell'attore, il cui grado di responsabilità (in assenza di espresse indicazioni ad opera della CTU) si reputa congruo individuare nella misura del
90%, permanendo il restante 10% in capo al convenuto, il quale, se in via del tutto ipotetica (come rettamente rilevato dal CTU) si fosse arrestato, non avrebbe concorso all'implementazione dell'incidente.
Va, poi, liquidata l'entità dei danni subiti dall'attore, per calcolare, successivamente, n la predetta misura percentuale imputabile al convenuto e quindi risarcibile.
Quanto al danno non patrimoniale, la CTU medico legale ha quantificato una invalidità permanente del 40% e una inabilità temporanea totale per giorni 45; parziale del 75% per giorni 90; parziale del 50% per giorni 230).
La liquidazione del danno subito, da effettuarsi in via equitativa, può essere operata in quanto congrua secondo i criteri tabellari del Tribunale di Milano (non applicandosi al caso di specie, ratione temporis, la tabella unica nazionale di cui al CAP) , espressivi di una quantificazione tendenziale di un danno suscettibile di liquidazione equitativa, nella misura che segue, considerato che al momento del sinistro il danneggiato aveva 54 anni:
• danno biologico da invalidità permanente: € 273.616,00;
• danno biologico da inabilità temporanea: € 26.162,50 (€ 5.175,00 per inabilità totale;
€ 7.762,50 per inabilità parziale del 75%; € 13.225,00 per inabilità parziale del 50%).
Quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, e segnatamente da perdita della capacità di lavoro specifica di artigiano di carpenteria metallica (quale lucro cessante), stimata nella fattispecie de qua dalla CTU nella misura del 40%, non sfugge che le dichiarazioni dei redditi presentate dall'attore (docc. 11, 12 e 13) si appalesano alquanto dissimili (euro 21.976,00 nell'anno 2012; euro 18.172,00 nell'anno 2013; euro 2.163,00 nell'anno 2014, l'anno di imposta antecedente a quello in cui è occorso il sinistro) in pagina 5 di 8 relazione all'entità dei redditi del soggetto, il quale svolgeva sì una professione manuale, ma che non richiedeva particolari specializzazioni.
Si ritiene debba prendersi in considerazione l'ultima annualità prima del sinistro, sia in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. ordinanza 23 maggio
2023, n. 14241, 16913/2019), sia perché la diminuzione rispetto agli anni precedenti è con tutta evidenza non causata dal sinistro, accaduto successivamente e non vi sono allegazioni che ne possano spiegare la contrazione come transeunte.
Considerato un arrotondamento in eccesso a € 2.200,00 di reddito annuo, la capitalizzazione secondo il coefficiente indicato dallo stesso attore di 11,90%, e calcolata la percentuale di perdita di capacità lavorativa specifica, si liquida il danno in €
10.472,00, già attuali.
D'altra parte, sempre in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale derivante dal sinistro, la CTU medico-legale ha ritenuto correttamente documentate in atti e comunque congrue le spese mediche di ammontare pari ad euro 1.206,40.
Procedendo, quindi, al calcolo della percentuale di danno risarcibile dai convenuti, si osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale è risarcibile nella percentuale del 10%, per le considerazioni sopra esposte cui si rinvia. In altre parole, deve riconoscersi all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 29.977,85, già attuali, ovverosia:
• (€ 273.616,00 + € 26.162,50) x 10%.
Il totale del danno patrimoniale risarcibile è, stante la delineata responsabilità del 90% dell'attore nella causazione dell'evento lesivo, pari ad euro 1167,84, già attuali (salvo quelle per spese vive), calcolato siccome segue:
(10.472,00,00 + 1.206,40) x 10%.
pagina 6 di 8 Si devono inoltre considerare i risarcimenti già ricevuti dall'attore, sia dai convenuti che da terzi.
Riguardo al danno da perdita di capacità lavorativa specifica, Parte_1
ha ricevuto, da parte dell'INPS, la somma di euro 152.323,70 (come
[...]
attestato dalle diffide inviate a ) e che tale cifra è Controparte_1
stata corrisposta allo scopo di eliminare i pregiudizi patrimoniali derivanti dall'accertata invalidità, deve disporsi, trattandosi di poste omogenee e al netto di qualsivoglia maggiorazione per rivalutazione e interessi, la detrazione dal risarcimento del danno patrimoniale delle indennità versate dall'assicuratore sociale. Vanno invero, a tal riguardo, richiamati i supremi insegnamenti, alla cui stregua “In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione sociale erogata dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo che l'INPS abbia o meno esercitato la surroga. (Principio affermato in relazione al trattamento indennitario e pensionistico erogato dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 -
03)).
Va considerato, inoltre, che, come si desume dagli atti (docc. 18 e 21),
[...]
aveva pagato, a seguito del versamento di 10 mila euro "a puro Controparte_1
titolo di liberalità", una somma di euro 111.200,00 "a tacitazione di ogni danno subito".
È da escludersi che tali cifre siano inquadrabili in seno a un accordo transattivo, posto che è incontestato tra le parti – in conformità a quanto esposto espressamente nei rispettivi atti, anche dall'attore – che le medesime assurgono a mero valore di acconto a prescindere dalla causale letteralmente indicata.
Ne discende che, prescindendosi da qualsiasi maggiorazione per rivalutazione e interessi, la somma deve, in ogni caso, ritenersi integralmente coperta dall'incontestato pagina 7 di 8 acconto, quanto meno di euro 111.200,00 versato da Controparte_1
.
[...]
Le domande di accertamento della prevalente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e della di lui condanna congiuntamente alla propria assicurazione del risarcimento di ulteriori danni rispetto a quanto già da loro ricevuto devono essere entrambe rigettate.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 9.800,00 per compensi, oltre IVA
(se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese delle CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
Spese irripetibili per il convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- Rigetta le domande;
- Condanna rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
9.800,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese delle CTU a carico del soccombente.
Perugia, 18/6/2025
Il Giudice dott. Giulia Maria Lignani
Provvedimento redatto con l'ausilio del MOT dott. Davide Lupo.
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